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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1583/2025 del 22-10-2025

... liquidate dal fatto al soddisfo e danno morale” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. In data ### si costituiva, a mezzo di ### di costituzione e risposta, ### spa, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza dell'appello proposto e dei motivi di gravame; inoltre, ai fini devolutivi del giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della ### chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore - appellante. Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito ### 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato; 2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2939/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO ####.G. N.° 2939/2022 Giudice dott.ssa ### di ### del giorno 22 ottobre 2025 ###. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. 
L' Avv. ### difensore di ### si riporta ai precedenti scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate telematicamente e chiede che la causa venga decisa. L' avv ### dà atto della presenza della parte, ### Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO - ### - Il Tribunale Ordinario di Avellino - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2939/2022 del ### avente ad oggetto “lesione personale “ e vertente TRA ### (c.f. ###), nato ad ### il 23 luglio 1985, e residente in #### alla ### 58, ed elettivamente domiciliato in #### 41, presso lo studio dell'Avv. ### C.F.  ###, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti; - Appellante - ###.G. n. 2939/2022 ### S.p.A., ( C.F. e P.I. ###), sede ###### n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. ### munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.06.2021 (Notaio dott.  ### di ### rep./fascicolo n.95251/n.11288), rappresentata e difesa, in forza di procura in margine alla ### di costituzione, dall'avv. ### (####) ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### 59 - appellato - E ### C.F. ###, in p.l.r.p.t.; - Appellata contumace ### E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).  ### di citazione, ritualmente notificato, ### proponeva appello avverso la Sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di ### di ### dei ### pubblicata il ### a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 56/2018. 
La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data ###, egli si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo ### targato ### assicurato ### di proprietà di ### e condotto dal di lui figlio, ### allorquando l'autovettura usciva di strada a causa della presenza improvvisa di cinghiali sulla careggiata, finendo in una scarpata e capovolgendosi più volte, riportando notevoli danni fisici che richiedevano il ricovero presso il pronto soccorso dell'### di ### che, con atto di citazione notificato esclusivamente alla ### egli chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti in seguito al sinistro occorso; si costituiva in giudizio la ### contestando solo la dinamica del sinistro, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, poiché la responsabilità della presenza di animali selvatici sulla carreggiata era dovuta alla ### il giudice, pretermettendo la richiesta di integrazione del contraddittorio, ammetteva esclusivamente la chiamata in causa della ### che si costituiva in giudizio la ### che chiedeva la propria estromissione; espletati l'interrogatorio formale di esso attore e CTU medica, il Giudice tratteneva in decisione la causa e in data ### veniva emessa l'impugnata sentenza, pubblicata in data ###, con la quale veniva rigettava la domanda attorea.  ### fondava il gravame sui seguenti motivi: “1) ### art. 102 cpc” per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, litisconsorzio necessario del giudizio; “2) ### di motivazione per violazione dell'art 115 cpc”, avendo il giudice di prime cure ritenuto, in maniera viziata, che non fosse provata la circostanza che egli fosse il terzo trasportato, laddove dalla documentazione depositata e dai verbali di causa risultava chiaramente incontestata la circostanza che egli si trovasse a bordo del R.G. n. 2939/2022 veicolo come passeggero e non avendo la stessa convenuta ### mai contestato la sua presenza a bordo del veicolo, ma solo la dinamica del sinistro e il quantum debeatur, risultando palese il difetto di motivazione del giudice per omessa valutazione delle prove ai sensi dell'art 115 cpc, avendo il Giudice di ### grado anche disatteso completamente le risultanze della ### “3) ### dell'art. 113 c.p.c.” in quanto una volta accertati l'esistenza del sinistro e la qualità di trasportato, la responsabilità del convenuto doveva ritenersi certamente acclarata, indipendentemente dalle modalità del sinistro e, quindi, dalla presenza o meno di cinghiali, dall'intervento dei ### o dei mezzi di soccorso, elementi irrilevanti ai fini del decidere. 
