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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 32/2026 del 05-01-2026

... condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla violenza sessuale subita nel 2015 da ### (all'epoca minorenne), figlia di #### e ### A sostegno della domanda risarcitoria gli attori deducevano che: - nel 2015 #### all'età di 12 anni, frequentava la classe 3ª B della scuola media di ####; - il ###, dopo la fine delle lezioni, la madre aveva notato un insolito ritardo della figlia; - dopo varie insistenze, la figlia le aveva raccontato, in lacrime, di esser stata vittima di un grave episodio di violenza e, in particolare, che, mentre era nello stanzino della scuola per prendere la carta igienica, il bidello ### l'aveva seguita e, dopo aver chiuso la porta, l'aveva cinta alla vita da dietro, toccata sul seno, sia nella parte superiore che inferiore, e infine si era sporto con la guancia verso di lei come per farsi baciare; - il ### aveva poi reso le proprie scuse ed era stato trasferito in altro istituto; - ### e ### avevano sporto denuncia-querela contro il convenuto; - il procedimento penale si era concluso con la sentenza del GIP di ### 892/2016 che lo aveva condannato ad anni quattro di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 609 bis c.p.; - la condanna era stata confermata (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N. 872/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 872 dell'anno 2024 e vertente TRA #### e ### tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliat ###atti, ammessi al patrocinio a spese dello Stato giusto provvedimento del 5.6.2023; attori E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliat ###atti; convenuto ### altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale ### - per gli attori: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Per tutte tali ragioni, e per quelle già compendiante nei propri scritti difensivi come depositati, con il presente atto si insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni con l'accoglimento della domanda proposta con atto di citazione del 18.01.2024 e, per lo effetto, dichiarata la responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale, condannarlo al pagamento delle somme come richieste o di quelle ritenute di giustizia in via equitativa e secondo il suo prudente apprezzamento, con condanna alle spese e compensi del giudizio.” - per il convenuto: “### l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle innanzi difese, così provvedere: 1) rigettare la domanda; 2) in via subordinata ridurla nel quantum; 3) con vittoria di spese e competenze di causa.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con atto di citazione ritualmente notificato #### e ### evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di #### per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla violenza sessuale subita nel 2015 da ### (all'epoca minorenne), figlia di #### e ### A sostegno della domanda risarcitoria gli attori deducevano che: - nel 2015 #### all'età di 12 anni, frequentava la classe 3ª B della scuola media di ####; - il ###, dopo la fine delle lezioni, la madre aveva notato un insolito ritardo della figlia; - dopo varie insistenze, la figlia le aveva raccontato, in lacrime, di esser stata vittima di un grave episodio di violenza e, in particolare, che, mentre era nello stanzino della scuola per prendere la carta igienica, il bidello ### l'aveva seguita e, dopo aver chiuso la porta, l'aveva cinta alla vita da dietro, toccata sul seno, sia nella parte superiore che inferiore, e infine si era sporto con la guancia verso di lei come per farsi baciare; - il ### aveva poi reso le proprie scuse ed era stato trasferito in altro istituto; - ### e ### avevano sporto denuncia-querela contro il convenuto; - il procedimento penale si era concluso con la sentenza del GIP di ### 892/2016 che lo aveva condannato ad anni quattro di reclusione per il reato p. e p. dall'art.  609 bis c.p.; - la condanna era stata confermata dalla Corte d'Appello di ### con sentenza n. 966/2021, anche in ordine al risarcimento dei danni consequenziali, seppur riconoscendo la minore gravità del reato e, quindi, diminuendo la pena reclusiva (ad un anno e sei mesi, con sospensione condizionale); - con la sentenza n. 42611/2022 la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso del convenuto e, così, la sua condanna era divenuta definitiva. 
Data la formazione del giudicato penale sulla responsabilità del convenuto, con efficacia nel giudizio civile ex art. 651 c.p.p., gli attori chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima primaria, stimato in € 100.000,00, e quello sofferto dai genitori, stimato in € 25.000 cadauno. 
A dimostrazione del danno lamentato, sulla scorta di una consulenza psicologica del 14.3.2016 e del certificato medico rilasciato il successivo 9.1.2024, evidenziavano che: - la violenza subita aveva avuto diretta incidenza sul processo di formazione della sua personalità; - dal 2016 ### aveva dovuto intraprendere un percorso di sostegno psicologico; - ella aveva una bassa autostima, paura e vergogna e, dunque, difficoltà relazionali e limitazioni nella vita sociale e sessuale. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza e, in subordine, la riduzione del quantum debeatur. Il tutto con vittoria delle spese di lite. 
A tal fine, il convenuto esponeva che: - la sentenza penale non faceva stato sul danno, per cui spettava agli attori dimostrare e al giudice civile autonomamente accertare, anche in ordine al nesso causale, il danno lamentato; - il certificato medico del 2024 e la consulenza psicologica del 2016 non dimostravano un danno attuale riconducibile al fatto illecito e, anzi, la relazione del 14.03.2016 indicava rapido recupero della socialità da parte della vittima primaria (a seguito di un cambio di scuola); - nulla era stato dimostrato in ordine al danno sofferto dai genitori; - la pretesa creditoria era sproporzionata; - come emergeva dalla sentenza della Corte d'Appello di ### n. 966/2021 l'illecito si era sostanziato in palpeggiamenti fugaci, senza alcuna coartazione fisica, per cui la gravità del fatto era attenuata. 
La causa veniva istruita documentalmente e giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.1.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. 2. La domanda risarcitoria merita parziale accoglimento nei termini e limiti di seguito illustrati. 
Come esposto in premessa, la controversia in esame ha ad oggetto la determinazione del danno patito da ### e dai suoi genitori ### e #### in conseguenza delle condotte penalmente rilevanti compiute da #### in danno della minore, quando la stessa aveva dodicenne. 
Va precisato che gli odierni attori si sono costituiti quali parti civili nel giudizio penale promosso nei confronti del convenuto, ma che la liquidazione dei danni subiti è stata rimessa al giudice civile.  2.1. ### del fatto illecito è avvenuto per mezzo di sentenza penale di condanna, divenuta ormai irrevocabile. 
In particolare, nella sentenza di primo grado del GIP presso il Tribunale di ### n. 892/2016 depositata il ### nel capo d'imputazione (per il reato previsto e punito dagli artt. 609 bis, 61 n. 11, 609 ter, co. 1, n. 1 e n. 5 bis c.p.) si legge che il convenuto #### “con repentinità dei movimenti, con violenza e abusando delle condizioni di inferiorità psicologica di ### (alunna di 3a media presso la scuola media statale di ### ove lo stesso prestava attività in qualità di collaboratore scolastico), costringeva l'indicata minore a subire atti sessuali consistiti nel toccarle il seno. ### il ###”.  ### ha ritenuto provati i fatti accertati non soltanto per le sincere e provate dichiarazioni della ### - dichiarazioni coerenti e spontanee fatte nell'immediatezza dei fatti alle proprie compagne di scuola, alla maestra, alla madre e ai ### - ma anche per la condotta del ### che a seguito dell'episodio aveva chiesto scusa alla minore. 
Nella sentenza d'appello n. 966 del 09.06.2021 viene valorizzata la deposizione testimoniale della persona offesa, ormai maggiorenne, resa all'udienza del 9.6.2021. 
In tale sede ### dichiarava ai giudici della Corte d'Appello quanto segue: “dovevo andare in bagno e sono andata a chiedere la carta igienica e lui stava nello stanzino… il signor ### … niente, sono andata insieme a lui nello stanzino e poi mentre stavo per andare via mi ha messo le mani sotto al seno e sopra, e poi ha sporto la guancia come per baciarlo, e io sono andata via, e sono ritornata in classe”, precisando che il convenuto era posizionato dietro di lei, che le si era avvicinato da dietro e che dopo esser stata palpeggiata si è divincolata dal ### Pertanto, la Corte d'Appello di ### ha ritenuto sussistenti i presupposti per qualificare il reato come di minore gravità ai sensi del comma 3 dell'art. 609 bis c.p., valorizzando le modalità esecutive e le circostanze dell'azione, e concludendo che si era “trattato di fugaci palpeggiamenti del seno sopra gli indumenti durati un brevissimo lasso di tempo e subito interrotti in conseguenza della netta reazione della vittima, per cui si può ritenere che la libertà sessuale della persona offesa non sia stata lesa in maniera grave e prolungata”. In particolare, viene attestato che: “la condotta dell'imputato ha determinato una invasione non grave della sfera sessuale del soggetto passivo, con una azione repentina, priva di coartazione fisica, tanto che la ragazza è stata in grado di reagire con prontezza, determinando l'immediata interruzione della molestia”.
Dalla lettura delle sentenze di condanna emergono, dunque, i fatti illeciti posti in essere dal convenuto, di natura dolosa, ai danni di ### e per i quali è stato richiesto nella presente sede il ristoro. 
Risulta provata la responsabilità di ### quale autore dell'illecito. 
In merito al danno, il convenuto ha evidenziato che la sentenza di condanna resa in sede ###esonera il giudice civile dal dover accertare e quantificare i danni che sono stati causati dal comportamento penalmente rilevante.  ### è certamente corretta in linea teorica, in quanto anche nel caso di danno da reato si esclude che possa ritenersi sussistente un danno in re ipsa. Tuttavia, la dimostrazione di un danno da reato può comunque esser fornita anche in via presuntiva, in ragione delle caratteristiche e della natura del comportamento e dei diritti della persona che sono stati violati. 
Nel caso di specie, il comportamento illecito è consistito in una violenza sessuale di minore gravità, consistita in un palpeggiamento (fugace e non prolungato) del seno ed è stata compiuta da un collaboratore scolastico ai danni di una minore infraquattordicenne, molestata alle spalle, all'interno dell'ambiente scolastico e, precisamente, mentre era in uno stanzino intenta a recuperare della carta igienica. 
Come accertato dalla Corte d'Appello, il fatto è avvenuto “in un contesto che in alcun modo faceva prevedere un tale atteggiamento da parte” del convenuto: proprio per le circostanze di luogo in cui si è verificato, in cui si ritiene logicamente che la minore si sentiva sicura e protetta, la vittima primaria è stata colta ancor più di sorpresa.  2.2. Per le caratteristiche della condotta, per il luogo in cui è occorso, per la lesione della libertà di autodeterminazione della persona e della sua libertà sessuale, nonché per la giovane età della vittima primaria ben si può affermare che le sia stato arrecato un danno non patrimoniale di tipo morale. 
Nella sentenza di primo grado (pag. 5-6) il GIP aveva osservato che “le dichiarazioni rese dalla minore ### nell'immediatezza del fatto, e con vivo e sincero turbamento, alle compagne di classe […], alla maestra […], alla madre e ai ### di ### sempre interrompendo il proprio racconto con attacchi di pianto, protrattisi anche dopo l'uscita da scuola”. 
Non v'è, allora, alcun dubbio che debba riconoscersi a ### il ristoro del diritto all'innocenza di ragazza in età pubere e avviata all'adolescenza che le è stato pregiudicato per effetto della violenza subita, così come il pregiudizio subito sua reputazione ed immagine, essendo il fatto divenuto immediatamente di dominio pubblico nell'ambiente scolastico ed essendo stato, poi, necessario un trasferimento di scuola della giovane, che così ha subito un ulteriore sofferenza, dovuta allo sradicamento degli affetti e allo stravolgimento della propria quotidianità rispetto a quella condotta prima dell'illecito. È innegabile che un trauma del genere, patito in età adolescenziale, sia in grado di ripercuotersi sulla vita adulta della vittima, secondo nozioni di comune esperienza. 
Va, quindi, riconosciuto il diritto della ### al ristoro del danno morale subito, da liquidare necessariamente in via equitativa (cfr. Cass. n. 13611 del 21.6.2011), trattandosi di un pregiudizio che, per sua natura, sfugge ad un'esatta determinazione (cfr. Cass. 17391/2021). 2.3. Ai fini del quantum si ricorda che secondo l'insegnamento della Cassazione, “la determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d'età deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima” (Cass. pen.  10802 del 13.2.2018). 
Vanno, perciò, valorizzate talune circostanze. 
In primo luogo, va osservato che, come accertato dalla Corte d'appello di ### la libertà sessuale della persona offesa non è stata lesa in modo grave e prolungato. Si tratta, in sostanza, di un fatto illecito che, benché riprovevole, è connotato da una minore offensività in concreto, essendosi trattato di un singolo episodio di palpeggiamento, durato un breve lasso temporale, senza successiva coartazione: il convenuto non aveva impedito alla giovane la fuga, tanto che ella, divincolandosi, aveva interrotto l'abuso; abuso che il convenuto non aveva prolungato utilizzando la forza. 
In secondo luogo, non può non valorizzarsi che quasi immediatamente, sempre il ###, il ### si era scusato dell'accaduto con la ragazza, una volta convocato nell'ufficio della dirigente scolastica. 
In terzo luogo, non è emerso che la ### abbia proseguito un percorso di supporto psicologico nel corso dell'ultimo decennio: la relazione del 9.1.2024 a firma dello psicologo dott. ### non ne dà atto. 
Meritano, invece, di esser valorizzate le risultanze del percorso di supporto psicologico precedentemente svolto dalla ### con la dott.ssa ### la giovane non ha immediatamente raccontato l'accaduto alla psicologa e, quando l'ha fatto, è apparsa “imbarazzata, ma comunque precisa nell'esposizione dei fatti, conservando una sorta di distanza emotiva che verosimilmente, sembra consentire alla ragazza di fronteggiare questa situazione a forte valenza ansiosa”. Alle richieste dalla psicologa sullo stato d'animo della ragazza durante il racconto, ella provava “tristezza e vergogna (per sé stessa); rabbia e paura (in riferimento al bidello)”. 
Aveva riferito di “disturbi del sonno con difficoltà ad addormentarsi ed incubi notturni”; in più, da quel giorno aveva iniziato ad andare a scuola malvolentieri “assalita dalla paura di riincontrare il bidello” pur avendo saputo che quest'ultimo era stato trasferito in altro istituto, somatizzando l'irrequietezza, che si manifestava in episodi di “mal di pancia” durante le prime ore di lezione, che si attenuavano verso la fine della giornata scolastica”. 
Il trasferimento in un altro istituto scolastico all'inizio del 2016 aveva poi dato alla giovane enormi benefici psicologici e relazionali.  ### negativa di tale episodio sul benessere psicologico della ragazza è innegabile, avendole compromesso, sia pure non in modo irreversibile, l'ordinario sviluppo delle relazioni sociali in una fascia d'età particolarmente delicata quale è l'adolescenza. 
Sulla base di tali circostanze si ritiene congruo riconoscere a ### un danno non patrimoniale per la sofferenza psicologica subita in conseguenza dell'illecito posto in essere da ### di € 40.000,00. 2.4. Non paiono, invece, sussistenti i presupposti per affermare che #### abbia subito, in conseguenza della violenza perpetrata, un danno biologico permanente, di natura psichica, quale quello di cui genericamente invoca il risarcimento. 
Considerando la scarna documentazione medica offerta dagli attori, precedentemente richiamata, l'indagine peritale sollecitata dagli attori sarebbe stata esplorativa ed era, dunque, inammissibile. 
Del resto, ### è stata sentita anche dai giudici della Corte d'Appello di ### all'udienza del 9.6.2021 e in tale occasione - come si legge a pag. 6 della sentenza d'appello - ella ha utilizzato espressioni da cui non emergevano “sentimenti di contrasto o di rancore nei confronti dell'imputato”; le caratteristiche della deposizione (“lineare, coerente, priva di contraddizioni” e ancora “l'attendibilità della persona offesa, che ha descritto nel contraddittorio delle parti, in modo assolutamente pacato e lineare, la dinamica delle molestie subite”) resa dalla ### - peraltro sotto sollecitazione ulteriore in virtù delle domande poste dal ### generale e, in controesame, dalla difesa - lascia intendere uno stato psicologico della stessa di natura non patologica. 
Anche la relazione della psicologa dott.ssa ### che l'ebbe in cura tra il 2015 ed il 2016, risalente a marzo 2016, attestava il recupero da parte della ### di un benessere psicofisico ed il netto miglioramento delle relazioni sociali una volta inserita in un nuovo contesto scolastico e sociale. 
In conclusione, dalle emergenze probatorie in atti non risulta che la sofferenza patita dalla ### si sia tradotta in un disturbo post-traumatico da stress o in altra patologia psichica; del resto, non risulta neppure allegato che la ### è in cura farmacologica.  2.5. Quanto al danno morale patito dai genitori, si ricorda che è ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui devono ritenersi conseguenze immediate e dirette dell'evento dannoso anche i danni patiti dalle persone strettamente legate alla vittima principale, le quali patiscono in proprio uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita o un turbamento avente valore di danno morale. 
Sotto tale profilo, va evidenziato che è provato che i genitori abbiano sporto denuncia-querela, contattato una psicologa ed accompagnato la figlia dalla dott.ssa ### nonché successivamente valutato, alla luce del perdurante malessere psicologico ed emotivo della figlia, il suo trasferimento in altro istituto scolastico, occupandosi del suo reinserimento sociale. 
Sapere che un adulto ha compiuto atti sessuali sulla propria figlia, infraquattordicenne, peraltro all'interno di un luogo che dovrebbe essere per lei sicuro e protetto, costituisce indubbiamente un evento traumatico per il genitore, che genera frustrazione, rabbia, impotenza e senso di colpa. 
Dunque, sotto il profilo della sofferenza morale dei genitori, ben possono ritenersi presunti i danni non patrimoniali, di tipo morale, subiti da costoro in ragione del rapporto qualificato esistente con la vittima primaria del reato. Si ricorda, invero, che “l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito” (così in Cass. n. ###/2007).
Può, quindi, ritenersi pienamente provato il danno-conseguenza di tipo morale subito dai genitori della ragazza e la sua derivazione causale dall'abuso accertato in sede ###questo caso, devono valorizzarsi, da un lato, le particolari circostanze di luogo e di tempo in cui è stato commesso il fatto illecito, ossia in ambito scolastico e durante l'orario delle lezioni, l'età della minore e, dall'altro lato, l'arco temporale (non prolungato, inferiore ad un anno) che si è reso necessario per il reinserimento sociale della minore, così come la minore gravità dell'offesa alla libertà sessuale della ### Sulla scorta di tutte le considerazioni svolte, si ritiene congruo liquidare, in favore dei genitori ### e ### per il danno morale dagli stessi subito in conseguenza del fatto illecito, un risarcimento pari ad € 10.000,00 cadauno.  2.6. Nulla, invece, deve esser riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, non essendo stato provato, né allegato in modo sufficientemente specifico dagli attori.  2.7. Sugli importi come sopra liquidati va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento della Suprema Corte ( S.U. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'### Deve essere quindi operata, sulla base degli indici ### una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (5.10.2015) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici (aggiornati al 30.11.2025), fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale. 
Sulla base di tali parametri, spetta a ### un credito risarcitorio liquidato all'attualità in € 44.712,47, nonché a ### e a ### un credito risarcitorio per ciascuno pari ad € 11.178,10. 
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma così determinata.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali, data l'esiguo numero di prove documentali offerte, la mancata assunzione di prove costituende, l'opera defensionale concretamente prestata e la prossimità del valore della controversia allo scaglione inferiore. 
Va, poi, dato atto che gli attori sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 5.6.2023. 
In base all'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, senza margini di valutazione discrezionale, essendo l'effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (così Cass. del 24/01/2011 n. 1639; conf. Cass. del 5/02/2014 n. 2536). 
Al riguardo va ricordato che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente: “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. Cass. 22017/2018).  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna ### a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all'illecito del 5.10.2015, al pagamento in favore di ### della somma di € 44.712,47, in favore di ### della somma di € 11.178,10 e in favore di ### della somma di € 11.178,10, il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; - condanna ### a rimborsare in favore dell'### le spese processuali, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge. 
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..  ### 05/01/2026 Il Giudice dott.ssa

causa n. 872/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tordo Caprioli Claudia

M
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Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 1088/2025 del 19-12-2025

... maltrattamenti in famiglia, lesione personale aggravata, violenza sessuale aggravata, commessi tra il 2006 e il 2019. In particolare, dalla lettura di un recente provvedimento del magistrato di sorveglianza si evince che «la condanna attiene a gravissime condotte, protrattesi per anni nei confronti della moglie», «poste in essere anche alla presenza dei figli della coppia» e «consistite in reiterate minacce di morte, ingiurie e insulti gravemente offensivi, percosse con calci (diretti anche alle zone genitali della vittima), pugni e schiaffi, nonché in condotte di abuso sessuale reiterate (la donna era costretta ad avere rapporti con il marito nonostante il suo dissenso, tali rapporti sono stati pretesi e ottenuti dal ### anche durante la gravidanza della donna e addirittura anche a pochi giorni di distanza da un parto, quando la vittima aveva ancora i punti di sutura per il parto precedente)». ### per i minorenni di ### con decreto emesso in data 13 dicembre 2023, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con incarico ai ### sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare per offrire ogni utile supporto ai minori e sostenere il percorso di autonomia della (leggi tutto)...

