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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2487/2025 del 08-06-2025

... indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv.  #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte.  ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto. 
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1). 
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2). 
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4). 
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia. 
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario». 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio. 
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c. 
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese. 
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio. 
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV. 
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità. 
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare. 
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8). 
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso. 
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti. 
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi. 
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». 
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti».  ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace. 
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.  n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto. 
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato. 
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. 
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti. 
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R.  n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art.  6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art.  4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ.  11609/2005).  ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).  ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. 
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare. 
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile. 
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022). 
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni. 
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale. 
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ.  360/2005). 
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art.  1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione). 
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04).  ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. 
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###. 
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva. 
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”. 
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”. 
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81). 
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018). 
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008). 
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007). 
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario. 
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011). 
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”. 
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa».  ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”. 
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione». 
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue».  ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti.  ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008). 
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ.  17685/2011). 
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius. 
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989). 
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima. 
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145). 
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767). 
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U.  26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent.  557/09). 
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972).  ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18). 
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale). 
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.  6572/06, 13546/06).  ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.  ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011). 
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14). 
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###). 
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto. 
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione). 
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi. 
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo. 
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00. 
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare. 
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata. 
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma. 
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione. 
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno. 
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d.  overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.  civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto.  P.Q.M.  Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A.  come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore. 
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso in ### in data ###. 
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1108/2026 del 26-01-2026

... civ, è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” ( ### Cass n.22898/2012); e con sentenza n. 19154/2012: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua - 4 - intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (Cass. n. 8229/2010; Cass. 28811/2008). ###. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. ### del 17/11/2021 ha affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri (leggi tutto)...

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N. 24723/2023 R.Gen.Aff.Cont.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24723/2023 R.Gen.Aff.Cont. 
TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via ### D'### n. 6, presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti -### E ### S.P.A. (P. Iva ###), in persona dei legali rappresentanti p.t Dott. ### e Dott. ### p.t.  elettivamente domiciliata in Napoli al corso ### 131, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -#### S.A.S. ### & C (P.I.  ###), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ####, alla via ### n°183/B, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -### Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 cc (cod.145013) Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 14 gennaio 2026.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nonché, in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle - 2 - ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato in data ###, l'attrice evocava in giudizio la ### di ### & C, in persona del legale rappresentante p.t. e ### spa, in persona del legale rappresentante p.t. affinché, previa declaratoria di esclusiva responsabilità ex art. 2051 cc, fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite a seguito del sinistro occorso in data ###, alle ore 13.40 circa, in ####, alla via ### snc, all'uscita del locale ### In particolare, l'istante assumeva che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, nel mentre usciva dall'ingresso principale del locale denominato “### in seguito alla chiusura improvvisa della porta in ferro, causata da un malfunzionamento della stessa, non immediatamente percepibile, né segnalato, restava con la mano sinistra schiacciata tra la porta e lo stipite, riportando lesioni personali (poi refertategli presso il P.S. dell'Ospedale del ###. Si costituiva in giudizio ### spa eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito, la nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione attiva, l'inoperatività della polizza, nonché, l'infondatezza della domanda. ### pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, o, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa della parte danneggiata, ex art. 1227 c.c., il tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva la ### sas eccependo la nullità dell'atto introduttivo, l'operatività della polizza e l'infondatezza della domanda. Acquista la documentazione prodotta, ammessa e raccolta prova testimoniale, veniva espletata CTU tecnica per valutare il funzionamento della porta, nonché CTU medico legale sulla persona dell'attrice. All'udienza del 12.03.2025 il presente giudizio veniva riunito a quello avente RG 12505/2024. La causa veniva rinviata all'udienza del 14.01.2026 e all'esito riservata in decisione. 
Ciò premesso, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che, secondo quanto previsto dal codice del consumo, competente a conoscere delle controversie che riguardano contratti in cui è parte un consumatore, è il giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio (cfr. Cass. Sez. 6, n. 13562/2020). Ciò in deroga alle norme generali che prevedono, invece, come luogo di competenza, la residenza del convenuto o, in alternativa, il luogo ove è stato concluso il contratto o, in ultimo, il luogo dov'è stata eseguita la prestazione. Il foro del consumatore è inderogabile, e si applica anche ai contratti stipulati verbalmente, come il contratto di ristorazione. 
Va, altresì, disattesa l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa delle società convenute può essere concretamente ipotizzata, dovendo a ciò aggiungere che, pur avendo eccepito - 3 - detta nullità, quest'ultime si sono però da subito ampiamente difese nel merito, in tal modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'attore ha fondato l'azionata domanda risarcitoria. 
Risulta provata la legittimazione attiva, avendo l'attrice prodotto il referto del ### dell'### del ### Per quanto attiene al merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati. 
Va affermata, in particolare, la responsabilità al 70 % della società convenuta per il sinistro accaduto il ### ai danni di ### con apporto causale, ex art 1227 comma 1 cc, della stessa nella residua misura del 30 %. 
La presente fattispecie va ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., atteso che il contratto di ristorazione include anche obbligazioni secondarie, tra le quali quella di custodia della struttura ove il pasto viene somministrato.  ###. 2051 c.c. sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa che egli ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. 
La norma di cui all'art. 2051 c.c. è fondata su una presunzione legale di responsabilità nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr. sent. Cass n.16422/2011). 
Ed invero “La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( ### Cass. n. 8005/2010); di recente, poi, la SC ha così statuito: “La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ, è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” ( ### Cass n.22898/2012); e con sentenza n. 19154/2012: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua - 4 - intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (Cass. n. 8229/2010; Cass. 28811/2008).  ###. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. ### del 17/11/2021 ha affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. 
Recentemente, la Cass. Sez. 3, sentenza n. 9863/2023 ha affermato che “(…) ### rilevante è, dunque, quello dell'assenza di un nesso di causalità fra l'evento di danno e la cosa (ed a maggior ragione fra l'evento dannoso e la condotta del custode) essendo l'evento da ricondurre causalmente alla condotta imprudente del danneggiato, alla luce del principio affermato dall'art. 1227c c, che fa della difformità del contegno del danneggiato rispetto ad un parametro obiettivo di condotta diligente e prudente il presupposto della rilevanza eziologica di quel contegno. Quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. 
Alla luce di tali principi vanno fatte le seguenti considerazioni: l'istruzione probatoria svolta conferma in modo obiettivo ed incontestabile le modalità di accadimento del sinistro per cui è causa come allegate in citazione, dinamica pienamente confermata dalle deposizioni testimoniali raccolte e che trova riscontro anche nella documentazione in atti, nella CTU tecnica espletata, nonché nella CTU medica.  - 5 - Muovendo proprio dall'esame dei documenti, a conforto dell'assunto attoreo soggiunge il referto medico rilasciato dal ### dell'ospedale del ### da cui si ricava, effettivamente, la piena compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con la chiusura della mano sinistra in una porta metallica. 
Dalla documentazione medica prodotta in originale da parte attrice, si evince la compatibilità cronologica tra il momento in cui si è verificato l'evento lesivo e quello in cui è stata effettuata la diagnosi presso il presidio ospedaliero, che si trovava in prossimità del luogo del sinistro. 
Inoltre, la dinamica dell'accaduto e la tipologia dei traumi riportati dall'attrice risultano coerenti con le dichiarazioni di ### nonché, con le deposizioni testimoniali di ### e ### i quali hanno reso deposizioni chiare, oltre che precise, dotate di coerenza intrinseca oltre che estrinseca ed appaiono a questo Tribunale del tutto attendibili. 
Invero, ### legale rappresentante della ### in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che l'attrice, mentre usciva dall'ingresso principale del locale, in seguito alla chiusura improvvisa della porta in ferro, subiva lesioni alla mano e dita sinistre. La stessa, ha, altresì, dichiarato che la porta aveva avuto una rottura del Mab due giorni prima del sinistro, per cui a tale rottura era seguito che la porta si chiudeva subito perché molto pesante. 
Tale circostanza ha trovato conferma in sede di CTU tecnica. Invero, il geometra ### ha dichiarato che al momento del sopralluogo il Mab non era funzionante, così come l'intera porta posta in modo provvisorio, e che il rappresentante legale della ### in occasione del sopralluogo del 18.06.2024, aveva dichiarato che il Mab esistente sulla porta era quello montato, in sostituzione di quello malfunzionante, quattro-cinque giorni dopo l'evento. 
Pertanto, dall'istruttoria svolta è emerso il malfunzionamento del dispositivo di chiusura della porta (### che ha funzione di impedire che la porta resti aperta, e allo stesso tempo, che non si chiuda improvvisamente, a tutela della sicurezza dei clienti. 
Alla stregua di quanto testé riportato, non può non affermarsi la responsabilità civile, ex art. 2051 cc, della società convenuta, quale gestrice-custode dell'area ove si è verificato sinistro per cui è lite. 
Invero è, prima ancora che giuridico, del tutto logico che il ristoratore debba tenere la struttura in modo tale che essa non presenti ai clienti difficoltà, rischi o insidie per entrare o per uscire, come pure far sì che i clienti non si trovino in una situazione pericolosa quando sono all'interno di essa. 
Il ristoratore per adempiere si avvale di un immobile, ed è pertanto obbligato a fare in modo che il cliente possa accedervi ed uscirne senza pericolo, come pure che, quando vi è all'interno il cliente non si trovi in situazioni pericolose ### posto, ritenuta raggiunta la prova del nesso di causalità tra stato della cosa e il sinistro, bisogna analizzare se, nella fattispecie in esame sia configurabile un “concorso di colpa” del danneggiato, ex art. 1227, comma 1, - 6 - Invero nell'accertamento dell'eziologia dell'evento dannoso il giudice può d'ufficio accertare che ad essa ha concorso il comportamento del danneggiato.  ### del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della “colpa” del danneggiato ovvero della quantificazione dell'incidenza causale della relativa condotta nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (Cass. 20/08/2009, n. 18544). 
In base al principio di autoresponsabilità, ciascuno, nel momento in cui entra a contatto con la realtà circostante, deve adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso, poiché, in caso contrario, dovrà sopportare le conseguenze di tale condotta negligente o imprudente. Pertanto, quando il danneggiato è nella posizione migliore per evitare il danno, di norma la Cassazione ritiene che non possano ricadere sul gestore le conseguenze economiche del danno stesso, ma gravino sul medesimo quei costi che siano il risultato immediato della sua imprudenza. 
Il principio è coerente con quanto statuito da Cass 4178/2020 nell'esaminare la disciplina dell'art 2051 cc, ovvero che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, può atteggiarsi diversamente a seconda del grado di incidenza causale che essa ha assunto sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod.civ., richiedendo, quindi, una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost . 
Nella fattispecie sub iudice, ritiene questo giudice, ad un attento esame delle prove addotte (deposizioni testimoniali) che vada ravvisato un concorso colposo di ### che avrebbe dovuto avvalersi della maniglia apposta sulla porta, anziché inserire la mano tra il bordo e lo stipite della stessa. 
La condotta dell'attrice ha di certo avuto un apporto causale nel sinistro stimato, ex art 1227 comma 1 cc, nella misura del 30 % in punto di causalità materiale. 
Va dichiara la responsabilità al 70% di ### s.a.s. di ### & c nella produzione causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con concorso di “colpa”, ex art 1227 comma 1 cc, della danneggiata ### nella causazione dell'evento lesivo (rectius: contributo causale al fatto lesivo), nella misura del 30 %. 
Venendo al danno alla persona, si rimanda alla documentazione medica esibita ed esaminata dal ### Vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in - 7 - atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti anche in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.  ### il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass n. ### del 16/11/2022) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. 
Di recente si è poi affermato che “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità )”( Cass n. 15804 del 06/06/2024). 
Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il - 8 - danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). 
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (### n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il ### e la ### del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (### n. 901/2018 ), che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d.  danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l.  124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico- 9 - relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medicolegale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. ### n. 7513/2018). 
La Suprema Corte ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. 
Infatti, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. 
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti - 10 - dall'attrice, gli stessi sono solo in parte desumibili dalla documentazione allegata. 
In base alla relazione del CTU i postumi permanenti vanno quantificati nel 10%, con una ITT di 10 gg, una ITP 45 giorni al 50% e una di 60 giorni al 25%; quanto alla sofferenza interiore patita, questo giudice fa sue la deduzione del ### secondo cui “in base dell'iter diagnostico-terapeutico, così come descritto nella documentazione versata in atti, si ritiene che il livello di sofferenza patito dalla ###ra ### fu di moderata entità.” Vanno applicate le ### di ### 2024 (cfr. in tema #### 8532/2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di ### sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”), mutuabili presso il Tribunale di Napoli. 
In base a tali tabelle per le lesioni riscontrate, vanno applicati i seguenti importi: Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni ### di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22 Punto danno non patrimoniale € 3.291,62 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60 Danno biologico risarcibile € 22.205,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 27.979,00 Con personalizzazione massima (max 49% del danno biologico) € 38.859,00 Invalidità temporanea totale € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 5.462,50 Spese mediche € 7.443,31 Totale generale: € 40.884,81 - 11 - Il 70% di tale importo (di euro 40.884,81) a carico della ### park sas riconoscibile, è pari ad euro 28.619,367. 
Sulla predetta somma, secondo il consolidato indirizzo delle ### della Corte di cassazione (v. ### S.U. n. 1712/1995), decorrono gli interessi compensativi dalla produzione dell'evento di danno (30/05/2021). 
La recente pronuncia della ### 3018/2023 stabilisce che “(…) il giudice di merito può procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore: ad esempio, riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura inferiore, oppure non riconoscendoli affatto, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, oppure applicando, dalla data in cui si è verificato il danno fino a quella della liquidazione, un saggio equitativo d'interessi sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (### Sez. U. n. 16990 del 2017; Id. n. 8520 del 2007; ### n. 21396 del 2014)”. 
Pertanto, si ritiene di riconoscere gli interessi legali su una somma inferiore a quella liquidata all'attualità e precisamente sull'importo di euro 26.508,00 dal 30/05/2021 (data del sinistro) alla data di pubblicazione della sentenza.  ### di euro 26.508,00 scaturisce alla semisomma tra il credito rivalutato alla data odierna della liquidazione (euro 28.619,367) e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito ovvero devalutato (pari ad € 24.398,44) secondo il seguente calcolo: 28.619,367 +24.398,44= € 53.000,00 diviso 2= € 26.508,00. 