La parte appellante concludeva: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza di I grado, dichiararne la nullità e rimettere il giudizio, per violazione del contraddittorio, al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ordinando la integrazione del contradditorio nei confronti del sig. ### proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e accogliere, in ogni caso, le conclusioni rassegnate in primo grado e contrariis rejectis così provvedere: dichiarare la fondatezza della domanda proposta dell'istante e per l'effetto, condannare la ### in solido con il proprietario del veicolo al risarcimento delle lesioni personali da esso attore patite e riportate in seguito al sinistro per cui si controverte per i seguenti importi: a favore dell'istante ### € 17.799,78 per le lesioni personali patite e riportate e così determinate: € 14.808,40 per il 09% di danno biologico da I.P. ; € 1.406,40 per 30gg di I.T.T. al 100%; € 703,20 per gg 30 di ITP al 50% ; € 351,60per gg 30 di ITP al 25%; € 530,18 per spese mediche sostenute. In subordine nella misura e per quelle somme che riterrà di determinare equamente in sua giustizia l'On. Giudice di ### adito anche alla luce di eventuale CTI medica quale fin da ora si richiede l'ammissione. 
Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal fatto al soddisfo e danno morale” Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. 
In data ### si costituiva, a mezzo di ### di costituzione e risposta, ### spa, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo l'infondatezza dell'appello proposto e dei motivi di gravame; inoltre, ai fini devolutivi del giudizio di appello, riproponendo espressamente tutte le eccezioni concernenti la contestazione dell'an e del quantum e in particolare la domanda di manleva nei confronti della ### chiamata in causa nel giudizio di primo grado, quale esclusiva responsabile dell'evento, e in subordine, tenuta a manlevarla da quanto in eventum condannata a pagare nei confronti dell'attore - appellante. 
Parte appellata concludeva chiedendo: “perché l'On.le Tribunale adito ### 1) rigettare l'appello poiché totalmente infondato; 2)in subordine, rigettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, anche con rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure, si chiede espressamente l'accoglimento di tutto quanto eccepito e domandato sin dal primo grado e dunque: a) rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile; b)in subordine, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'evento in capo alla terza chiamata in causa ### e condannarla alla refusione dei danni in favore dell'attore c)In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente compagnia, condannare la ### esclusiva responsabile dell'evento a rifondere la ### di quanto la stessa sarà tenuta a pagare all'attore per i fatti di causa; 4) ### delle spese e competenze difensive del doppio grado”. 
Il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. 
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, va dichiarata la contumacia della ### parte che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita nel presente giudizio di appello. 
R.G. n. 2939/2022 Può, dunque, passarsi alla disamina del gravame. 
Come sopra esposto, l'appellante ha contestato, in primo luogo, la violazione dell'art.  102 cpc, per non avere il Giudice di primo grado dato seguito alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale egli ha dedotto di viaggiare quale terzo trasportato. 
Il rilievo è fondato. 
E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cassazione n. 7755/2020). Tale indirizzo è stato ribadito sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141, che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cassazione n. 27078/2022 “### dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che «nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno», da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art.  141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l'altra essendo quella dell'accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell'art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) ed un terzo soggetto.  ### del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l'indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'amministratore. ### si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all'art. 141.”). 
Dunque, dai principi sopra riportati consegue che, nel caso di specie, avendo il ### convenuto in giudizio dinanzi al ###ni, agendo quale terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, sussisteva litisconsorzio necessario con il proprietario del R.G. n. 2939/2022 veicolo assicurato, tanto ex art. 141, quanto ex art. 144 Cod. Ass., che riguarda il caso di sinistro in cui sia stato coinvolto un unico veicolo. A nulla rileva, di contro, che fosse stata autorizzata la chiamata in causa della ### trattandosi di chiamata ex artt. 106 e 269 cpc, richiesta dalla parte convenuta. 
Ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure, ex art. 353 e 354 c.p.c. 
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della comune richiesta di integrazione del contradditorio svolta dalle parti in primo e in secondo grado.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della parte appellata ### 2. In accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della Sentenza impugnata n. 15/2022, emessa dal Giudice di ### di S. ### dei ### depositata in data ###, per difetto di contraddittorio; 3. rimette la causa al giudice di primo grado assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione; 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### all'udienza che si è tenuta in data 22 ottobre 2025.  