testo integrale

1 di 20 N. R.G. 2784/2025 ###### di ### composto dai seguenti magistrati: ### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2784/2025 R.G. promossa da ### C.F. ###, nata a ### (### il 1° maggio 1983; rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliat #######, ### D'### n. 38 - attrice - contro ### C.F. ###, nato a ### (### il 4 marzo 1978; rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliat ####### n. 102 - convenuto - con l'intervento del 2 di 20 ###, in persona del ### della Repubblica presso il ### di ### - interventore ex lege - OGGETTO: separazione personale.  ### parte attrice: RICORRE all'###mo ### di ### affinché, verificate tutte le condizioni di legge, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra la ###ra ### ed il sig. ### , autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni A) confermare quanto previsto dal ### dei ### di ### nel decreto n. 5916/2023 del 13/12/2023 (RG 10002350/2019); ovverosia affido esclusivo dei due figli minori alla madre con incarico ai servizi sociali di monitorare il nucleo familiare con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei ragazzi. 
B) ###. ### potrà vedere e tenere con sé i figli minori come da calendario che verrà previsto dai servizi sociali minorili territorialmente competenti; C) disporre a carico del sig. ### il pagamento, della somma di ### 600,00 mensili, ossia € 300,00 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario; detto importo poi sarà aggiornato secondo gli indici ### con decorrenza da agosto 2026; detta somma dovrà essere versata mensilmente entro il giorno 10 di ciascun mese; 3 di 20 D) disporre a carico del sig. ### l'obbligo al rimborso alla ###ra ### entro il giorno 10 di ciascun mese, del 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori così come previste dal ### del ### di ### in materia di ### di ### del 13/06/2023, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ed allegate al presente ricorso con sottoscrizione in tutte le pagine da parte della sig.ra ### (Doc. 13 all.); E) l'### per i figli minori sarà di spettanza al 100% della sig.ra ### in quanto avente l'affido esclusivo dei due figli minori così come le detrazioni fiscali per i figli a carico; . 
F) ###. ### rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse dei figli fintanto che i ragazzi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. 
G) La casa famigliare sita in ####, via ### n. 16, con tutti gli arredi e suppellettili, verrà assegnata in via definitiva alla sig.ra ### che la abiterà unitamente ai due figli minori (l'attuale sistemazione abitativa presso l'appartamento di proprietà della ### infatti, essendo un semplice monolocale, non è idonea ad ospitare la sig.ra ### ed i due figli minori). La rata del mutuo dalla data di reingresso della sig.ra ### nella casa familiare verrà pagata al 50% dai due coniugi. La sig.ra ### si accollerà i costi di gestione ordinaria dell'immobile mentre le spese straordinarie sull'immobile saranno divise al 50% tra i due coniugi comproprietari dell'alloggio. 
H) disporre che il sig. ### lasci la casa familiare entro 30 giorni dalla data dell'udienza presidenziale; I) con vittoria di spese e di competenze di causa. 
Per parte convenuta: a. ###'### l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, tuttavia con predisposizione, da parte dei servizi sociali minorili territorialmente 4 di 20 competenti, di un calendario di incontri che tenga conto della volontà del #### di esercitare la propria genitorialità. Quest'ultimo ha infatti sempre cercato di mantenere un rapporto costante con i minori, esprimendo in più occasioni la volontà di incontrarli e di partecipare in modo attivo e consapevole al loro processo di crescita e di educazione. Si rammenta altresì che i minori hanno diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza da entrambi i genitori.  b. ### a carico del #### il pagamento della somma, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, che verrà ritenuta di giustizia da ###mo ### di ### e, in ogni caso, nella quota non superiore a € 150,00 per ciascun figlio. Si rappresenta, infatti, che il #### pur essendo assunto con contratto a tempo indeterminato presso la ditta ### è tuttavia gravato dal pagamento della rata del mutuo relativa all'immobile adibito a casa coniugale e deve, altresì, provvedere al proprio sostentamento.  b. ### Assegnare la casa coniugale al #### atteso che il medesimo ha sempre provveduto, e provvede tuttora, al pagamento integrale della rata del mutuo inerente all'immobile, evidenziando altresì che la ###ra ### dispone di un appartamento preso in locazione ove attualmente dimora insieme ai figli. Pertanto, considerato che la ###ra ### dispone di un altro immobile, che le rate del mutuo sono sempre state saldate esclusivamente dal #### e che quest'ultimo svolge un'attività lavorativa stabile, con contratto a tempo indeterminato, e che quindi è in grado di provvedere al mantenimento dei figli e dell'ex coniuge, si ritiene quantomeno legittima l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. 5 di 20 ### 1. Con ricorso depositato in data 2 settembre 2025, ### chiedeva la separazione personale da ### l'affidamento esclusivo rafforzato dei loro figli ### (nato il 21 dicembre 2007) e ### (nato il 1° marzo 2012), l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il calendario stabilito dai ### sociali territorialmente competenti, nonché un contributo per il mantenimento dei figli in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.  2. ### si costituiva con comparsa depositata in data 18 novembre 2025, aderendo alle domande di separazione, di affidamento esclusivo e rimessione ai ### sociali della disciplina del proprio diritto di visita, ma opponendosi all'assegnazione della casa coniugale a favore della moglie ed offrendo di contribuire al mantenimento dei figli in misura pari ad € 150,00 per ciascun figlio.  3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 12 settembre 2025 al ###, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005). 
Acquisita una relazione da parte dei ### sociali, alla prima udienza del 18 dicembre 2025, sentita personalmente la sola parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, dev'essere disattesa l'istanza, formulata dal difensore del convenuto a verbale d'udienza del 18 dicembre 2025, di differimento della prima udienza per consentire alla parte assistita di comparire personalmente. 6 di 20 ###. 473 bis.21 c.p.c. stabilisce, al comma 2, che «Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi». 
La comparizione personale delle parti, infatti, è prevista in funzione del tentativo di conciliazione, che, ai sensi del successivo comma 3, dev'essere esperito dal giudice. 
Tuttavia, il tentativo di conciliazione, pur essendo necessario per l'indagine sull'irreversibilità della frattura spirituale e materiale tra i coniugi, non costituisce un presupposto indefettibile, in quanto se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, mentre nella diversa ipotesi in cui sia il coniuge convenuto a non comparire, spetta al giudice valutare, tenendo conto delle ragioni della mancata comparizione, l'opportunità di un rinvio per l'espletamento di tale incombente (Cass. 6016/2014), sicché la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando non se ne ravveda la necessità e l'opportunità, come quando - ancorché l'impedimento a comparire sia giustificato - risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la pronuncia sul vincolo, e quindi si appalesi l'inutilità del tentativo di conciliazione (Cass. 17336/2010, Cass. 23070/2005, 11059/2001). 
Nella specie, ### non è comparso alla prima udienza del 18 dicembre 2025 in quanto tornato nel ### d'origine a seguito dell'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato applicata dal magistrato di sorveglianza con provvedimento in data 4 luglio 2025, sicché, non solo l'impedimento non può considerarsi temporaneo, perché, nonostante il suo difensore abbia dichiarato (ma non documentato) che è fissata per l'8 gennaio 2026 l'udienza di reclamo avverso il suddetto provvedimento, non è dato sapere quale sarà l'esito né se e quando il convenuto eventualmente farà ritorno in ### ma il tentativo di conciliazione si appalesa altresì del tutto 7 di 20 superfluo, perché, invitati a precisare le conclusioni, il difensore dell'attrice ha insistito nella pronuncia di separazione e quello del convenuto ha insistito nelle istanze formulate nella comparsa costitutiva presupponenti una crisi del rapporto coniugale e dunque la pronuncia sul vincolo, rispetto alla quale non vi è mai stata, invero, alcuna opposizione.  2. La domanda di separazione merita accoglimento. 
Preliminarmente, va osservato che, con riferimento alla domanda di separazione, nonostante i coniugi siano cittadini indiani e abbiano contratto matrimonio in ### sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3, lett. a), Reg. UE 1111/2019, risultando dalla documentazione in atti che, allo stato, essi risiedono stabilmente in ### Al riguardo si osserva che il ### citato ha un ambito di applicazione tendenzialmente universale e si applica anche ai cittadini di stati terzi che hanno contratto matrimonio all'estero, i quali abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio dello Stato membro nel quale si trova il ### adìto (tra cui, appunto, la residenza abituale). 
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 del Reg. 
UE 1259/2010. 
Nella specie, le parti contraevano matrimonio in ### in data 19 dicembre 2004. 
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente 8 di 20 apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014). 
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi e dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo. 
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.  3. I coniugi hanno due figli, ### ed ### che oggi hanno, rispettivamente, 17 e 13 anni.  3.1. ### ha chiesto l'affidamento esclusivo rafforzato della prole e la rimessione ai ### sociali della regolamentazione degli incontri tra padre e figli. 
Tali domande, alle quali il convenuto ha sostanzialmente aderito, sono fondate. 
Con sentenza emessa dal ### di ### confermata con sentenza n. 4225/2021 dalla Corte d'appello di ### e divenuta definitiva, ### è stato condannato alla pena 9 di 20 detentiva di sei anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesione personale aggravata, violenza sessuale aggravata, commessi tra il 2006 e il 2019. 
In particolare, dalla lettura di un recente provvedimento del magistrato di sorveglianza si evince che «la condanna attiene a gravissime condotte, protrattesi per anni nei confronti della moglie», «poste in essere anche alla presenza dei figli della coppia» e «consistite in reiterate minacce di morte, ingiurie e insulti gravemente offensivi, percosse con calci (diretti anche alle zone genitali della vittima), pugni e schiaffi, nonché in condotte di abuso sessuale reiterate (la donna era costretta ad avere rapporti con il marito nonostante il suo dissenso, tali rapporti sono stati pretesi e ottenuti dal ### anche durante la gravidanza della donna e addirittura anche a pochi giorni di distanza da un parto, quando la vittima aveva ancora i punti di sutura per il parto precedente)».  ### per i minorenni di ### con decreto emesso in data 13 dicembre 2023, ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con incarico ai ### sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare per offrire ogni utile supporto ai minori e sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre. 
In particolare, il giudice minorile aveva adottato tali statuizioni in ragione dell'adeguatezza della madre e dell'assenza del padre dalla vita dei minori. 
Infatti, dalle informazioni di maggio 2022 e novembre 2022 del ### sociale era emerso che: ### il padre dei minori era ancora in carcere ed aveva svolto incontri protetti con i figli con cadenza non ravvicinata anche in ragione della mancanza di richiesta da parte dell'uomo; ### dopo essere stati collocati in protezione il 29 ottobre 2019, i minori e la madre vivevano in un appartamento in contesto di maggiore autonomia rispetto alla precedente collocazione di cohousing; ### la madre aveva iniziato a sperimentare un percorso di 10 di 20 acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie risorse, reperimento di attività lavorativa ed esercizio monogenitoriale della genitorialità, maturando anche la volontà di separarsi dal marito; ### le incomprensioni di coppia erano proseguite e l'uomo non sembrava aver preso coscienza delle proprie condotte pregresse, attribuendo ogni responsabilità per la propria carcerazione alla moglie. 
Nella relazione d'aggiornamento richiesta ai ### sociali, datata 2 dicembre 2025 ed acquisita agli atti del presente giudizio, si legge: «Il nucleo familiare è seguito dal ### dal 2019. In quell'anno i ### della ### di #### sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto della sig.ra ### che ha raccontato di aver subìto maltrattamenti da parte del marito ### A seguito dell'intervento, i ### hanno preso contatti con il ### affinché si procedesse con il collocamento della sig.ra ### e ai suoi due figli minori in un luogo protetto. Successivamente al loro collocamento, la sig.ra ### ha sporto querela di parte nei confronti di ### Dopo un breve periodo di detenzione presso la ### di ####, il sig. ### ha ottenuto gli arresti domiciliari fino al 2021, data in cui è stato eseguito l'ordine di carcerazione presso l'### di ### con termine pena a ottobre 2025. 
A seguito degli eventi sopra riportati, nel 2023 è stato emanato da parte del ### per i ### dell'### un ### 2350/2019 il quale incarica il ### di svolgere attività di monitoraggio sul nucleo e di regolamentare i rapporti tra i minori e il padre secondo opportunità.  ### di ### di #### stava valutando l'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio italiano con rimpatrio nel ### d'origine del sig. ### sulla base dell'accertata pericolosità sociale dello stesso. 11 di 20 La madre ha riferito telefonicamente all'assistente sociale scrivente dell'avvenuta espulsione del sig. ### dal territorio italiano a novembre 2025. 
Situazione attuale I minori ### e ### vivono con la madre in un appartamento messo a disposizione dalla ### a ### di #### dal 2021 invece il padre vive da solo nell'abitazione familiare situata a ####. 
La sig.ra ### ha riferito di lavorare come magazziniera in un'azienda sul territorio di ####, con contratto a tempo indeterminato; il sig. ### invece lavora come saldatore a ####, anche lui con contratto indeterminato. 
La madre dei minori ha raccontato di aver avviato la procedura di separazione nel dicembre 2024, aggiungendo inoltre che nel corso dello stesso anno aveva pensato ad un eventuale ricongiungimento con il marito ma quest'ultimo avrebbe, secondo ### simulato tale intenzione esclusivamente per ottenere la revoca delle misure cautelari e dell'obbligo di espatrio. Da quel momento ### ha interrotto ogni rapporto con il sig. ### Anche i minori non hanno più avuto relazioni significative con il padre, riferendo di averlo visto solo occasionalmente presso la moschea di ####. 
La sig.ra ### ha nel tempo avviato un percorso di autonomia personale: ha una stabile occupazione, possiede la patente di guida e ha acquistato un'automobile. Ha inoltre frequentato due corsi di lingua italiana, pur presentando tuttora alcune difficoltà linguistiche. 
Dai riferiti della madre, ### versa regolarmente l'assegno di mantenimento, ma non contribuisce al 50% delle spese straordinarie a favore dei figli. Il mutuo dell'abitazione coniugale risulta cointestato ed è attualmente pagato dal marito. 
Il padre, parlando dei figli, ha dichiarato di essere disponibile a incontrarli qualora lo desiderino, sostenendo che l'interruzione dei 12 di 20 contatti dipenderebbe principalmente dalla loro scarsa volontà di proseguire la relazione. 
La madre ha presentato al ### un'unica richiesta principale, ossia tornare a vivere nell'abitazione familiare insieme ai figli, poiché l'alloggio attuale è situato in una zona isolata, di dimensioni ridotte e non servita dai mezzi di trasporto. 
Visita domiciliare ### attuale in cui vivono i minori e la madre è situata nella frazione di ### di ####, in una zona di campagna. Si tratta di un bilocale al primo piano, messo a disposizione dalla #### è composto da una stanza in cui è presente la cucina con tavolo da pranzo e un letto matrimoniale in cui dormirebbe la madre, da una camera da letto in cui dormirebbero i due minori e da un bagno. Al momento dell'accesso domiciliare l'abitazione si presentava pulita e in ordine. 
La madre e i figli hanno riferito che lo spazio è limitato per tre persone e che la posizione dell'abitazione sarebbe distante dai mezzi di trasporto, motivo per cui la famiglia sarebbe in difficoltà con gli spostamenti. 
I minori ### quasi maggiorenne, svolge uno stage professionale in officina a #### ed è iscritto al terzo anno del ### di ### a ####. Al termine del percorso la sua volontà sarebbe quella di inserirsi nel mondo del lavoro. ### i colloqui svolti il ragazzo è apparso responsabile, educato e rispettoso.  ### ha riferito di aver sofferto per l'assenza del padre e anche durante gli incontri protetti svolti quando quest'ultimo era detenuto, il padre era poco partecipe e coinvolto. 
Il minore ### invece frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado. Pratica calcio tre volte alla settimana: è accompagnato all'andata dall'educatore e ripreso dalla madre. A scuola presenta alcune difficoltà, in particolare in matematica; 13 di 20 talvolta in alcune occasioni è supportato da un educatore nelle ore pomeridiane per lo svolgimento dei compiti. 
Da un colloquio telefonico svolto con la coordinatrice di classe è emerso che il minore ### appare spesso distratto e poco interattivo durante le lezioni, pur mantenendo un comportamento educato.  ### ha riferito di non avere rapporti con il padre e di incontrarlo sporadicamente al tempio, ma che entrambi ad oggi evitano il contatto. Inoltre, il minore ha aggiunto di non provare attualmente il desiderio di rivederlo e ritiene che in questi anni il padre non sia cambiato e non abbia compreso gli errori commessi. In sede di colloquio ### ha raccontato del forte legame che sussiste tra lui e il fratello ### quest'ultimo, infatti, rappresenterebbe per ### una figura di riferimento significativa. 
Entrambi i minori hanno riferito di aiutare la madre nella quotidianità e di essere dispiaciuti nel vederla in difficoltà.  ### ha riferito che preferirebbe vivere in centro a ####, poiché l'attuale collocazione renderebbe complessi gli spostamenti verso scuola, attività sportive e luoghi di socializzazione. 
I minori sono apparsi molto legati tra loro, collaborativi e reciprocamente di supporto. Entrambi inoltre riferiscono di non voler riprendere i rapporti con il padre, a causa della sofferenza vissuta in passato». 
Sulla base di queste premesse i ### sociali hanno concluso che «l'affidamento esclusivo alla madre costituisc[e] la soluzione maggiormente adeguata, essendo l'unica figura genitoriale effettivamente coinvolta nella cura e gestione dei figli», ritenendo «opportuno mantenere l'attuale collocazione dei minori insieme alla madre, tenuto conto della loro volontà attuale di non voler riprendere contatti con il padre e alcuna richiesta di modifica pervenuta da parte del sig. ### Infine, il magistrato di sorveglianza, con ordinanza in data 4 luglio 2025, ha disposto, nei confronti di ### l'applicazione 14 di 20 della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato sul presupposto della sua persistente pericolosità sociale (cfr. deposito telematico effettuato dal convenuto in data 17 dicembre 2025). 
Orbene, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, presso la quale essi, secondo la concorde richiesta delle parti, debbono essere collocati. 
Come noto, si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui è affidato il figlio in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esso; ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».  ### concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale («salvo che non sia diversamente stabilito»), trattandosi, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. 
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. 
Il genitore cui il figlio non è affidato ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.). 
Nel caso di specie, la prolunga assenza del padre, che ormai da tempo ha interrotto ogni rapporto con i minori, lasciati alle esclusive cure della madre, e che attualmente neppure si trova sul territorio italiano, senza che possa prevedersi se e quando vi fare eventualmente ritorno, basta a disporre l'affidamento super-esclusivo alla madre, la quale, genitore collocatario e già esercente la 15 di 20 responsabilità esclusiva, deve essere messa nelle condizioni di assumere agilmente le decisioni necessarie alla crescita dei figli. 
Non sussistono motivi neppure per modificare il regime delle visite stabilito dal ### per i minorenni solo due anni fa, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti. 
Stante l'accordo delle parti e la sostanziale conferma dei provvedimenti vigenti l'ascolto dei minori ultradodicenni è manifestamente superfluo.  3.2. Entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in ####, ### n. 16, in comproprietà tra i coniugi. 
La domanda del convenuto, proposta sul rilievo che dopo la separazione di fatto tra i coniugi egli sarebbe rimasto a vivere nell'immobile continuando a pagare il relativo mutuo ipotecario, va de plano respinta, in assenza del presupposto della convivenza con il genitore istante. 
È invece fondata la domanda dell'attrice. 
Infatti, non solo la casa coniugale viene assegnata di preferenza al genitore collocatario di figli minori, in quanto l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 337 sexies c.c., è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole (Cass. 19347/2016) e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. 14553/2011), ma, nella specie, l'attrice se n'è allontanata, pacificamente, nel 2019 a seguito delle gravissime condotte di maltrattamenti e di violenza anche sessuale subite dal marito e, dopo essere stata collocata con i figli in struttura protetta, non ha più avuto la possibilità di fare rientro nell'immobile, in quanto, come si ricava dalla lettura dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza in data 4 luglio 2025 (depositata dal convenuto in data 17 dicembre 2025), il marito ha ivi trascorso gli arresti domiciliari (dal 25 ottobre 2019 fino al 23 dicembre 2021, ossia all'ingresso in 16 di 20 carcere a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed all'emissione del relativo ordine di esecuzione) e durante il successivo periodo di carcerazione avrebbe impedito alla moglie di tornare nella casa familiare (in comproprietà) senza la sua presenza, rioccupando immediatamente l'immobile dopo la scarcerazione avvenuta per sottoposizione alla misura alternativa dell'affidamento in prova concessa in data 2 marzo 2023 (cfr. Cass. ###/2018, che ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).  3.3. ###, in quanto esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021.  3.4. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. ### è automaticamente adeguato agli indici ### in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». 
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non 17 di 20 riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione; il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e 21273/2013). 
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018). 
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio. 
La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati. 
Nel caso di specie, le parti sono concordi circa la suddivisione paritaria delle spese straordinarie, mentre controvertono sull'ammontare del contributo al mantenimento ordinario dei due figli: infatti, la madre ha chiesto un assegno di € 600,00 al mese (€ 18 di 20 300,00 per ciascun figlio), mentre il padre ha offerto una somma di € 300,00 al mese (€ 150,00 al mese). 
Occorre, dunque, procedere ad una comparazione della condizione economico-patrimoniale delle parti.  ### di anni 42, lavora come magazziniera con contratto a tempo indeterminato e retribuzione di € 1.500,00 circa al mese. 
Finora ha vissuto con i due figli in un appartamento a ### di ####, che ha condotto in locazione dalla ### al canone di € 120,00 al mese, ma, essendo divenuta assegnataria della casa coniugale in comproprietà col marito, è presumibile che vi si trasferirà, dovendo sostenere quantomeno la metà della rata mensile del mutuo gravante su detto immobile, pari complessivamente ad € 500,00 circa. 
Percepisce integralmente l'assegno unico, di cui, però, non ha quantificato l'ammontare. 
Di contro, ### di anni 47, ha lavorato come saldatore con contratto a tempo indeterminato, senza mai né allegare né tantomeno documentare in alcuno modo i redditi da lavoro percepiti, essendo, di conseguenza, tale condotta omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 473 bis.18 c.p.c.). 
Ha vissuto nella casa coniugale, di cui è comproprietario con la moglie e dalla quale si è allontanato a seguito del provvedimento di espulsione dallo Stato, facendo ritorno in ### Orbene, tenuto conto che le parti, con una scrittura privata sottoscritta in data 17 luglio 2024 (cfr. doc. 12 dell'attrice), avevano concordato un contributo per il mantenimento della prole a carico del padre pari ad € 400,00 al mese ma che l'attrice dovrà ora sostenere maggiori spese per alloggio, avuto, altresì, riguardo alla condizione economica dei coniugi, alla capacità lavorativa del padre, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età e all'esclusivo svolgimento dei compiti di cura da parte della madre, si stima equo e congruo imporre 19 di 20 al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.  4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.  n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 1.701,00) ed introduttiva (€ 1.204,00) ed i parametri minimi della fase decisionale (€ 1.453,00) in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore indeterminato di bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono stati depositati scritti difensivi ulteriori a quello introduttivo e l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni svolta nell'unica udienza celebrata è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014. 
All'attrice spetta, altresì, il rimborso delle spese vive documentate, pari ad € 98,00 per C.U.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: 1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi ### nato a ### (### il 4 marzo 1978, e ### nata a ### (### il 1° maggio 1983, unitisi in matrimonio in ### in data 19 dicembre 2004; 2. dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori ### ed ### a ### la quale potrà prendere in via esclusiva tutte le decisioni concernenti i minori, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre; 3. incarica i ### sociali territorialmente competenti di monitorare il nucleo familiare al fine di offrire ogni utile supporto ai 20 di 20 minori e di sostenere il percorso di autonomia della madre, nonché di regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dei minori stessi, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli; 4. assegna a ### la casa coniugale, sita in ####, ### n. 16; 5. dà atto che ### ha diritto a percepire integralmente l'assegno unico; 6. pone a carico di ### l'obbligo di versare a ### a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### ed ### entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ### e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato ### 7. condanna ### a rifondere a ### le spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 
Si comunichi ai ### sociali territorialmente competenti (### dei ###. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, in data 18 dicembre 2025.  ####

causa n. 2784/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rago Stefano, Dazzi Damiano