Infine, a partire dalla sentenza il debito si considera di valuta per cui vanno riconosciuti ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata (somma rivalutata + interessi compensativi) dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.  ### va accolta per i motivi che seguono.  ### della assicurazione è comprovata dalla polizza in atti, mai contestata nella fase stragiudiziale (cfr. corrispondenza in atti).  ### eccepisce l'inoperatività della polizza assicurativa per violazione dell'art. 1913 cc. 
A tale riguardo va considerato che la giurisprudenza di legittimità non fornisce un'interpretazione rigida dell'art. 1913 c.c., poiché, da orientamento costante, affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre - 12 - l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (### civ. sez. III n. 19071, 11/7/2024, ### civ. sez. III n. 24210, 30/10/2019). 
Nel caso di specie è indubbio che la messa in mora fatta dall'attrice risale al 18/06/2021 (cfr. documentazione in atti) ed è indirizzata esclusivamente alla ### sas; la ### spa ha ricevuto piena contezza del sinistro nel novembre del 2021, ovvero, quando ha incaricato la I.T.C.A.  ### srl di effettuare accertamenti in ordine al sinistro in oggetto (cfr. documentazione in atti). 
Va però considerato che la ### non ha fornito alcuna prova del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 comma 2 c.c., limitandosi ad allegare gli accertamenti effettuati precedentemente alla procedura de qua. 
Pertanto, in assenza di prova del pregiudizio scaturito dalla colpa dell'assicurato non va ridotto l'indennizzo in quanto l'eventuale inosservanza dovuta a colpa (grave o lieve) dello stesso assicurato (o delle altre persone sulle quali incombono gli oneri) importa secondo i principi generali il risarcimento del danno subito dall'assicuratore. E poiché tale danno è dato in genere della differenza che l'assicuratore pagherebbe se non ci fosse la sanzione e quello che avrebbe pagato se per l'osservanza degli oneri avesse potuto fare i debiti accertamenti o fosse stato salvato, la legge, fissando senz'altro il danno nella misura di questa differenza applicando un principio già adottato in caso di inesatta rappresentazione del rischio (art. 1893) e di aggravamento del rischio senza colpa grave o dolo dell'assicurato (art. 1898) — stabilisce che l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 
Ma di tale pregiudizio prova alcuna è stata fornita nel caso di specie (cfr. ### n. 19071 del 11/07/2024). 
Pertanto, la ### spa va condannata a manlevare la ### park srl di tutto ciò che la stessa è tenuta a pagare, in virtù della presente sentenza, sia a ### sia ai procuratori della stessa quali distrattari delle spese di lite. 
Infine, ### spa va condannata alla rifusione delle spese in favore di ### in relazione alla domanda di manleva seguendo il criterio della soccombenza, ex art. 91 comma 1 c.p.c., spese liquidate in dispositivo ex DM 147/2022 con distrazione in favore del procuratore anticipatario. 
Le spese di c.t.u., sia tecnica che medica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte soccombente.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del Dr.  ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede: - 13 - 1. Accoglie parzialmente la domanda avanzata da #### contro ### s.a.s. di ### & C e per l'effetto dichiara la responsabilità al 70% di ### s.a.s. di ### & C nella produzione causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione, con apporto causale, ex art. 1227 cc, di ### nella misura del 30%; 2. Per l'effetto condanna ### s.a.s. di ### & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### della somma di € 28.619,367, oltre interessi legali sul minore importo di euro 26.508,00 a far data dal 30/5/2021 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché ulteriori interessi al tasso legale sulla somma totale testé liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; 3. ### s.a.s. di ### & C, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di giudizio relative al rapporto processuale con ### che si liquidano in € 267/83 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### ex art.  93 cpc per dichiarato anticipo; 4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta ### S.a.s. di ### & C. le spese di consulenza tecnica e medico legale, così come liquidate in corso di causa; 5. Accoglie la domanda di manleva nei confronti della ### s.p.a e per l'effetto condanna quest'ultima a manlevare ### s.a.s. di ### & C di quanto costei dovrà pagare a ### e agli Avv.ti ### e ### in virtù dei capi 2), 3) e 4) del presente dispositivo; 6. ### altresì, ### s.p.a. al pagamento in favore di ### s.a.s. di ### & C delle spese del giudizio RG 12505/2024 che si liquidano in euro 5.810/00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi con attribuzione in favore dell'Avv. ### Così deciso in Napoli il 25 gennaio 2026 Il Giudice Dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e - 14 - 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.  

causa n. 24723/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Russo, Quirino Simona Mariarosaria

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Tribunale di Caltanissetta, Sentenza n. 594/2025 del 09-09-2025

... comprovato rapporto parentale esistente tra gli attori e la vittima. In ordine al criterio di liquidazione da adottare per il risarcimento di tale pregiudizio ritiene questo GU di dovere aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale bisogna tenere conto di sistemi maggiormente modulabili alle fattispecie concrete, cd. “a punti”. Sul punto la Corte di Cassazione, sez. 3, n. 10579/2021 afferma che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei (leggi tutto)...

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### N 934/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE IL G.U. 
Dr. ### pronunciato la seguente ### procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “### professionale” #### (c.f. ###) nato il 29 marzo 2000 a ####, ### (c.f. ###) nata il 18 giugno 1966 a ####, ### (c.f. ###) nata il 7 dicembre 1994 a ####, ### (c.f. ###) nato il 28 marzo 1969 a ####, ### (c.f. ###) nato il 15 gennaio 1961 a #### Avv.ti ### C.M. Impelluso del foro di ### e ### del foro di ### CONTRO ### - #### in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA: ###) Avv. ### d'### Conclusioni delle parti: Le parti, all'udienza del 3/7/2025, concludono come da rispettivi scritti difensivi.  ### ricorso ex artt.281 decies e ss. c.p.c., iscritto in data ###, regolarmente notificato a controparte, i sigg. ###### e ### chiamavano in causa l'ASP di ### in persona del legale rappresentante p.t., allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni causalmente riconducibili alla mal-practice medica correlata al decesso del loro congiunto, #### rispettivamente marito, padre e fratello degli attori, nato il ### e deceduto in ### in data ###. 
Esponevano, gli attori, di aver preventivamente e vanamente instaurato, avanti l'intestato Tribunale, il procedimento ex art.696 bis c.p.c., all'esito del quale il Collegio peritale nominato ravvisava profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura il sig. ### ricoverato presso il presidio sanitario nisseno il ### per ESA ed ivi deceduto il ###. 
Lamentano che i curanti, in occasione del ricovero, pur nella consapevolezza che trattavasi di emorragia sentinella che costantemente risanguina e va dunque trattata tempestivamente, inspiegabilmente procrastinarono l'esecuzione dell'intervento per oltre 5 giorni, senza neanche programmarlo. ### attesa nell'intervenire sul paziente da parte dell'equipe neurochirurgica diede luogo all'instaurarsi di vasta emorragia tetraventricolare in data ###, con idrocefalo emorragico ### e sofferenza parenchimale cerebrale su base ischemica da vasospasmo generalizzato; il tutto ha poi innescato una successione di eventi che condusse inevitabilmente il sig. ### alla morte il ###. Nel corso dell'iter clinico il paziente subì anche importante infezione nosocomiale con ulteriore profilo di censura all'assistenza medico-sanitaria ricevuta. 
Con comparsa del 9/9/2024, si costituiva l'ASP di ### la quale insisteva per il rigetto dell'avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto, deducendo l'insussistenza di ogni forma di responsabilità in capo alla convenuta azienda sanitaria. Chiedeva il rinnovo della ### richiamando le osservazioni a firma del ### dott. ### Disposta l'acquisizione della CTU svolta in seno al procedimento ex art.696 bis cpc iscritto al n.256/2023 RG e rigettata la richiesta di rinnovo della consulenza d'ufficio, la causa, istruita documentalmente ed a mezzo di prove testimoniali, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza da remoto del 3/7/2025.  ### premettere alla motivazione sul caso concreto l'esposizione degli arresti giurisprudenziali della S.C., cui questo G.U. si conforma, in materia di danno non patrimoniale rientrante nell'alveo del danno biologico di cui all'art. 2059 cc: - In punto di nesso causale si aderisce a quelle massime che hanno valorizzato l'azione combinata sul giudizio di determinismo causale sia della teoria della condicio sine qua non (per la quale l'esistenza del nesso causale tra fatto causante ed evento si ha quando l'azione umana è inserita nella catena di fatti, anche plurimi, che portano all'evento), che della teoria della adeguatezza causale ovvero della causalità adeguata (il fatto è causante in quanto anche giudicato adeguato a causare l'evento dal punto di vista della sussistenza, nello stesso, di tutti quegli elementi, valutabili dal giudice, che siano idonei in concreto a generare autonomamente o in una più complessa catena causale ( cui concorre ) la conseguenza dannosa finale, senza che il fatto assunto come fonte di danno possa pertanto dirsi caratterizzato da inverosimiglianza e conseguente “ neutralità ” causale ) (cfr. Cass. 2000, n. 5913; 1997, n. 2009); - In punto di causalità omissiva occorre avere riguardo al criterio della “ concretizzazione del rischio ” - determinandosi un intreccio tra causalità e colpa - ovvero al criterio della proiezione in concreto delle conseguenze che la condotta omessa avrebbe comportato, resa concreta da un esame attagliato al caso specifico, sulla fattispecie di danno esaminata, nel senso di ritenere causante l'omissione il cui ovviarsi avrebbe comportato ragionevolmente e con valutazione probabilistica l'elisione o quanto meno la limitazione del danno ( Cass. 2005, n. 11609 ); - La giurisprudenza di legittimità, in ordine all'accertamento del nesso eziologico intercorrente tra la condotta omissiva ed il fatto dannoso, sostiene come lo stesso si sostanzi << nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi, la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto>> (Cass, civ., Sez. III, sent. n. 8114/2022). 
In punto di danno risarcibile: - sono risarcibili sia i danni prevedibili che quelli imprevedibili dal momento che l'art. 2056 cc non ha espressamente richiamato l'art. 1225 cc in materia di prevedibilità del danno, norma, quest'ultima, che si ispira alla diversa categoria della causalità giuridica e non a quella della causalità materiale che è posta alla base dell'illecito aquiliano ( Cass. 2005, n. 11609 ); - il danno cd. biologico, calcolato secondo le ### del Tribunale di ### elaborate successivamente agli interventi ermeneutici delle ### del 2008, contempla contestualmente diverse categorie di danno che assieme costituiscono un danno biologico “omnicomprensivo ” che attinge sia la sfera del danno alla sfera fisica in sé considerata, sia il danno alla qualità della vita, sia le relazioni del danneggiato con l'ambiente circostante, sia l'afflizione morale ordinaria ( esclusa quella tanatologica o catastrofica ). Ne consegue che vanno applicate le ### di ### senza operare più una autonoma quantificazione del danno c.d. morale e che l'adozione delle ### di ### attualmente vigenti si dimostra come formidabile strumento di valutazione equitativa del danno che tiene conto (Cass. 2016, n. 14940 ) nell'elaborazione del “ valore punto ” non solo delle aspettative di vita del danneggiato, della lesione subita, ma anche della componente afflittiva che incide ordinariamente sul danneggiato ( Cass. 2014, n,. 5243 ); - in punto di perdita di chances <<integra un evento di danno risarcibile solo ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente, e non può essere fondata su mere speranze prive di una concreta evidenza probatoria>> (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/03/2025, 78845); - i congiunti del soggetto danneggiato hanno accesso ad una doppia tutela ovvero al risarcimento: - del danno morale iure proprio, danno da avvertita sofferenza personale derivante dalla subita perdita, spesso comportante anche il cambiamento nelle loro abitudini di vita (danno da valutarsi in proporzione con la vicinanza parentale nonché con la frequentazione/assistenza data o ricevuta dal danneggiato prima del decesso del parente) ( 2010, n. 20667; 2005, n. 19316; 2002, n. 9556); - del danno iure hereditario (per il danno biologico “tanatologico” e per il danno morale “catastrofico o terminale” maturati dal de cuius nel presupposto della sussistenza dell'apprezzabile lasso di tempo tra evento dannoso e decesso) (Cass. 2016, n. 14940); sul punto la Corte di Cassazione, sez. 3, n. 10579/2021 afferma che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”.  - È risarcibile il danno patrimoniale futuro in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ( 2020, n. 5099; 2009, n. 24435; 2008, n. 8546). 
Premessi i superiori orientamenti giurisprudenziali, questo GU ritiene di dover richiamare, con riferimento alla questione tecnico-medica prospettata dagli attori, integralmente le valutazioni svolte dal Collegio di CTU nominati. Si propone, pertanto, la lettura di ampi brani della consulenza medica in atti, evidenziando che per il loro pregio medico le valutazioni dei consulenti nominati dal Giudice, dott.ri ### specialista in neurochirurgia, e ### medico legale, si appalesano come pienamente accoglibili perché adesive ai quesiti, logiche, non contraddittorie ed argomentate secondo la migliore scienza medica.   ### interpolerà la consulenza con glosse di commento evidenziate in grassetto mentre il testo della consulenza viene esposto in corsivo semplice. Vale, per eventuali difformità testuali, quanto contenuto nella CTU in atti : “ ### Dalla disamina della documentazione allegata agli atti del fascicolo di causa, si evince che il #### (rectius ###, che all'epoca dei fatti aveva 44 anni di età, il ### è stato ricoverato presso la neurochirurgia del P.O. “S. Elia” di ### per aneurisma intracranico rotto. 
Prima di entrare nel merito della condotta sanitaria, al fine di una migliore comprensione delle considerazioni che seguiranno, illustreremo un preliminare approfondimento della patologia in esame. 
Emorragia subaracnoidea (### Si intenda per ### uno spandimento di sangue negli spazi subaracnoidei, provocato, nella maggioranza dei casi, dalla rottura di un aneurisma intracranico. 
Si tratta di una malattia associata ad un elevato indice di morbilità e mortalità. 
Infatti, sulla base degli studi effettuati: a) il 33.8% dei pazienti affetti da ESA muore prima di raggiungere un ### b) l'indice di mortalità a 30 giorni è del 50%; c) il 50% di coloro che sopravvivono è gravato da reliquati neurologici permanenti. 
Per questa patologia è fondamentale, al fine di migliorare l'assistenza e conseguire risultati apprezzabili, integrare le competenze cliniche con quelle organizzativo-gestionali in quanto si tratta di una malattia severa i cui esiti, in termini di mortalità e disabilità, dipendono fortemente dal fattore tempo e dalla integrazione in rete di tutte le strutture e dei professionisti che intervengono nel percorso del paziente. 