Il Giudice
dott. ### È verbale. Il Giudice dott. ###


causa n. 2939/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Greco Rosita, Rossi Federica

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 5437/2024 del 04-12-2024

... deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti. IN DIRITTO Il ricorrente è una docente che lavora alle dipendenze del ### E ### attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2022. Ha prestato servizio in favore del ### convenuto, con contratto a tempo determinato, anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 24/09/2019 e cessazione al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 19/10/2020 e cessazione al 30/06/2021. Il ricorrente lamenta di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d. ### istituita dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria. Il docente si duole della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo (leggi tutto)...

testo integrale

1/9 Dott. #### Udienza del 04/12/2024 N. 10235/2024 ##### quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.  6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico RICORRENTE contro MIM - #### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elett.te dom.to presso lo studio in ### 24 ### RESISTENTE OGGETTO: ###'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti 2/9 Dott. ### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente ### ha convenuto in giudizio il ###'#### chiedendo al ### “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente precaria siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui; B) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. 
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il ### 23 settembre 2015, recante «### di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo; b) la nota dirigenziale della ### per le risorse umane e finanziarie, prot.  MIUR.AOODGRUF.### del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative; c) la nota dirigenziale del ### per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot.  MIUR.AOODIPT.### del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale; d) il ### 29 novembre 2016, recante «### delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui de-limita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo; e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. 
C) per l'effetto, condannare l'### resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.000,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo; D) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021condannarsi il Ministero dell'### 3/9 Dott. ### al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art.  1218 del Con condanna delle ### resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. ###” Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. 
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti. 
IN DIRITTO Il ricorrente è una docente che lavora alle dipendenze del ### E ### attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2022. 
Ha prestato servizio in favore del ### convenuto, con contratto a tempo determinato, anche nell'a.s. 2019/2020, con contratto avente decorrenza dal 24/09/2019 e cessazione al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 19/10/2020 e cessazione al 30/06/2021. 
Il ricorrente lamenta di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.  ### istituita dall'art. 1, comma 121, della ### n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria. 
Il docente si duole della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.  ### n. ### del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.  ### dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo ### del 28.11.2016. 
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.  4/9 Dott. ### condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della #### determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'### di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento. 
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del ### dell'### alla concessione in suo favore della ### elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato. 
In particolare, il ricorrente chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, con la condanna del ### convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della ### elettronica. 
Si è costituito in giudizio il ### E ### chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.  ### resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile). 
Asserisce l'estinzione della pretesa del ricorrente, in quanto lo stesso non avrebbe mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata (consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni. 
Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.  ### resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.  5/9 Dott. ### la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 con la normativa comunitaria. 
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti. 
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della ### cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.” Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato. 
In attuazione della suddetta legge, il ### n. ### del 23/9/2015 e il successivo ### del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della ### elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato; non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio. 
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di ### che, con ordinanza della ### del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 6/9 Dott. ### concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ### dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale ### il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». 
In particolare, la ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. 
Come anche evidenziato dalla Corte di ### non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.  ### dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento. 
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. 
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del ### convenuto di escludere dal beneficio 7/9 Dott. ### i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della ### In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. 
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento. 
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della ### 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della ### del docente. 
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.  ### sollevata dal ### convenuto, vertente sulla presunta decadenza del diritto del ricorrente dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al 8/9 Dott. ### fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500. 
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia; il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto. 
Sulla base ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso. 
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il ### del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”. 
La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie ### in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo. 
Parte ricorrente, allegando in ricorso il contratto a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione resistente, ha dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra la stessa e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica. 
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto del ricorrente ### ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L.  107 cit.). 
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 ### del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.  9/9 Dott. ### tutte le considerazioni che precedono, il ricorrente ### ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato). 
In quanto soccombente, il ### E ### va condannato a rimborsare al difensore di parte ricorrente Avv.to ### che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 650,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali. 
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc PQM accerta il diritto del ricorrente ### ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro 1.000,00. 
Condanna il #### E ### a rimborsare all'Avv.to ### - dichiaratosi distrattario - le spese di lite che liquida in € 650,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali. 
Sentenza esecutiva ### 04/12/2024 il ### del #### n. 10235/2024

causa n. 10235/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Atanasio Riccardo