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 30767/2025 del 22-11-2025

... precisa che, ai fini di detta ### l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Fondamentale è anche il successivo art. 18 della ### il quale stabilisce, tra gli obblighi generali, che «1. ### adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. …omissis». ###. 31 della stessa ### prevede, poi, che «1. ### adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente ### 2 ### adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.» 7.5.3. In tale ottica, questa ### ha già affermato che, (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ### - ### 336 ### 04/11/2025-CC ### R.G.N. 17324/2024 ### rel. Rep.  ha pronunciato la seguente ### ricorso n. 17324/2024 promosso da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di procura speciale in atti; ricorrente principale nei confronti di avv. ### quale curatore speciale dei minori ### nata il ###, e ### nato il ###, in proprio ex art. 86 c.p.c.  controricorrente al ricorso principale e di #### e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### in virtù di procura speciale in atti; controricorrenti al ricorso principale e ricorrenti incidentali nonché di ### rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura speciale in atti; copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc controricorrente al ricorso principale e di ### della Repubblica presso la Corte di appello di Milano; intimato avverso il decreto n. 929/2024 della Corte di appello di Milano, pubblicato il ###, notificato da ### alle altre parti in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal ### relatore ### letta la memoria del ###, nella persona del ### che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale; letti gli atti e i documenti di causa.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, all'esito del procedimento avviato per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso da ### nei confronti di ### tra le altre disposizioni, affidava i due figli minori della coppia al Comune di ### limitando la responsabilità di entrambi i genitori in relazione alle scelte di maggiore interesse relative all'educazione, istruzione, salute e residenza. Incaricava, inoltre, i servizi specialistici di avviare e mantenere supporti e sostegni a favore dei minori e dei genitori, onerando i servizi sociali di monitorare la situazione del nucleo familiare e di segnalare alla competente ### giudiziaria minorile eventuali situazioni di pregiudizio ai danni dei minori. 
A seguito di segnalazioni dei servizi, su ricorso del ###, presentato il ###, veniva aperto davanti al Tribunale per i minorenni di ### un procedimento ex artt. 333 e 336 All'esito di una sommaria istruttoria, con decreto provvisorio del 07/04/2021, il Tribunale per i minorenni: ### confermava l'affido dei minori al Comune di ### e la limitazione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale ordinario nel definito procedimento di regolamentazione dei rapporti genitoriali; ### incaricava il servizio sociale dell'ente affidatario di regolamentare il collocamento presso ciascun genitore garantendo la prosecuzione dell'ADM e, nel contempo, di «svolgere un'accurata indagine psicodiagnostica sui genitori verificando la qualità e la natura della relazione con i figli nonché l'idoneità e la capacità genitoriale»; ### nominava il curatore speciale dei minori in conseguenza della «scarsa attenzione dei genitori al rispetto delle emozioni, dei sentimenti e della personalità dei figli». 
Svolta ulteriore istruttoria, con successivo decreto provvisorio del 27/10/2021 il Tribunale per i minorenni: ### confermava l'affido dei minori all'ente territorialmente competente individuato nel Comune di ### e la limitazione della responsabilità genitoriale, già disposti dal Tribunale ordinario; ### incaricava i servizi del Comune di ### di provvedere ### al più idoneo collocamento di entrambi i minori insieme in comunità educativa specializzata nella cura del trauma; ### a regolamentare gli incontri con ciascuno dei genitori esclusivamente in ### neutro; ### a mantenere gli strumenti di sostegno già in atto per i minori; ### ad avviare i genitori ad un percorso psicoterapico individuale presso struttura pubblica; ### a relazionare sulla evoluzione della situazione entro due mesi. Lo stesso Tribunale per i minorenni convocava i genitori per essere sentiti il giorno 02/12/2021. 
Quest'ultimo provvedimento, adottato in pendenza del procedimento ex art. 336 c.c., veniva impugnato dalla madre dei minori davanti alla Corte d'appello di ### che ha dichiarato inammissibile il reclamo. 
Avverso tale statuizione ### proponeva ricorso per cassazione, affidando l'impugnazione a due motivi di censura. Il ricorso veniva iscritto a ruolo con R.G.N. ###/2022. Il curatore speciale dei minori si difendeva con controricorso, con atto che veniva iscritto con un diverso numero di ruolo (R.G.N. 3324/2023). Le altre parti rimanevano intimate. 
Con ordinanza n. ###/2023 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. ### del 14/12/2023), questa Corte, riuniti i procedimenti, dichiarava inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Tribunale per i minorenni, nel frattempo (in data ###), aveva adottato il provvedimento definitivo. 
Con il menzionato provvedimento definitivo, il Tribunale per i ### statuiva come segue: «### l'affido di ### e ### al Comune di ### e la limitazione della responsabilità genitoriale; ### tutti gli incarichi già conferiti all'Ente, in particolare: - mantenere collocati i minori nella struttura comunitaria ove già si trovano e proseguire nei sostegni psicologici in loro favore già in atto; - regolamentare gli incontri con il padre in vista di un progressivo e significativo ampliamento dei tempi e degli spazi di frequentazione con i bambini; -valutare le risorse paterne in vista di un eventuale futuro collocamento; - regolamentare gli incontri con la madre e gli altri parenti materni in ### neutro o comunque con modalità osservate e protette e continuare il monitoraggio e il sostegno della relazione tra madre e bambini per poter eventualmente prevedere, successivamente, una graduale apertura e aumento dei tempi di incontro; - sostenere entrambi i genitori con percorsi specialistici mirati; - proseguire il monitoraggio ed il sostegno del nucleo familiare; - riferire immediatamente al PM in caso di insorgenza di situazioni di pregiudizio ### di cessare/rimuovere immediatamente le seguenti pubblicazioni: … ### presente decreto immediatamente efficace.» Avverso detto decreto proponevano reclamo in data #### e ### (nonni materni dei minori) unitamente a ### (zia materna dei minori). ### presentava un separato reclamo. Il padre dei bambini e il loro curatore speciale si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle richieste avversarie. 
Acquisite relazioni dei servizi sociali, sentiti gli operatori all'udienza del 09/11/2023, la Corte territoriale disponeva il rinvio del processo al fine di monitorare, nell'interesse dei minori, l'evoluzione del progetto dei ### di cui alla relazione di aggiornamento del 27/10/2023, disponendo che i ### proseguissero nell'attuazione di detto progetto, dando corso ai pernottamenti dei minori presso l'abitazione paterna e mantenendo lo ### alla presenza dell'operatrice per le visite dei minori con la madre ed i familiari del ramo materno la madre dei minori. 
Acquisiti gli atti del processo penale nei confronti del padre dei minori e l'aggiornamento dei ### la Corte d'appello statuiva come segue: «1) ### l'affido di ### nata a ### il ### e di ### nato a ### il ###, al Comune di ### per la durata di anni 2 decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori relativamente alle decisioni inerenti alla salute, educazione, istruzione e residenza dei minori che verranno assunte dall'Ente affidatario, tenuto conto delle indicazioni dei genitori e del curatore speciale. 2) Dispone il collocamento dei minori ### e ### presso il padre. 3) Incarica il ### del Comune di ### anche in collaborazione con i ### del territorio, di procedere ai seguenti interventi: - regolamentare gli incontri dei minori con la madre e i parenti del ramo materno in ### secondo i tempi e le modalità già attualmente stabiliti con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio per i minori; - predisporre ogni intervento di supporto per i minori, con particolare riferimento alla prosecuzione dei percorsi di sostegno psicologico per ### e ### di presa in carico logopedica per ### e all'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione del padre dei minori, attivando altresì ogni ulteriore intervento che si renda necessario nell'interesse dei minori; - predisporre ogni intervento di supporto per i genitori dei minori; - relazionare ogni tre mesi al Giudice Tutelare ex art 337 c.c. sull'andamento ed attuazione degli incarichi; - segnalare tempestivamente, anche al P.M. presso il Tribunale per i minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio per i minori. 4) Invita i genitori dei minori a proseguire nei percorsi di sostegno individuale già intrapresi o ad avviarli tempestivamente, laddove non ancora in essere.  5) ### l'ordine a ### di cessare/rimuovere le pubblicazioni … 6) ### i reclamanti ##### e ### alla rifusione in solido delle spese del procedimento nei confronti di ### che liquida …» La Corte distrettuale, dopo aver operato una disamina delle risultanze istruttorie, riteneva di dover confermare l'affido dei minori all'Ente con le disposte limitazioni della responsabilità genitoriale e le ulteriori prescrizioni di cui al dispositivo, statuendo come segue: «… Ed invero, nonostante gli anni decorsi dall'apertura del presente procedimento e la pluralità di interventi messi in campo a sostegno del nucleo, la madre dei minori si è dimostrata incapace di qualsivoglia movimento che la portasse ad abbandonare il tema dei supposti abusi paterni su ### nonostante l'archiviazione di tre distinti procedimenti penali nel cui ambito sono state attentamente vagliate le ipotizzate violenze senza trovare elementi di riscontro. A fronte di ciò ancora nel reclamo e, da ultimo, con la richiesta insistente di far entrare nel presente giudizio gli atti del processo penale al fine di ottenerne una valutazione diversa da quella condensata da ultimo nell'esaustiva ordinanza di archiviazione del 15.03.2024 (proc.1691/2023), la ### continua a rimanere arroccata sulla ricostruzione dell'intera vicenda familiare nei termini dell'abuso paterno, dimostrandosi del tutto avulsa dal dato di realtà. Detta produzione documentale, pur ammessa dalla Corte, si appalesa del tutto irrilevante a fronte del dato istruttorio di primario rilievo rappresentato dal fatto che per i circa due anni trascorsi da ### e ### in comunità non sono mai emersi comportamenti sessualizzati dei minori né i bambini hanno mai utilizzato espressioni che rimandassero, anche solo latamente, a possibili abusi, al contrario di quanto la ### riteneva si sarebbe verificato (cfr. relazione del 15.07.2021). Si tratta di un elemento di assoluto rilievo in quanto attesta che ### e ### allontanati dall'abitazione e dall'influenza della madre e collocati in un ambiente neutrale, sono riusciti a recuperare un processo identitario in precedenza ostacolato dalle pesanti interferenze materne che inevitabilmente li hanno condizionati, esponendoli al rischio di evoluzione patologica del sé evidenziato dalla valutazione psicodiagnostica del 2021 e, ancor prima, dalla CTU del 2018 che già metteva in luce importanti disturbi psicopatologici della ### con correlata alterazione della capacità di giudizio e chiusura affettiva i cui effetti negativi si riverberavano sul funzionamento dei figli. In tale complessivo contesto risulta di tutta evidenza che è assolutamente necessario, a tutela dell'interesse dei minori, mantenere la mediazione dell'Ente nel rapporto genitori-figli onde evitare che gli importanti risultati di “bonifica” dell'assetto psicologico dei minori raggiunti col percorso comunitario vengano vanificati dalla riapertura del conflitto genitoriale, mai sopito e tuttora presente nelle continue recriminazioni della ### contro il ### riemerse anche nella relazione del 3.04.2024 con accuse di comportamenti minatori e violenti asseritamente dal predetto posti in essere contro la reclamante. Va disposta altresì la prosecuzione degli interventi di supporto per i minori già in corso e l'incarico al ### di attivare tempestivamente qualsiasi altro intervento che si renda necessario per il benessere dei minori, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori medesimi, occupandosi altresì di proseguire negli interventi di supporto per i genitori. 28. In ordine al collocamento dei minori va disposto, in conformità al progetto già avviato col provvedimento provvisorio di novembre, il definitivo collocamento di ### e ### presso l'abitazione del padre. ### infatti ha dato prova, durante il lungo e pesante procedimento che lo ha coinvolto con accuse pesantissime, di aver compiuto un importante lavoro su di sé attraverso il sostegno psicologico attivato dall'Ente e seguito con regolarità ed impegno, che lo ha portato a superare quello stato di “morte apparente” evidenziato dalla CTU del 2018 che gli impediva di reagire alle difficoltà e a diventare invece protagonista del recupero di una intensa e profonda relazione con i minori dei quali è risultato capace di cogliere i bisogni, le emozioni e le diversità. ### si è lasciato guidare dagli operatori, ha seguito puntualmente le loro indicazioni, senza mai demordere dall'impegno profuso per riavere i figli anche con i comprensibili momenti di stanchezza dovuti alle continue iniziative giudiziarie della ### contro di lui. Nell'attualità il rapporto padre figli è connotato da tratti di assoluta serenità e condivisione di affetto profondo, come attestato dai rimandi più che positivi degli operatori della comunità sulle esternazioni gioiose dei minori dopo il tempo trascorso col padre e sul loro desiderio di andare a vivere con lui. 29. A fronte di ciò ### non è stata capace di analogo impegno, tant'è che del resto per lungo tempo ha rifiutato di essere supportata da un terapeuta pubblico - la presa in carico pubblica risulta avviata solo a febbraio 2024 - ricorrendo a specialisti privati i cui percorsi sono rimasti sprovvisti di adeguate allegazioni che consentano di verificare la tipologia di lavoro svolto e le tematiche affrontate, tenuto conto delle importati criticità individuate nella madre dei minori dalla CTU del 2018: basti richiamare la relazione del dott. 
Ambrosi del 4.10.2021 che si limita ed escludere la presenza di qualsivoglia disturbo nella reclamante, riconducendo le manifestazioni emotive della donna alle vicende traumatiche del nucleo familiare, e programma un generico trattamento di sostegno per aiutarla ad affrontare il disagio emotivo della conflittualità col marito. ### di un efficace lavoro terapeutico della reclamante ha impedito alla ### di recuperare una dimensione di piena comprensione dei bisogni e delle emozioni dei figli, come attestato dalle relazioni di osservazione dei relativi incontri che rimandano sempre un assetto caratterizzato sì da affettività reciproca, ma privo di una reale apertura comunicativa madre-minori. La più chiara riprova di ciò è rappresentata dal fatto che i minori si sono immediatamente ambientati alla comunità, instaurando positive relazioni con gli operatori e non manifestando mai particolare disagio rispetto alla separazione dalla madre, della quale in rare occasioni hanno formulato richieste agli operatori e comunque non nei termini prospettati dall'Avv. ### ovvero della volontà di tornare con la madre (ad eccezione che in unico colloquio risalente all'anno 2022) semmai soltanto come richiesta di tempi maggiori con lei, peraltro formulata dalla sola ### in termini generici e comunque relativi a frequentazioni anche con ### che pertanto non possono essere interpretate tout court come desiderio di tornare dalla madre. 
Come già evidenziato al punto che precede infatti l'auspicio dei minori, a conclusione della permanenza comunitaria, è risultato univocamente indirizzato verso il rientro nella casa del padre. La Corte, a fronte di quanto fin qui rilevato, non può che invitare la ###ra ### ad intraprendere un serio ed approfondito lavoro terapeutico su di sé che la porti a fare i conti con le sue fragilità più profonde, recuperando una modalità di relazione con i figli che sia attenta ai loro bisogni ed emozioni piuttosto che alla strenua difesa della prospettazione vittimistica della reclamante come soggetto incompreso da tutte le figure giudiziarie, mediche, sociali che si sono occupate della presente vicenda senza comprendere, a differenza di lei, i profondi traumi dei figli. In mancanza di tale lavoro, fin qui non compiuto, vanno necessariamente confermate le modalità di frequentazione madre-figli in ### alla presenza di un'operatrice, con i tempi e la frequenza già in essere. La riproposizione ossessiva della tematica degli abusi paterni anche nel presente giudizio rende impossibile una ulteriore liberalizzazione degli incontri madre-figli stante il concreto rischio che i minori si ritrovino nuovamente esposti ai meccanismi scissionali innescati dalle interferenze materne che in passato li hanno già pesantemente pregiudicati, rischiando di comprometterne il sereno sviluppo psicofisico. 30. La Corte ammonisce altresì la ###ra ### all'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento - oltre che alla cessazione di iniziative mediatiche coinvolgenti i minori la cui tutela è all'evidenza prevalente rispetto all'invocata libertà di manifestazione del pensiero - evidenziando che in caso contrario potranno essere assunti nei suoi confronti provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale. 31. Vanno parimenti confermati gli attuali tempi e modalità di frequentazione dei minori con i parenti del lato materno. Rispetto ai nonni e alla zia materna si evidenzia innanzitutto la radicale infondatezza delle censure relative alla mancata effettuazione di un'approfondita indagine sul nucleo materno e sul possibile ruolo vicariante dei parenti. Occorre infatti evidenziare che, secondo quanto attestato dai ### nella relazione del 14.11.2022, fino a quel momento non erano pervenute al ### richieste di contatti dei parenti con i minori, nonostante l'apertura del procedimento a tutela dei minori fin dal 18.11.2020 ed il decorso di un intero anno intero dal collocamento di ### e ### in comunità avvenuto il ###. ### i minori, durante l'osservazione, non hanno espresso elementi di significatività della relazione con tali parenti tant'è che è stata la madre, progressivamente, sotto la guida degli operatori a introdurre le relative figure ai figli mediante fotografie dei parenti loro esibite negli incontri. Si tratta di circostanze che già valgono a denotare la scarsa significatività della relazione pregressa nonni/zia/nipoti. Si rileva comunque che fin dal decreto provvisorio del 7.10.2021 era stato dato incarico al ### nel contesto dell'indagine psicodiagnostica sul nucleo, di verificare la presenza di eventuali figure vicarianti: in tale contesto, come si è detto, i parenti del ramo materno si sono costituiti solo a marzo 2022 e comunque hanno sempre formulato quale richiesta principale quella di collocamento dei minori presso la madre, indicando solo in via subordinata una generica disponibilità ad essere collocatari dei minori sulla scorta di un progetto assolutamente incerto che prevedeva il possibile trasferimento dei nonni, residenti in ####, a ### chiaramente non compatibile col carattere di urgenza che gli interventi a tutela dei minori richiedevano a fronte della richiesta urgente di intervento segnalata dal ### ad ottobre 2021. 
Ciononostante è stato comunque attivato e garantito dai ### il diritto di visita tra i parenti del ramo materno e i minori con la gradualità imposta dalla necessità di preparare psicologicamente i minori a tali incontri visto che, come si è detto, inizialmente si trattava di figure non presenti nella mente di ### e ### e che i parenti del ramo materno fino al 14.11.2022 non hanno formulato richieste in tal senso all'Ente affidatario. Occorre peraltro evidenziare che le risultanze delle relazioni di osservazione in precedenza richiamate dimostrano inequivocabilmente che i nonni e la zia materna, fin dal primo colloquio di conoscenza con il ### hanno sempre avuto una posizione integralmente appiattita su quella della madre dei minori relativamente alla tematica degli abusi paterni. Del resto già nei colloqui col CTU nel 2018 i nonni materni avevano fatto esternazioni in tal senso e sono in atti le denunce che la nonna materna ### e i cugini di #### e ### hanno autonomamente presentato ad ottobre 2021 contro il ### sempre in relazione agli asseriti abusi del padre sui minori. Da ultimo anche nel presente procedimento i nonni e la zia materni hanno sempre prestato adesione alle richieste della madre dei minori anche in relazione alle domande nuove formulate dall'Avv. ### e alla richiesta di acquisizione degli atti del processo penale. Alla stregua dei dati fin qui passati in rassegna risulta evidente l'inidoneità dei parenti del ramo materno a fungere da figure vicarianti per i minori che non riuscirebbero a preservare dall'attivazione dei medesimi meccanismi identitari scissionali già pesantemente sollecitati per anni dalla narrazione materna degli abusi. 
Conseguentemente, la Corte ritiene che non possano essere nemmeno accolte le richieste di ampliamento di tempi e modalità degli incontri tra i parenti del ramo materno e i minori che dovranno proseguire con la attuale calendarizzazione, in ### e alla presenza dell'operatrice atteso che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è comunque funzionale all'interesse dei minori che può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari (Cass. Sez. 1, n. 2881 del 31/01/2023 )…» Avverso tale decisione, notificata da ### il ###, con atto notificato il ###, ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi di doglianza. 
Il curatore speciale dei minori e ### si sono difesi con controricorso.  ### e ### unitamente a ### si sono difesi con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, depositato il ###, affidato a nove motivi di doglianza. 
In data ### il ###, nella persona del ### ha depositato la propria memoria, con la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. 
La ricorrente principale, i ricorrenti incidentali e il controricorrente ### hanno depositato memoria difensiva. 
Con ordinanza interlocutoria n. 22246/2025 (Cass., Sez. 1, ### n. 22246 del 01/08/2025) è stato disposto il rinvio della causa a una nuova udienza, poiché dagli atti del processo risultava che l'avviso di fissazione di udienza non era stato comunicato al curatore speciale dei minori, avv. ### che si era difeso con controricorso. 
Fissata nuova udienza in camera di consiglio, il curatore dei minori e il controricorrente ### hanno depositato memoria difensiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE I ### E ### 1. Con il primo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: «#### e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 196 quater disp att. c.p.c., dell'art. 473- bis.2 c.p.c., dell'art. 473-bis.41 c.p.c., dell'art. 473-bis.42 comma 6 c.p.c., dell'art. 50 e 53 Convenzione d'### in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.» Con il secondo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: «#### esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché omesso esame di tutte le copiose relazioni di specialisti accademici e medici che analizzano i dialoghi dei minorenni anche nei punti in cui fanno riferimento alla violenza assistita; - omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento a) alle copiose relazioni di alti accademici e specialisti medici e medico-psichiatri; b) a tutti gli allegati attestanti la violenza domestica e l'abuso: testimonianze e relazioni centro antiviolenza.» Con il terzo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: «#### e falsa applicazione di una serie di norme nazionali e sovranazionali in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e precisamente al d.lgs. n. 149/2022 con riferimento ai procedimenti familiari in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o di genere; art. 473 -bis.70 e seguenti c.p.c., art. 18 e 56 Convenzione d'### della L. n. 69/2019, affinché l'indagine sulla violenza sia effettuata da personale specializzato nella materia; art. 473-bis.44 c.p.c. in termini di omesso interrogatorio da parte dei giudici d'ufficio delle parti sui fatti allegati; dell'art. 48 ### e art.  473-bis 43 c.p.c.» Con il quarto motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: «#### e falsa applicazione di una serie di norme nazionali e sovranazionali in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c. e precisamente all'art. 32 Cost. con riferimento all'obbligo alla psicoterapia dei genitori e alla “bonifica” ai minorenni; all'art. 2 Cost e all'art. 16 della ### sui diritti dell'infanzia.»- Con il quinto motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: «#### di una serie di norme nazionali e sovranazionali in tema di ascolto del minore infradodicenne, precisamente: degli artt. 32 e 111 Cost.; ### degli artt. 3, 6 e 8 della ### di ### sui diritti del fanciullo ratificata con legge n. 77 del 20.3.2003, della ### di ### degli art. 6 e 14 Cedu, nonché dell'art 155 sexties c.c., art. 336bis, art.  337 bis, ter ed octies del codice civile, in riferimento all'art. 360 c.p.c., 1° comma, n. 3, e, da ultimo in violazione sia dell'art. 1 comma 23 L.  206/2021 che degli articoli 473bis4, 473bis.5 e 473bis.6 cod. proc. civ., in relazione alla conferma del reclamato decreto del Tribunale per i ### di ### senza che la Corte di Appello di ### prima di decidere sulla vita ed il futuro dei minorenni, abbia ascoltato le loro opinioni e i loro bisogni e senza aver accertato le cause del rifiuto manifestato nei confronti del padre, derivante dai comportamenti aggressivi e violenti verso la madre e verso i minori stessi.» Con il sesto motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: «#### e falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 8 CEDU e all'art. 31 #### e falsa applicazione in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c con riferimento all'art. 132 comma 2 - Nullità del decreto (pag. 56).» Con il settimo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: «#### e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all'art. 21 Cost. e all'art. 10 della ### in materia di libertà di espressione.» Con l'ottavo motivo di ricorso principale è formulata la seguente censura: «#### e falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in riferimento all'art. 111 Cost.» 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: « 1) ### 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 337 bis c.c., dell'art. 12 della ### di ### sui diritti del fanciullo (ratificata e resa esecutiva in ### con legge n. 176/1991), dell'art. 6 della ### di ### del 1996 (ratificata in ### con legge 20 marzo 2003, n. 77), per violazione dell'art. 111 Cost., primo e secondo comma, dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 ### nonché degli artt. 315-bis, 336-bis e 337 octies c.c. e del nuovo art. 473-bis 4 c.p.c. in merito all'affidamento dei minorenni al servizio sociale, specificatamente con potere di disporne anche sulla loro residenza, non sussistendo per la madre le condizioni per la limitazione della capacità genitoriale e in più avendo i minorenni espresso sempre una opinione altamente positiva riguardo la madre. Non a caso, la riforma ### ha introdotto l'articolo 5 bis all'interno della legge 4 maggio 1983 184 per regolare l'affidamento del minore al servizio sociale, che prevede l'obbligo di ascolto diretto del minore, ossia non sarà più possibile neppure delegare tale compito ai giudici onorari. Tale previsione è rivolta a garantire un giusto processo e la specializzazione del giudice nella delicata fase dell'ascolto del minore affinché se ne rispetti la volontà. Sull'argomento dell'affido dei minorenni ai servizi sociali, è significativa la decisione della Corte d'Appello di ### V, 25 gennaio 2024.» Con il secondo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: «2) ### 360 N. 5 C.P.C.: omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione a tutte le allegazioni attestanti violenza domestica, violenza assistita e ipotesi di abuso su minorenni (### 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44) al fine di una più corretta valutazione circa il collocamento dei minorenni. Il 25 luglio 2019 è stata pubblicata in ### la ### n.69, contenente nuove misure relative alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il d.lgs.  149/2022 prevede che nei procedimenti familiari, in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o di genere, vengano assicurate le adeguate misure di salvaguardia e protezione previste dall'art. 47 bis.70 e seguenti c.p.c. a madri e figli insieme. Con la sentenza 3 novembre 2022, ric. n. 4669/20, sez. V, la ### ha condannato ancora una volta lo Stato su violenza domestica e omissione di obblighi positivi da parte dello Stato che, a causa della situazione particolarmente vulnerabile delle vittime di violenza domestica, deve consentire alle autorità di indagare su tali violenze di propria iniziativa in quanto questioni di pubblico interesse. Ciò detto, i giudici di ### hanno condannato le autorità nazionali per non aver adeguatamente risposto alle denunce degli episodi di violenza domestica e per non aver valutato la situazione nella sua interezza, compreso ogni possibile rischio che incidenti simili si ripetessero con la conseguente violazione dell'articolo 8 della ### (### sez. V, sent. 3 novembre 2022, ric.  4669/20, ### sez. I, sentenza 02/03/2017 n° 41237/14).» Con il terzo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: «3) ### 360 N. 5 C.P.C.: omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla volontà espressa dai minorenni in merito alla loro collocazione, presente nella trascrizione giurata dell'unica escussione diretta videoregistrata, assunta da addetti del ### (### 9 e 10). La Corte dichiara, nelle sue motivazioni relative alla decisione circa il collocamento presso il padre, che i minorenni non hanno mai chiesto di vivere con la madre. Ciò poiché la Corte ha omesso di esaminare l'unica escussione diretta dei minorenni videoregistrata, effettuata il ###, dal ### e di cui è presente nel fascicolo d'Appello trascrizione giurata (fasc. app. all. 12a, allegata a ### dell'avvocato ### depositata in data ###).» Con il quarto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: «4) ### 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 196 quater disp.  att. c.p.c., dell'art. 473-bis.2 c.p.c., dell'art. 473 bis.41 c.p.c., dell'art.  473 bis. 42 comma 6 c.p.c., dell'art. 50 e 53 ### d'### per aver ritenuto inammissibili le domande dei reclamanti in merito a) alla richiesta di sospensiva del decreto impugnato al fine di tutelare i figli minorenni, in presenza di un procedimento penale artt 609 bis e ter; b) per non aver autorizzato il deposito della videoregistrazione dell'audizione dei minorenni effettuata il ### dal ### Già le “### sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, 134 (decreto legislativo - esame definitivo)” tracciano un esaustivo panorama di quelle norme destinate a creare un collegamento tra procedimento penale e civile in materia di tutela dei soggetti deboli, asserite vittime di reati endo-familiari come i maltrattamenti e la violenza domestica. ###. 1, comma 23, della legge n. 206/2021 ha, poi, previsto, tra i principi e criteri direttivi, che, in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere, debbano essere assicurate, nell'ambito del processo civile, le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti. ###.ma Corte ha ribadito, anche di recente, con la sentenza n. 17656 del 3 maggio 2024, la netta distinzione tra violenza e semplici liti familiari. Con la sentenza n. 14247 del 2023 la stessa Corte Suprema dichiara inammissibile il ricorso che, caratterizzato dalla presenza di stereotipi di genere, avrebbe altrimenti perpetrato un'ulteriore forma di violenza nei confronti della donna vittima già di abusi, ponendo un freno a quelle caratterizzazioni ampiamente presenti nel decreto qui appellato.» Con il quinto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: «5) ### 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in riferimento all'art. 32 Cost. in relazione all'obbligo alla psicoterapia dei genitori e alla, così definita dai giudici della Corte d'Appello, “bonifica” (pagg. 12, 18, 22 del ### impugnato) attuata sui minorenni ### e ### in violazione dell'art. 2 Cost. - che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, caratterizzati da assolutezza, inalienabilità e indisponibilità - e art. 16 della ### sui diritti dell'infanzia che, così, recita: “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata (…) e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.” In più, la ### psicologica, definita nel decreto impugnato come “bonifica”, è caratterizzabile come degradante per la persona, in violazione dell'art. 3 ### In merito all'imposizione della psicoterapia ai genitori basti citare Cassazione Civile, I ###, ordinanza n. 18222/19 secondo cui: “Questa Corte ha già statuito che, in tema di affidamento dei figli minorenni, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, ### (…) quella prescrizione (…) connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (Cass. n. 13506 del 01/07/15)”. 