Nella sua forma più semplice, l'ESA si manifesta con la comparsa di una cefalea ad insorgenza improvvisa, di solito nucale, tipicamente dopo sforzo, spesso violenta. Alla cefalea possono associarsi segni di irritazione meningea (rigor nucalis, dovuto alla contrattura riflessa antalgica dei muscoli paravertebrali), improvvisa perdita di coscienza, possibile rapido instaurarsi di una sindrome di ipertensione endocranica (nausea, vomito, emorragie retiniche), segni neurologici focali per compressione dei nervi cranici vicini alla sede dell'aneurisma (più frequentemente II, ### VI). Oltre a questi segni neurologici ve ne possono essere altri associati quali: ipertensione arteriosa e modificazioni transitorie del ritmo cardiaco e dell'ECG per aumento transitorio delle catecolamine circolanti. La sindrome sopra descritta è espressione della fuoriuscita di una moderata quantità di sangue negli spazi subaracnoidei con pronta chiusura della breccia (per formazione di un solido coagulo, contrazione del vaso portatore della malformazione, aumento della pressione intracranica). 
Uno stravaso ematico più cospicuo può essere causa di raccolte ematiche tali da esercitare anche un effetto massa, aggravando e complicando la sindrome clinica di ### Linee guida e buone pratiche terapeutiche relative alla patologia in esame sono riassunte nel documento sulla “### sanitaria del paziente con emorragia subaracnoidea (### da aneurisma intracranico” (ministero del ### della ### e delle ### - Consiglio superiore di ### I)1 Seduta del 27.1.2009 del ### di ### - ### I (Ministero del ### della ### e delle ### che raccomanda: • Corretta interpretazione dei segni clinici legati alle emorragie minime La presentazione clinica dell'ESA è una delle più caratteristiche in medicina. Il segno “sine qua non” in un paziente vigile e cosciente è il lamentare “il peggiore mal di testa della mia vita”, descritto da almeno l'80% dei pazienti. Prima di una rottura maggiore i pazienti possono presentare sintomi associati ad una emorragia minore, chiamata sanguinamento sentinella o “warning leak”. La maggior parte di questi episodi occorre tra 2 e 8 settimane prima dell'emorragia maggiore e si associa ad un mal di testa meno grave. Un alto indice di attenzione è necessario in chi si occupa del primo soccorso perché la corretta diagnosi di “warning leak” o “sentinel hemorrhage” può salvare la vita del paziente prevenendo una rottura catastrofica dell'aneurisma. In generale, un alto grado di sospetto per ESA deve aversi davanti a pazienti con insorgenza acuta di una cefalea intensa ed insolita. Malgrado ciò, per la non costante presenza dei sintomi e per la variabilità della cefalea, un errore diagnostico o una diagnosi ritardata sono frequenti. Ad un errore di diagnosi si associa un rischio di morte o inabilità aumentato di 4 volte.  • Corretta gestione del primo soccorso Di estrema importanza è l'organizzazione del primo soccorso al paziente con ESA preveda che deve prevedere il trasporto immediato presso un ### idoneo alla sua gestione, ove sia possibile effettuare una diagnosi e un trattamento urgente.  • Efficace prevenzione del risanguinamento ### storia del trattamento dell'### il risanguinamento è stato considerato la più importante causa di mortalità e morbilità. Tra i cambiamenti che storicamente hanno modificato la prognosi di questa malattia vi è quello legato al concetto di early surgery che prevede il trattamento chirurgico o endovascolare del paziente entro 72 ore dall'### In aggiunta, il trattamento precoce dell'aneurisma, in caso di sviluppo di vasospasmo, permette un trattamento farmacologico aggressivo di questa condizione, non possibile se è ancora presente un aneurisma non trattato. 
Tuttavia, l'early surgery non è sufficiente a proteggere completamente il paziente dal rischio di un secondo sanguinamento perché può avvenire entro le 32 ora ma prima che si riesca a fare l'intervento. È facilmente comprensibile come i pazienti non possano essere sottoposti ad un trattamento prima di alcune ore dall'ESA e che quindi molti pazienti muoiano per risanguinamento prima che qualunque intervento terapeutico sia logisticamente possibile.  ### del concetto di early surgery ha portato all'ultra-early surgery (trattamento entro 12 ore). 
Per quanto attiene il timing del trattamento dell'ESA da aneurisma le ### guida ### di prevenzione e trattamento dell'ictus cerebrale (edizione 16.2.2007)2 hanno raccomandato: Raccomandazione 10.45 (grado D) “il trattamento dell'ESA da aneurisma per via endovascolare o chirurgica è indicato entro 72 ore dall'esordio”. Raccomandazione 10.47 (grado C) il clippaggio endovascolare o chirurgico dell'aneurisma rotto è indicato per ridurre la percentuale di risanguinamento dopo ESA”. Le citate raccomandazioni si basano su studi antecedenti 3,4,5,6,7,8, che sono da considerare alla stregua delle buone pratiche terapeutiche. Altre linee guida propriamente dette, basate sui lavori scientifici sin dagli anni '90, che hanno raccomandato la chirurgia precoce entro 72 ore, sono state emanate soltanto a partire dal 20129,10,11.  ( Emerge l'importanza di un intervento terapeutico tempestivo in presenza di un sanguinamento “ sentinella ”, atteso che il clippaggio tempestivo può evitare esiti mortali di un risanguinamento non reversibile ) Complicanza dell'### punto di vista patogenetico l'emorragia subaracnoidea è in grado di causare importanti complicanze delle quali le maggiori sono rappresentate da vasospasmo, idrocefalo ipertensione endocranica.  ## vasospasmo a carico dei vasi arteriosi del circolo cerebrale si manifesta circa 5-10 giorni dopo l'evento emorragico e può causare ischemia più o meno importante dei territori vascolari coinvolti con risvolti funzionali di nuovi deficit neurologici e della coscienza fino all'exitus. Circa il 50- 70% dei pazienti sviluppa vasospasmo, ma soltanto la metà di questi sperimenta sintomi. ## vasospasmo influenza negativamente il decorso dell'emorragia subaracnoidea essendo responsabile globalmente di circa il 23% di casi di disabilità e morte. 
Osserviamo dalla scala di ### (### 1), che valuta l'incidenza di vasospasmo sintomatico in base alla gravità dell'emorragia subaracnoidea, come la quantità di sangue negli spazi subaracnoidei e nei ventricoli influisce negativamente sulla prognosi.  ### 1 - scala di ### modificata (###12 Grado emorragia subaracnoidea emorragia intraventricolare ### di vasospasmo sintomatico 0 Assente assente 0% 1 sottile, focale o diffusa assente 24% La somministrazione profilattica di farmaci è in grado di ridurre lo sviluppo di vasospasmo e la conseguente insorgenza di infarto cerebrale ischemico dilazionato. Studi clinici hanno evidenziato che la somministrazione di nimodipina ha ridotto l'incidenza degli effetti ischemici a circa il 22%13 senza essere in grado, tuttavia, di neutralizzare del tutto lo sviluppo di vasospasmo sintomatico. 
Da allora la sua somministrazione è diventata un cardine della prevenzione del vasospasmo. Un altro cardine terapeutico è la terapia della tripla H (hypertension, hypervolemia and hemodilution). Quest'ultimo trattamento è controindicato in pazienti con problematiche cardiopolmonari o con aneurismi non messi in sicurezza14. Vista la non completa efficacia dei trattamenti sono state allo studio altre terapie mediche e endovascolari, la cui descrizione esula da questa breve disamina15 Idrocefalo È dovuto all'ostruzione delle vie di deflusso liquorale per cui, a produzione liquorale mantenuta, questo si accumula all'interno dei ventricoli causandone la dilatazione ed un aumento progressivo della pressione endocranica, che, se non corretta, si associa ad uno stato di coma ingravescente fino al decesso. Nel caso dell'emorragia subaracnoidea l'idrocefalo, dovuto a coaguli che ostruiscono le vie liquorali, può presentarsi in forma acuta, rapidamente evolutiva, o subacuta/cronica più lentamente progressiva. Il trattamento consiste nel derivare il liquor mediante drenaggio ventricolare all'esterno della scatola cranica (DVE - drenaggio ventricolare esterno). ### può essere associato ad un outcome povero, perché, intanto, l'idrocefalo può essere causa di danno da ipertensione endocranica acuta; poi, perché la DVE può essere causa di danno iatrogeno da malposizionamento (12-60%), risanguinamento (3,2 -20%) e infezione (>30%). 
Glasgow coma scale Si tratta di una scala a punti di valutazione del grado di coma in base a parametri di risposta oculare, verbale e motoria del soggetto con turbe della coscienza. La scala è universalmente adottata e oltre ad indicare la gravità del coma è utilizzata ai fini della prognosi.  ### response (risposta oculare) 1. il paziente non apre gli occhi 2. apre gli occhi con stimolo doloroso 3. apre gli occhi con stimolo verbale (a comando) 4. apre gli occhi spontaneamente ### response (risposta verbale) 2 sottile, focale o diffusa presente 33% 3 Spessa assente 33% 4 Spessa presente 40% 1. nessuna risposta verbale, nessun suono 2. suoni incomprensibili 3. pronuncia parole singole, ma incoerenti 4. pronuncia frasi sconnesse, stato confusionale 5. risposta orientata ed appropriata ### response (risposta motoria) 1. nessun movimento 2. estensione al dolore (adduzione dell'avambraccio esteso sul braccio al tronco, associato alla pronazione della mano: risposta decerebrata) 3. flessione al dolore (errata flessione: adduzione del braccio al tronco e lenta flessione dell'avambraccio che risale strisciando lungo il tronco con la mano che segue in flessione carpale, risposta decorticata) 4. retrazione dal dolore (abduzione del braccio con sollevamento dell'avambraccio come per evitare uno stimolo non localizzato) 5. localizzazione del dolore (allontana lo stimolo doloroso applicato in più punti del corpo) 6. in grado di obbedire ai comandi Nel paziente in coma, in cui per definizione il punteggio ### è = 1 e quello ### = 1 o 2, il GCS varia praticamente solo a secondo della risposta ### allo stimolo doloroso, che ha quindi notevolissima importanza clinica e prognostica. Per convenzione, in presenza di edema periorbitario tale da impedire l'apertura anche passiva degli occhi, si indica O =1 ###; in presenza di tubo endotracheale la risposta ### è = 1 ###.  (###, dopo la superiore premessa, utile ai fini della corretta valutazione della condotta medica, proseguono analizzando il caso concreto, descrivendo l'evoluzione della patologia sulla scorta di ben cinque periodi di ricovero del paziente).  “Analizzeremo adesso la condotta dei sanitari del PO “S. Elia” che hanno avuto in cura il #### nel ricovero presso la neurochirurgia del ###. ### di ### dal 23.10.09 fino al 15.3.2010. Possiamo distinguere, per maggiore chiarezza, diversi sottoperiodi: ### (14.9.09 - 23.10.09 PS) Dalla lettura della cartella clinica si apprende che il ### in seguito a ponzamento, ossia lo sforzo per espellere dal corpo le feci, il #### ha avvertito un'improvvisa cefalea al vertice con irradiazione retronucale, che ha cercato di curare con ### Il ### è andato incontro ad un episodio di riacutizzazione della cefalea. Il ### si è sottoposto ad una RM encefalo, che ha evidenziato 1) in corrispondenza dell'arteria cerebrale anteriore un'area di alterato segnale costantemente ipointensa del diametro di 8 mm, sospetta per dilatazione aneurismatica e 2) un'area di alterato segnale disomogeneamente iperintensa in ### e ### in corrispondenza del rostro del corpo calloso prevalentemente a sx. 
Osserviamo che l'episodio cefalalgico del 14.9.09, di forte intensità a sede nucale, è compatibile con un'emorragia sentinella da sanguinamento minimo dell'aneurisma e che la riacutizzazione del 20.10.09 sia stata espressione di un nuovo sanguinamento. Infatti, la lesione al rostro del corpo calloso, evidenziata alla risonanza del 22.10.09, per le sue caratteristiche intensitometriche farebbe deporre per un sanguinamento iperacuto. 
Per il riscontro del sospetto di aneurisma intracranico, il paziente, il ###, si è rivolto al PS del PO “S. Elia”, ove correttamente è stata richiesta l'esecuzione di un'angio-TC encefalo, che ha evidenziato un aneurisma dell'arteria comunicante anteriore, del diametro di 10-15mm circa, associato ad un'emorragia subaracnoidea perianeurismatica (del setto interemisferico, dei solchi cerebrali frontali mediani e del tronco del corpo calloso). Correttamente il medico di PS ha ricoverato il paz. nel reparto di neurochirurgia con la diagnosi di aneurisma intracranico rotto.  (###, dunque, concordano con la diagnosi prospettata dal medico del PS). 
Il medico, che ha accettato il paz. in neurochirurgia, raccolta l'anamnesi, alla visita ha obiettivato, che è questi era allettato, vigile, esente da deficit neurologici e che ha accusato cefalea con irradiazione nucale associata a moderato rigor nucalis. Il giorno stesso del ricovero il neurochirurgo ha richiesto una nuova risonanza magnetica con sequenze angiografiche, che è stata eseguita il ###, della quale manca il referto in cartella. 
Parte ricorrente ha allegato immagini fotografiche delle schermate dell'esame RM encefalo del 24.10.09, che nelle sequenze ### e ### mostrano il sovrapporsi di eventi emorragici in corrispondenza degli spazi subaracnoidei interemisferici frontali, acuti (7-72 ore) e subacuti (4- 7giorni), e che nelle sequenze angiografiche arteriose mostrano l'assenza delle arterie cerebrali anteriori. 
Presa visione dell'esame, si osserva che vi è stata una franca emorragia subaracnoidea, relazionata topograficamente all'aneurisma dell'arteria comunicante anteriore che, come frequentemente accade, ha innescato vasospasmo nei vasi parenti riducendo/abolendo il flusso ematico all'interno di essi.  ### (23.10.09 NCH - 27.10.09 NCH) Il paziente in neurochirurgia è stato posto in terapia con calcioantagonisti (nimodipina infusione continua a 10 ml/h) e iperidratazione (3 l fluidi/24 h) per contrastare il vasospasmo e sono stati espletati tutti gli esami, che hanno stabilito l'idoneità all'intervento. 
Osserviamo che, mentre la somministrazione del calcioantagonista è stata certamente corretta, l'iperidratazione non è stata indicata prima del clippaggio dell'aneurisma, in quanto potendo causare elevazione dei valori pressori può divenire responsabile di un risanguinamento dello stesso. 