Analogamente, nel caso di specie, il decreto impugnato ha addirittura imposto come conditio sine qua non l'obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità nel suo rapporto con il ### Avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'art. 32 della ### Nel caso dei minorenni, la psicoterapia realizzata sulla base della finalità di “bonifica”, come si legge esplicitamente nel decreto impugnato, costituisce palese violazione dell'art. 3 ### (divieto di trattamenti inumani e degradanti).» Con il sesto motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: «6) ### 360 N. 4 c.p.c.: nullità per violazione dell'art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e artt. 3 e 8 ### nonché carenza di motivazione del provvedimento laddove incarica il ### del Comune di ### anche in collaborazione con i ### del territorio, di procedere a regolamentare gli incontri dei minorenni con la madre e i parenti del ramo materno in ### secondo i tempi e le modalità già attualmente stabiliti con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio per i minorenni. Altresì, violazione degli artt. 8 e 3 ### per non aver rispettato il rapporto familiare madre-figli, nonni-nipoti, zia-nipoti, nonché per avere realizzato una violenza suppletiva su di loro (incontri in spazi protetti, azione di “bonifica” sui minorenni, obbligo alla psicoterapia per la madre e conciliazione in una situazione di violenza in violazione della ### d'### e disposto di cui all'art.473bis, ove si prevede l'esclusione del ricorso alla mediazione allorquando si è in presenza di violenza di genere o domestica. Il divieto non concerne esclusivamente l'instaurazione del procedimento di mediazione familiare, ma anche l'interruzione immediata del percorso già intrapreso qualora nel corso del giudizio emergano notizie di violenza domestica o di genere.» Con il settimo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: «7) ### 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in riferimento al disposto dell'articolo 12, comma 2, della ### sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (adottata a ### il 20 novembre 1989 e ratificata in ### con la legge 27 maggio 1991, n. 176); della ### europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a ### nel 1996 e ratificata dall'### con legge 20 marzo 2003; dell'art. 473-bis.4 del c.p.c., riguardo il mancato ascolto dei due minorenni. In tema di affidamento del minore, l'ascolto di quest'ultimo non può considerarsi superfluo solo perché il giudice ritenga di aver già individuato la soluzione più adeguata a realizzare il suo migliore interesse. Viceversa, la regola impone al giudice di ascoltare il minore prima di formarsi un convincimento sull'affidamento, salvo che l'audizione non sia rifiutata dallo stesso minore, non si profili un pregiudizio concreto, da accertare in termini specifici e non astratti, ovvero risulti superflua risolvendosi in un'attività che, pur non arrecando danno agli interessi del minore, tuttavia non vi apporti alcun ### beneficio (Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3576). “Il provvedimento di affidamento deve essere adottato facendo riferimento esclusivo all'interesse morale e materiale del minore (art. 337- ter c.c.); ciò comporta che nelle decisioni che lo concernono deve ricercarsi la soluzione ottimale in concreto, quella cioè che meglio garantisca la miglior cura della persona” (### 102/2020; ### 33/2021) e ne attui i diritti (del minore), scolpiti dall'art. 315-bis c.c. ### del miglior interesse del minore (best interests nella formula in lingua inglese dell'art. 3 della ### di ### del 1989) è un procedimento che rifugge da automatismi e richiede di tener conto di tutte le circostanze di fatto che connotano il caso, nonché della incidenza del fattore tempo - sia in senso positivo che negativo - e dei desideri, delle aspirazioni e delle opinioni dello stesso minore, che, seppure privo della capacità di agire, ha diritto di essere ascoltato. In tema di ascolto del minore, la ### di Cassazione ha più volte affermato che l'ascolto è disegnato dall'art. 315-bis c.c. non come un atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire alle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. 
Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3576, così dispone “Si tratta di un diritto personalissimo, della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo; costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore” (Cass. n. 6129 del 26/03/2015; n. 15365 del 22/07/2015; Cass. n. 13377 del 16/05/2023, in motivazione; Cass. n. 437 dell'8/01/2024).» Con l'ottavo motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: «8) ### 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 736 bis del codice di procedura civile e articolo 342 bis e ter del codice civile, della legge n. 119 del 15 ottobre 2013, della ### d'### del d.lgs. n. 149/2022 nella parte in cui è previsto che, nei procedimenti familiari in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o di genere, vengano assicurate le adeguate misure di salvaguardia e protezione, previste dall'art. 47 bis.70 e seguenti c.p.c., per avere i giudici di merito confermato e protratto l'allontanamento dei minorenni dalla casa familiare per ben due anni all'interno di una ### effettuato una “bonifica” delle loro coscienze e, amplificando danni irreversibili sui minorenni, disposto il collocamento presso il padre, nonostante le evidenze di violenza domestica, violenza assistita, nonché per aver deciso e protratto la decisione d'incontri tra nonni materni, zia materna e nipoti e tra madre e figli in spazio neutro senza che vi fosse e vi sia alcun presupposto di legge e nessun pericolo ovvero in assenza di tutti i presupposti di legge e in violazione dell'art. 8 e 3 ### per non aver rispettato il rapporto familiare madre-figli, nonninipoti, zia-nipoti, realizzando una violenza suppletiva su minorenni, madre, nonni materni e zia materna. ### non applicazione di quanto previsto dalla ### di ### del 2011, ratificata dall'### nel 2013, volta alla lotta e alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica in riferimento all'art. 31 a mente del quale, nel rispetto dei diritti e della sicurezza dei bambini e delle vittime, nelle decisioni relative alla custodia, ai diritti di visita e alla sicurezza dei figli, dovranno sempre essere considerati gli episodi di violenza; agli artt. 33 e 35 che si occupano di tutela dell'integrità psicologica e di prevenzione della violenza fisica; all'art. 48 che prevede, in caso di violenza, il divieto di adottare metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, inclusa la mediazione e la conciliazione. Tali principi, per le ipotesi di allegazione di violenza domestica o di genere, sono, in buona parte, enunciati nel comma 23, lettera b), dell'unico articolo della ### 206/2021 e prevedono, in primo luogo, l'utilizzo - in via incidentale, “su richiesta” anche nel corso dei giudizi di merito di separazione e divorzio (ampliandone quindi il campo di applicazione) - dell'istituto degli ### di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 bis e seguenti c.c.). Tale strumento, caratterizzato da un procedimento celere e a cognizione sommaria, deve essere utilizzato per l'accertamento in sede civile dei fatti di violenza, fatti destinati ad incidere pesantemente nelle decisioni riguardanti l'affidamento dei figli.» Con il nono motivo di ricorso incidentale è formulata la seguente censura: «9) ### 360 N. 3 C.P.C.: violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare violazione dell'art. 21 della legge n. 241/1990 (“eccesso di potere”) per non aver agito nel rispetto dei principi di proporzionalità e per questo, per tutte le ragioni afferenti ai motivi sopra esposti, aver realizzato sui sig.ri #### (nonna materna), ### (nonno materno), #### (madre dei minorenni), ### e ### una violenza suppletiva attraverso la persistenza immotivata d'incontri in spazi protetti, azione di “bonifica” psicoterapeutica sui minorenni, obbligo alla psicoterapia per la madre e obbligo di conciliazione di madre e parenti materni con il sig. ### come si dimostra attraverso gli allegati in Indice e come risulta dalle motivazioni e disposizioni dello stesso ### impugnato. Tale “eccesso di potere” ha realizzato una violenza suppletiva su di loro da contestualizzarsi all'interno di diverse “pressioni” agite: persistenza immotivata d'incontri in spazi protetti, azione di “bonifica” psicoterapeutica sui minorenni, obbligo alla psicoterapia per la madre e conciliazione di madre e parenti materni pur in una situazione di violenza subita che avrebbe necessitato d'indagine approfondita a cura di esperti, così come oggi previsto dalla ### cosiddetta ### La violenza istituzionale è un tema di grande rilevanza e complessità. 
Si riferisce alla situazione in cui le istituzioni o le autorità, invece di proteggere e assistere i cittadini, possono diventare fonte di oppressione o abuso. ### "vittimizzazione secondaria" è già stata utilizzata nella ### di ### all'articolo 18 e l''articolo 473-bis.40 c.p.c., rubricato "### di applicazione", introduce nel ### che disciplina le ### particolari, una ### interamente dedicata alle violenze domestiche o di genere anche al fine di ridurre la vittimizzazione secondaria, ovvero con l'obiettivo di offrire maggiore tutela alle vittime di violenza in linea con le raccomandazioni dettate dalla ### d'### che impone di evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria (ovvero una seconda aggressione che rende il soggetto, appunto, di nuovo vittima questa volta da parte delle istituzioni).» L'### 3. Il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.  4. In esso è censurata la statuizione della ### d'appello nella parte in cui: 1) ha ritenuto inammissibili le domande della reclamante ### in merito alla richiesta di sospensiva del decreto impugnato al fine di tutelare i figli minorenni, in presenza di un procedimento penale per i reati di cui all'art. 609 bis e ter c.p.c. nei confronti del padre delle minori; 2) non ha autorizzato il deposito della videoregistrazione dell'audizione dei minori effettuata il ### dal #### d'appello ha ritenuto che si è trattato di «domande nuove formulate per la prima volta nell'atto di costituzione di nuovo difensore dell'Avv. ### depositato il ### e reiterate, quanto alla richiesta di deposito della videoregistrazione, con la memoria di “integrazione atto di costituzione nuovo difensore depositata in data ### e non autorizzata dalla ### in difetto del consenso delle altre parti tenuto conto dell'eccezione di inammissibilità sul punto svolta dal resistente, dal curatore speciale e dal ### Generale”», aggiungendo «per completezza, che la richiesta di sospensiva è stata formulata in correlazione con la pendenza del procedimento penale n. ###/2021 RGNR per i reati di cui agli artt.  609 bis e 609 ter, in relazione al quale è ormai intervenuta l'archiviazione con ordinanza del GIP di ### del 15.03.2024; quanto alla richiesta autorizzazione al deposito della videoregistrazione, trattasi di produzione inammissibile stante il chiaro disposto di cui all' art. 196 quater disp att. c.p.c.» 5. Con riferimento alla richiesta di sospensione, la ricorrente ha illustrato le ragioni della tardiva richiesta, ma non ha controdedotto al rilievo del Giudice relativo all'intervenuta archiviazione del procedimento penale, in data il ###, la cui pendenza costituiva il fondamento della richiesta stessa, sicché la censura sul punto deve ritenersi inammissibile non avendo attinto una delle due rationes della decisione.  6. Con riferimento alla richiesta autorizzazione al deposito della videoregistrazione, occorre tenere conto che, anche in questo caso, la decisione si fonda sulle due distinte rationes, riconducibili alla inammissibilità per tardività della richiesta e all'impossibilità della produzione in applicazione dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c.  6.1. Sul punto, si deve subito precisare che il presente giudizio è regolato dalle disposizioni previgenti al d.lgs. n. 149 del 2022, essendo stato avviato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. 
Trattandosi di un procedimento camerale, disciplinato dagli articoli 336 c.c. e 738 c.p.c., l'acquisizione dei mezzi di prova, in mancanza di una norma che fissi un specifico termine per le preclusioni istruttorie, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio (cfr., con riferimento ad altri procedimenti in camera di consiglio, Cass., Sez. 1, ### n. ### del 29/11/2021; Cass., Sez. 1, ### n. 17931 del 01/06/2022). 
Non è corretta, dunque, la valutazione di intempestività operata dalla ### d'appello.  6.2. In ordine, poi, alla ritenuta impossibilità di produrre in giudizio la videoregistrazione dell'audizione dei minori, effettuata dalla ### giudiziaria il ###, e conservata in un supporto informatico (doc.  21 fasc. ric.), occorre compiere alcune precisazioni. 
La ricorrente ha dedotto di avere riscontrato che i termini e i significati espressi nella breve sintesi del verbale di tale audizione (consistito in n. 83 pagine) trascritto da ### di ### sig. ### in data ### (doc. 19 e ###) divergevano ampiamente da quanto riferito dai due minorenni nelle videoregistrazioni, della durata complessiva di un'ora e 25 minuti. 
Per questo ha chiesto che venisse autorizzato il deposito della videoregistrazione, conservata in files audio-video, non contenuta tra gli atti del processo penale acquisiti.  6.3. Come ritenuto da attenta dottrina, il codice civile non dà una definizione del concetto di documento, ma lo presuppone, disciplinandone la produzione e la valenza probatoria. In senso generale, dunque, rientrano nella nozione di documento tutte quelle fonti di prova precostituite che contengono la rappresentazione di fatti, ossia le prove già esistenti capaci di documentare fatti del passato. 
I documenti possono innanzi tutto consistere in atti scritti, che assumono rilievo probatorio nei confronti del soggetto che se ne assume la paternità, normalmente collegata alla sottoscrizione del documento stesso. 
Vi possono, tuttavia, essere anche documenti non scritti, i quali contengono una rappresentazione meccanica di un fatto storico, come è appunto una registrazione audiovisiva (o sonora) di un accadimento o di una conversazione, oppure una rappresentazione fotografica di un avvenimento, di una situazione o di una cosa. In tal caso si parla di riproduzioni meccaniche e la loro efficacia probatoria non dipende dall'autore della registrazione o della fotografia, ma dalla conformità della riproduzione all'affettivo accadimento dei fatti rappresentati. 
Come stabilito dall'art. 2712 c.c., infatti, «Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». 
Dal punto di vista del formato, è, poi, operata la distinzione tra documenti informatici e documenti analogici. Questi ultimi sono i documenti tradizionali, redatti normalmente su carta, ma la loro definizione normativa non contiene solo i documenti cartacei, perché è data per differenza rispetto ai documenti informatici. Ai sensi dell'art.  1, lett. p-bis, d.lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), infatti, è documento analogico ogni documento che non è informatico. Una registrazione audio o video su supporto magnetico è, dunque, un documento analogico. 
Il documento informatico è, dunque, il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. p, d.lgs. n. 82 del 2005). 
Occorre precisare che documento elettronico è qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, che richiede cioè un dispositivo elettronico per essere visionato. All'interno della categoria dei documenti elettronici, vi sono, poi, i documenti informatici, quei documenti composti di valori binari (cosiddetti bit), denominati anche documenti digitali. 
Ovviamente i documenti informatici possono consistere in documenti scritti, oppure in riproduzioni meccaniche, come sono i files video oggetto della materia del contendere nel presente giudizio. 
Le prove documentali che si formano al di fuori del processo per essere utilizzate ai fini della decisione, devono essere depositate, mediante la produzione spontanea ad opera della parte interessata ovvero l'esibizione a seguito di ordine impartito dal giudice all'altra parte o a terzi. 
Per quanto riguarda il deposito dei documenti, il disposto dell'art.  196 quater, disp. att. c.p.c., nel testo attualmente vigente, già applicabile al tempo dell'adozione del decreto impugnato (ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022), prevede quanto segue: «Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.» Le disposizioni tecniche in vigore al momento della decisione in questa sede ###consentivano la produzione per via telematica di files video. 
Solo a partire dal mese di settembre 2024, con il provvedimento ### del 02/08/2024 sono state introdotte le nuove specifiche tecniche ai sensi dell'art. 34 d.m. n. 44 del 2011, che hanno reso possibile la produzione di files video. 
Le videoregistrazioni delle audizioni dei minori, effettuate nel corso del procedimento penale a carico del ### dunque, all'epoca della decisione impugnata, costituivano documenti informatici che, per le loro intrinseche caratteristiche non potevano essere depositati per via telematica, a causa di limiti tecnici del sistema, pur essendo la loro produzione consentita dal codice di rito e disciplinata, nei suoi effetti, dall'art. 2712 Tuttavia, l'art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma semplicemente disciplina le modalità di produzione di atti e documenti nel processo civile. 
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la richiesta di autorizzazione al deposito di files video, all'epoca, non era una richiesta inammissibile, poiché la produzione di tali documenti informatici non era vietata, ma solo di fatto impossibile, a causa di limiti tecnici del sistema. 
Ovviamente tali limiti tecnici non potevano determinare una limitazione del diritto alla prova, sicché, l'impossibilità materiale di effettuare la produzione di files video mediante deposito telematico, avrebbe dovuto essere determinare l'adozione di misure per consentire il deposito in modalità diversa, eventualmente mediante deposito in cancelleria, come non può non avvenire, ad esempio, per il caso di deposito di oggetti. 
Il Giudice, pertanto, avrebbe dovuto provvedere sulla richiesta di autorizzazione al deposito dei menzionati files video, dando disposizioni per l'esecuzione, come pure consentito dall'art. 175, comma 2, c.p.c., che attribuisce al giudice istruttore l'esercizio di tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.  6.4. In conclusione il primo motivo di ricorso deve essere accolto, sia pure solo in relazione alla censura relativa alla richiesta di immissione nel processo della videoregistrazione, in applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di processo telematico, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall'art. 2712 c.c..   ### ove, di fatto, per limiti tecnici di sistema, non sia possibile la produzione per via telematica per ragioni meramente temporali (prima del mese di settembre 2024, quando sono entrate in vigore nuove specifiche tecniche), l'art. 196 quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma disciplina semplicemente le modalità di acquisizione di atti e documenti al processo.   Prima di tale data, spetta al giudice autorizzare il deposito in modalità diverse, dando disposizioni ai sensi dell'art. 175 c.p.c.» 7. Il secondo e il terzo motivo di ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente e si rivelano entrambi fondati sia pure nei limiti di seguito evidenziati.  7.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente ha affermato che la ### d'appello ha omesso di tenere conto di quanto risultante dalla trascrizione giurata del verbale assunto dagli operatori del ### che il ### hanno sentito i minori nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti del padre (cfr doc. 19 e ###), in cui i due minorenni, già collocati all'interno di una comunità, a) avevano alluso a situazioni di violenza e possibile abuso presso la casa del padre e b) avevano rappresentato in maniera decisa e spontanea la loro volontà di tornare a casa dalla madre e di non tornare più dal padre. La stessa ricorrente ha affermato che la ### territoriale ha anche omesso l'esame di tutte le copiose relazioni di specialisti accademici e medici che hanno analizzato i dialoghi dei minorenni come la ### a firma del prof. Ambrosi del 13/01/2024, quella della dott.ssa ### del 30/09/2020 e la relazione della dott.ssa ### del 17.01.2024 (doc. 22, 23, 24 fascicoletto). 
Sempre con il secondo motivo di ricorso principale, la ricorrente ha censurato la mancata considerazione di quanto dedotto nella costituzione del nuovo difensore nel giudizio di reclamo, depositata il ###, in ordine alla violenza domestica subita dalla madre dei minori durante la convivenza con il ### analiticamente descritta anche nella memoria del 05/10/2023, depositata innanzi al Giudice Tutelare e versata nel fascicolo dalla difesa dello stesso ### aggiungendo che sia nell'atto di costituzione che nella menzionata memoria aveva richiamato una serie di documenti attestanti la violenza domestica, come la relazione del ### antiviolenza “Mai da sole” (doc. 26 fasc. ric.), il certificato dell'### “###sole” (doc. 27 fasc. ric.), la relazione dell'associazione “### delle donne maltrattate” (doc. 28 fasc. ric.); il verbale di ### del 17/09/2018 (doc.  29 fasc. ric.); le testimonianze allegate all'istanza del 25/03/2024 (doc.  30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 fasc. ric.); la relazione del dott. ### (doc. 37 fasc. ric.); la relazione del prof. ### del 29/12/2020 (doc. 38 fasc. ric.); la relazione della psicologa ### D'### del 14/09/2023 (doc. 39 fasc. ric.). 
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto che, in ragione di tutte le allegazioni di violenza appena richiamate, la ### avrebbe dovuto approfondire il tema della violenza domestica subita dalla donna e non dar seguito al tentativo di mediazione, attraverso costanti pressioni al riguardo anche da parte del ### incaricati.  7.2. La ricorrente ha indicato con chiarezza le dichiarazioni dei bambini, sentiti il ### nel corso del procedimento penale, e riportate nella trascrizione asseverata, che ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione, evidenziando il supporto in termini di credibilità, offerto dalle relazioni prodotte (in particolare, p. 28-30 del ricorso per cassazione).  ### con riferimento alle condotte di violenza domestica, la ricorrente ha indicato le fonti di prova ritenute rilevanti, e non considerate, e il contenuto delle stesse (pp. 20-35 del ricorso per cassazione).  7.3. Come sopra anticipato, la ### d'appello ha ritenuto quanto segue: «Ed invero, nonostante gli anni decorsi dall'apertura del presente procedimento e la pluralità di interventi messi in campo a sostegno del nucleo, la madre dei minori si è dimostrata incapace di qualsivoglia movimento che la portasse ad abbandonare il tema dei supposti abusi paterni su ### nonostante l'archiviazione di tre distinti procedimenti penali nel cui ambito sono state attentamente vagliate le ipotizzate violenze senza trovare elementi di riscontro. A fronte di ciò ancora nel reclamo e, da ultimo, con la richiesta insistente di far entrare nel presente giudizio gli atti del processo penale al fine di ottenerne una valutazione diversa da quella condensata da ultimo nell'esaustiva ordinanza di archiviazione del 15.03.2024 (proc.1691/2023), la ### continua a rimanere arroccata sulla ricostruzione dell'intera vicenda familiare nei termini dell'abuso paterno, dimostrandosi del tutto avulsa dal dato di realtà. Detta produzione documentale, pur ammessa dalla ### si appalesa del tutto irrilevante a fronte del dato istruttorio di primario rilievo rappresentato dal fatto che per i circa due anni trascorsi da ### e ### in comunità non sono mai emersi comportamenti sessualizzati dei minori né i bambini hanno mai utilizzato espressioni che rimandassero, anche solo latamente, a possibili abusi, al contrario di quanto la ### riteneva si sarebbe verificato (cfr. relazione del 15.07.2021). Si tratta di un elemento di assoluto rilievo in quanto attesta che ### e ### allontanati dall'abitazione e dall'influenza della madre e collocati in un ambiente neutrale, sono riusciti a recuperare un processo identitario in precedenza ostacolato dalle pesanti interferenze materne che inevitabilmente li hanno condizionati, esponendoli al rischio di evoluzione patologica del sé evidenziato dalla valutazione psicodiagnostica del 2021 e, ancor prima, dalla CTU del 2018 che già metteva in luce importanti disturbi psicopatologici della ### con correlata alterazione della capacità di giudizio e chiusura affettiva i cui effetti negativi si riverberavano sul funzionamento dei figli.» 7.4. La menzionata ### ha, dunque, ritenuto dirimente, per escludere le condotte di abuso, il comportamento successivamente tenuto dai bambini. 
La stessa ### non ha tuttavia considerato che le sopra menzionate dichiarazioni dei minori, a prescindere dall'accertamento degli ipotizzati reati, sono comunque decisive per una valutazione del rapporto tra i genitori e i figli, necessaria per adottare le statuizioni sulla titolarità e sull'esercizio della responsabilità genitoriale, oggetto di questo procedimento.  7.5. Nessun esame la ### d'appello ha compiuto, inoltre, in ordine alla effettività o meno delle condotte di violenza domestica che la ricorrente ha dedotto di avere subito durante la convivenza (anche in presenza di minori), in relazione alle quali la donna ha evidenziato in ricorso di avere offerto i sopra menzionati elementi di prova. La stessa ### d'appello ha, peraltro, riportato nella motivazione della decisione impugnata, le allegazioni della ### sul punto in uno degli ultimi colloqui con i servizi sociali (v. p. 21 del decreto impugnato, ove si riporta il contenuto della relazione dei servizi sociali del 03/04/2024).  7.5.1. Come già evidenziato, il presente giudizio non è disciplinato dagli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c., essendo il procedimento avviato dal ### in data ### e, dunque, prima dell'entrata in vigore di tale disciplina (cfr. art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022). 
Occorre, tuttavia, considerare che lo Stato italiano ha sottoscritto la ### del Consiglio d'### sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad ### l'11/05/2011 e ratificata dall'### con l. n. 77 del 2013. 
Come precisato dalla ### costituzionale, l'art. 117, comma 1, ### non attribuisce rango costituzionale alle norme contenute negli accordi internazionali, poi ratificati con legge ordinaria delle Stato (com'è il caso delle norme della ### e di qualsiasi trattato internazionale), ponendo semplicemente l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme. Con l'art. 117, comma 1, ### si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla disposizione convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati dalla ### costituzionale e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata “norma interposta”, soggetta a sua volta, come si dirà in seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme della ### Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero il giudice dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, egli deve investire la ### costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, comma 1, ### (### cost., Sentenza n. 349 del 24/10/2007; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017 e, con specifico riferimento alla ### Cass., Sez. L, Sentenza n. 2286 del 30/01/2018; ### L, Sentenza n. 4049 del 19/02/2013).  ### ratifica della ### di ### sopra menzionata, rileva, dunque, ai fini dell'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme (Cass., Sez. 1, ### n. 11631 del 30/04/2024).  7.5.2. Si deve, pertanto, menzionare l'art. 3 della menzionata ### ove si precisa che, ai fini di detta ### l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
Fondamentale è anche il successivo art. 18 della ### il quale stabilisce, tra gli obblighi generali, che «1. ### adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. …omissis».  ###. 31 della stessa ### prevede, poi, che «1. ### adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente ### 2 ### adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.» 7.5.3. In tale ottica, questa ### ha già affermato che, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass., Sez. 1, ### n. 4595 del 21/02/2025). 
Ove, poi, vengano acquisiti elementi in ordine all'esistenza di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della ### di ### ratificata dall'### con la l. n. 77 del 2013), lo stesso Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte in ordine all'affidamento e alle visite dei figli, tenendo conto dell'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria (Cass., Sez. 1, ### n. 11631 del 30/04/2024).  7.5.4. ### di ogni accertamento in proposito, nonostante le allegazione e gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravemente il giudizio, sicché la decisione deve essere cassata.  8. ### dei primi tre motivi di ricorso principale determina la cassazione con rinvio del decreto impugnato, per il compimento di un rinnovato accertamento in fatto, che rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di doglianza (quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo), da ritenersi pertanto assorbiti. 
L'### 9. Passando ad analizzare il ricorso incidentale, deve subito rilevarsi che le ### di questa ### hanno di recente precisato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024; conf. Cass., Sez. 3, #### del 09/12/2024).  10. Occorre prima di tutto esaminare il secondo motivo di ricorso incidentale che riproduce essenzialmente le stesse doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso principale e che, pertanto, risulta fondato, per le stesse ragioni che hanno determinato l'accoglimento del secondo motivo di ricorso principale. 
I ricorrenti incidentali hanno dedotto che la ### d'appello ha omesso di esaminare atti fondamentali per il giudizio, ove si trovano importanti indici di violenza subita dalla ### e assistita dai minorenni e ipotesi di reato che avrebbero necessitato di una approfondita indagine mai, di fatto, effettuata nonostante le diverse sollecitazioni. 
Hanno, in particolare, richiamato la certificazione ### del 06/10/2023 (doc. 16 fasc. ric. incidentali), dalla quale emergeva che «la ###ra #### tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, nata a #### il ###, in servizio presso la sede ### di ### dal 1° ottobre 2010, nel periodo dal 06-08-2019 al 31-08-2021 ha fruito di 79 giorni del congedo per donne vittime di violenza, giusta certificazione del 19 luglio 2019 del ### anti violenza di ### “Mai da sole”, prodotta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.  n. 80/2015 e dell'art. 18 CCNL comparto ### e ### triennio 2016/18» e le attestazioni dei ### antiviolenza “Mai + sole” di ### (doc. 17 fasc. ric. incidentali) e “Mai da sole” di ### (doc. 18 fasc.  ric. incidentali). Tra gli altri documenti non esaminati dalla ### pur disponibili in atti, i ricorrenti incidentali hanno segnalato: il referto ### del 14/10/2021 (doc. 19 fasc. ric.  incidentali); l'istanza del 25/03/2024 dell'avv. ### (doc. 11 fasc.  ric. incidentali); la trascrizione delle dichiarazioni rese dai minori ### e ### quando sono stati sentiti nel corso del procedimento penale (docc. 9 e 10 fasc. ric. incidentale); la relazione del prof. ### del 13/01/2024 (doc. 20 fasc. ric. incidentale); la relazione peritale del dott. ### del 30/09/2020 (doc. 21 fasc. ric. incidentali); la relazione della psicologa ### (doc. 22 fasc. ric.  incidentale); la memoria di ### del 05/10/2023 (doc. 23 fasc.  ric. incidentali); la relazione ### di ### del 31/05/2022 (doc. 24 fasc. ric. incidentali); il referto denuncia dell'### (doc. 25 fasc. ric. incidentali); numerose assunzioni di informazioni e testimonianze (docc. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 fasc. ric.  incidentali); le relazioni di psicologi e psichiatri (docc. 34, 35, 36, 38, 39, 40 e 41 doc. ric. incidentali), il provvedimento del Giudice tutelare del 16/10/2023 (doc. 43 fasc. ric. incidentali), l'atto di opposizione all'archiviazione del 24/10/2022 (doc. 12 fasc. ric. incidentali), le memorie difensive ai sensi dell'art. 121 c.p.p. del 14/09/2023 e del 18/01/2024 (doc. 14 fasc. ric. incidentali). 
I ricorrenti incidentali hanno descritto il contenuto ritenuto rilevante degli atti sopra richiamati ai fini della dimostrazione delle condotte di violenza domestica (p. 19-26 del controricorso recante il ricorso incidentale). 
Nessun esame la ### d'appello ha compiuto in ordine alla effettività o meno di tali condotte, in relazione alle quali i ricorrenti incidentali hanno evidenziato in ricorso l'esistenza nei processi dei sopra menzionati elementi di prova e di cui la ricorrente, come riportato nella stessa motivazione del decreto impugnato, risulta avere parlato in uno dei recenti colloqui con i servizi sociali (v. p. 21 del decreto impugnato, ove si riporta il contenuto della relazione dei servizi sociali del 03/04/2024). 
Come sopra evidenziato, la presente controversia non è disciplinata dagli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c., essendo il procedimento avviato dal ### in data ### e, dunque, prima dell'entrata in vigore di tale disciplina (cfr. art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022). 
Tuttavia, questa ### ha già evidenziato che, in tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti (Cass., Sez. 1, ### n. 4595 del 21/02/2025). 
Ove, poi, vengano acquisiti elementi in ordine all'esistenza di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della ### di ### ratificata dall'### con la l. n. 77 del 2013), lo stesso Giudice è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria (Cass., Sez. 1, ### n. 11631 del 30/04/2024).  ### di ogni accertamento in proposito, nonostante le allegazione e gli elementi offerti dalla ricorrente, ha viziato gravemente il giudizio, sicché la decisione deve essere cassata.  11. Il quarto motivo di ricorso incidentale ripropone le stesse censure formulate con il primo motivo di ricorso principale e, pertanto, per le identiche ragioni sopra illustrate in relazione al motivo per primo esaminato, anche questo motivo deve ritenersi fondato sia pure nei limiti in cui è impugnata la statuizione della ### di appello di ritenuta inammissibilità della richiesta di autorizzazione al deposito della videoregistrazione dell'audizione dei minori, effettuata il ### nel corso del procedimento penale. 
È sufficiente richiamare le ragioni sopra illustrate, da intendersi in questa sede interamente riportate, dell'accoglimento sia pure in parte del motivo di doglianza, non potendo ritenersi inammissibile la richiesta di autorizzazione al deposito di files video per limiti tecnici di sistema, che all'epoca (e non ora) non consentivano il deposito telematico di tale tipologia di documenti informatici, spettando invece al giudice statuire sulla richiesta di autorizzazione facendo uso dei poteri a lui attribuiti ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.c.  12. ### dei motivi di ricorso incidentale sopra indicati comporta la cassazione con rinvio della decisione impugnata, per il compimento di un rinnovato accertamento in fatto, che rende superfluo l'esame di tutti gli altri motivi (primo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono) di censura del ricorso incidentale, da ritenersi pertanto assorbiti.  13. In conclusione, deve essere il primo motivo di ricorso principale solo nei limiti di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, come pure il secondo motivo di ricorso incidentale e, nei soli limiti di cui in motivazione, il quarto motivo di ricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale. Il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa composizione, chiamata anche a statuire sulle spese del giudizio di legittimità.  14. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.  P.Q.M.  ### accoglie il primo motivo di ricorso principale esclusivamente nei limiti di cui in motivazione; il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri; accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e il quarto motivo di ricorso incidentale negli esclusivi limiti di cui in motivazione, assorbiti tutti gli altri; cassa il decreto impugnato, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità; dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile della ### di cassazione, il ###.  ### 