Peraltro, non è stato riportato in diario clinico della cartella, nella quale manca completamente la cartella infermieristica, il monitoraggio dei valori pressori, la cui mancanza costituisce sicuramente negligenza, in quanto valori pressori troppo alti possono scatenare un risanguinamento.  (### censurano la condotta dei sanitari sia in punto di precoce ed intempestiva iperidratazione del paziente -atto terapeurico che andava effettuato, contrariamente, solo in un momento successivo ovvero seguito al clippaggio dell'aneurisma - sia per l'omesso monitoraggio dei valori pressori, di cui non v'è traccia in cartella. Ciò in quanto iperidratazione e valori pressori troppo alti risultano forieri di risanguinamento dell'aneurisma). 
Dalla lettura della cartella clinica si rileva, che il paziente è rimasto ricoverato in osservazione, con quadro clinico stazionario, fino alle ore 12:00 circa del 27.10.09, quando ha presentato un improvviso episodio di vomito a getto e stato di coma con risposta al dolore in estensione degli arti superiori e inferiori, mantenendo pupille miotiche. Prontamente dal neurochirurgo è stata richiesta assistenza del rianimatore, che, costatata la presenza di coma con respiro stertoroso e ###7 (###), ha provveduto correttamente ad intubare il paz previa sedazione e ad accompagnarlo in radiologia per l'esecuzione di RM encefalo. Questa ha evidenziato: 1) raccolta ematica recente fronto-basale mediana-paramediana dx (40x30mm) come da continuo sanguinamento della nota formazione aneurismatica dell'arteria comunicante anteriore, 2) emorragia subaracnoidea peribulbare e peripontina specie a sinistra e lungo il setto interemisferico, 3) aumentata ampiezza delle cavità ventricolari e modica riduzione degli spazi liquorali periencefalici della convessità in sede frontotemporale. 
Si rileva che, oltre i segni di un nuovo evento emorragico subaracnoideo più esteso del precedente e che coinvolge anche la regione sottotentoriale e i ventricoli, associato ad un ematoma basifrontale, è comparso un idrocefalo acuto. Alle ore 16:20, il paziente è stato avviato ad intervento operatorio di derivazione ventricolare esterna, che ha ottenuto la fuoruscita di liquor rosato fortemente iperteso. ### è stato eseguito con ausilio del neuroendoscopio che ha visualizzato il terzo< ventricolo tamponato di sangue. Il paziente immediatamente prima della procedura ha presentato midriasi fissa bilaterale, mentre alla fine della procedura è tornato ad essere miotico isocorico. Soltanto il giorno successivo, 28.10.09, è stato sottoposto all'intervento di craniotomia con clippaggio dell'aneurisma, evacuazione dell'ematoma frontale e apertura della lamina terminalis. 
I neurochirurghi hanno correttamente derivato all'esterno il liquor iperteso a causa di un idrocefalo postemorragico acuto, risolvendo un grave peggioramento del coma manifestatosi con midriasi fissa bilaterale. Riteniamo, che, invece, il comportamento dei medici della neurochirurgia sia criticabile per il ritardo ingiustificato nell'eseguire l'intervento di clippaggio del noto aneurisma rotto dell'arteria comunicante anteriore oltre le 72 ore, senza che le condizioni cliniche o gli esami preoperatori siano stati ostativi all'esecuzione di un intervento chirurgico. Va ribadito, inoltre, che ai medici della neurochirurgia era ben noto, sin dal momento del ricovero, che l'aneurisma de quo era rotto, quindi responsabile dell'emorragia subaracnoidea. E ciò perché l'aneurisma, evidenziato la prima volta nella risonanza encefalo del 22.10.09, presentava una lesione in corrispondenza del rostro del corpo calloso, compatibile con emorragia iperacuta; poi, perché la presenza dell'aneurisma e dell'ESA è stata confermata alla TC encefalo (con sequenze angiografiche) del 23.10.09, eseguita al PS del PO “S. Elia”. In quest'esame è anche ben evidente che l'emorragia subaracnoidea è focalizzata attorno alla sede ###corrispondenza dell'arteria comunicante anteriore) alla base dei lobi frontali, ove l'accumulo di sangue nelle cisterne e negli spazi subaracnoidei è stato più spesso. Da lì si è estesa lungo il setto interemisferico ed i solchi in sede frontale mediana.  (###, in forza delle evidenze palesatesi all'esito degli esami clinici e diagnostici cui veniva sottoposto il paziente, condivisibilmente, non condividono il ritardo con cui i neurochirurghi sottoponevano il paziente all'intervento di clippaggio dell'aneurisma notoriamente rotto, effettuato dopo oltre 72 ore, in mancanza di una causa che impedisse un pronto intervento: tenuto conto del timing della procedura, delle linee guida in materia di trattamento di ### delle buone pratiche terapeutiche, i sanitari avrebbero dovuto intervenire tempestivamente per il clippaggio dell'aneurisma rotto, in modo tale da evitare il risanguinamento e le correlative conseguenze critiche). 
Che il paziente era affetto da un'emorragia subaracnoidea era ben chiaro al medico di guardia, che le ha conferito un grado 3 in base alla scala di ### (che valuta la gravità dell'emorragia subaracnoidea alla TC encefalo e la associa alla prognosi di vasospasmo sintomatico). Pertanto, assodato, che senza alcun dubbio l'aneurisma evidenziato era un “aneurisma rotto”, i sanitari avrebbero dovuto dare l'indicazione ad eseguire, non oltre 72 ore, la sua esclusione dal circolo per via endovascolare o chirurgica. Per quanto attiene il timing della procedura abbiamo, illustrato precedentemente che all'epoca dei fatti esistevano buone pratiche terapeutiche e linee guida 16,17 che raccomandavano l'effettuazione del trattamento endovascolare o chirurgico entro 72 ore. Pertanto, la condotta dei neurochirurghi, ritardando l'intervento di ben cinque giorni dal ricovero del paz. per un aneurisma rotto dell'arteria comunicante anteriore, appare censurabile, in quanto l'omissione di escludere l'aneurisma dal circolo, non ha protetto il paziente dal risanguinamento, che presenta, secondo le varie casistiche, entro le prime due settimane dalla prima emorragia un rischio stimabile del 9-23% con mortalità del 50-80%18.  (Dunque, in punto di causalità e nesso eziologico, appare chiaro, secondo le condivisibili valutazioni condotte dai ### che l'omissione commessa dai sanitari che ebbero in cura il paziente ### fu la causa dell'aggravamento delle di lui condizioni e ciò in maniera ragionevolmente apprezzabile, sulla scorta di un giudizio controfattuale, con cui, ponendo al posto dell'omissione il comportamento dovuto, il danno - ovverosia il risanguinamento dell'aneurisma, compromettente la salute del paziente - non si sarebbe concretizzato in misura più probabile che non).  ### di escludere l'aneurisma dal circolo, infatti, non ha evitato il risanguinamento avvenuto il ###, verificatosi in maniera massiccia, che ha causato un immediato stato di coma con GCS = 7/15 e che è stato associato ad un quadro neuroradiologico (vedi RM encefalo del 27.10.09) di sanguinamento subaracnoideo, che si è sovrapposto all'emorragia subaracnoidea precedentemente descritta e che ha causato l'estensione del versamento ematico anche agli spazi peribulbari e peripontini e all'interno di tutti i ventricoli, nonché la formazione di un ematoma fronto-basale mediano-paramediano dx esercitante effetto massa sull'encefalo. Inoltre, ha determinato un idrocefalo acuto con aumento volumetrico dei quattro ventricoli cerebrali per tamponamento ematico delle vie liquorali con ulteriore repentino peggioramento delle condizioni neurologiche, stante che il paziente alle ore 16:20 circa ha presentato pupille midriatiche fisse bilateralmente. Quindi, osserviamo come l'azione combinata dell'accumulo di sangue negli spazi subaracnoidei, l'idrocefalo acuto e l'ematoma basifrontale sono stati ben capaci di causare un'ipertensione endocranica severa, che ha determinato un aggravamento del coma, fortunatamente controbilanciato dall'intervento di derivazione ventricolare esterna con scarico di liquor sotto notevole tensione. 
Osserviamo, che non vi è alcun dubbio, che anche il risanguinamento del 27.10.09 è da attribuire all'aneurisma rotto dell'arteria comunicante anteriore e che, controfattualmente, è altamente verosimile che il clippaggio dell'aneurisma entro 72 ore avrebbe impedito un risanguinamento dell'aneurisma ed evitato la maggiore estensione dell'emorragia subaracnoidea, il tamponamento ematico dei ventricoli e la formazione dell'ematoma basifrontale, evitando, a causa di questa circostanze, il severo aggravamento dello stato clinico del paziente (il grassetto è di questo GU).  (Di seguito, gli ulteriori sviluppi del decorso clinico del paziente ### la vittima contrasse, nel corso della degenza, un'infezione nosocomiale, che però non si rivelerà significativa, né concausante l'exitus, per verità correlato all'ulteriore emorragia del 26.2.2010 che risulterà letale).  ### (27.10.09 RIAN - 31.10.09 RIAN) Proseguendo nella lettura della cartella clinica, si evidenzia che il paz nell'immediato periodo post-operatorio ha continuato la ventilazione artificiale meccanica in analgosedazione e la terapia con nimodipina e l'iperidratazione presentando pupille miotiche ed isocoriche fino al 31.10.09, quando è comparsa anisocoria dx>sx. Parallelamente alle TC encefalo seriate vi è stato riscontro di aree ipodense in sede fronto-basale e fronto-mediale bilaterali e temporale dx a carattere ischemico associate ad un progressivo incremento di diffuso rigonfiamento del parenchima cerebrale, poco responsivo al trattamento con diuretici osmotici, per cui i neurochirurghi hanno, correttamente ritenuto procedere ad una craniectomia decompressiva fronto-temporo-parietale destra per alleviare gli effetti ipertensivi endocranici dell'edema cerebrale. In seguito all'intervento, come atteso, è rientrata l'anisocoria, espressione della formazione di ernia cerebrale in seguito all'ipertensione endocranica. 
Osserviamo che il decorso indica il verificarsi di una complicanza dell'ESA dovuta al vasospasmo arterioso, rappresentata dallo sviluppo di estese aree ischemiche nei territori delle arterie cerebrali anteriori, ma anche nel territorio di un ramo dell'arteria cerebrale media di destra. ## vasospasmo, legato all'azione irritante del sangue sulle pareti arteriose, è stato innescato sin dai primi sanguinamenti anteriori al ricovero. Infatti, alla risonanza encefalo (con acquisizioni angiografiche arteriose del circolo cerebrale) del 24.10.09 si osserva la mancata visualizzazione delle arterie cerebrali anteriori senza che, però, il vasospasmo sia stato sintomatico fino al risanguinamento. Il risanguinamento del 27.10.09 ha sicuramente aggravato il vasospasmo arterioso preesistente ed è stato osservato anche direttamente durante l'intervento chirurgico di clippaggio dell'aneurisma in corrispondenza della carotide interna e del segmento iniziale dell'arteria cerebrale anteriore dal lato dell'approccio chirurgico ###. 
Va evidenziato che lo sviluppo delle aree ischemiche è da correlare eziopatogeneticamente all'### in quanto tale, e non è dovuto al ritardo terapeutico del clippaggio dell'aneurisma. 
Infatti, in base alla TC encefalo del giorno del ricovero in neurochirurgia, il giorno 23.10.09, secondo la scala di ### l'ESA ha avuto un grado 3 corrispondente ad un rischio del 33% di sviluppare vasospasmo sintomatico. Il risanguinamento del 27.10.09 ha portato, con l'estensione dello spandimento ematico anche ai ventricoli, a 4 il grado secondo la scala di ### corrispondente ad un rischio di vasospasmo sintomatico del 40%. Possiamo, quindi, asserire che il vasospasmo si è prodotto dopo la prima emorragia e che, comunque, un'esclusione dal circolo più precoce non lo avrebbe evitato, ma che il risanguinamento con la maggiore estensione dell'emorragia subaracnoidea ha aumentato il rischio che divenisse sintomatico, causando lo sviluppo di aree ischemiche.  ( La causazione del vasospasmo, dunque, deve attribuirsi alla omissione genetica ( mancato clippaggio entro le 72 ore ) che operò in concorso con altra malpractice. di natura commissiva, costituita dalla intempestiva, in quanto eccessivamente precoce, iperidratazione) ### (1.11.09 - 2.12.09) Dalla lettura della cartella clinica si evidenzia, che dopo la craniectomia decompressiva (31.10.09) le condizioni neurologiche del paziente sono rimaste sostanzialmente stabili nella gravità, presentando un decorso altalenante caratterizzato da modesti miglioramenti e peggioramenti, ed hanno corrisposto ad uno stato di coma con ###4 necessitante assistenza respiratoria meccanica. 
Parallelamente si è assistito sul piano neuroradiologico al riassorbimento delle quote emorragiche e al ristabilirsi della pervietà delle vie liquorali, ma anche all'estensione delle aree ischemiche alle regioni parietali e temporali di ambo i lati. Contestualmente sul piano infettivologico, a partire dei primi giorni di novembre, si è assistito alla comparsa di febbre accompagnata da leucocitosi ematica e alla positivizzazione degli esami colturali del broncoaspirato, prima per la presenza di sole colonie di candida albicans, poi per quelle di ### pneumoniae poliantibioticoresistente e pseudomonas aeruginosa poliantibioticoresistente. Il ###, in seguito a costatazione di dilatazione ventricolare, è stato posizionato un drenaggio ventricolare esterno (che era stato precedentemente rimosso) costatando la fuoruscita di liquor francamente purulento, che in seguito a coltura ha dato esito allo sviluppo di colonie di ### paucianobilis poliantibioticoresistente. 
Si rileva che dopo il ricovero in ### che si è prolungato per le gravi condizioni neurologiche del #### sono comparse infezioni correlate con l'assistenza, tipiche dei pazienti soggetti a procedure invasive, come intubazione e respirazione artificiale e cateterismi venosi centrali e periferici) con riscontro di germi “ospedalieri” poliantibioticoresistente sia nel broncoaspirato sia nel liquor. Il trattamento è avvenuto con antibiotici secondo antibiogramma e con l'evacuazione del liquor purulento.  ### (3.12.09 - 13.1.10) Dalla letture della cartella clinica si evince che dopo l'evacuazione vi è stato a partire dal 10.12.09 un lento miglioramento neurologico per comparsa di apertura degli occhi in assenza di risposta verbale e motoria fino a raggiungere un GCS 6 (###) con quadro TC encefalo di riduzione della dilatazione ventricolare e della procidenza del parenchima cerebrale, ma accompagnato da segni di diffusa sofferenza parenchimale e da una vasta area ipodensa sottotentoriale bilaterale di recente insorgenza, persistendo, però, lo stato infettivo con isolamento agli esami colturali del broncoaspirato di ### aeruginosa e del liquor di ### pneumoniae poliantibioticoresistente (con liquor torbido leucocitosico). Lo stato settico polmonare e encefalo-ventricolare è sato associato a spiccata leucocitosi con punte fino a 45.000 elementi/mcirol ed è stato ulteriormente complicato dalla comparsa di versamento pleurico bilaterale e dal riscontro di un ascesso epatico sottodiaframmatico (7.1.10) che ha richiesto il drenaggio (13.1.10). 
Osserviamo che nonostante le condizioni neurologiche si siano stabilizzate su un grado di coma minore, simile ad uno stato vegetativo ad occhi aperti, l'infezione si è aggravata per sepsi con sviluppo di un ascesso epatico sottodiaframmatico, che ha richiesto il drenaggio chirurgico.  ### (14.01.10 - 26.02.10) Dalla lettura della cartella clinica si evidenzia dopo l'evacuazione dell'ascesso, continuando la terapia antibiotica, regressione della febbre e riduzione della leucocitosi ematica a valori fino a 12.000 elementi/microl. per cui, godendo del miglioramento clinico generale e dal punto di vista infettivo, i neurochirurghi hanno ritenuto utile sottoporre il #### ad intervento di cranioplastica (9.2.10) che non ha dato esito ad eventi avversi. Nel periodo postoperatorio, dopo la cranioplastica, il paziente è stato apiretico, con leucocitosi moderata ed esame colturale del liquor negativa persistendo lo stato comatoso con ###6 e il riscontro di pseudomonas poliantibioticoresistente nel broncoaspirato nonostante la terapia antibiotica mirata. ### encefalo di controllo del 18.2.10 dopo la cranioplastica non ha presentato variazioni rispetto a quella preoperatoria eccettuato la presenza dell'opercolo osseo riposizionato a colmare la lacuna ossea della precedente craniectomia. Le condizioni neurologiche e generali si sono mantenute stazionarie fino al 26.2.20. 
Osserviamo che il paziente permaneva in uno stato neurologico tendente alla cronicizzazione di coma, con stato vegetativo, persistendo i problemi infettivi, attenuati dalle terapie antimicrobiche.  ### (26.2.10 - 15.3.10) Dalla cartella clinica si rileva in tale data, alle ore 13:30, un peggioramento neurologico caratterizzato da anisocoria sx>dx, per cui è stata eseguita una TC encefalo, che ha mostrato a destra un ematoma extracerebrale fronto-parietooccipitale dx (spessore 2 cm) associato ad un ematoma intracerebrale (diametro 45mm), che hanno determinato effetto massa con compressione del parenchima cerebrale e dislocazione verso sinistra delle strutture della linea mediana e del tronco cerebrale, mentre tutto il parenchima cerebrale e cerebellare e il tronco si sono presentati ipodensi per sofferenza ischemica. Il paz. ha presentato un gravissimo peggioramento neurologico con coma profondo (###3 e midriasi areagente alla luce) e il neurochirurgo consultato non ha ritenuto più indicato un intervento neurochirurgico. 
Si rileva, che la fase di stazionarietà, nella quale si erano stabilizzati gli esiti dell'insulto emorragico subaracnoideo e del conseguente danno ischemico, caratterizzata da uno stato di coma con ###6, è stata interrotta repentinamente dall'insorgenza di un nuovo evento emorragico, che ha causato lo sviluppo di voluminosi ematomi extracerebrale e intracerebrale a dx, che hanno determinato erniazione subfalcina controlaterale e transtentoriale dell'emisfero di destra con segni di distorsione del tronco cerebrale, causando uno stato di coma profondo con GCS =3, espressione di uno stato clinico prossimo alla morte cerebrale. Corretta è stata l'astensione del neurochirurgo da ulteriori interventi operatori in quanto il paziente non sarebbe stato più suscettibile di miglioramento. 
Per quanto attiene la causa del nuovo evento emorragico, osserviamo che non vi è correlazione con il precedente intervento di cranioplastica, che non sono stati descritti fatti traumatici e che l'unica spiegazione potrebbe essere stato un risanguinamento dell'aneurisma (per difetto di posizionamento della clip). A tale proposito si nota che, dopo l'intervento di clippaggio dell'aneurisma, non è stato eseguito alcun controllo neuroradiologico, neanche soltanto con angio-TC o angio-### per verificare che effettivamente l'aneurisma sia stato escluso dal circolo. È, infatti, buona norma, che dopo il trattamento dell'aneurisma, che sia stato endovascolare o chirurgico, si documenti che non vi sia più flusso ematico nell'aneurisma. Una mancata o parziale esclusione dal circolo, infatti, ben può dare origine ad un risanguinamento, quando il coagulo che tappa la breccia della parete dell'aneurisma viene meno. Non essendovi stato riscontro autoptico, la causa reale dell'emorragia non può essere stabilita, ma in considerazione della negligente omissione da parte dei neurochirurghi di documentare il risultato raggiunto, si può dare forza alla presunzione, che un errore medico possa essere stato causa del risanguinamento che ha provocato l'emorragia del 26.2.2010 che ha condotto poi all'exitus il paziente, interrompendo uno stato di coma con stato vegetativo che stava cronicizzandosi. 
Dalla cartella clinica si rileva, che nei giorni a seguire la nuova emorragia non vi è stato miglioramento delle condizioni neurologiche, che sono peggiorate le condizioni generali per insorgenza di ipotensione e anuria necessitanti di sostegno pressorio con infusioni di dopamina, fino a giungere al decesso per arresto cardio-circolatorio in data ###. 
Riteniamo, pertanto, che la causa del decesso è stata la morte cerebrale causata dall'ennesima emorragia, cui seguiva il decadimento delle condizioni generali, con ipotensione ed anuria, che ha condotto all'arresto cardiocircolatorio.  (Da ultimo, i ### evidenziano l'assenza in cartella del doveroso controllo neuroradiologico dell'intervento di clippaggio eseguito sul paziente, finalizzato a verificare l'effettiva esclusione dell'aneurisma dal circolo. 
La condotta medica dei sanitari che ebbero in cura il paziente ### si è rivelata censurabile sotto molteplici aspetti, segnatamente : - per aver praticato una iniziale iperidratazione che avrebbe dovuto essere effettuata in seguito all'intervento di clippaggio dell'aneurisma; - per il mancato monitoraggio dei valori pressori sin dal ricovero in reparto; - soprattutto per la tardiva sottoposizione del paziente all'intervento di clippaggio dell'aneurisma notoriamente rotto, in violazione delle linee guida in materia di trattamento di ESA ed efficace prevenzione del risanguinamento, nonché delle buone pratiche terapeutiche, in assenza peraltro di cause ostative alla esecuzione tempestiva dell'intervento chirurgico (cfr. risposta alle osservazioni del CTP dell'ASP “### situazione non si sarebbe verificata, se il #### fosse stato operato all'ingresso in neurochirurgia, perché la corretta esclusione dal circolo dell'aneurisma avrebbe consentito di praticare terapie mediante iperidratazione e ipertensione senza rischio di provocare risanguinamento). 
Appare evidente che i risanguinamenti finali che, infine, portarono all'exitus dell'### ( avvenuto per morte cerebrale ed arresto cardiocircolatorio) possono agevolmente ricondursi ad una genetica malpractice emersa soprattutto nel periodo B di cui parlano i ### con capacità di compromettere un positivo decorso della patologia, positivo decorso che poteva essere assicurato con adeguate - ma pregiudicate, oramai, negli effetti e nella attuabilità concreta - terapie farmacologiche ). 
I ### se, da un canto, osservano trattarsi di “problemi tecnici di speciale difficoltà, essendo la chirurgia degli aneurismi difficile e gravata da complicanze”, stigmatizzano ulteriormente la condotta dei sanitari della struttura convenuta per la “negligente omissione di controllare il risultato raggiunto dopo l'intervento di clippaggio dell'aneurisma, cioè la sua avvenuta esclusione dal circolo”, che non essendo stato monitorato “… può ben fare presumere che vi sia stato un parziale o totale malposizionamento della clip, che abbia causato una nuova emorragia, che è stata infine la causa principale del decesso. Trattasi in questo caso di complicanza prevedibile e prevenibile, perché un controllo angiografico postoperatorio (un'angio-tc o un'angiografia del circolo cerebrale) come di routine, avrebbe consentito di studiare il posizionamento della clip vascolare sull'aneurisma e, in caso di presumibile malposizionamento, di riposizionarla” (il sottolineato ed il grassetto sono di questo GU).  ( Si osserva ulteriormente che la massiccia emorragia del 26/2/2010, che condusse ad un gravissimo peggioramento delle condizioni del paziente, non altrimenti spiegabile, fu la causa dell'exitus, ma essa si aggancia a gravi errori precedenti che integrano una responsabilità medica caratterizzata da colpa grave in accordo causale con un quadro di speciale difficoltà del caso trattato. Ricorre, per l'effetto, una grave colpa integrante il presupposto delle risarcibilità del danno in presenza di quadro clinico implicanti speciale difficoltà. 
Appare, in definitiva, condivisibile il giudizio conclusivo appena espresso dai consulenti nominati: il mancato controllo del posizionamento della clip, verosimilmente non correttamente allocata, ha causato un'ulteriore massiccia emorragia, senza che ciò privi i gravi errori precedenti di rilevanza causale nell'ambito del corteo delle concause di sicura ascrivibilità alla malpractice esaminata ) .  ###.  - L'###. 
Accertata la responsabilità medica, in punto di risarcibilità del danno chiesto dagli eredi, si richiama la giurisprudenza sopra esposta in materia di danno biologico terminale e di danno morale catastrofale, in particolare, la necessità che il danno abbia avuto un apprezzabile lasso di tempo utile al suo consolidarsi. 
Invero, quanto al diverso danno morale catastrofale o da lucida agonia, nel caso di specie ### si recava al PS in condizioni già parzialmente severe, restando vigile ed orientato per i primi 4 giorni di ricovero in reparto, fin quando, intervenuto l'episodio di vomito, insorgeva uno stato soporoso di coma che risulta difficilmente correlabile ad una presa di coscienza del proprio fine vita, ad uno stato di consapevolezza dell'inidoneo trattamento sanitario ricevuto e del suo concreto risultato estremo imminente ed esiziale.  ### condizione non poteva far sorgere nel paziente la percezione di una sua imminente e non evitabile fine, elementi di consapevolezza nel paziente necessari al fine di configurare il cd. danno catastrofale o da percezione della imminente morte, tipologia di danno ora in esame. 
Quanto al danno biologico terminale, ritiene, il GU, che non vi siano margini per il suo riconoscimento e ciò sotto l'aspetto del difetto di un apprezzabile lasso di tempo che deve intercorrere tra condotta medica imperita ed exitus. 
Il giudizio di apprezzabilità del lasso di tempo va condotto avuto riguardo alla situazione concreta e ciò al fine di ritenere sufficientemente consolidato il danno nella sfera giuridico-patrimoniale del deceduto: quando la morte è cagionata da lesioni e tra esse ed il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo, può costituire oggetto di ristoro il pregiudizio della salute che, pur se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, costituendo una gravissima lesione dell'integrità fisica della vittima nella fase terminale della sua vita (cfr., in tal senso Cass. civ. n.18163 del 28.8.2007; civ. n. 3766 del 23.2.2005; Cass. civ. n. 3549 del 23.2.2004). Ciò che, dunque, rileva, affinché possa validamente riconoscersi in capo alla vittima, con conseguente trasmissione del relativo diritto di credito in favore dei suoi eredi, è la sussistenza di un "apprezzabile lasso di tempo" tra le lesioni ed il decesso, idoneo a determinare, per il periodo di sopravvivenza, un grave e significativo deterioramento della qualità della vita idoneo a degenerare in danno biologico a causa del pregiudizio alla salute subito. 
Nel caso concreto gli stessi ### in ATP hanno rilevato condivisibilmente che “### professionale nella condotta sanitaria ha cagionato il decesso del paziente in tempi relativamente brevi e senza che si sia stabilizzato un quadro clinico disfunzionale tale da configurare danno biologico permanente. Allo stesso modo, il decesso è intervenuto in tempi rapidi, per cui non si può parlare oggi di un allungamento del periodo di malattia rispetto a quello atteso. Il danno risarcibile agli eredi del signor ### pertanto, è di natura morale ed esistenziale, correlato alla perdita di un congiunto e quantificabile secondo tabelle, come di prassi”. 
In altre parole, la vittima non ha riportato una grave lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile quale danno biologico accertabile con valutazione medico-legale e trasmissibile agli eredi.  - ###: ### Con riferimento al danno economico-patrimoniale, spetta in favore di ### a titolo di danno emergente, il rimborso delle spese funerarie - per l'importo richiesto e documentato di ### 1.512,00 -, il rimborso delle spese di successione - per l'importo di ### 488,68 - oltre che la refusione degli esborsi per la consulenza medica di parte - per l'importo richiesto e documentato di ### 6.100,00; non si ritiene di poter riconoscere le spese per l'assistenza stragiudiziale della società ### trattandosi di esborso non provato, né le spese per l'assistenza resa nel corso del giudizio di ### dai dottori ### e ### Al riguardo, la relativa spesa, oltre che eccessiva, è risultata finanche superflua (cfr. art.92 cpc), alla luce degli esiti della consulenza d'ufficio.   In ogni caso quest'ultima spesa non é stata necessitata, ma é stata imputabile alla sola scelta di ottenere una migliore possibilità di vittoria, dunque, trattasi di esborso che poteva essere evitato e non é stato reso indispensabile dal subito danno. 
Dovranno, inoltre, essere rimborsate le spese sostenute in sede ###favore dei nominati ### Passando al danno patrimoniale da lucro cessante, si richiama la giurisprudenza sopra riportata, in particolare, la necessità che sussistano oggettivi e ragionevoli criteri da rapportare al caso concreto che consentano di prospettare come effettivamente probabile l'esistenza del danno stesso. 
La valutazione da svolgere deve consistere nel valutare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile, sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore dei congiunti della vittima. 
Nel caso concreto, ritiene il GU, che non sussistano i margini per il risarcimento del danno, né in favore della moglie, né in favore dei figli, emergendo, in effetti, una maggiore difficoltà da parte della ### alla gestione della famiglia, ad ogni modo amministrata in tutti questi anni con la propria occupazione (cfr. dichiarazione della stessa) e con quella della figlia ### la quale, come emerso dagli atti, abbandonava gli studi per reperire un lavoro, aiutare la famiglia, raggiungendo evidentemente una sufficiente autonomia economica. 