causa n. 17324/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Acierno

M
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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7566/2025 del 12-12-2025

... nazionalità, disabilità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale o malattie gravi». Gli standard della community consentono, indipendentemente dal loro effettivo comportamento, la rimozione dei soggetti che si rifanno a «ideologie e credenze intrinsecamente legate alla violenza e ai tentativi di organizzare le persone ricorrendo a incitamenti alla violenza o all'esclusione di altri individui in base alle caratteristiche protette di questi ultimi», quali il «nazismo; supremazia bianca; nazionalismo bianco; separatismo bianco». È consentita, inoltre, la disattivazione dell'account «per incitamento all'odio» se l'utente adotti «ripetutamente un comportamento o una retorica di incitamento all'odio»; ciò anche quando l'utente non abbia commesso o sostenuto esplicitamente atti di violenza. ### all'odio viene ulteriormente definito come «un attacco diretto rivolto alle persone (piuttosto che a concetti o istituzioni) sulla base di quelle che chiamiamo caratteristiche protette: razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi». Le citate previsioni negoziali, dunque, proibiscono l'incitamento (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dott. ### - dott.ssa ### - dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA (artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa civile di appello iscritta al n. 106 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente TRA ### (###), in persona del legale rappresentante p.t., ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### (###), in virtù di procura in calce all'atto d'appello, e ### (###), in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 25.4.2023 ### (###), rappresentato e difeso dall'avv. ### (###), in virtù di procura in calce all'atto d'appello - ### - ###, già ### (numero di registrazione 462932), società di diritto irlandese, rappresentata e difesa dagli avvocati ### (###), ### (###) e ### (###), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello, nonché dagli avvocati ### (###), ### (###) e ### (###), in virtù di atti di nomina dell'avv. ### depositati in data ### e 27.11.2025 - ### - OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 17909/2022 pubblicata il ### - n. 10810/2020 R.G. (disattivazione di profilo e pagina ### e risarcimento danni).  ### da verbale di udienza di discussione del 27.11.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### l'### di promozione sociale ### (nel prosieguo, per brevità, ### e ### dirigente nazionale dell'associazione, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, ### (di seguito, per brevità, ###, deducendo che in data ### quest'ultima, gestore della piattaforma di social media ### anche in ### aveva disattivato senza preavviso e in mancanza dei relativi presupposti, la pagina dell'associazione ed il profilo personale di ### per violazione delle condizioni contrattuali regolanti il servizio, che vietano la pubblicazione di contenuti di carattere discriminatorio e l'elogio e il supporto a organizzazioni d'odio, e che il suddetto Tribunale, con provvedimento del 12.12.2019 (confermato in sede di reclamo il ###), aveva accolto il loro ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, ordinando l'immediata riattivazione della pagina e del profilo indicati e fissando la penale ex art. 614-bis c.p.c. nella misura di € 800,00 per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: «I) accertare e dichiarare l'illegittimità della disattivazione della pagina di ### e del profilo e della pagina di ### disposta da ### in violazione delle clausole contrattuali che disciplinano l'uso del social network ### II) accertare e dichiarare che le asserite motivazioni, dichiarazioni ed esternazioni relative alle ragioni addotte da ### per giustificare il provvedimento di disattivazione sono del tutto infondate e costituiscono fatto illecito lesivo dell'immagine e della reputazione degli attori, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni anche morali; III) accertare e dichiarare che ### ha privato gli attori della disponibilità dei contenuti pubblicati sulle pagine e sul profilo, nonché dei messaggi e delle conversazioni private; IV) per l'effetto, condannare ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione della pagina di ### e della pagina e del profilo di ### nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori, patrimoniali e/o non patrimoniali, nonché morali, da liquidarsi in via equitativa; IV) con fissazione della somma che, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e a ### per ogni violazione o inosservanza successiva dell'ordine impartito ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; V) in ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di causa. Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, anche all'esito delle difese eventualmente spiegate dalla convenuta». 
Si costituì in giudizio ###, successivamente divenuta ### (d'ora innanzi solo ###, contestando la fondatezza delle domande. In particolare, sostenne: i) di avere qualificato legittimamente ### quale «organizzazione che incita all'odio ai sensi delle policy del servizio ### trattandosi di un «movimento di stampo neofascista che promuove apertamente i principi del fascismo e della ### tra cui la xenofobia e il razzismo»; ii) di avere conseguentemente disposto la rimozione degli attori dalla piattaforma, in conformità alle condizioni del servizio che vietano «contenuti volti a sostenere organizzazioni (come ### impegnate in attività di odio organizzato e nella promozione di discorsi d'odio»; iii) che dette condizioni generali di utilizzo della piattaforma ### integrano accordi di diritto privato, espressione dell'autonomia contrattuale; iv) che la misura adottata era adeguata alla gravità e alla natura dei contenuti pubblicati tramite le pagine degli attori; v) che non sussiste alcun obbligo contrattuale di informare l'utente prima della rimozione del suo profilo; vi) che, in ogni caso, non è ipotizzabile l'obbligo di ### di ripristinare le pagine rimosse a livello globale, ma al più nel territorio italiano. 
Tanto premesso, chiese, come precisato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.: «### in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate e, per l'effetto, revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma l'11 dicembre 2019 e dichiarare che nessun pagamento a titolo di penale è dovuto agli #### sempre in via principale: accertare che ### ha legittimamente designato ### quale organizzazione d'odio ai sensi delle condizioni contrattuali e, per l'effetto, dichiarare che ### ha legittimamente rimosso, e ha diritto di rimuovere, la ### e il ### e che nessun pagamento a titolo di penale è dovuto agli #### in via subordinata: accertare che la riattivazione della ### e del ### imposta dall'Ordinanza poteva produrre effetti nel solo territorio italiano e, per l'effetto, dichiarare che nessun pagamento a titolo di penale è dovuto agli ### e ### in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, cpa e iva, come per legge». 
Il giudizio fu sospeso con ordinanza ex art. 52, comma 3, c.p.c. del 6.10.2020, a seguito della presentazione dell'istanza di ricusazione del giudice da parte degli attori, e fu riassunto dopo il rigetto dell'istanza da parte del collegio competente (ordinanza dell'11.6.2021). 
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 15.3.2022, il giudice, in parziale accoglimento dell'istanza di revoca del provvedimento d'urgenza del 12.12.2019 presentata da ### ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c., dispose la sospensione della sola efficacia esecutiva della misura coercitiva ex art.  614-bis c.p.c. (n. 10810-1/2020 R.G.); il provvedimento fu revocato dal collegio in sede ###ordinanza dell'11.7.2022, riservate le spese al merito (n. 19441/2022 R.G.) ### presentò un nuovo ricorso per la revoca o la modifica dell'ordinanza cautelare e il relativo subprocedimento (n. 10810-2/2020 R.G.), non sospeso (al pari del giudizio di merito) a seguito di una seconda istanza di ricusazione presentata dagli attori (rigettata dal collegio con successiva ordinanza del 21.11.2022), fu trattato alla stessa udienza del 18.10.2022, allorché le parti precisarono le conclusioni nel merito; fu definito, quindi, con pronuncia di cessazione della materia del contendere, attesa l'emanazione della sentenza. 
La causa, infine, a seguito dello scambio delle memorie ex art. 190 c.p.c., fu decisa, con sentenza n. 17909/2022, nei termini di seguito riportati: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte da parte attrice e, per l'effetto, revoca l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, l'11 dicembre 2019 e depositata il 12 dicembre 2019 nel procedimento R.G. 59264/19; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti».  2. Con atto di citazione notificato il #### e ### hanno proposto appello, articolato in otto motivi, domandando: «in via cautelare: in accoglimento dell'istanza di inibitoria formulata, voler sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza con ripristino integrale della misura cautelare adottata con ordinanza in data ### e confermata in data ###; in via preliminare e in rito: A) in accoglimento del motivo sul difetto di terzietà e imparzialità del giudicante, dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio, del quale, comunque, dovranno essere valutate tutte le domande degli attori che meritano sicuro accoglimento; B) in accoglimento del motivo sulla omessa sospensione del procedimento a seguito della ricusazione del giudicante, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio, del quale, comunque, dovranno essere valutate tutte le domande degli attori che meritano sicuro accoglimento; C) in accoglimento dei motivi sulla nullità in data 18 ottobre 2022, dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio, del quale, comunque, dovranno essere valutate tutte le domande degli attori che meritano sicuro accoglimento; D) in via subordinata, previa declaratoria di inesistenza ovvero nullità della sentenza impugnata, procedere alla rinnovazione degli atti nulli e alla rinnovazione della fase istruttoria (con acquisizione delle prove richieste nello specifico motivo di appello o, quantomeno, dell'ispezione della pagina e del profilo e acquisizione di una nuova nota informativa presso il Ministero ove ritenuta necessaria) e, all'esito, accogliere le domande degli attori/appellanti; E) in ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione di ###; nel merito: F) previa rinnovazione e degli atti nulli compiuti in primo grado, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: I) accertare e dichiarare della disattivazione della pagina di ### e del profilo e della pagina di ### disposta da ###/### in violazione delle clausole contrattuali che disciplinano del social network ### II) accertare e dichiarare che le asserite motivazioni, dichiarazioni ed esternazioni relative alle ragioni addotte da ###/### per giustificare il provvedimento di disattivazione sono del tutto infondate e costituiscono fatto illecito lesivo dell'immagine e della reputazione degli attori, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni anche morali; III) accertare e dichiarare che ###/### ha privato gli attori della disponibilità dei contenuti pubblicati sulle pagine e sul profilo, nonchè dei messaggi e delle conversazioni private; IV) per l'effetto, condannare ###/###, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione della pagina di ### e della pagina e del profilo di ### nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori, patrimoniali e/o non patrimoniali, nonché morali, da liquidarsi in via equitativa; V) con fissazione della somma che, ai sensi 614-bis c.p.c., ###/###, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere a ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e a ### per ogni violazione o inosservanza successiva all'ordine impartito ovvero per ogni ritardo del provvedimento; G) in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative ai procedimenti cautelari di revoca e modifica della misura cautelare».  3. Si è costituita ### che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c.; in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei criteri di sinteticità, chiarezza e specificità, rilevando che l'appello, composto da 112 pagine, sarebbe «estremamente ridondante e inutilmente concentrato su motivi in rito che sono stati già ripetutamente respinti»; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.  4. Alla prima udienza la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. 
Con decreto del 19.3.2025, in accoglimento della richiesta degli appellanti, è stata anticipata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 27.11.2025 la Corte, fatte precisare le conclusioni e, sentite le parti, ha invitato queste ultime a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 
Al termine della discussione, la Corte ha deciso ai sensi del comma 3 della citata disposizione (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai procedimenti già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), a tenore del quale, il giudice, terminata la discussione, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.  5. Si osserva, in via generale, che l'atto di appello contiene un'introduzione sullo svolgimento del processo e delle «procedure collaterali» (pp. 1-11), una sintesi della materia del contendere e dei diritti e principi rilevanti (pp.  11-14) e un'ampia e generale descrizione della sentenza impugnata, della sua struttura e dei molteplici profili di invalidità (pp. 14-23). Sviluppa poi i motivi di impugnazione: il primo attiene alla violazione del principio fondamentale della terzietà e imparzialità del giudice (pp. 23-38), cinque riguardano il rito e, segnatamente, violazioni delle regole processuali e conseguente lesione del diritto di difesa e del contradditorio (pp. 38-62), il sesto è relativo alla carenza di legittimazione processuale di ### (pp. 63- 66) e l'ultimo si riferisce al merito delle domande proposte (pp. 66-104).  6. Più specificamente, con il primo motivo si lamenta la «violazione del diritto a un giudice terzo e imparziale e […] la conseguente inesistenza ovvero nullità della sentenza». Gli appellanti, dopo avere richiamato i principi costituzionali e sovranazionali in relazione alla terzietà e imparzialità del giudice, deducono che nel caso di specie il giudice di primo grado dott.ssa ### sin dall'inizio, «non appariva e né, soprattutto, era terzo ed imparziale» (v. atto di appello, p. 27); ciò nonostante quanto affermato nelle ordinanze collegiali che avevano respinto le loro istanze di ricusazione. La dott.ssa ### invero, secondo la loro prospettazione, non solo apparteneva alla corrente della magistratura «### ma era una vera e propria militante e dirigente di tale corrente; corrente che, attraverso il suo periodico ufficiale (del cui comitato di redazione faceva parte la dott.ssa ###, aveva già auspicato che, all'esito del giudizio di merito, fosse revocato il provvedimento cautelare ante causam con cui ### era stata condannata alla riattivazione degli account rimossi. 
Lo stesso giudice poi, nell'ambito di analogo procedimento incardinato da altri attivisti di ### avrebbe già qualificato l'associazione come organizzazione d'odio, così anticipando il proprio convincimento circa un aspetto nodale ai fini del decidere, e avrebbe espresso lo stesso giudizio nell'ordinanza di parziale accoglimento del ricorso presentato da ### per la sospensione dell'efficacia esecutiva della penale fissata nell'ordinanza cautelare. 
Ne discenderebbe l'illegittimità dei provvedimenti in data ### e 21.11.2022, con i quali il Collegio per la trattazione dei ricorsi in materia di ricusazione del Tribunale di Roma, aveva rigettato entrambi i ricorsi depositati da ### ai sensi dell'art. 52 c.p.c. e la conseguente inesistenza o comunque nullità della sentenza gravata, ciò implicando la necessità di rimettere la causa al Tribunale di Roma e celebrare nuovamente il primo grado, affinché la causa sia istruita e decisa da un giudice terzo e imparziale.  7. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza del 14.11.2022, con cui il giudice di primo grado, nel rilevare la manifesta inammissibilità dell'istanza di ricusazione formulata dagli attori il ###, ha ritenuto di non sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 52, comma 3, c.p.c.; ciò sul presupposto della sovrapponibilità delle motivazioni contenute nell'istanza rispetto a quelle già addotte a fondamento del precedente ricorso del 5.10.2020, già rigettato. 
Deducono gli appellanti che, al contrario, la seconda istanza di ricusazione proposta da ### si basava sul contenuto dell'ordinanza del 15.3.2022, con cui il giudice avrebbe anticipato il proprio giudizio sulla materia del contendere e, dunque, «su un fatto tanto nuovo quanto significativo» (v. atto di appello, p. 39); a conferma di ciò, evidenziano che il ricorso non fu dichiarato inammissibile da parte del competente Collegio, ma fu rigettato per ragioni di merito sul presupposto della novità delle motivazioni ivi addotte. 
Ne discenderebbe la nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente alla citata ordinanza del 14.11.2022, ivi compresa la sentenza impugnata, con conseguente necessità di disporre la «regressione del procedimento alla fase in cui le infrazioni della legge processuale sono state compiute» (v.  atto di appello, p. 41). 8. Con il terzo motivo si censura la «nullità dell'udienza in data 18 ottobre 2022 e [..] la conseguente nullità dei provvedimenti assunti», per avere il giudice di prime cure disposto la trattazione in presenza della causa, nonostante, con ordinanza del 15.3.2022, fosse stato disposto che l'udienza si svolgesse in forma cartolare, così violando l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, che tale facoltà non attribuisce al giudice. 
Si soggiunge che la revoca dell'ordinanza del 15.3.2022 sarebbe intervenuta senza previo avviso ai procuratori, in occasione dell'udienza di trattazione del subprocedimento cautelare incardinato da ### ciò costringendo i procuratori che avevano presenziato per la trattazione di diverse questioni a discutere, in detto frangente, anche il merito della causa. 
Detta violazione sarebbe stata puntualmente eccepita in udienza, impedendo «qualsiasi sanatoria o preclusione alla deduzione del vizio» (v. atto di appello, p. 45). 
Ne discenderebbe la nullità dell'udienza del 18.10.2022 e di tutti gli atti compiuti successivamente, ivi compresa la sentenza impugnata, che avrebbe inciso negativamente sull'esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente regressione del procedimento alla fase in cui l'atto nullo è stato compiuto.  9. Con il quarto motivo si lamenta la «nullità dell'ordinanza in data 18 ottobre 2022 nella parte in cui omette di fissare udienza di precisazione delle conclusioni». 
Gli appellanti contestano la decisione del giudice di trattenere in decisione la causa, nonostante difettasse il presupposto indicato dall'art. 187 c.p.c., anziché, come avrebbe dovuto, «riservare la decisione sulle istanze istruttorie, sciogliere la riserva e, ove avesse ritenuto matura la causa per la decisione, fissare udienza di precisazione delle conclusioni» (v. atto di appello, p. 46).  10. Con il quinto motivo gli appellanti deducono la «nullità dell'ordinanza in data 18 ottobre 2022 nella parte in cui omette di pronunciarsi sulle istanze ed eccezioni degli attori e, in particolare, sulle richieste di prova». 
Osservano, in particolare, che, prima di trattenere la causa in decisione, il giudice di primo grado avrebbe anche dovuto ammettere e assumere le prove decisive, in quanto necessario «sia per consentire agli attori di conoscere il materiale probatorio sul quale fondare gli argomenti da sviluppare negli scritti difensivi, sia per consentire di reiterare le richieste di prova respinte» (v. atto di appello, p. 51). 
Tale omissione non sarebbe stata sanata dalla sentenza, nella quale, infatti, non sarebbero indicate le ragioni del mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate dagli attori né trattate le eccezioni e contestazioni sollevate da questi ultimi. 
Di qui la necessità di dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dalla convenuta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e del «video di ### […] utilizzato ai fini del decidere nonostante fosse stata puntualmente eccepita la gravissima scorrettezza compiuta da controparte», nonché di ammettere l'ispezione, già richiesta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta indispensabile per «accertare, nel contraddittorio tra le parti, le modalità di utilizzazione del social network da parte degli attori» e di «verificare come realmente, attraverso il tempo, siano stati utilizzati pagina e profilo, di prendere visione dei contenuti pubblicati e saggiare la frequenza con la quale quelli ritenuti contrari alle regole contrattuali siano apparsi; cruciale, dunque, anche per verificare la gravità dell'inadempimento asseritamente compiuto dagli attori e la proporzionalità della sanzione adottata dalla convenuta» (v. atto di appello, p. 54). 
Ne discenderebbe la necessaria restituzione degli atti al Tribunale, ovvero, in via subordinata, l'accoglimento dell'istanza di ispezione da parte della Corte d'appello.  11. Con il sesto motivo si eccepisce la «nullità dell'ordinanza in data 18 ottobre 2022 nella parte in cui abbrevia i termini per il deposito delle comparse conclusionali». 
Deducono gli appellanti che la mole e la complessità delle questioni trattate non consentivano alcuna abbreviazione e che il provvedimento indicato, illegittimo per carenza di motivazione, avrebbe gravemente vulnerato il diritto di difesa degli attori; difettando «esigenze di economia processuale meritevoli di tutela», il giudice avrebbe dapprima potuto adottare il provvedimento cautelare invocato da ### e, poi, decidere il merito della causa (v. atto di appello, p. 57).  12. Con il settimo motivo gli appellanti contestano la statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione di ### disattesa sul rilievo che dalla documentazione prodotta risultava un mero cambio di denominazione, intervenuto nelle more del giudizio, da ### a ### Assumono gli appellanti che l'eccezione dai medesimi sollevata non riguardava in realtà il cambio di denominazione, avendo essi chiesto di «verificare se esso non fosse piuttosto parte di una complessa operazione societaria», come desumibile dai documenti prodotti nei quali si fa riferimento a modifiche dello statuto, «ossia a eventi che configurano metamorfosi più consistenti». A tale fine sarebbe stato indispensabile acquisire il verbale di assemblea ovvero la delibera assembleare che ha determinato il cambio di società; produzione che, allo stato, sarebbe preclusa, dovendosi conseguentemente negare la legittimazione ad agire di ### dal che discenderebbe l'inammissibilità delle sue richieste di prova, delle eccezioni da questa sollevate e delle conclusioni da essa formulate (v. atto di appello, pp. 63 e 64); 13. Con l'ottavo motivo (attinente al merito) gli appellanti lamentano «i vizi della sentenza nella parte in cui esamina i contenuti pubblicati dagli attori», contestando l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei contenuti multimediali prodotti da ### dai quali non sarebbe stato possibile desumere che ### sia un'organizzazione d'odio, secondo le condizioni generali di contratto di ### Si deduce, segnatamente, che: i) il primo post indicato nella sentenza (v. p.  27), riguardante la pubblicazione di un articolo apparso sul periodico ### non avrebbe avuto alcun significato apologetico.  ### ritraente ### venne pubblicata per scopi didascalici, a illustrazione dell'interpretazione scientifica di avvenimenti storici offerta nell'articolo, peraltro a firma di un accademico; ii) l'articolo pubblicato il 29 maggio 2016, titolato «perché nel 2016 ha ### senso definirsi ### conteneva un'analisi priva di affermazioni apologetiche; iii) anche la locandina che pubblicizzava il convegno con il professor ### era priva di valenza apologetica, atteso che l'immagine di ### ivi contenuta era preordinata a illustrare l'oggetto dell'evento culturale, mentre il titolo «Il fascino del fascismo» corrispondeva al titolo del libro in quell'occasione presentato dal professore; iv) secondo la giurisprudenza della S.C., la commemorazione di defunti non ha rilevanza penale, con la conseguenza che i relativi post con cui si dava avviso delle relative manifestazioni sarebbero privi di rilevanza; v) gli articoli riguardanti l'assegnazione delle case popolari a cittadini di etnia “Rom” si riferiscono a episodi di cronaca e non provano che ### avesse fatto affermazioni di carattere discriminatorio; vi) i contenuti richiamati nella sentenza non dimostrerebbero alcun sostegno di ### alla formazione greca ### atteso che i post dove detto movimento viene menzionato avrebbero costituito «espressione di solidarietà per un brutale assassinio del quale erano rimasti vittime due giovanissimi militanti del movimento […] oggetto di ferma condanna da parte di tutte le forze politiche e del governo greco» (v. atto di appello, p. 72); vii) dai contenuti riguardanti la commemorazione dei caduti della ### presso il ### di ### non emergerebbe alcun intento apologetico; viii) sarebbe stato travisato il post sulla conferenza in tema di “Afrikaner”, dal momento che la locandina dell'evento non reca alcun riferimento «al movimento suprematista di matrice nazionalista o, peggio, neonazista di resistenza ### (v. sentenza, p. 73), riferendosi, piuttosto, agli ### quale «gruppo etnico presente in ### (ma anche in ### e altri ### africani) relativo alle popolazioni di origine europea (principalmente olandesi) che si stanziarono in ### a partire dal ### secolo» (v.  atto di appello, p. 73), le cui vicende erano state peraltro attenzionate dalle istituzioni europee; ix) anche i contenuti riguardanti la commemorazione di ### dei militari della R.S.I. caduti nell'eccidio nel ### dei 46 marinai caduti nell'eccidio di ### e di ### (### al ### della ### guerra mondiale che «si era prodigato per salvare gli ebrei dalla deportazione») avevano finalità commemorative e non apologetiche. 
Con specifico riferimento alla posizione di ### si aggiunge che il primo giudice avrebbe «indicato un solo contenuto che, peraltro, costituisce condivisione di un articolo di cronaca che esaminava i dati e del Ministero sui responsabili delle violenze sessuali», anch'esso privo di valenza discriminatoria (v. atto di appello, p. 74). 
Infine, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui sono elencate una serie di condotte, risultanti da articoli di giornale prodotti da ### di cui si sarebbero resi responsabili militanti di ### Sul punto, si eccepisce che ### non può rispondere di comportamenti compiuti da terzi soggetti e che il giudice di primo grado avrebbe «ignorato le specifiche contestazioni e le repliche degli attori secondo le quali le inchieste giudiziarie - che comunque riguardavano fatti del tutto isolati e non riconducibili alle “politiche” della ### - non avevano ancora superato il vaglio di primo grado» (v. atto di appello, p. 75). 
Quanto alle dichiarazioni rilasciate da appartenenti alla ### e in particolare dal vicepresidente ### gli appellanti soggiungono che si tratterebbe di «espressioni rilasciate a titolo personale, che consentono di apprezzare la differenza tra le modalità della “pagina” in questione e quella di altri esponenti (che, peraltro, erano stati destinatari di specifiche sanzioni da parte della convenuta)» (v. atto di appello, p.76). 
Gli appellanti rilevano altresì che il giudice di prime cure avrebbe travisato e decontestualizzato lo stralcio del sito internet di ### citato nella sentenza, dove si dà atto degli scopi politici dell'associazione, omettendo di richiamare anche «lo ### della ### nella quale i principi ispiratori sono compiutamente descritti e sono perfettamente coerenti con i principi del nostro ordinamento» (v. atto di appello, p. 76). 
Il giudice, inoltre, avrebbe valutato erroneamente anche la «### sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata», allegata da ### (e consultabile al link richiamato a pagina 25 della comparsa di costituzione e risposta del primo grado), omettendo di coordinare tale documento con una coeva nota del Ministero riguardante ### (doc. 12) allegata dagli appellanti, che confermerebbe la legittimità dell'operato dell'associazione. 
Infine, con riguardo alla responsabilità di ### per i commenti ai propri post, gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle contestazioni formulate circa la loro effettiva riferibilità alla pagina dell'associazione («perché le fotografie non consentono di accertare il loro collegamento tra il contenuto pubblicato dalla ### v. atto di appello, p. 100); ### inoltre, avrebbe potuto rispondere per i commenti di altri utenti, al più, a titolo di omesso controllo, il che non avrebbe potuto condurre alla disattivazione della propria pagina. In via conclusiva, gli appellanti deducono che la corretta valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure a escludere che ### avesse violato il regolamento contrattuale, promuovendo iniziative di matrice discriminatoria o razzista o apologetiche del fascismo; il materiale probatorio avrebbe consentito, di contro, di accertare che ### è un'associazione dedita alle attività di carattere sociale, culturale e politico, come provato: dalla nota del Ministero dell'interno dell'11.4.2015 (doc. 12 fasc. primo grado appellanti); dalla propria partecipazione a numerose competizioni elettorali, peraltro con significativi risultati; dall'organizzazione di molteplici eventi culturali con la partecipazione di soggetti pubblici di differente orientamento politico, ciò dimostrando un metodo di azione rispettoso dei principi costituzionali. 
Aggiungono che, in ogni caso, il negozio disciplinante il rapporto tra ### e gli utenti di ### non potrebbe essere interpretato nel senso di consentire alla prima di disattivare in modo arbitrario le pagine e i profili dei secondi, sul rilievo di condotte giuridicamente lecite (ancorché espressione di un diverso modo di intendere la politica, la società e la cultura), ostando a una simile esegesi i principi costituzionali che tutelano la libertà di manifestazione del pensiero. 