Deve ritenersi, pertanto, che non vi siano in atti elementi idonei a dimostrare concretamente la sussistenza del danno da lucro cessante richiesto, dal momento che non risulta dimostrato che il lavoro conseguito dalla giovane ### sia meno remunerativo di quello che la stessa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in futuro ( in presenza di condizioni lavorative difficili nei nostri territori ove i giovani vanno incontro anche ad anni di forzata inattività per mancanza di offerte lavorative adeguate, nel privato e scarsità di posti banditi nel ### ) mentre il cambio di programma nella vita, dallo studio al lavoro, ha causato nella giovane una specifica afflizione personale che può stimarsi equitativamente in ### 20.000,00 ( ventimila/00 ) per frustrazione delle proprie aspettative personali e di realizzazione, afflizione, quest'ultima, non patrimoniale che questo GU riconosce e per il forzoso proiezione dal mondo degli studi e della spensieratezza a quello della responsabilità .  - ##### Esso spetta, come di seguito, in ragione dello stretto e comprovato rapporto parentale esistente tra gli attori e la vittima. 
In ordine al criterio di liquidazione da adottare per il risarcimento di tale pregiudizio ritiene questo GU di dovere aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale bisogna tenere conto di sistemi maggiormente modulabili alle fattispecie concrete, cd. “a punti”. 
Sul punto la Corte di Cassazione, sez. 3, n. 10579/2021 afferma che: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”. 
Ritiene questo GU opportuno utilizzare le tabelle del Tribunale di ### aggiornate al 2024; spettano pertanto le seguenti somme, tenendo conto che il valore del punto base per il 2024 è di ### 3.911,00 per il danno subito per la perdita del coniuge e del genitore (come in concreto per l'attrice ### e per i di lei figli ### e ###; ### 1.698,00 per il danno subito per perdita del fratello (come in concreto per gli attori ### e ###.  - Alla moglie ### di anni 43 al momento della morte del proprio coniuge ### punti 20 per l'età del defunto e 20 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”), punti 16 per convivenza costante e assidua, punti 12 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( due superstiti ); punti 30 per intensità di rapporti per un totale di ### 68) per un valore di euro 383.278,00 (trecentoottantatremiladuecentosettontaotto/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - Alla figlia ### di anni 15 al momento della morte del padre: punti 20 per l'età del defunto e 26 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 16 per convivenza costante e assidua, punti 12 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( due superstiti ); punti 30 per intensità di rapporti per un totale di punti 74 per un valore di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - Al figlio ### di anni 9 al momento della morte del padre: punti 20 per l'età del defunto e 28 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 16 per convivenza costante e assidua, punti 12 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( due superstiti ); punti 30 per intensità di rapporti per un totale di punti 76 per un valore di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo.  ### superiore liquidazione, lo scrivente GU ha tenuto conto dello stretto e intenso rapporto di vicinanza, legame e affetto del nucleo familiare originario, del rilevante sconvolgimento subito dai congiunti superstiti, non solo morale, ma anche dinamico-relazionale. Da ciò, il riconoscimento del valore massimo inerente l'intensità del rapporto parentale in questione. 
Il tutto è risultato, peraltro, abbondantemente documentato, anche in forza delle molteplici testimonianze acquisiste in esito all'udienza del 10/12/2024, da cui traspare il comune stravolgimento della moglie e dei due figli al tempo minori. Non possono non rilevare, a motivo dell'elevata liquidazione, le palesi ripercussioni della venuta meno della figura paterna rispetto allo specifico momento di crescita dei due figli, al tempo, rispettivamente, di anni 9 ### e di anni 15 ### Passando, ora, alla liquidazione del danno in favore dei due fratelli della vittima, ### e ### lo stesso andrà ridimensionato, appunto, in considerazione di un'intensità del legame nella media: - Al fratello ### di anni 40 al momento della morte del fratello ### punti 14 per l'età del defunto e 16 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 14 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( un superstite ); punti 15 per intensità di rapporti per un totale di punti 44 per un valore di euro 100.182,00 (centomilacentoottantadue/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - Al fratello ### di anni 49 al momento della morte del fratello ### punti 14 per l'età del defunto e 14 punti per l'età del congiunto ( “ vittima secondaria ”); punti 14 per esistenza in vita di altro superstite nel nucleo familiare colpito ( un superstite ); punti 15 per intensità di rapporti per un totale di punti 42 per un valore di euro 96.786,00 (novantaseimilasettecentoottantasei/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo.  ### ragione della soccombenza sulla domanda di danno catastrofale, di danno biologico iure hereditario e di danno patrimoniale futuro, va disposta la compensazione in ragione della metà delle spese di lite. 
La rimanente metà va posta a carico dell'ASP convenuta in favore degli attori, praticando sulla quantificazione una maggiorazione del 30% per ogni attore in più oltre al primo (per l'effetto 4 maggiorazioni del 30%), espungendo la fase istruttoria in quanto non tenutasi. 
Vanno poste a carico dell'odierna convenuta in favore degli attori, le spese della CTU disposta in seno al procedimento per ### per come liquidate nel relativo decreto, in quanto strumentali all'accertata responsabilità medica.  ### pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: Condanna la convenuta ASP di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore degli attori ###### e ### alle seguenti somme, a titolo di danno iure proprio da perdita parentale da malpractice medica per la perdita del congiunto sig. ### ed esattamente: - In favore della moglie ### la somma di euro 383.278,00 (trecentoottantatremiladuecentosettontaotto/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - In favore della figlia ### la somma di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; oltre alla somma di ### 20.000,00 ( ventimila/00 ) per il danno non patrimoniale da cambio di programma di vita ( dal mondo degli studi a quello lavorativo in giovanissima età ) oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo - In favore del figlio ### la somma di euro 391.103,00 (trecentonovantumilacentotre/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - In favore del fratello ### la somma di euro 100.182,00 (centomilacentoottantadue/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo; - In favore del fratello ### la somma di euro 96.786,00 (novantaseimilasettecentoottantasei/00), oltre agli interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (15/3/2010) e successivamente progressivamente rivalutata di anno in anno, fino al soddisfo. 
Condanna la convenuta ASP di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di ### a titolo di danno patrimoniale emergente, della somma di euro 8.100,68 (ottomilacento/68), oltre al rimborso delle spese anticipate per la CTU svolta in seno al procedimento per ATP n. RG.256/2023, il tutto oltre interessi legali fino al soddisfo. 
Compensa in ragione della metà le spese di lite. Pone la rimanente metà a carico della convenuta ASP di ### liquidata - praticando sulla quantificazione una maggiorazione del 30% per ogni attore in più oltre al primo (per l'effetto 4 maggiorazioni del 30%) ed espunta la fase istruttoria - in complessivi ### 19.339,15, oltre il 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali ed euro 272,50 per spese vive ed oltre IVA e CA. 
Pone a carico della convenuta ASP le spese della CTU disposta in seno al procedimento per ATP n. RG. 256/2023, per come liquidate nel relativo decreto. 
Così deciso in ### l' ####. ### 

causa n. 934/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Micciche' Fulvia Antonella, Francesco Lauricella

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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 957/2025 del 16-09-2025

... bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Da quanto sopra appare evidente che le ### indicano la strada da seguire, in materia di danni alla persona; vi è, invero, una certa apertura in favore della persona umana e dei sui aspetti dinamico-relazionali, ma si procede ad una nuova (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 13303 / 2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD ### SENTENZA Il Giudice di ### di ###, Dott. ### ha emesso la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 13303 / 2021 vertente tra ### (CF ###), rappresentata e difesa dal'Avv.  ### ATTRICE contro ### (CF ###) ### (CF ###7) #### N.Q. ###.G.V.S. ### s.p.a. in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dal'Avv. ####: come da verbale del 04.06.2024 ### atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti in epigrafe, l'attrice premesso che: “che il giorno 04.07.2019 alle ore 20:00 circa in località #### alla ### D'### l'istante mentre viaggiavain qualità di terzo trasportata - a bordo dell'autovettura ### tg. ### di proprietà del sig. ### e dallo stesso condotta, improvvisamente quest'ultima veniva tamponata dall'autovettura ### tg. ### di proprietà del sig. ### che, provenendo da tergo, non si avvedeva delle autovetture ferme ed incolonnate nel traffico, e ne provocava inevitabilmente la collisione; B)- che, per effetto dell'urto la ### tg. ### veniva sospinta in avanti andando a tamponare un altro veicolo che, la precedeva; che, nello occorso l'istante riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata presso il ### dell' ### di ### a mezzo 118 ; il giorno successivo alle ore 8.00 circa, l'istante per l'acutizzarsi del dolore si recava nuovamente al P.S. ove i sanitari di turno redigevano referto medico con la seguente diagnosi: “ trauma del piede destro, contusione del torace e della gamba destra; frattura parcellare della base della falange prossimale del I° dito piede destro” ; D)- che l'autovettura ### tg. ### al momento del sinistro risultava scoperta di assicurazione come da certificazione ### “ tanto premesso citava i convenuti in in epigrafe, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) l'accoglimento della domanda previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ### tg. ### privo di copertura assicurativa con condanna convenuti in solido, al risarcimento delle lesioni riportate; 3) condanna dei convenuti in solido, al pagamento delle spese diritti ed onorari, con attribuzione all'avvocato anticipante. La convenuta ### s.p.a. n.q. si costituiva in giudizio, eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, ed esperendo domanda di regresso nei confronti dei convenuti contumaci. 
DIRITTO DIRITTO La domanda dell'istante è proponibile, fondata e merita accoglimento, nei limiti di quanto indicato in dispositivo, per le seguenti motivazioni. L' istante ha dato prova di aver ottemperato all'onere previsto dall'art. 22 l. 990/1969 con la produzione di numerose lettere di richiesta di risarcimento del danno anche interruttive dei termini prescrizionali. “Nulla quaestio” poi in ordine alla legittimazione attiva (ad causam e ad processum), atteso che l'azione è stata correttamente instaurata dall'avente diritto, vale a dire dalla persona rimasta infortunata in conseguenza del lamentato evento dannoso. 
Questo giudice in relazione alla posizione processuale della convenuta ### s.p.a., alla luce delle risultanze ### attestante l' effettiva scopertura assicurativa del veicolo investitore, ritiene evidente non solo la sua legittimazione passiva, ma anche il verificarsi in concreto del requisito previsto dall'art. 19 l. 990/69 lett. B) - scopertura assicurativa del veicolo danneggianteai fini del risarcimento dei danni da parte delle imprese assicuratrici designate dal ### di ### per le ### della ### Nel merito, la domanda così come formulata dall'istante appare provata: infatti, l' “an debeatur” è provato dalle dichiarazioni testimoniali, rese dal teste escusso D'### apparso sufficientemente attendibile, che ha confermato le circostanze spaziotemporali del sinistro, così come descritte nella vocatio in ius dall'istante. 
Pertanto, risulta provata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ##### , privo di copertura assicurativa, che, investiva l'istante provocandole le lesioni di cui alla documentazione in atti. Per quanto sopra, deve escludersi anche un eventuale concorso di colpa del danneggiato nella produzione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 2° co. c..c., atteso che lo stesso nulla poteva fare per evitarlo. Pertanto, devono essere risarcite le lesioni subite dall'istante nel sinistro per cui è causa. 
L' istante ha richiesto il risarcimento del danno biologico e del danno morale determinato dal sinistro per cui è causa. 
In merito al risarcimento anche del danno biologico subito dall'istante in seguito al sinistro in oggetto lo stesso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, viene inteso come menomazione dell' integrità della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr. da ultimo Cass. 16.9.1995 n. 9772). 
In relazione al cd. danno morale non bisogna dimentica che la Suprema Corte nella sentenza a ### n° 29692/08 ha esteso la tutela giurisdizionale, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla ### Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent.  15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria). Al di fuori di tali casi, è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ma solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Pertanto, non possono essere risarcite tutte le lesioni alla persona ovvero tutti i pregiudizi non patrimoniali, ma soltanto quelli che realizzano un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. Vanno, pertanto, abbandonate le sottocategorie del danno esistenziale e danno morale, intese per l'appunto come sottocategorie del danno esistenziale, perché bisogna solo verificare la lesione di diritti inviolabili della persona; inoltre, la lettura che l'interprete deve seguire è quella dell'art. 2059 c.c. con i diritti costituzionali inviolabili, che non vanno intesi come un numerus clausus: la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla ### nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.Il c.d. pregiudizio di tipo esistenziale è, quindi, risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). 
Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Da quanto sopra appare evidente che le ### indicano la strada da seguire, in materia di danni alla persona; vi è, invero, una certa apertura in favore della persona umana e dei sui aspetti dinamico-relazionali, ma si procede ad una nuova sistemazione: si è passati dal danno esistenziale, come categoria, all'ingiustizia costituzionalmente qualificata. 