Infine, anche a voler ammettere la non rispondenza dei contenuti pubblicati sulle pagine degli appellanti alle politiche del gestore del social network, la misura adottata da ### risulterebbe comunque sproporzionata, dal momento che quest'ultima, prima di rimuovere pagina e profilo degli appellanti, avrebbe dovuto quantomeno invitarli a rimuovere spontaneamente i contenuti che presentavano criticità; solo nel caso di persistente violazione, avrebbe potuto provvedere alla cancellazione dei contenuti contestati o, perdurando gravissime violazioni, alla rimozione della pagina di ### e del profilo personale di #### rimozione delle pagine e del profilo degli appellanti avrebbe cagionato un danno, concretatosi, quanto a ### anche nella “perdita” delle conversazioni personali intrattenute tramite la piattaforma, con conseguente diritto a ottenere la condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patiti, secondo i parametri indicati nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, coerenti con i costanti principi giurisprudenziali.  14. ### di trattare i motivi di gravame, va valutata l'eccezione sollevata da ### di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei principi di sinteticità, chiarezza e specificità, che si rivela infondata.  ###, sebbene sia redatto in alcune parti in forma non sintetica e contenga giudizi sui provvedimenti adottati dal giudice di primo grado che esulano dall'impugnazione, in quanto ad essa non strettamente inerenti, è rispettoso, nel complesso e tranne per alcuni peculiari aspetti di cui si dirà in seguito, del requisito di specificità previsto dall'art. 342 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022), in quanto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. S.U. n. ###/2022; Cass. S.U. n. 27199/2017).  ### consente, invero, di comprendere in modo agevole natura, portata e senso delle doglianze proposte, che contengono una critica, adeguata e specifica, delle ragioni della decisione impugnata, sì da permettere al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 17709/2023; Cass. n. 20123/2022). 
La parziale violazione del principio di sinteticità (codificato nell'art. 121 c.p.c. dalla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, per i giudizi introdotti dopo il ###, senza prevedere comunque sanzioni processuali per la sua inosservanza) resta dunque priva di conseguenze, essendo comunque l'appello rispettoso delle indicazioni di cui all'art. 342 c.p.c.  15. Passando all'esame dei motivi di appello, si deve decidere innanzitutto il settimo, stante la priorità logica-giuridica della questione attinente alla legittimazione (ad agire e contraddire e processuale) di ### Il motivo è privo di pregio. 
Si condividono del tutto le ampie e complete argomentazioni svolte dal primo giudice per rigettare l'eccezione in oggetto, in quanto fondate su un'attenta lettura della documentazione prodotta e sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sul cambio di denominazione. In particolare, si legge nella sentenza, a p. 4: «Deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ### in quanto rispetto a ### si tratta del medesimo soggetto giuridico che ha cambiato denominazione sociale (v.  documento 110 allegato alla seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. depositata da parte convenuta). Vi è prova del cambio di denominazione sociale iscritto nel registro delle imprese, risulta che la delibera sia stata adottata dal socio unico ed è stata anche depositata la certificazione del conservatore in tal senso. Si tratta di documentazione (corredata di traduzione giurata e di affidavit in ordine alla legislazione irlandese in merito) idonea a fornire piena prova della modifica della denominazione sociale (si veda delibera di assemblea straordinaria e certificato di cambio di denominazione doc nn 7 e 8 fascicolo del reclamo I parte depositato con la 2 memoria ex art 183 comma 6 doc 109 e cfr. sentenza della ### nella causa C-319/20, emessa il 28 aprile 2022, par. 2, doc 111 di parte convenuta). La convenuta è una società di diritto irlandese, ma si tratta di un principio presente anche nel nostro ordinamento quello secondo il quale la mera modifica della denominazione sociale non è idonea a modificare la soggettività giuridica dell'ente, dove nemmeno la trasformazione della società (che non è il caso di specie essendo mutata solo la denominazione sociale) da luogo a una vicenda estintiva e l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art 2498 c.c.).» A fronte di tali considerazioni e delle numerose pronunce depositate da entrambe le parti, che individuano in ### il soggetto titolare del rapporto controverso, in quanto nuova denominazione di ###, avente il medesimo numero di registrazione (462932), reputa la Corte che non occorra verificare - come richiesto dagli appellanti, senza precisarne specificamente le ragioni - se il cambio di denominazione, che pacificamente non altera l'identità giuridica del soggetto, sia avvenuto nell'ambito di una più complessa operazione societaria, sì da escludere che sia indispensabile produrre il verbale dell'assemblea nel corso della quale è stato deliberato tale cambio.  16. Passando ai primi sei motivi di appello, rileva innanzitutto la Corte che nessuno dei vizi della sentenza di primo grado denunciati rientra tra quelli, aventi carattere tassativo, che, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., determinerebbero, ove accolti, la regressione del processo al grado precedente. 
Ciò posto, i motivi vanno respinti, condividendosi le argomentazioni poste dal primo giudice alla base delle statuizioni di rigetto delle relative eccezioni.  16.1. In ordine al primo, gli appellanti si limitano a riproporre gli argomenti posti a fondamento delle due istanze di ricusazione, rigettate dal competente Collegio istituito presso il Tribunale di Roma con le ordinanze datate 11.6.2021 e 21.11.2022 (v. atto di appello, docc. B e C), senza svolgere critiche adeguate e specifiche su di esse. 
In particolare, il contenuto di tali ordinanze (non impugnabili ex art. 53, comma 2, c.p.c.) - suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) iudex suspectus, stante il principio secondo cui l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. n. 19209/2009; Cass. n. 15780/2006) - non è affatto superato dalle considerazioni sviluppate nell'atto di appello, che si fondano su una prospettazione e un'interpretazione dei fatti del tutto personale, già valutate e respinte nelle citate ordinanze, con ampie e puntuali argomentazioni, del tutto condivisibili.  16.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, con il quale si critica, nella sostanza, il mancato riconoscimento dei presupposti per accogliere il secondo ricorso di ricusazione e la decisione del giudice di non sospendere il giudizio, come consentito alla luce dei pacifici principi della S.C. richiamati nella sentenza, secondo cui la sola proposizione del ricorso non sospende automaticamente il processo, spettando al giudice ricusato una sommaria delibazione della sua ammissibilità e la decisione conseguente di prosecuzione o di rimessione (pp. 1 e 2). Si aggiunga che il rigetto del ricorso per la ricusazione (ordinanza del 21.11.2022) priva di interesse gli appellanti a sollevare ogni questione sulla mancata sospensione del processo.  16.3. In relazione all'udienza del 18.10.2022 (oggetto del terzo motivo) è sufficiente rilevare - come già fatto dal giudice di prime cure (v. sentenza.  p. 2) - che la trattazione orale della causa nel merito, dopo che le parti avevano potuto depositare anche le note scritte, non ha creato alcun pregiudizio al diritto di difesa e alla garanzia del contraddittorio, maggiormente tutelati proprio dalla trattazione in presenza, che costituisce tuttora la regola (art. 127 c.p.c.).  16.4. Il quarto motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la fissazione di un'apposita udienza per la precisazione delle conclusioni non è prevista da nessuna norma ed è in linea con il costante orientamento della S.C., espresso nelle numerose pronunce citate (v. sentenza, pp. 2 e 3).  16.5. In ordine al rigetto delle istanze istruttorie, implicito nel provvedimento che, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni (quarto motivo di appello), si osserva che la sentenza contiene una puntuale motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale e la richiesta di ispezione (v. sentenza, pp. 3 e 4). 
Si reputa corretta tale decisione, non apparendo le prove richieste (prova per testi e ispezione) decisive e rilevanti, anche per quanto si dirà appresso sul merito della causa.  16.6. Inammissibile perché aspecifica va dichiarata, invece, la doglianza riguardante il provvedimento con il quale il giudice ha abbreviato i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (quinto motivo di appello), tenuto conto che - come si legge nella sentenza (p. 3) - la facoltà di abbreviazione è prevista espressamente dall'art. 190, comma 2, c.p.c., senza richiedere specifici presupposti né una specifica motivazione; tanto più che nella specie il giudice, come scritto, ha valutato anche le esigenze di economia processuale determinate dalla presentazione, ad opera di ### di un secondo ricorso per la revoca e la modifica dell'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c. (v. sentenza, p. 3). 17. Va esaminato quindi l'ottavo motivo, relativo al merito della decisione, che merita accoglimento.  17.1. Occorre anzitutto evidenziare che, come affermato anche nella sentenza di primo grado, il rapporto tra il gestore e gli utenti della piattaforma trae origine da un contratto di diritto privato, che s'instaura mediante l'adesione dei secondi alle condizioni generali predisposte dal primo, in forza delle quali agli utenti vengono forniti prodotti e servizi digitali o telematici. 
Così ricostruita la fattispecie contrattuale, deve ritenersi che, a fronte dell'allegazione che l'esclusione dell'utente è avvenuta in violazione delle obbligazioni assunte dal gestore del social network con il perfezionamento del contratto, è onere di quest'ultimo, sulla base dei generali criteri di riparto dell'onere della prova, dimostrare la sussistenza di fatti riconducibili a quelli contrattualmente previsti quali presupposti del recesso. 
Nella specie, inoltre, il recesso è stato esercitato sulla base della dedotta inosservanza dell'obbligo negoziale di astenersi dalla pubblicazione di contenuti o dall'assumere posizioni ideologiche non conformi al regolamento contrattuale; con la conseguenza che l'onere di provare le ragioni del recesso incombe su ### anche in virtù dei generali principi espressi sul punto dalla S.C., secondo cui, quando si tratta di far valere l'inadempimento di una obbligazione negativa, la prova dell'inadempimento medesimo è sempre a carico del creditore (Cass. S.U. n. 13533/2001; conf. 
Cass. n. 15847/2015; Cass. n. 22244/2022; Cass. n. 17915/2024). 17.2. Ciò premesso, ritiene la Corte che le prove acquisite non consentano di affermare la sussistenza dei presupposti che, ai sensi delle condizioni d'uso della piattaforma e degli standard della community (docc. 6 e 7 fasc.  primo grado appellanti; docc. 1 e 2 fasc. primo grado ###, legittimano il gestore alla rimozione della pagina e del profilo di ### e di ### per quanto detto, di un contratto di diritto privato, occorre muovere dall'analisi delle clausole negoziali che regolano i rapporti tra gli utenti e il gestore della piattaforma, riportate ampiamente nella sentenza impugnata (pp. 23-26) e che si richiamano per quanto di rilievo ai fini della presente decisione.  ###. 2.1. delle condizioni d'uso, applicabili ratione temporis, stabilisce che «### non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere contenuti: contrari alle condizioni, agli standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all'uso di ### da parte dell'utente; contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti; contrario o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale».  ###. 4.2. delle condizioni d'uso prevede che ### può «sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account» nel caso in cui stabilisca che «l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli ### della community». I richiamati standard della community integrano le citate condizioni generali di servizio, descrivendo in modo puntuale il tipo di contenuti che gli utenti devono astenersi dal pubblicare e le associazioni che non possono operare sulla piattaforma. 
Segnatamente, non sono ammessi contenuti riferibili a «organizzazioni o persone che proclamano missioni violente o che commettono azioni violente» o a «organizzazioni di odio», per tali intendendosi le associazioni composte da almeno tre persone che, organizzate con un nome, un segno o simbolo, portano «avanti un'ideologia, dichiarazioni o azioni fisiche contro individui in base a caratteristiche come razza, affiliazione religiosa, nazionalità, disabilità, etnia, genere, sesso, orientamento sessuale o malattie gravi». 
Gli standard della community consentono, indipendentemente dal loro effettivo comportamento, la rimozione dei soggetti che si rifanno a «ideologie e credenze intrinsecamente legate alla violenza e ai tentativi di organizzare le persone ricorrendo a incitamenti alla violenza o all'esclusione di altri individui in base alle caratteristiche protette di questi ultimi», quali il «nazismo; supremazia bianca; nazionalismo bianco; separatismo bianco». 
È consentita, inoltre, la disattivazione dell'account «per incitamento all'odio» se l'utente adotti «ripetutamente un comportamento o una retorica di incitamento all'odio»; ciò anche quando l'utente non abbia commesso o sostenuto esplicitamente atti di violenza. ### all'odio viene ulteriormente definito come «un attacco diretto rivolto alle persone (piuttosto che a concetti o istituzioni) sulla base di quelle che chiamiamo caratteristiche protette: razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi». 
Le citate previsioni negoziali, dunque, proibiscono l'incitamento all'odio o alla violenza e la presenza sulla piattaforma di soggetti che si rifacciano a ideologie che presuppongono il compimento di simili attività. Esse risultano, pertanto, coerenti con il generale divieto di compiere “discorsi d'odio” affermatosi nel quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, diffusamente richiamato nella sentenza di primo grado (pp.  10-17). 
Ne consegue, da un lato, la validità delle richiamate previsioni, che operano un bilanciamento tra il diritto di manifestare liberamente il pensiero (art. 21 Cost.) e i principi di uguaglianza e pari dignità degli individui (art. 3 Cost.) e, dall'altro, l'esigenza di interpretare le menzionate previsioni negoziali in modo da non operare un irragionevole sacrificio degli uni o degli altri, se del caso attuando misure proporzionate alla gravità e alla durata delle violazioni. 
Proprio al fine di operare l'anzidetto contemperamento, gli standard della community precisano che i «discorsi che potrebbero altrimenti violare i nostri standard possono essere usati in modo autoreferenziale o per rafforzare una causa», nel qual caso, qualora sia incerto l'effettivo proposito dell'utente, è prevista la possibilità di rimuovere il contenuto (e non anche l'utente). Per analoghe ragioni, è espressamente sancita la libertà dell'utente «di commentare e criticare le politiche sull'immigrazione». 
Inoltre, per garantire la proporzionalità della misura adottata rispetto all'interesse a poter esprimere il proprio pensiero sulla piattaforma, gli standard della community e le condizioni d'uso prevedono misure sanzionatorie di crescente gravità, quali la rimozione del contenuto, la sospensione dell'account e la rimozione dell'account. Segnatamente, l'art.  3.2.3. delle condizioni d'uso prevede la possibilità per ### di rimuovere o bloccare i contenuti che violano (tra l'altro) gli standard della community, mentre nell'art. 4.2. è scritto che «in caso ### stabilisca che l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli ### della community, ### potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account». 
Dalle considerazioni che precedono discende che, essendo preclusa l'irragionevole compressione negoziale di diritti costituzionalmente garantiti e dovendo il contratto essere interpretato conformemente ai canoni di correttezza e buona fede (art. 1366 c.c.), le condizioni generali del servizio vanno interpretate nel senso che ### deve adottare le sanzioni previste dal contratto in maniera gradata, conformemente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.  17.3. Tanto premesso sul quadro negoziale entro il quale si colloca la controversia, reputa la Corte che i contenuti direttamente riferibili agli odierni appellanti non consentissero la disattivazione dei loro account, non essendo rinvenibili dagli atti di causa reiterate, chiare e sistematiche esternazioni discriminatorie fondate sulla razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi o di incitamento alla violenza. 
Soffermandosi, in particolare, sui contenuti richiamati nella sentenza di primo grado a giustificazione della designazione di ### quale «organizzazione d'odio» da parte di ### si osserva che, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dagli appellanti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., circa il fatto di non avere mai posto in essere aggressioni e di non avere mai promosso tesi di matrice discriminatoria (p.  14), il post del 26.4.2019, riguardante l'opposizione di ### all'assegnazione di case popolari a famiglie nomadi, non consente di valutare se i vertici del movimento abbiano compiuto o avallato esternazioni di matrice razzista o se, al contrario, la loro iniziativa si sia svolta nei limiti imposti dal confronto democratico, fermo restando che ### avrebbe potuto procedere alla rimozione del contenuto o alla sospensione della pagina, prima della sua definitiva disattivazione. 
Tantomeno può ritenersi che i documenti prodotti da ### ai nn. 51, 52 e 53 dimostrino un effettivo sostegno di ### ai principi o metodi dell'organizzazione greca ### Si tratta, infatti, della locandina di un convegno, di cui è ignoto l'oggetto, e di due articoli di giornale in lingua inglese, in cui ### non viene citata. Anche in questo caso, ### avrebbe potuto rimuovere il post in via cautelare ed eventualmente chiedere spiegazioni, in applicazione delle previsioni degli standard della community, a mente delle quali: «### consapevoli del fatto che gli utenti potrebbero condividere contenuti che includono riferimenti a organizzazioni e persone pericolose designate per segnalare, condannare o discutere in modo neutrale delle stesse o delle loro attività. Le nostre normative sono pensate per lasciare spazio a questi tipi di discussioni, ma chiediamo alle persone di chiarire le proprie intenzioni. Quando l'intenzione non è chiara, possiamo rimuovere il contenuto». 
Analogamente è a dirsi per i contenuti riguardanti varie commemorazioni di soggetti defunti, dai quali non emergono esternazioni di natura discriminatoria. 
Anche dal post del 17.4.2019, con cui era pubblicizzata una conferenza sul tema “Afrikaner” (termine che, di per sé solo, non designa un movimento politico, ma un gruppo etnico del ###, non emergono esternazioni di carattere discriminatorio. Inoltre, ### non ha prospettato il carattere xenofobo delle esternazioni eventualmente compiute nel corso del convegno, che non può presumersi dal mero contenuto della locandina, la quale, come documentato dagli appellanti, allude a una tematica oggetto di dibattito da parte di molteplici attori politici, anche nell'ambito delle istituzioni europee (v. doc. 23 fasc. primo grado appellanti). 
Sul punto gli appellanti hanno evidenziato peraltro che, in occasione del convegno, ### avrebbe dovuto esporre un resoconto del proprio viaggio in ### svolto «nell'ambito della missione organizzata dal gruppo politico ### e ### del ### dal cui programma risulta che la delegazione aveva incontrato non già esponenti del di ### ma il «deputato sudafricano ### del ### (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., p. 9, e il citato doc. 23); movimento di cui ### non ha prospettato la natura di organizzazione d'odio. 
Si osserva, infine, che, qualora il contenuto in questione avesse fatto espressamente riferimento al ### di resistenza ### (il che dalla locandina non risulta), ### avrebbe dovuto applicare la già citata clausola degli standard della community che così prevede: «### consapevoli del fatto che gli utenti potrebbero condividere contenuti che includono riferimenti a organizzazioni e persone pericolose designate per segnalare, condannare o discutere in modo neutrale delle stesse o delle loro attività. Le nostre normative sono pensate per lasciare spazio a questi tipi di discussioni, ma chiediamo alle persone di chiarire le proprie intenzioni. 
Quando l'intenzione non è chiara, possiamo rimuovere il contenuto». 
Di conseguenza, in virtù dei richiamati principi di progressività che presiedono l'applicazione delle sanzioni contrattuali, qualora fossero residuati dubbi circa l'intento sotteso alla pubblicazione del post, ### avrebbe potuto cancellare il contenuto, ma non anche l'account dell'utente. 
Tantomeno la rimozione dell'account risulta giustificata alla luce del post dell'8.12.2020, con cui ### ha condiviso un articolo intitolato «### sessuali: gli stranieri delinquono 7 volte in più degli italiani. I numeri parlano chiaro». 
Tale post, infatti, è successivo alla disattivazione del profilo. Inoltre, con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ### non ha allegato né documentato il contenuto dell'articolo condiviso sul profilo dell'appellante, mentre il post, di per sé considerato, non eccede i limiti della continenza in misura tale da legittimare l'immediata cancellazione del profilo, senza preliminarmente condurre l'adozione di misure meno invasive. 
Peraltro, ove l'articolo avesse recato una critica rispetto alle politiche migratorie, il contenuto sarebbe stato disciplinato dalla clausola degli standard della community che, indipendentemente dal merito delle censure mosse dall'utente, così prevede: «### inoltre rifugiati, migranti, immigrati e richiedenti asilo dagli attacchi più gravi, pur consentendo di commentare e criticare le politiche sull'immigrazione». 
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento ai post del 25.3.2016 e del 29.5.2016, con i quali sono stati condivisi due articoli del periodico «### difatti, non consta che i post di ### contenessero forme di istigazione all'odio razziale, mentre la fotografia che ritrae ### è stata pubblicata quale didascalia dell'oggetto dell'articolo, di cui non è prospettato né documentato il contenuto, ma che è incentrato, da quanto appare, sulle vicende storiche degli anni del colonialismo italiano. 
Parimenti non si rinvengono “discorsi d'odio” nel post del 5.10.2017, con il quale è stata pubblicizzata la presentazione di un libro sul fascismo a firma di ### professore ordinario universitario finlandese. 
Quanto alle esternazioni del vicepresidente dell'associazione dell'epoca, ### di ### nell'ambito della trasmissione «### del 9.11.2017 riportate dalla sentenza, le stesse evidenziano come il movimento abbia pubblicamente condannato le leggi razziali anche perché, oltre ad essere un «orribile scempio», «separarono la comunità ebraica dal fascismo, mentre molti esponenti di quella comunità avevano contribuito all'ascesa del fascismo». 
Si osserva altresì che il recesso di ### è avvenuto circa due anni dopo la diffusione dei contenuti da ultimo richiamati, il che conduce ulteriormente a ritenere che i menzionati principi di proporzionalità, buona fede e correttezza avrebbero dovuto condurre quest'ultima a segnalarne il potenziale contrasto con gli standard della community, prima di addivenire alla cancellazione degli account. 
Si aggiunga che solo una minima parte dei documenti prodotti da ### contengono esternazioni e post direttamente riferibili agli odierni appellanti e che dette esternazioni e post risultano distribuiti in un arco temporale particolarmente esteso, con la conseguenza che, in applicazione delle citate previsioni degli standard della community e dei richiamati principi di proporzionalità e adeguatezza (pertinenti al caso di specie avuto riguardo agli interessi incisi dalla vicenda), ### avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti in ordine alle finalità sottese alla pubblicazione dei contenuti ambigui, procedendo alla loro rimozione in caso di perduranti perplessità, ovvero irrogare sanzioni graduate, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione delle pretese violazioni anche all'esito della cancellazione dei singoli contenuti o della sospensione temporanea degli account. Le anzidette osservazioni sono suffragate, invero, dal costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il potere contrattuale di recesso riconosciuto dall'autonomia privata va esercitato nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e della correttezza (alla luce dei quali devono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale) - al fine di evitarsi che l'esercizio del relativo diritto soggettivo possa sconfinare nell'abuso e nell'arbitrio. Ne deriva, dunque, la possibilità del controllo da parte del giudice, in particolare in ipotesi di provata disparità di forze tra i contraenti, al fine di valutare se l'esercizio della facoltà riconosciuta all'autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza; principi in cui è insito anche quello di proporzionalità, che preclude l'esercizio di un rimedio negoziale con modalità tali da provocare un sacrificio ingiustificato degli interessi della controparte, tenuto conto, altresì, della possibilità di avvalersi in modo efficace di rimedi meno gravosi (così, Cass. n. 11737/2024, che richiama Cass. n 20106/2009; v.  anche Cass. n. 23087/2025 e Cass. n. 3817/2023; con riguardo all'applicazione del principio di proporzionalità in materia di recesso datoriale, v., tra le tante, Cass. n. ###/2023; Cass. n. 16784/2020). 
Ulteriore corollario di quanto precede è che, come chiarito dalla S.C. in materia di esclusione dell'associato, qualora un titolo negoziale preveda, in capo a una parte, il potere di sciogliersi unilateralmente dal rapporto sulla base di clausole elastiche che presuppongano un giudizio di gravità del contegno dell'altro contraente, occorre non solo stabilire se sia avverata, in concreto, una delle ipotesi previste in termini generali e astratti per lo scioglimento del rapporto, ma anche valutare la proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato e quelle imposte alla parte che subisce l'esclusione (Cass. n. 2117/2024; Cass. n. 17907/2004). 
Non risulta dagli atti, invece, che nel caso in esame lo scioglimento del rapporto sia intervenuto nel rispetto dei menzionati canoni di correttezza e buona fede, non essendo provato che ### abbia previamente invitato gli appellanti alla rimozione dei contenuti ritenuti contrari alle regole del social network né abbia operato la necessaria graduazione delle sanzioni contrattuali previste dalle condizioni generali di servizio, il che determina l'illegittimità del recesso esercitato in conseguenza della condotta tenuta dagli appellanti sulla piattaforma. 
Difatti, stando alle stesse prospettazioni dell'appellata, prima della disattivazione della pagina, ### ha rimosso soltanto otto contenuti (indicati nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, pp. 34, 35 e 36) pubblicati da ### tra febbraio e giugno 2019. 
Dunque, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata circa la preventiva cancellazione dei post che avrebbero integrato la reiterata violazione degli standard della community, emerge dalle prospettazioni delle parti e dai documenti prodotti che ### non ha censurato i contenuti degli account degli appellanti per numerosi anni (dall'iscrizione, avvenuta moltissimi anni prima, come affermato dagli appellanti e non contestato - v.  atto di citazione primo grado, p. 14) fino al 2019, e solo nel primo semestre del 2019 ha cancellato un esiguo numero di post di ### senza richiedere spiegazioni preventive sul loro significato, salvo poi procedere alla rimozione degli account degli appellanti, decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'ultimo dei post cancellati; ciò senza far precedere tale iniziativa dalla sospensione dell'account o da un preventivo avviso degli utenti. Tali misure preliminari, invero, avrebbero dovuto precedere il recesso, alla luce delle condizioni d'uso, dei richiamati principi di correttezza e buona fede contrattuale e della necessità di operare un adeguato contemperamento tra gli interessi di rango costituzionale incisi dalla vicenda negoziale in esame; esigenze, queste, che risultano sottese all'approvazione del ### n. 2022/2065 del ### e del Consiglio del 19 ottobre 2022, il quale, sebbene non applicabile ratione temporis al presente giudizio, comunque esprime come sia condivisa, a livello sovranazionale, la sensibilità per la particolare meritevolezza di tutela della posizione dell'utente di una piattaforma social, prevedendo, tra l'altro, che «dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali» (art. 23). 
Si osserva altresì che l'appellata, nella propria memoria di replica in primo grado (p. 32), ha precisato che «Nel caso in esame, ### non sostiene né ha mai sostenuto che i contenuti degli ### siano illegali. Piuttosto, la presenza e l'attività degli ### sul ### viola chiaramente le ### e gli ### della ### ha dedotto, inoltre, che «la rimozione della ### e del ### per violazione delle ### e degli ### della ### (si ribadisce, non per illegalità) è rispettosa dei criteri stabiliti all'art. 23 del DSA». 
Può quindi affermarsi che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., l'oggetto del presente giudizio è costituito esclusivamente dall'accertamento della legittimità del recesso esercitato da ### sul rilievo del dedotto carattere discriminatorio dei contenuti pubblicati da ### e da ### e del loro ricorso all'incitamento all'odio o alla violenza, come definiti dagli standard della community, e non anche del carattere illecito dei contenuti pubblicati dagli appellanti, ai quali non è stata, infatti, contestata tale ### violazione delle condizioni d'uso (v. art. 2). 
Tanto precisato, ritiene la Corte che l'analisi dei post pubblicati da ### e da ### in definitiva, non consenta di rilevare gravi e reiterate esternazioni inequivocabilmente qualificabili come incitazioni all'odio, secondo quanto previsto dagli standard della community. Si tratta di contenuti che danno senz'altro risalto alle radici politiche dell'associazione e dei suoi associati, ma che, stando alla documentazione acquisita in giudizio, non si risolvono in un evidente e oggettivo «attacco diretto rivolto alle persone (piuttosto che a concetti o istituzioni) sulla base di quelle che chiamiamo caratteristiche protette: razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi» (v.  standard della community), suscettibile di condurre alla disattivazione della pagina, senza preventiva adozione di misure di minore invasività. 17.4. Alla luce dei documenti prodotti in giudizio non può neppure ritenersi che, indipendentemente dal tenore dei contenuti pubblicati, il recesso di ### sia giustificato in considerazione dell'ideologia cui si rifà ### Gli standard della community consentono di rimuovere dalla piattaforma le associazioni che apertamente si rifacciano a ideologie intrinsecamente discriminatorie, quali «nazismo; supremazia bianca; nazionalismo bianco; separatismo bianco». 
Premessa la validità della clausola in questione, che, per quanto detto, è coerente con il principio secondo cui anche la libertà di espressione deve essere contemperata con altri valori primari, tra cui la dignità dell'individuo, si ritiene che la designazione di un movimento da parte di ### quale “organizzazione d'odio” non possa essere totalmente avulsa dalla simbologia impiegata sulla piattaforma, dall'autorappresentazione che l'associazione faccia di sé stessa o dalla propria denominazione. 
Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione per la quale, ai fini dell'esecuzione di un rapporto negoziale, il gestore del network deve compiere un'indagine sull'intrinseco “modo di essere” dell'utente; conclusione che, oltre a non essere suffragata dalla natura del contratto in questione, che non si fonda sull'intuitus personae, potrebbe condurre a esiti incerti e potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali dell'utente e dell'effettività del dibattito politico. 
Ciò chiarito, si ritiene che il compendio documentale acquisito non consenta di affermare che ### rientra tra le organizzazioni che incitano «alla violenza o all'esclusione di altri individui in base alle caratteristiche protette di questi ultimi»» (v. standard della community). 
In proposito, appare necessario muovere dall'autorappresentazione che ### offre di sé stessa e, dunque, dall'analisi del suo statuto, che, nel definire le proprie finalità istituzionali e i principi che devono orientarne il perseguimento, prevede: «l'associazione, pertanto, nell'interesse degli associati e/o della collettività, svolge le attività finalizzate: a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi; b) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana; d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli; e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini» (doc. 1 fasc. primo grado appellanti). 
Analogamente, nell'atto costitutivo di ### si legge che «lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della ### che hanno ispirato la costituzione dell'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona» (v. doc. 1 fasc. primo grado appellanti).  ### in questione, dunque, quantomeno a livello statutario, persegue finalità coerenti con l'ordinamento costituzionale, con la conseguenza che eventuali attività di segno contrario si porrebbero in contrasto con gli atti fondativi della stessa associazione. Anche il programma politico di ### del 2018 non contiene (né sono prospettati) riferimenti ai propositi discriminatori o antidemocratici dell'associazione (v. doc. 11 fasc. ###, in presenza dei quali, tra l'altro, sarebbe stato precluso al movimento di partecipare alle elezioni politiche nazionali (doc. 26 fasc. primo grado appellanti). 
Nell'articolo pubblicato sul quotidiano «### prodotto da ### (doc. 4), si legge peraltro che «the movement claimed to be “opposed to any form of discrimination based on racial or religious criteria, or on sexual inclination”»; affermazione che può tradursi nei termini che seguono «il movimento ha rivendicato di essere contrario a qualsiasi forma di discriminazione basato su criteri razziali, religiosi o su inclinazioni sessuali». Coerentemente con le richiamate clausole statutarie, l'associazione identifica sé stessa quale movimento che rifiuta la discriminazione su base etnica e religiosa o sulla base dell'orientamento sessuale. 
Gli appellanti hanno prodotto, inoltre, una nota del Ministero dell'interno dell'11.4.2015, acquisita d'ufficio dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 27497/2011 R.G. (doc. 12; v. anche la sentenza che ha definito quel giudizio, doc. 11), nella quale si legge: «### caratterizzanti del sodalizio sono subito apparsi uno stile di militanza fattivo e dinamico ma rigoroso delle gerarchie interne e la palese e dichiarata volontà di sostenere una rivalutazione degli aspetti innovativi e di promozione sociale del ventennio, asseritamente nella prospettiva di un superamento di una visione apologetica e nostalgica del passato». Nella nota si rileva, inoltre, che l'affermazione di ### è stata conseguita «anche attraverso l'organizzazione di innumerevoli convegni e dibattiti cui sono frequentemente intervenuti esponenti politici, della cultura e del giornalismo anche di diverso orientamento politico» e che «l'azione di ### si è indirizzata anche verso tematiche, in passato predominio esclusivo della contrapposta area politica, quali il sovraffollamento delle carceri o la promozione di campagne animaliste contro la vivisezione e l'utilizzo di animali in spettacoli circensi». 
La relazione sull'attività delle forze di ### del 2016, richiamata da ### (come detto, accessibile al link indicato nella comparsa di costituzione, p.  32), non fornisce specifici elementi da cui potere desumere il sistematico ricorso da parte dell'associazione all'intolleranza e ai «discorsi d'odio». 
Inoltre, risulta che ### ha partecipato a numerose competizioni elettorali e organizzato molteplici eventi culturali, con la presenza di giornalisti ed esponenti di diverse etnie, associazioni e orientamenti politici (doc. 22 fasc. primo grado appellanti; in alcune delle locandine si legge, in fondo, che l'incontro è aperto a tutti e il confronto è libero). 
A fronte di tali emergenze, può dunque affermarsi che ### non ha offerto elementi circostanziati a riprova della sussistenza dei presupposti del proprio recesso. 
I caratteri intrinseci dell'associazione vengono, infatti, desunti dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti che si assumono riconducibili a ### da notizie di cronaca, dalle quali emergerebbe il sistematico ricorso alla violenza e all'intolleranza da parte dei militanti del movimento, dai commenti sottostanti ai post dell'associazione e dai dichiarati riferimenti ideali dell'associazione. 
Sul punto si ritiene che, in assenza di specifiche allegazioni e prove al riguardo, i documenti depositati da ### non siano idonei a dimostrare che le vicende di cronaca e le dichiarazioni di soggetti terzi, non riferibili direttamente all'associazione, costituiscano una conseguenza diretta del ricorso di ### all'incitamento alla violenza e all'odio. 
Ciò chiarito, in forza di quanto esposto in punto di riparto dell'onere della prova e in difetto di auto qualificazioni di ### quale movimento xenofobo o omofobo, ### avrebbe dovuto documentare che ### rivendicava, avallava o incitava le attività violente e le manifestazioni di intolleranza indicate. 
In mancanza di quanto detto e avuto riguardo alle contestazioni contenute nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. degli attori (p. 14), non può presumersi l'esistenza di un rapporto di causa a effetto tra l'intrinseca natura del movimento e i fatti di cronaca di cui si sarebbero resi protagonisti taluni aderenti all'associazione, delle cui azioni non può essere chiamata a rispondere contrattualmente quest'ultima, in quanto terzo, quantomeno nella misura in cui essa non ha incitato, avallato o rivendicato i compiuti atti di violenza e di intolleranza. 
Si aggiunga, con riferimento ai commenti pubblicati da altri utenti della piattaforma in calce ai post di ### che quest'ultima, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c. (p. 22) e, dunque, tempestivamente, ha disconosciuto, in modo espresso e motivato, la riferibilità alla propria pagina dei commenti indicati nell'avversa memoria ex art. 183, comma 6, 2), c.p.c. (docc. 94 e 106 fasc. primo grado ###, e che non è stata svolta attività istruttoria per accertare la loro effettiva provenienza. 
Si tratta, inoltre, di commenti per lo più non coincidenti temporalmente con il periodo in cui è stato esercitato il recesso (2019), essendo di molto anteriori (2016) o successivi (2022) ad esso. È evidente, anche alla stregua dei richiamati principi di correttezza e proporzionalità, come non possano addursi a fondamento del recesso né i commenti più risalenti nel tempo, di cui ### avrebbe potuto (e dovuto) già sollecitare la rimozione, sul rilievo del ### dovere del titolare dell'account di vigilare sui contenuti pubblicati da terzi soggetti sulla propria pagina, né quelli pubblicati posteriormente al suo esercizio, che avrebbero dovuto formare oggetto di nuove e specifiche contestazioni. 
Si osserva, infine, che non trova riscontro, sul piano del diritto positivo, la necessaria correlazione tra la dichiarata condivisione, da parte di ### di taluni ideali del fascismo e il carattere razzista e discriminatorio del movimento. 
In particolare, ai sensi della XII disposizione transitoria e finale della ### è fatto divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista. 
In attuazione di tale disposizione, la legge 20.6.1952, n. 645 sanziona chiunque promuove, dirige e organizza le associazioni, i movimenti o i gruppi che perseguono le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista, rivolgono la propria attività all'esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi proprio del partito fascista o che compiano manifestazioni esteriori di carattere fascista (artt. 1 e 2). È, inoltre, punito chi fa propaganda per la costituzione di tali associazioni, movimenti o gruppi (art. 4), chi partecipa ai medesimi (art. 2) e chi esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche e chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (artt. 4 e 5). 
Come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, si tratta di fattispecie di pericolo concreto, che puniscono «unicamente quelle manifestazioni che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito» (così C. Cost. n. 74/1958 e n. 15/1973, richiamate da Cass. pen. 
S.U. n. 16153/2024). 
Il descritto regime sanzionatorio, dunque, non impedisce, in termini assoluti, esternazioni o movimenti che facciano propria non l'intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni dei suoi punti programmatici; ciò a condizione che il modo di operare dell'associazione nella vita politica non manifesti il dolo e il pericolo concreto di ricostituzione del disciolto partito fascista; con la conseguenza che la l.  645/1952 non consente di affermare il carattere intrinsecamente illecito di un'associazione sulla sola base del richiamo, in chiave critica e aggiornata, di alcuni principi della predetta ideologia (Cass. pen. n. 28565/2022; pen. n. 7560/1982; Cass. pen. n. 1564/1980). A tale scopo, in giurisprudenza si è dato particolare risalto all'analisi dello statuto e del programma dell'associazione, ritenendosi esclusa l'applicazione della l. n. 645/1952 dalla «compresenza, nello ### e nel programma di ### nonché nei documenti ad essi riconducibili, di taluni obiettivi storicamente perseguiti dalla dottrina ### (come il corporativismo) accanto a un modello di Stato, delineato al punto G) (### presidenziale, ### bicamerale con potere legislativo), alieno da quella dottrina, e, soprattutto, accanto ad affermazione di principi, quali quelli attinenti alla “salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e religione” e al “rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale”, che si ponevano in rapporto di assoluta coerenza con la ### costituzionale della ### e non, certamente, con l'ideologia ###» (Cass. pen. n. 28565/2022). 
Anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo viene affermato il principio secondo cui i diritti di libertà di espressione (art. 10 Cedu) e di libertà di riunione e di associazione (art. 11 Cedu) sono tutelati nella misura in cui non siano esercitati in modo offensivo per i soggetti che sostengano idee contrapposte. 
Corollario di ciò è che la libertà di associarsi e manifestare il proprio pensiero possono essere considerate recessive a condizione che siano espresse idee o finalità violente, discriminatorie o antidemocratiche (Corte Edu, G. v. Germania, n. 13079/87, decisione della ### del 6.3.1989); ogni limitazione ai menzionati diritti fondamentali per ragioni diverse dall'incitamento all'odio o al sostegno di principi antidemocratici costituisce un pericolo per la democrazia stessa (Corte Edu, ### v. 
Russia, nn. 4916/07, 25924/08, 14599/09). Sicché, in assenza di elementi che consentano di dimostrare le predette finalità, il senso di comprensibile indignazione derivante dall'esposizione di un simbolo utilizzato durante un regime dittatoriale (nella giurisprudenza della Corte Edu si fa riferimento sia alla stella rossa che alla simbologia del fascismo) non può da solo porre i limiti alla libertà di espressione poiché «sostenere il contrario significherebbe che la libertà di parola e di opinione è soggetta al veto del contestatore» (Corte Edu, ### v. Ungheria n. 40721/08). 
Come detto, nella specie, lo statuto di ### fa espresso riferimento all'osservanza dei principi della ### mentre nel programma politico del movimento si dà atto della volontà di conservare una forma di democrazia rappresentativa, fondata sul bicameralismo e la «fissazione del limite di età per l'elettorato attivo e passivo di ogni istituto elettivo dello Stato nei 18 anni di età». 
Peraltro, proprio dalla produzione documentale dell'appellata, emergono esternazioni che testimoniano il proposito dell'associazione, quantomeno dichiarato, di partecipare alla vita politica del paese nel rispetto del metodo democratico (v. doc. 106 fasc. primo grado ### p. 19, dove è riportato il titolo di un articolo nel quale il contenuto dell'intervista del “fascista” ### è così compendiato: «### più democrazia contro i liberisti»). 
Quanto ai principi di diritto che si assumono espressi da Cass. pen.  19449/2010 (v. comparsa di risposta ### p. 27), mette conto evidenziare che tale sentenza non verte sull'individuazione del perimetro delle fattispecie penali sopra richiamate, ma riguarda la possibilità o meno di condannare per diffamazione il soggetto che abbia utilizzato il termine “nazifascisti” e “neonazisti” per designare esponenti del movimento ### ritenendo che, avuto riguardo al dato storico, l'accostamento al nazismo non costituisca reato, rientrando nei limiti della critica politica. 
I c.d. “discorsi d'odio”, invece, sono soggetti a una disciplina non del tutto sovrapponibile a quella dettata per le menzionate fattispecie previste dalla l.  n. 645/1952, che, pertanto, va analizzata separatamente. 
In particolare, detta disciplina è attualmente contenuta negli artt. 604-bis e 604-ter c.p., che vietano la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, la costituzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che, nell'attualità, abbiano tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, prevedendo un'aggravante per i fatti commessi con tali finalità e la partecipazione a tali entità; come risulta dalla rubrica della sezione entro cui si collocano, le disposizioni in esame tutelano il diritto fondamentale dell'individuo a non subire svilenti discriminazioni, forme di disuguaglianza o di violenza in conseguenza dell'incitamento all'odio perpetrato da terzi. 
Sussiste, invero, una chiara e comprensibile coincidenza tra i divieti contenuti negli standard della community e i comportamenti incriminati dagli artt. 604-bis e 604-ter c.p., posti a presidio, non solo dell'attuale assetto costituzionale (di cui ### non è garante), ma soprattutto della dignità dell'individuo, che ben potrebbe essere un utente della piattaforma e che, per questo, configurano fattispecie di pericolo presunto. 
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rapporto esistente tra i reati previsti dall'art. 5 della l. n. 645/1952 e s.m.i. («Manifestazioni fasciste») e dall'art. 2 del d.l. n. 122/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 205/1993 (rubricato sotto il titolo «### di prevenzione»), in relazione al quale le ### unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «affinché il rituale espresso nelle manifestazioni di cui all'art. 5 legge cit. possa integrare anche il reato di cui all'art. 2 legge cit., occorrerà che ad esso si accompagnino elementi, relativi al contesto complessivo in cui lo stesso sia tenuto, idonei ad attribuirgli non la sola funzione semplicemente evocativa del disciolto partito fascista - e, dunque, ove ricorrente il pericolo concreto richiesto, incitativa della sua ricostituzione - ma anche, a fronte del contesto materiale o dell'ambito nel quale la manifestazione ha luogo, il significato discriminatorio tipizzante il reato di cui all'art. 2 cit.» ( pen. S.U. n. 16153/2024); ciò che porta ad escludere ulteriormente il dedotto rapporto di implicazione necessaria tra i due fenomeni. 
Dalle argomentazioni sopra sviluppate discende l'illegittimità del recesso esercitato da ### anche laddove è fondato sull'assunto secondo cui l'ideologia espressa dagli appellanti implichi il carattere necessariamente xenofobo e discriminatorio dell'associazione, dal momento che non è rinvenibile, a livello ordinamentale, il dedotto nesso di implicazione necessaria tra i richiamati riferimenti ideologici dell'associazione e la sua natura di «organizzazione d'odio»; è astrattamente possibile, infatti, per quanto detto, che un'organizzazione caratterizzata dalla suddetta impronta ideologica non persegua le finalità di cui all'art. 1 l. n. 645/1952, non si prefigga, in concreto, la riorganizzazione del partito fascista e non abbia, quale scopo, l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, così come sarebbe senz'altro possibile che un'organizzazione che persegue gli scopi di cui all'art. 604-bis c.p. non si prefigga anche la riorganizzazione del disciolto partito fascista ex art. 1 l.  n. 645/1952.  ### dell'eventuale perseguimento di scopi antidemocratici da parte dell'associazione, sulla base dell'interpretazione del contegno complessivo tenuto al di fuori dello spazio virtuale da essa gestito in contrapposizione rispetto ai propri fini statutari, non può, invece, essere demandato al gestore della piattaforma, cui non è consentita siffatta valutazione dall'applicazione delle clausole degli standard della community, restando conseguentemente estraneo al presente giudizio. Invero, in applicazione dell'art. 3 della l. n. 645/1952, l'eventuale accertamento delle effettive (ancorché non esplicitate) finalità illecite eventualmente perseguite da ### potrebbe, in ipotesi, condurre al suo scioglimento da parte del Ministero dell'interno, da adottare previa pronuncia di una sentenza dalla quale risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, o, nei casi straordinari di necessità e urgenza, dal ### il che conduce ulteriormente a ritenere che non sia questa la sede per valutare l'agibilità politica di un movimento di estrema destra, non manifestamente dedito ai discorsi d'odio e che si auto-qualifichi come soggetto democratico; valutazione da condurre sul piano della tutela della struttura democratica dell'ordinamento e non della garanzia degli interessi degli utenti del social network, che, nella specie, sono pienamente tutelati dalla disciplina positiva e contrattuale in materia di “hate speech”. 
Alla stregua di quanto precede - e condividendo l'assunto del giudice di prime cure, secondo il quale, nel caso di specie, non si tratta di accertare la rilevanza penale della condotta di ### (che, per espressa ammissione di ### non ha costituito il motivo di disattivazione degli account), quanto piuttosto il perdurante diritto di quest'ultima a fare parte del social network ### in conseguenza del rispetto della disciplina contrattuale riguardante le relative condizioni di utilizzo - deve ritenersi che ### avrebbe potuto attuare il programma contrattuale, rimuovendo ### e ### dalla piattaforma, solo qualora questi ultimi avessero manifestato convinzioni ideologiche inscindibili dall'incitamento all'odio o alla discriminazione, ovvero nel caso di inequivoco e strutturale perseguimento, da parte dell'associazione, di finalità discriminatorie, antidemocratiche o altrimenti illecite. Ipotesi non provate nel caso in esame.  18. In definitiva, non potendo affermarsi, sulla base di quanto è stato dedotto e documentato nel presente giudizio, che ### è un'associazione dedita ai discorsi d'odio e non essendo stato prospettato a motivo dello scioglimento del rapporto che si tratti di un'organizzazione altrimenti illecita secondo l'ordinamento generale, va esclusa la legittimità del recesso esercitato da ### Ne consegue che quest'ultima deve essere condannata alla immediata riattivazione della pagina di ### e del profilo personale di ### nelle stesse condizioni in cui essi si trovavano prima della rimozione, senza limitazioni di servizi e di estensione territoriale. 
In relazione a tale ultimo profilo, non può accogliersi la richiesta subordinata di ### di circoscrivere l'ordine di ripristino al solo territorio italiano, tenuto conto che le pagine e i profili degli utenti sono visibili in tutto il mondo dagli utilizzatori del social network ### in linea con quanto previsto dalle condizioni d'uso, nelle quali si legge che «### crea tecnologie e servizi che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende» (v. premesse), non venendo in rilievo le problematiche prospettate sulla giurisdizione e sulla valenza delle decisioni del giudice italiano al di fuori dell'ambito nazionale, quanto piuttosto le conseguenze dell'accertamento giudiziale di una condotta ingiustificata da parte del gestore del social network. 
In ogni caso, si osserva come la Corte di giustizia dell'### europea abbia di recente affermato il principio secondo il quale i giudici degli ### membri possono imporre ai gestori delle piattaforme di social media di rimuovere le informazioni dichiarate illecite a livello mondiale (v. CGEU sentenza 3.10.2019, causa C-18/18, ### c. ### citata anche nella pronuncia gravata).  19. Accertata l'illegittimità del recesso, va trattata la domanda degli appellanti diretta a ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della disattivazione delle loro utenze telematiche; domanda riproposta nell'atto di appello, mediante rinvio alle deduzioni svolte nell'atto di citazione, pp. 21 e ss. (v. atto di appello, pp. 104 e 105).  19.1. La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali deve ritenersi inammissibile, per difetto del requisito di specificità, con riferimento a quei danni conseguenti all'impossibilità di accedere e scaricare i contenuti dagli account disattivati, giacché alle puntuali argomentazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata (p. 40) non si contrappongono argomentazioni degli appellanti volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.  19.2. Per il resto, la domanda è fondata.  ### il costante orientamento della S.C., fondato su un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile nel caso in cui sia stato leso in modo grave un diritto costituzionalmente garantito; la risarcibilità del danno non patrimoniale è ipotizzabile anche quando il pregiudizio sia cagionato da un illecito contrattuale, qualora il rapporto negoziale sia funzionale all'affermazione o alla protezione di un interesse costituzionalmente rilevante (Cass. 12929/2007, seguita, tra le tante, da Cass. n. 4542/2012, Cass. 20345/2023, Cass. n. 24060/2024; Cass. n. 29436/2024). 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in favore di enti collettivi, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti (v. da ultimo, Cass. n. 2638/2025), non può dubitarsi che il diritto di manifestare il proprio pensiero e divulgare in rete messaggi di carattere politico e culturale, nonché, quanto a ### di esplicare pienamente la propria vita di relazione, configurino diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (cfr. artt. 21 Cost. e combinato disposto degli artt. 8 e 10 Cedu e 117 Cost.). 
Nel caso di specie, è stata allegata e provata la rilevanza dell'attività compiuta in rete dagli appellanti, i quali hanno dimostrato di avere centinaia di migliaia di followers e molteplici interazioni con gli utenti della piattaforma ### interrotte dalla disattivazione degli account, con conseguente perdita, quanto a ### anche della corrispondenza personale intrattenuta con altri utenti del network, senza che ### abbia svolto specifiche contestazioni sul punto. 
Ritenuto provato, pertanto, il risalente, significativo e continuativo utilizzo del social network da parte degli appellanti, interrotto dal gestore in modo improvviso e ingiustificato, può dirsi provato il conseguente pregiudizio patito dai medesimi appellanti, sulla base della massima di comune esperienza per la quale, nell'attuale contesto sociale, la rimozione di un soggetto dai social network può essere esiziale per la propria attività politica e associativa, incidendo negativamente sull'agire dell'ente e comportando enormi difficoltà nel veicolare efficacemente il proprio messaggio, anche considerato che, per stessa ammissione dell'appellata, gli utenti di ### ammontano a quasi tre miliardi di individui, trattandosi dunque di una parte assai rilevante della popolazione.  ### dal social network, con la correlata elisione della rete di relazioni intessuta negli anni, è pertanto suscettibile di cagionare un danno grave, potenzialmente irreparabile, alla vita politica, sociale e di relazione dell'utente e alla possibilità di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma; danno senz'altro prevedibile ai sensi dell'art. 1225 Stante l'obiettiva impossibilità per gli appellanti di provare il danno nel suo preciso ammontare, può farsi ricorso all'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ( n. 20871/2024). 
Si reputa di liquidare, dunque, la somma di € 50.000,00 all'attualità, per ciascuno dei due appellanti, avuto riguardo alla lunghissima durata dell'esclusione dal social network (pacificamente protrattasi dal 9 settembre 2019 fino a dicembre 2019 e, in esecuzione della sentenza di primo grado, dal 23 dicembre 2022 senza soluzione di continuità), nonché, quanto a ### al pregiudizio patito prevalentemente rispetto alla possibilità di esplicare la propria attività statutaria e all'incidenza negativa che ciò ha avuto sulla proiezione esterna dell'ente, e quanto a ### alla compressione del proprio diritto al rispetto della vita privata, anche legato all'indisponibilità dei contenuti e delle comunicazioni di carattere personale, che attinge anche la dimensione relazionale nell'ambito dei social network, valutati unitamente al frequente e intenso utilizzo della piattaforma e all'elevato numero di contatti.  19.3. La domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (lett. 
F, punto IV, delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello) deve, invece, essere rigettata, stante la mancanza di qualsiasi allegazione e prova al riguardo.  19.4. In conclusione, ### va condannata al pagamento della somma di € 50.000,00 ai valori attuali della moneta in favore di ciascuno degli appellanti, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.  20. Sussistono altresì i presupposti per accogliere la richiesta degli appellanti di applicare la misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614- bis c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 83/2015, conv. nella l.  132/2015), in caso di mancata attuazione della condanna di ### alla riattivazione delle utenze (adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di una somma di denaro); misura che costituisce strumento volto a sanzionare l'inosservanza della statuizione giudiziaria (nella specie a un fare infungibile) e a incentivare il debitore all'adempimento, avente carattere autonomo e distinto rispetto al risarcimento del danno.  ### della somma si determina, a norma del comma 3 del citato art.  614-bis, in € 500,00 per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della natura della prestazione, della sua incidenza sui diritti fondamentali degli appellanti, del danno quantificato e prevedibile, della quantità dei “Mi piace”, che rappresentano l'apprezzamento dell'utente alla pagina e ai contenuti che condivide (oltre 270.000 per ### e 23.000 per ###; somma che andrà pagata dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.  21. La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v. 
Cass. n. ###/2024; Cass. n. 22306/2022; Cass. n. 27056/2021). 
In applicazione di tali principi, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle dei procedimenti cautelari in corso di causa, vanno poste a carico di ### in quanto soccombente, e si liquidano utilizzando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m.  147/2022, valori medi delle cause di valore indeterminabile aventi complessità alta. 
Si liquidano, pertanto, le seguenti somme: - per il primo grado, € 574,23 per spese vive (di cui € 29,23 per spese di notifica) e complessivi € 14.103,00 per compensi (€ 2.552,00 per fase di studio; € 1.628,00 per fase introduttiva; € 5.670,00 per fase istruttoria/di trattazione; € 4.253,00 per fase decisionale); - per i subprocedimenti nn. 10810-1 e 10810-2 R.G., complessivi € 5.224,00 per compensi per ciascuno di essi (€ 2.251,00 per fase di studio; € 1.202,00 per fase introduttiva; € 1.771,00 per fase decisionale), per un totale di € 10.448,00; - per il procedimento di reclamo n. 19441/2022 R.G., € 174,00 per esborsi e complessivi € 5.224,00 per compensi; - per il giudizio di appello, € 804,00 per spese vive e complessivi € 14.317,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio; € 1.911,00 per fase introduttiva; € 4.326,00 per fase istruttoria/di trattazione; € 5.103,00 per fase decisionale).  P.Q.M.  la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 17909/2022 pubblicata il ###, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa, così provvede: 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna ### (già ###) all'immediata riattivazione della pagina dell'### di promozione sociale ### e del profilo di ### nelle medesime condizioni di accessibilità e visibilità, anche territoriale, in cui si trovavano prima della disattivazione; 2. condanna ### al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 50.000,00 all'attualità in favore di ciascuno degli appellanti, ### di promozione sociale ### e ### oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo; 3. fissa nella misura di € 500,00 la somma dovuta da ### per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di cui al punto n. 1), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; 4. condanna ### alla rifusione delle spese di lite sostenute da ### di promozione sociale ### e ### che liquida: - per il giudizio di primo grado, in € 574,23 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi; - per i due procedimenti ex art. 669-decies c.p.c. in corso di causa, in € 10.448,00 per compensi; - per il procedimento di reclamo, in € 174,00 per esborsi ed € 5.224,00 per compensi; - per il giudizio di appello, in € 804,00 per esborsi ed € 14.317,00 per compensi; - per tutti i gradi, rimborso di spese forfettarie, iva e cpa, come per legge. 
Così deciso in ### in data #### est. ### - ### - - ### -