Non vi è, necessariamente, una deminutio di tutela, ma una visione prospettica diversa: non vi è più una categoria, ma una serie di danni relativi a lesioni di diritti inviolabili della persona umana, da verificare e leggere di volta in volta, attraverso una lettura combinata dell'art. 2059 c.c. con la Groundnorm. Nella sostanza la Cassazione accoglie l'idea di un danno non patrimoniale risarcibile nei casi di violazione di diritti costituzionalmente qualificati, eliminando le categorie concettuali, anche al fine di evitare duplicazioni di voci risarcitorie nonché risarcimenti inerenti a danni c.d.  bagattellari Per quanto riguarda la quantificazione del danno morale, inteso per l'appunto non più come sottocategoria del danno biologico, ma come lesione di un patimento legato alla violazione di un diritto tipicamente e costituzionalmente protetto, atteso che:” … ### quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della ### in relazione all'art. 1 della Carta di ### contenuta nel ### di ### ratificato dall'### con legge 2 agosto 2008 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico. Nel caso di specie, la Corte, in una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico). ( 3, Sentenza n. 29191 del 12/12/2008), deve essere lasciata alla discrezionalità del giudice la quantificazione del danno morale che deve valutare, in relazione al caso concreto, la incidenza della lesione dei valori costituzionalmente protetti sul singolo soggetto e quantificarla in relazione ad ogni singola fattispecie Per quanto concerne la liquidazione delle lesioni personali, riportate dall'istante, tenuto conto delle risultanze della C.T.U., apparsa pienamente condivisibile emerge che dal sinistro è derivata una invalidità temporanea parziale (### per 20 (venti giorni) al 75%, una invalidità temporanea parziale (### per 15 (quindici giorni) al 50% una invalidità temporanea parziale (### per 10 (dieci giorni) al 25%, oltre ad un danno biologico valutabile nella misura del 2% punti percentuale, ed in applicazione del criterio di liquidazione di cui alla. 57/2001, all'istante devono essere indennizzate le seguenti somme: Tabella di riferimento 2025-2026 Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni ### di invalidità permanente 2% ### base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 Indennità giornaliera € 56,18 CALCOLO del ### Danno biologico permanente € 1.737,97 Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70 Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35 Invalidità temporanea parziale al 25% € 140,45 Totale danno biologico temporaneo € 1.404,50 Danno morale (33,33%) € 1.047,39 ###: € 4.189,86 ### di risarcimento danni da responsabilità aquiliana costituisce un debito di valore, sicché occorre tener conto del fenomeno inflativo intervenuto dalla commissione dell' illecito fino all'effettivo soddisfo. Spetta al danneggiato senza che occorra la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2°, c.c., il risarcimento del danno subito per il notorio diminuito potere di acquisto della moneta, nel periodo considerato, da liquidarsi secondo gli indici ### Sulla somma, incrementata progressivamente anno dopo anno, vanno poi computati gli interessi ex art.1223 ### obbligazione è volta al ripristino integrale del patrimonio del danneggiato cui compete anche il risarcimento del pregiudizio subito (lucro cessante) per il ritardo nell'ottenere la disponibilità dell'equivalente pecuniario. Gli interessi in questione mirano, appunto, per la loro natura compensativa, a tale forma di risarcimento, purchè il danno venga provato dal creditore o riconosciuto dal giudice con criteri presuntivi ed equitativi e, dunque, anche con l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, che non deve necessariamente essere quello legale (cfr. Cass. Sez. ### 22.4.1994 n.1712).
E tali interessi, presumendosi la qualità di piccolo risparmiatore del creditore e tenendo conto dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro, ben possono essere fissati nella misura dell' 1,5% dal momento dell'illecito, sul solo capitale, come progressivamente incrementato anno dopo anno, fino alla data della decisione definitiva. 
Pertanto, accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell' veicolo danneggiante, nella determinazione del sinistro per cui è causa, all'istante dovrebbe essere liquidata per le lesioni personali la somma complessiva di euro 4.189,86, pari alla somma delle varie componenti di danno sopra indicate.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Dichiara la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo #### , privo di copertura assicurativa, nella determinazione delle lesioni personali subite dall'istante, e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di E 4189,86 per tutte le voci di danno alla persona, oltre interessi legali e svalutazione come in motivazione, in favore della istante; 2. condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano, in complessivi ### 2150,00, di cui € 150,00 per spese, € 800,00 per diritti, € 1200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, se documentate con fattura e non detraibili dal creditore, con attribuzione all'avv.to ### procuratore antistatario.  3. Pone a carico dei soccombenti le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 13303/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Vittoria Galati

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 412/2026 del 21-01-2026

... qualità di esecutore materiale dei lavori, aveva il dovere di controllare l'effettiva sussistenza delle autorizzazioni normativamente richieste; pertanto, “proprio perché essa parte attrice conosceva o doveva normativamente conoscere, preliminarmente, lo status qua e, in particolare, la sussistenza o meno dei necessari titoli ad aedificandum”, non poteva considerarsi una possibile vittima del consumato illecito amministrativo/penale in ambito urbanistico, con conseguente impossibilità di riconoscere il risarcimento richiesto. Con particolare riguardo alla domanda di indebito arricchimento proposta nei confronti del Comune di Napoli, poi, il giudice di prime cure escludeva la sussistenza di qualsivoglia utilità in favore dell'amministrazione e, quindi, l'esperibilità del rimedio ex art. 2041 c.c., considerando che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale era stata una conseguenza automatica dell'intervenuta edificazione sine titulo e della successiva inottemperanza al corrispondente ordine di demolizione, trattandosi, cioè, di un “acquisto pubblicistico imposto dall'ordinamento generale”, dal quale, vista la cesura realizzata dall'acquisizione ex lege, nessun arricchimento (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### rel.  riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### nel procedimento contrassegnato con il n. 4363/2020 R.G., avente ad oggetto “### di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 24.9.2025 TRA ### S.R.L. in liquidazione (c.f. e P.IVA ###), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, al ### I, n. 75; #### S.R.L. (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ### (c.f. ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in ### alla via R. Pappalardo, n. 27; ###' ### (c.f. ###), in persona del ### p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generali alle liti rilasciata per notar ### (rep. 65378, racc. 20432), rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ### (c.f., ###) ed elettivamente domiciliat ###Napoli, ### n. 1; #### S.R.L. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ### (c.f.  ###) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla via ### n. 28; APPELLATA ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 26/3 - 11/5/2012, la società ### s.r.l. conveniva in giudizio la ### s.r.l., la ### s.r.l. e il Comune di Napoli, deducendo che: - in data ### aveva stipulato con la ### s.r.l. ### un contratto d'appalto, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori edili di completamento funzionale del fabbricato di proprietà della ### s.r.l., sito in Napoli alla via ### n. 159, al fine di destinare l'edificio a struttura turistico ricettiva (cfr. artt. 2 e 3 del contratto di appalto del 21.1.2005); - tale contratto aveva previsto un corrispettivo per le lavorazioni contrattuali ed un ulteriore compenso per eventuali varianti e/o integrazioni di natura essenziale richieste dal committente (cfr. art. 7); - in corso d'opera, erano state ordinate lavorazioni aggiuntive e/o in variante rispetto a quelle contemplate dal contratto, rispetto alle quali il committente aveva omesso l'integrale pagamento, essendosi limitata a versare unicamente degli acconti, nonostante l'appaltatrice avesse diligentemente eseguito tali lavorazioni, come riconosciuto anche dalla ### dei ### per un importo di € 1.988.851,38 oltre ### mai concretamente corrisposto; - successivamente, con disposizione dirigenziale n. 259 del 10.6.2009, il Comune di Napoli aveva adottato un provvedimento di diniego dell'istanza di condono edilizio (prot. n. 15931 del 1995), ingiungendo alla società ### la demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi; - a seguito del diniego del condono edilizio e dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, quindi, il Comune di Napoli disponeva l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate nel fabbricato di via G. ### n. 159 (cfr. determina dirigenziale n. 442 del 10.11.2011); - da ultimo, con delibera di ### n. 1262 del 22.12.2011, il Comune di Napoli dichiarava la propria intenzione di destinare il fabbricato ad allocazione di strutture amministrative, con conseguente arricchimento dell'Ente pubblico. Su tali premesse di fatto, la ### chiedeva che la ### s.r.l. e la ### s.r.l., previo accertamento dell'inadempimento del contratto, ove ritenuto valido, fossero condannate al pagamento del saldo del corrispettivo per le opere realizzate e non liquidate, per un importo pari ad € 2.095.781,82; in subordine, nell'ipotesi di ritenuta inefficacia (anche parziale) del contratto, chiedeva, in primis, l'accertamento dell'illecito extracontrattuale commesso dalla società ### s.r.l. e/o ### s.r.l., per averle affidato la realizzazione di opere abusive e per il contegno successivamente tenuto, con conseguente condanna delle stesse al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e, in caso di ritenuta infondatezza anche di tale domanda, la condanna delle convenute ex art. 2041 c.c., in considerazione dell'utilità derivante dalle lavorazioni regolarmente eseguite e mai remunerate, chiedendo a tale ultimo fine di condannare le parti convenute al pagamento “dell'importo attualizzato di tutte le opere realizzate e già remunerate, nella misura che risulterà in corso di causa…, oltre al pagamento dell'importo di € 2.550.044,17, oltre ### per le opere non remunerate, oltre ### per le opere non remunerate… ovvero al pagamento del maggiore importo che dovesse determinarsi in corso di causa.”. 
Costituendosi in giudizio, la società ### s.r.l., sollevava l'eccezione di arbitrato, stante la clausola compromissoria prevista dall'art. 24 del contratto di appalto e proponeva una domanda riconvenzionale per il ritardo nella consegna e per i difetti di esecuzione delle opere; nel merito, chiedeva il rigetto delle altrui pretese. 
Si costituiva anche la ### s.r.l., che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata mai parte del contratto di appalto; chiedeva, inoltre, di accertare la prescrizione del diritto azionato, nonché di rigettare le domande formulate con l'atto di citazione in quanto infondate. A sua volta, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità della ### s.r.l. per la realizzazione delle opere abusive. 
Si costituiva, infine, anche il Comune di Napoli, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande formulate dalla parte attrice nei suoi confronti. 
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2340/2020, pubblicata il ###, rigettava le domande attoree di inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno, nonché quella di indebito arricchimento proposta nei confronti del Comune di Napoli; dichiarava, invece, improponibile la medesima domanda di indebito arricchimento proposta nei confronti della ### s.r.l. e della ### s.r.l., ritenendo non adeguatamente specificata la causa petendi. Respingeva, infine, le domande riconvenzionali formulate dalle società convenute, compensando interamente tra tutte le parti le spese del giudizio. Nello specifico, con riferimento alla domanda di inadempimento contrattuale, il giudice di prime cure accertava la nullità del contratto di appalto stipulato tra la ### e la ### il ###, per illiceità dell'oggetto e per violazione di norme imperative, rilevando come esso avesse ad oggetto la realizzazione di opere “abusive”, in mancanza della necessaria concessione edilizia; rigettava, quindi, la richiesta di pagamento del corrispettivo pattuito, presupponente la validità del contratto, “in ragione della nullità del suo oggetto, previsto e quindi materialmente realizzato in intrinseca violazione delle norme imperative vigenti in ambito privatistico ed in materia urbanistica (anche ex artt. 1325- 1418 c.c.)”. Il Tribunale non riteneva, poi, configurabile una responsabilità extracontrattuale da ipotetico illecito penale/amministrativo per l'affidamento di opere abusive alla società ### s.r.l., dal momento che quest'ultima “era consapevole, o doveva esserlo, sia della mancanza di concessione edilizia, sia della esistenza di pratiche edilizie di condono in corso…” e che essa, in qualità di esecutore materiale dei lavori, aveva il dovere di controllare l'effettiva sussistenza delle autorizzazioni normativamente richieste; pertanto, “proprio perché essa parte attrice conosceva o doveva normativamente conoscere, preliminarmente, lo status qua e, in particolare, la sussistenza o meno dei necessari titoli ad aedificandum”, non poteva considerarsi una possibile vittima del consumato illecito amministrativo/penale in ambito urbanistico, con conseguente impossibilità di riconoscere il risarcimento richiesto. Con particolare riguardo alla domanda di indebito arricchimento proposta nei confronti del Comune di Napoli, poi, il giudice di prime cure escludeva la sussistenza di qualsivoglia utilità in favore dell'amministrazione e, quindi, l'esperibilità del rimedio ex art. 2041 c.c., considerando che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale era stata una conseguenza automatica dell'intervenuta edificazione sine titulo e della successiva inottemperanza al corrispondente ordine di demolizione, trattandosi, cioè, di un “acquisto pubblicistico imposto dall'ordinamento generale”, dal quale, vista la cesura realizzata dall'acquisizione ex lege, nessun arricchimento può configurarsi in capo all'amministrazione. La medesima domanda di indebito arricchimento proposta nei confronti delle società convenute veniva, invece, dichiarata improponibile, giacché “insufficientemente determinata e malamente formulata”, avendo la patre attrice individuato - nella causa petendi dell'atto di citazione - quale legittimato passivo il solo ente comunale e non anche le società convenute, direttamente indicate come destinatarie della domanda solo nel petitum delle conclusioni (alternativamente o solidalmente), con una “testuale cesura tra causa petendi e petitum” foriera, per l'azione di ingiustificato arricchimento, di un difetto di determinazione individuale sul piano della legittimazione passiva. Il giudice di primo grado compensava, infine, le spese di lite, “considerata la vetustà della causa e delle sottostanti questioni, una soccombenza parzialmente reciproca ed il fatto che - in corso di causa, a partire dal 2015 - siano intervenute pronunce di nomofilachia che hanno in parte rivisitato il concetto dell'indebito guadagno, ex art. 2041 c.c., in favore della pubblica amministrazione”. 
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società ### s.r.l., chiedendone la riforma sulla base di quattro motivi di impugnazione. Con il primo, ha censurato il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento del contratto di appalto e, quindi, di condanna al pagamento del corrispettivo per le opere e le lavorazioni rimaste insolute, evidenziando di non essere stata pagata, pur avendo diligentemente eseguito tutte le prestazioni richieste e sebbene inizialmente vi fossero tutti i titoli necessari. Con il secondo motivo, ha contestato il rigetto della domanda risarcitoria, rimarcando che la committente le aveva affidato la realizzazione di opere in mancanza dei requisiti amministrativi necessari per l'esecuzione dei lavori, che essa non era mai stata attinta da provvedimenti di natura penale e, infine, che, per espressa previsione contrattuale, ogni adempimento connesso all'espletamento delle pratiche amministrative era posto a carico della committente (cfr. art. 8 del contratto). Con il terzo motivo, poi, ha impugnato la sentenza nella parte in cui aveva respinto l'azione di ingiustificato arricchimento verso il Comune di Napoli e aveva dichiarato improponibile quella proposta avverso le due società convenute, evidenziando, con riferimento al primo, l'evidente vantaggio conseguito dall'acquisizione a titolo gratuito della proprietà dell'immobile e, rispetto alle due società convenute, la proposizione di una specifica domanda già in primo grado. Con il quarto motivo, infine, ha chiesto la riforma della sentenza in relazione alla compensazione delle spese del giudizio. 
Costituendosi in giudizio, senza proporre impugnazione incidentale né sul rigetto della riconvenzionale, né sulla compensazione delle spese di lite, la società ### ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello, reiterando l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato dalla controparte, “atteso che i lavori risultano ultimati, al più, ad aprile 2007, mentre la notifica dell'atto introduttivo di primo grado è datata 9.5.2012” (cfr. pag. 25 della comparsa di costituzione e risposta in appello) e chiedendo nelle conclusioni la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 
Costituendosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto, a sua volta, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 
In data ###, si è costituita in giudizio ### anche la ### s.r.l., eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza dell'appello. 
All'udienza del 24.9.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
In via preliminare, va revocata la declaratoria di contumacia della ### s.r.l., pronunciata con ordinanza del 28.4.2021, stante la sua costituzione in giudizio, sia pur tardiva, successivamente alla dichiarazione. 
Sempre in via preliminare, va dato atto del passaggio in giudicato della statuizione di rigetto pronunciata dal primo giudice sulle domande riconvenzionali proposte dalla ### e dalla ### atteso che la pronuncia sul punto non è stata oggetto di specifici motivi di appello incidentale. 
Nel merito, l'appello della ### è infondato e va rigettato, sulla base delle motivazioni di seguito illustrate. 
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato il rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento del contratto di appalto e, quindi, di condanna al pagamento del corrispettivo per le opere e le lavorazioni rimaste insolute, ribadendo di non essere stata pagata, pur avendo diligentemente eseguito le prestazioni richieste, ivi comprese le lavorazioni aggiuntive e/o in variante, commissionatele in corso di esecuzione. A tal proposito, ha evidenziato che la ### s.r.l. le aveva affidato i lavori in forza di titoli edilizi espressamente richiamati nell'oggetto del contratto - segnatamente la comunicazione di inizio attività ex art. 35 legge n. 47/1985, assentita dal Comune di Napoli con nota prot. n. 799 del 19.6.1996, nonché l'istanza di condono edilizio prot.  15931 del 30.3.1995 (cfr. art. 3 del contratto) - e che il contratto di appalto risultava, quindi, valido ed efficace al momento della sottoscrizione, non essendo stati ancora emessi i provvedimenti amministrativi accertanti l'illegittimità degli interventi edilizi in questione. La committente, quindi, avrebbe posto in essere un comportamento contrastante con gli inderogabili doveri di buona fede e leale cooperazione, oltre ad essere responsabile, in via esclusiva, delle riscontrate violazioni in materia urbanistica-edilizia. 
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 
Invero, il Tribunale, citando copiosa giurisprudenza sul punto, ha respinto la richiesta di pagamento, in ragione dell'evidente nullità del contratto per illiceità dell'oggetto e per violazione di norme imperative, facendo rilevare la mancanza dei titoli edilizi necessari per l'esecuzione delle opere realizzate.  ###, quindi, avrebbe dovuto censurare specificamente siffatta statuizione, argomentando in merito alla validità del contratto di appalto e contrastando il percorso logico compiuto dal giudice di prime cure, anziché limitarsi a ribadire la sua buona fede e la sua totale estraneità rispetto agli illeciti contestati, da imputare, sempre contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, ad una responsabilità esclusiva della committente. Tanto non è stato fatto dall'appellante, la quale, anzi, nello stesso motivo di appello, ha chiarito che “in prima battuta, per mero tuziorismo giuridico, ha proposto domanda di adempimento contrattuale nei confronti della Committente in forza del contratto di appalto sottoscritto in data 21 gennaio 2005, pur nella consapevolezza della possibile nullità, quantomeno parziale, del medesimo contratto in ragione della riscontrata parziale abusività delle opere realizzate” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello e negli stessi termini cfr. pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione in primo grado, ove si legge che “emerge in maniera evidente la nullità del contratto di appalto in conseguenza del carattere abusivo dell'opera realizzata...” e che, pertanto, “sembrerebbe assolutamente vano formulare, nell'ambito del presente giudizio, una domanda di adempimento contrattuale (lo si farà soltanto per mero scrupolo difensivo)”). 
In ogni caso, il motivo sarebbe comunque infondato nel merito, dovendosi condividere la statuizione di nullità del contratto di appalto pronunciata dal primo giudice, sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'appaltatore-costruttore non può pretendere, in forza di un contratto nullo, il corrispettivo pattuito (cfr. Cass. n. 7961/2016; Cass. 13622/2013; Cass. n. 2187/2011; Cass. n. 3913/2009). 
Infondato si presenta anche il secondo motivo di appello. 
Con esso la ### ha contestato il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art.  2043 c.c. proposta nei confronti delle società ### S.r.l. ### e ### S.r.l.  (all'epoca proprietaria dell'immobile) per averle affidato la realizzazione di opere in mancanza dei requisiti amministrativi necessari per l'esecuzione dei lavori. A tal proposito, ha sottolineato che essa appaltatrice non era mai stata attinta da provvedimenti di natura penale e che, per espressa previsione contrattuale, ogni adempimento connesso all'espletamento delle pratiche amministrative necessarie per l'approvazione del progetto era onere del committente, con esclusiva responsabilità di quest'ultimo in caso di ritardato o mancato conseguimento di permessi e licenze (cfr. art. 8 del contratto). Ha ribadito, inoltre, che non era consapevole della natura abusiva delle opere - giacché l'appalto gli era stato affidato in forza di titoli edilizi espressamente richiamati nell'oggetto del contratto, con conseguente affidamento circa la sussistenza dei necessari titoli abilitativi - e che il diniego dell'istanza di condono (prot. n. 15931 del 1995) era intervenuto solamente nel 2009, ossia a distanza di anni dalla conclusione dei lavori (avvenuta nel 2007), a riprova delle complessità della vicenda e delle difficoltà istruttorie riscontrate dall'### Sul punto, questa Corte ritiene di condividere la motivazione del giudice di primo grado circa il dovere dell'impresa esecutrice di controllare, prima di iniziare i lavori e comunque durante la sua esecuzione, che siano state effettivamente rilasciate le autorizzazioni normativamente richieste per la realizzazione delle opere. 
Costituisce principio consolidato, infatti, quello per cui: “il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto, nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata” (cfr. Cass. n. 21418/2018; in senso analogo, Cass. n. 10173/2018). 
Nel caso di specie, dunque, la ### era tenuta a verificare che le opere contrattualmente previste e quelle successivamente richieste in sede di variante fossero conformi alla normativa urbanistica di riferimento. 
Se è vero, inoltre, che l'art. 3 del contratto di appalto reca un esplicito riferimento ai titoli abilitativi legittimanti l'intervento, è altrettanto vero che i lavori in questione sono stati eseguiti in forza di una mera comunicazione di inizio attività, non già una vera e propria concessione edilizia, tanto che lo stesso art. 3 richiama espressamente l'istanza di condono edilizio prot. n. 15931/1995 presentata dalla proprietaria dell'immobile. 
Da tanto consegue che la ### era quantomeno consapevole della mancanza di una vera e propria concessione edilizia e della pendenza di un procedimento di condono; il che, pur non rilevando ai fini di ipotizzarne una possibile ###responsabilità in relazione agli illeciti accertati in capo alle società convenute, induce certamente ad escludere la richiesta tutela risarcitoria, da inquadrarsi al più per completezza nella categoria della responsabilità contrattuale. 
Del resto, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza; orbene, si è già visto che, secondo la giurisprudenza sopra citata, nell'ipotesi in esame di realizzazione di opere abusive, sussiste una “grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo” (Cass. n. 10173/2018). 
In quest'ottica, “diventa irrilevante accertare le rispettive responsabilità in ordine al mancato rilascio della concessione, trattandosi di un elemento privo del carattere della decisività” ( Cass. n. 20301/2012 e, ancora, Cass. n. 21418/2018, secondo cui “è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata”). 
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 8 del contratto di appalto, prevedendo che competono al committente, tra l'altro, “le pratiche amministrative per l'approvazione del progetto”, non contempla alcuna clausola di esonero da responsabilità per l'appaltatrice, limitando la pattuizione all'individuazione degli “obblighi ed oneri del committente”.  ### dunque, pur non essendo tenuta ad occuparsi direttamente degli adempimenti amministrativi necessari per l'approvazione del progetto, non era esonerata dall'obbligo di rispettare la normativa in materia urbanistica e da quello di verificare la reale situazione del bene. 
Mutatis mutandis, risulta irrilevante anche il fatto che il diniego di condono sia intervenuto a distanza di anni dalla presentazione della relativa istanza e di due anni dalla conclusione dei lavori, giacché il decorso del tempo non cristallizza di per sé l'emersione di una posizione di legittimo affidamento, rafforzando, piuttosto, il verosimile carattere abusivo dell'intervento. 
Inoltre, costituisce principio generale quello per cui l'affidamento deve essere ragionevole e non colpevole. Senonché siffatti elementi mancano nella fattispecie in esame, non solo alla luce della giurisprudenza poc'anzi citata, ma soprattutto dei fatti accertati dal primo giudice e non contestati in appello, i quali non possono legittimare nessun affidamento dell'appaltatore: risulta, infatti, accertato dal primo giudice che l'11.4.2005 il Comune aveva inviato una diffida a non iniziare e/o sospendere i lavori, che il ### era stata emessa l'ordinanza di sospensione dei lavori; infine, sull'intera vicenda dei titoli abilitativi alla realizzazione dei lavori pendeva tra le società convenute e il Comune un articolato contenzioso amministrativo, avente ad oggetto i provvedimenti adottati dal Comune (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). 
Tali elementi evidenziano in modo chiaro come, contrariamente a quanto dedotto in appello, la ### non può vantare nessuna posizione di legittimo affidamento meritevole di tutela. 
Con il terzo motivo, poi, la società appellante ha impugnato la sentenza per aver rigettato l'azione di ingiustificato arricchimento proposta ai danni del Comune di Napoli e per aver dichiarato improponibile quella avverso le due società convenute. ### l'appellante, il Comune avrebbe conseguito un evidente vantaggio in virtù dell'acquisizione a titolo gratuito della proprietà dell'immobile in questione; mentre, per quanto riguarda la domanda proposta ex art. 2041 c.c. verso le società convenute, già in sede di prime memorie ex art. 183 c.p.c., la società appellante aveva specificato di aver proposto una domanda “tendente ad accertare chi, tra tutti i convenuti, si fosse illecitamente arricchito” ai suoi danni (cfr. pag. 54 dell'atto di citazione in appello), rinvenendosi, in ogni caso, una narrazione completa negli atti di causa circa i fatti costitutivi della domanda ex art.  2041 c.c. verso le due società (cfr. pag. 57 dell'atto di citazione in appello). 
Il motivo è infondato e va rigettato, seppure con una motivazione parzialmente diversa da quella adottata dal primo giudice. 
In primo luogo, per quanto riguarda la domanda di arricchimento proposta nei confronti delle due società convenute, va osservato che, a prescindere dalla “testuale cesura tra petitum e causa petendi” riscontrata dal giudice di prime cure, dalla disamina dei fatti prospettati in primo grado non si evince l'allegazione di nessun arricchimento a beneficio delle società ### s.r.l. e ### s.r.l., essendo intervenuto il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile. ### delle società convenute, quindi, non può identificarsi nel mero mancato pagamento del corrispettivo dovuto e la società appellante non ha dedotto nulla circa l'utilizzo dell'immobile da parte della committente e i ricavi conseguiti, seppure nel limitato periodo dalla conclusione dei lavori all'acquisizione all'amministrazione comunale. 
In linea generale, poi, con riferimento anche alla domanda proposta verso il Comune, va evidenziato che le ### della Suprema Corte (sent. n. ###/2023) hanno chiarito che, “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. 
Nella fattispecie in esame, dunque, una volta accertata la nullità del contratto di appalto del 21.1.2005 per illiceità dell'oggetto e per contrasto con norme imperative, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte conduce ad escludere a monte l'esperibilità dell'azione generale di arricchimento senza causa. 
Per completezza, quanto alla posizione del Comune, giova evidenziare che l'istituto in esame presuppone una correlazione tra arricchimento del beneficiario e depauperamento del soggetto impoverito, nel senso che è necessaria la sussistenza di un unico fatto costitutivo dal quale possano farsi discendere sia l'arricchimento sia la “correlativa diminuzione patrimoniale” (cfr. sul punto da ultimo, Cass., 9754/2025). 
Premesso, dunque, che la correlazione tra arricchimento e impoverimento postula che entrambi derivino da un medesimo fatto costitutivo, nel caso di specie la domanda verso il Comune sarebbe, comunque, infondata poiché lo spostamento patrimoniale è stato determinato da una successione di fatti distinti (il mancato pagamento delle opere da parte della committente privata e l'acquisizione gratuita ex lege da parte del Comune a seguito dell'inadempimento della committente all'ordine di demolizione), di talché l'eventuale arricchimento del soggetto pubblico non sarebbe l'effetto del correlativo impoverimento della società appaltatrice, mancando, quindi, la ratio di riequilibrio delle rispettive posizioni sottesa all'istituto. 
La sentenza impugnata va, infine, confermata anche in relazione alla compensazione delle spese di lite. 
Con il quarto motivo, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza in relazione alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in quanto “disancorata dalla natura e dal valore della controversia, dall'importanza e dal numero delle questioni trattate, dal grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice” ( pag. 62 dell'atto di appello). 
Giova osservare che in applicazione del principio della soccombenza della ### il Tribunale non avrebbe giammai potuto condannare le società convenute al pagamento delle spese di lite in suo favore, avendo respinto tutte le domande proposte da parte attrice; mentre avrebbe certamente potuto condannare quest'ultima alla refusione delle spese di lite nei confronti delle convenute e soprattutto del Comune, rispetto al quale non era ravvisabile neppure la soccombenza reciproca data dal rigetto delle domanda riconvenzionali (proposte dalle sole società convenute). 
La decisione del primo giudice, fondata su plurime argomentazioni oltre alla reciproca soccombenza, va, quindi, condivisa, considerato, peraltro, che nessuna delle appellate ha proposto impugnazione incidentale specifica sul capo relativo alla compensazione delle spese, non essendo a tal fine sufficiente riportare nelle proprie conclusioni la dicitura “con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” (cfr. comparsa di costituzione e comparse conclusionali della ### s.r.l.); né dedurre genericamente, come fatto dalla ### che la presunta soccombenza reciproca era inconsistente, con richiesta di condanna alle spese del doppio grado anche “alla luce della condotta processuale mostrata nell'introdurre il presente gravame”.  ### va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va confermata. 
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna delle tre convenute, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (tra € 2.000.001,00 a € 4.000.000,00), detratta per l'appello la fase istruttoria non svolta, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per la ### s.r.l. e per la ### s.r.l., stante la loro dichiarazione di averne fatto anticipo. 
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.  P.Q.M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società ### s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2340/2020 pubblicata in data ###, nei confronti della ### S.r.l., della ### S.r.l. e del Comune di Napoli, così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; 2) condanna la ### s.r.l. a pagare le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna appellata, in complessivi € 15.643,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione, degli importi dovuti alla ### s.r.l. e alla ### s.r.l., in favore degli avv.ti ### costituito per la prima, e ### costituito per la seconda, stante la dichiarazione di entrambi di averne fatto anticipo; 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto. 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.1.2026 ### estensore ### dott.ssa ### dott. ### dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. #### ordinario in tirocinio.  

causa n. 4363/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Dacomo Fulvio, Federica Salvatore, Franchini Fiorella

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