causa n. 106/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carpinella Matilde, Cataldi Michele

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 103/2025 del 12-02-2025

... (2976/2020 RGNR) imputato per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale (artt. 572 e 609 bis c.p). Alla luce di tali circostanze chiedeva di dichiararsi la separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo, l' assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli e un contributo, quantificato in complessivi euro 700,00 per il mantenimento dei minori li oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse ###esito dell'udienza presidenziale del 13.10.2021, nel corso della quale non compariva il ricorrente, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti1, si disponeva per il giudizio di merito. Nel corso di tale giudizio si costituiva parte resistente, il quale aderendo alla domanda di separazione, contestava i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, chiedendo, inoltre, di ridurre l'importo stabilito a titolo di mantenimento dei minori (da ridurre fino ad euro 300,00) con affidamento congiunto dei minori ai genitori e specifiche modalità di incontro del padre con i figli. All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del processo (documenti e testi) e dopo l'emissione di provvedimenti ex art. 709 cpc2, all'udienza del (leggi tutto)...

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R.G.N. 1331 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai ### Dr. ### Dr.ssa #### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ###. 1331 / 2021 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA ### (###) nata il ### a ####, con l'Avv. ### come da procura in atti RICORRENTE E ### (###) nato il ### a ####, con l'Avv.  ### come da procura in atti RESISTENTE E CON L'### P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO ### CONCLUSIONI: all'udienza del 24.09.2024 le parti hanno trasmesso note contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ### chiedeva dichiararsi la separazione personale da ### con addebito nei confronti del marito, in relazione al matrimonio celebrato in data ### a #### (N. 3, P. I, Anno 2015). 
A fondamento della domanda deduceva: a) che dall'unione erano nati i figli ### nato il ### e ### nato il ###; b) che dopo un iniziale periodo di serenità coniugale, il rapporto affettivo era andato progressivamente deteriorandosi a causa delle gravi ed illecite condotte tenute dal resistente; in particolare, segnalava che già nel mese di gennaio 2018, tramite “Messenger”, era stata contattata da una signora che le aveva riferito di essere stata adescata dal marito, il quale, mediante un'inserzione on line relativa alla vendita di una stufa, durante la trattativa, le aveva poi chiesto di avere un rapporto sessuale in cambio di denaro (all. 3), circostanza questa che, aveva riferito l'interlocutrice, il ### aveva poi ripetuto anche con altre donne; c) che chieste spiegazioni al marito, lo stesso aveva negato l'accaduto, in tutta risposta offendendo e minacciando la moglie la quale da quel momento, aveva perso ogni fiducia nel marito; d) che da quel momento il marito aveva continuato ad avere verso di lei comportamenti irrispettosi, non prestandole alcuna forma di assistenza verso di lei. Così, come quando, in occasione del parto era rimasta da sola in ospedale, non ricevendo alcuna visita dal marito, avendo lo stesso preferito recarsi in discoteca incontrando altre donne; d) che, inoltre, il coniuge, ossessionato dalla gelosia, aveva continuamente offeso e minacciato la stessa in ogni occasione (all. 4: registrazioni, all. 5: screenshot whattsapp), esercitando sulla stessa una forma di controllo che le impediva di svolgere, fuori da casa, anche le più semplici attività anche di semplice frequentazione con le amiche; e) che a causa di ciò aveva quindi sporto presso i ### di ### una denuncia querela in data ### (poi integrata il ###, all. 6, 7) e poi richiesto al Tribunale di Viterbo l'emissione di ordine di protezione che veniva accolto dal Tribunale che aveva, quindi, disposto l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale. Per i medesimi fatti, aggiungeva, era stato poi instaurato procedimento penale a carico del ### (2976/2020 RGNR) imputato per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale (artt. 572 e 609 bis c.p). 
Alla luce di tali circostanze chiedeva di dichiararsi la separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo, l' assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli e un contributo, quantificato in complessivi euro 700,00 per il mantenimento dei minori li oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse ###esito dell'udienza presidenziale del 13.10.2021, nel corso della quale non compariva il ricorrente, emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti1, si disponeva per il giudizio di merito. 
Nel corso di tale giudizio si costituiva parte resistente, il quale aderendo alla domanda di separazione, contestava i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, chiedendo, inoltre, di ridurre l'importo stabilito a titolo di mantenimento dei minori (da ridurre fino ad euro 300,00) con affidamento congiunto dei minori ai genitori e specifiche modalità di incontro del padre con i figli. 
All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del processo (documenti e testi) e dopo l'emissione di provvedimenti ex art. 709 cpc2, all'udienza del 24.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
La domanda di separazione personale dei coniugi e può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da parte ricorrente, cui ha aderito il resistente, debba essere, dunque, pronunciata la separazione 1 “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del rispetto; 2) assegna la casa coniugale sita in ### 11 a ### che ivi potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori; 3) dispone l'affidamento esclusivo dei due minori (### nato il ### e ### nato il ###) in favore della madre ### nata il ###; il padre potrà vedere i figli sulla base di incontri che saranno organizzati dai ### sociali del Comune di ### i quali relazioneranno a questo Tribunale entro il ### in merito alle condizioni del nucleo familiare in esame; 4) ### verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di euro 500,00 (250 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali”.  2 Provvedimento del 05.05.2023, confermato il ### con il quale si modificavano le modalità di incontro padre/figli, sostituendo gli incontri cd “protetti” con l'assistenza educativo domiciliare così da consentire un miglioramento dei rapporti tra il ### ed i figli minori; si disponeva, poi, che i ### di ### avrebbero dovuto curare l'attivazione di percorsi di sostegno dei minori presso il ### locale, con particolare riferimento al figlio maggiore, ### veniva poi richiesta l'acquisizione di tutti i provvedimenti adottati dal PM, dal GIP e dal Tribunale penale relativamente alla posizione del ### personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti.  ### incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. 
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio deve pertanto riguardare le ulteriori questioni sollevate nel corso del presente giudizio. 
Con riguardo alla richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente, giova premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il ### di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. n. 25966/2016), gravando, inoltre, sulla parte che deduce il compimento di condotte trasgressive agli obblighi familiari da parte dell'altro coniuge, il relativo onere probatorio. 
Orbene, con riferimento al caso di specie, la richiesta di addebito appare fondata. 
Dalla documentazione depositata in atti e considerando gli esiti delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio, può dirsi provato quanto dedotto da parte ricorrente. 
Con riguardo agli atti istruttori di rilievo riguardanti la indicata domanda deve segnalarsi: a) l'ordine di protezione emesso (in RG n. 2172/2020) da questo Tribunale in data ### a tutela della ricorrente a causa delle gravi condotte violente e minacciose già emerse ed accertate nel corso di quel giudizio, condotte poste in essere dal ### in danno del coniuge; b) i messaggi di whatsAPP in cui il ### rivolgeva alla moglie espressioni particolarmente violente ed offensive (“tanto io prendo euro 1500 euro al mese e non ti do una lira…voi donne sempre a fa le zoccole….vedrai se ti faccio a pezzi avoi a cercare tua madre, 28.6.2020 all, 5 ricorso introduttivo); c) le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio che confermano i comportamenti offensivi e violenti posti in essere dal resistente in danno della moglie (udienza 30.3.2023 teste ### V., in quel periodo lavoravamo insieme e durante il giorno è capitato varie volte che avesse perdite di sangue dal naso. …### mi ha raccontato i dettagli della violenza….aveva un appuntamento con me in quella occasione e mi ha chiamato per avvisarmi che non poteva venire perché il marito l'aveva chiusa dentro casa” teste ### udienza 10.10.2023: “io ho assistito al parto, il ### non c'era. E' venuto solo una volta a trovare la moglie e il figlio in ospedale…mia figlia si è trasferita da me in conseguenza di questi comportamenti del marito…quando discutevano lui alzava sempre i toni e diceva queste cose (ndr frasi del seguente tenore anche alla presenza dei bambini: “sei una zoccola...anziché andare a lavoro vai a scopare in giro…tanto lo so che hai un altro...”). Io a volte intervenivo e dicevo di non dirle soprattutto in presenza dei bambini. […] le ho consigliato di venire da me perché avevo paura che la situazione degenerasse. Io ho sentito anche delle minacce che lui faceva a mia figlia per telefono, che se lei avesse chiesto la separazione o non fosse tornata da lui, avrebbe ammazzato lei e i bambini. […] aveva paura delle conseguenze di una eventuale denuncia. […] ### sentito dire queste frasi (ndr, “ma dove vai vestita così, zoccola! ### ti sei messa quella maglietta?”; “### hai guardato quel passante in quel modo?”; “### esci e ti vai a scopare qualcuno in giro, zoccola!). Ho sentito anche io queste minacce (“..il Sig. ### minacciava perentoriamente la moglie di non andare avanti con la separazione altrimenti l'avrebbe “ammazzata”?) a figlia mi ha chiamato spaventata. Sia mio marito che i miei figli poi hanno chiamato il ### e anche a loro lui ha detto che avrebbe ammazzato la moglie e i figli”. 
Ulteriori elementi sintomatici di tali condotte possono ricavarsi dalla pendenza a carico del ### del procedimento penale per i delitti di maltrattamenti e violenza sessuale ex artt 572 c.e e. 609 bis c.p. in danno del coniuge (n. 2979/2020 RGNR all. 9, 12, 13). 
Considerate tali risultanze e rilevato che l'uso di gravi minacce e di violenze psicologiche nei confronti del coniuge costituiscono comportamenti talmente esecrabili ed una violazione così macroscopica dei doveri di assistenza e sollecitudine che devono improntare la vita matrimoniale, da poter concretare di per sé causa di addebito della separazione, il Collegio ritiene di addebitare la separazione dei coniugi al ### Del pari, il compimento da parte del resistente delle illecite condotte di cui si è finora detto, poste in essere non soltanto in danno del coniuge, ma anche in presenza dei minori, costituisce circostanza, di per sé idonea a legittimare l'affidamento dei minori nella modalità esclusiva per come già stabilita all'esito dell'udienza presidenziale, confermandosi inoltre le modalità degli incontri padre/figli. 
Quanto a tali incontri, il Tribunale in data ### aveva disposto che le parti avrebbero dovuto attivare un “percorso di sostegno alla genitorialità nel più breve tempo possibile, incaricando i ### sociali di chiederne l'attivazione presso il ### territorialmente competente” e che decorsi due mesi dall'inizio di tale percorso, i ### nell'ipotesi in cui non si fossero manifestate criticità, “avrebbero provveduto a calendarizzare “incontri liberi del padre con i minori della durata di un pomeriggio fino all'ora di cena per due pomeriggi”. 
A fronte di tali determinazioni i ### nella relazione del 18.12.2024 hanno comunicato che l'indicato percorso non era stato iniziato dalle parti. 
Per tali ragioni deve essere confermato il provvedimenti emessi nel corso del processo, in data ### con il quale di stabiliva “la sostituzione degli incontri protetti con l'assistenza educativo domiciliare al fine di consentire il miglioramento dei rapporti fra il ### e i figli, demandandone l'organizzazione e calendarizzazione ai ### di Sutri” i quali, per il futuro, comunicheranno eventuali criticità direttamente al PM non disponendo più questo ufficio del relativo fascicolo. 
In merito al mantenimento dei figli, come è noto, lo schema legale da seguire (art. 337 ter c.c.) prevede, come regola generale, la necessità che ogni genitore provveda al mantenimento dei figli secondo un principio di proporzionalità, sulla base, inoltre, dei seguenti parametri: a) le esigenze dei due minori, due bambini che oggi hanno 9 e 6 anni, con esigenze tipiche di quelle legate alla loro età; b) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono il resistente percepire uno reddito mensile di circa 1.400,00 euro (il ### ha rappresentato di percepire per il lavoro part-time presso una frutteria di ### la retribuzione mensile di €. 700,00. Tale circostanza risulta contraddetta dalla relazione del 18.12.2023 dei ### ai cui componenti lo stesso dichiarava di lavorare come autista per una ditta di trasporti “percependo circa 1440/1600”, oltre che dagli estratti conto depositati in data ###, da cui si evincono pagamenti mensile tra i 1.300 € ed i 1.500 euro. Inoltre le stesse comunicazioni whatsApp in precedenza riportate, nel corso delle quali il ### riferiva di uno stipendio mensile di euro 1500,00 non appaiono aderenti alle sue deduzioni su tale aspetto. La ricorrente da parte sua, che oggi lavora part-time proprio per supportare le attività dei figli, percepisce uno stipendio mensile di euro 1.000, corrisponde rate mensili per le rate di un finanziamento di € 17.000,00 acceso per la famiglia ma ancora non estinto, provvede al pagamento di un ingiunzione di pagamento del Comune di ### relativa alla quota di mensa scolastica del figlio ### relativa all'anno 2020, per la quale alcun contributo v'è stato da parte del ### Parte istante ha dato conto di ulteriori ingiunzioni di pagamento per le annualità 2021 e 2022 stesso tributo, che la stessa ha riferito di non riuscire a corrispondere; c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente collocati presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. 
Alla luce di tali circostanze appare, quindi, legittimo confermare quanto già stabilito dal Tribunale nei provvedimenti provvisori ed urgenti, euro 500,00 al mese, (250,00 euro per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Per tali considerazioni la domanda può essere accolta nei limiti finora indicati. 
All'accoglimento della domanda consegue la condanna di parte resistete al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo spese: valore indeterminabile complessità bassa, quattro fasi di legge valori prossimi ai medi) P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. ### la separazione personale tra ### e #### con addebito nei confronti di quest'ultimo, in relazione al matrimonio celebrato in data ### a ### (N. 3, P. I, Anno 2015), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune; 2. Assegna la casa coniugale sita in ### n.11 a ### che ivi potrà vivere unitamente ai suoi due figli minori; 3. Dispone l'affidamento esclusivo dei due minori (### nato il ### e ### nato il ###) in favore della madre ### nata il ###, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni dei minori; 4. ### verserà il 5 di ogni mese in favore della moglie la somma complessiva di euro 500,00 (250 per figlio) per il mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese processuali; 5. Conferma l'assistenza educativa familiare già in atto, demandandone l'organizzazione degli incontri e la calendarizzazione ai ### di ### 6. Dispone che i ### di ### comunichino eventuali criticità al PM presso questo Tribunale; 7. ### al pagamento delle spese processuali del presente in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 oltre ### CPA e 15 Spese generali 8. Dispone la trasmissione della presente decisione ai ### di ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 12/02/2025 ### est. 
Dr.

causa n. 1331/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Turco Eugenio Maria Camillo

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