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 52/2026 del 21-01-2026

... con conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa - senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 e 352 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ### ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi nella lite. 2. Sempre preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va rilevata l'intempestività dell'impugnazione. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata n. 947/2017 è stata pubblicata il ###, non è stata notificata e che l'appello è stato consegnato all'### del Tribunale di ### l'1.3.2018 e notificato in pari data, a mezzo servizio postale, con racc.te n.ri ###/2 e ###/4 (cfr. doc. 1 fascicoli di parte appellante). Ne deriva che non è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. - di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 425 del ### per gli ### dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con termini di cui agli artt. 189 e 352 c.p.c., promossa da ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; -### CONTRO ### S.P.A. (P.I.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in elettivamente domiciliat ###presso lo ### dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; -### E ### residente in (88025) ### a ####. di ### n. 21 -### OGGETTO: Appello - sinistro stradale.  CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio la ###ni s.p.a., in persona del suol legale rappresentante p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni fisici subiti in ### loc. ###, c.c. “###”, per responsabilità esclusiva del veicolo BMW 5 tg. ### di proprietà e condotto da ### A fondamento della domanda l'attore deduceva: che, in data ###, alle ore 13:50 circa, mentre percorreva, a piedi, l'area parcheggi del centro commerciale, veniva investito dall'autoveicolo BMW 5 che non si avvedeva della presenza del pedone; che a causa della collisione con il veicolo del convenuto, il ### subiva danni fisici per cui la compagnia assicurativa, il ###, liquidava il minor danno pari ad € 7.500,00 che veniva trattenuto in acconto; chiedeva, pertanto, l'accoglimento della domanda con condanna in solido dei convenuti al maggior danno ed alle spese di lite. 
Si costituiva il ###, con apposita comparsa di risposta, la ###ni, in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava, preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza degli elementi costituivi della domanda; l'incompetenza per valore del Giudice di ### la prescrizione della pretesa in quanto non era pervenuto alcun atto interruttivo successivo alla nota del 3.5.2011; nel merito, l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con compensazione delle spese di lite. 
Il giudice di prime cure - espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni e la CTU medica - con sentenza n. 947/2017 del 17.08.2017, depositata il ###, rigettava la domanda perché prescritta, compensava le sese di lite e poneva a carico dell'attore le spese della ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 947/2017 emessa dal Giudice di ### di ### adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. per essere incorso, il giudice di prime, in un errore di interpretazione dell'art. 2952 c.c. e dei fatti e documenti allegati; chiedeva - pertanto - la riforma della sentenza e la condanna della parte convenuta. 
Si costituiva la ###ni S.p.a. la quale, nel contestare il contenuto dell'atto di appello, preliminarmente, eccepiva la violazione dell'art. 327 c.p.c. e, dunque, l'intempestività dell'appello nonché la violazione dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedeva e il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite. 
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa - senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 e 352 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di ### ritualmente convenuto in giudizio e non costituitosi nella lite.  2. Sempre preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, va rilevata l'intempestività dell'impugnazione. 
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza impugnata n. 947/2017 è stata pubblicata il ###, non è stata notificata e che l'appello è stato consegnato all'### del Tribunale di ### l'1.3.2018 e notificato in pari data, a mezzo servizio postale, con racc.te n.ri ###/2 e ###/4 (cfr. doc. 1 fascicoli di parte appellante). 
Ne deriva che non è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. - di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 L. n. 69 del 2009, atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1 al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31 giorni disposta dall'art.  16 comma 1 D.L. n. 132 del 2014 D.L. 12/09/2014, n. 132 conv. con modif. in L. n. 162 del 2014 immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre 2017 21674). 
Poiché, dunque, la sentenza è stata pubblicata il 24 agosto 2017, il termine per la proposizione dell'appello è spirato mercoledì 28 febbraio 2018. 
Il giudizio è inammissibile stante la tardività del gravame notificato oltre il compimento del termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuto con il deposito nella cancelleria del giudice a quo. 
La sentenza gravata, invero, è stata redatta in formato cartaceo e ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione previsto dall'articolo 327 occorre avere riguardo soltanto all'attestazione dell'avvenuto deposito apposta dal funzionario in calce provvedimento. 
Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) DICHIARA inammissibile il ricorso; 2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.  ### 20 gennaio 2026.  ### del Tribunale Dott. ### RG n. 425/2018

causa n. 425/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Garofalo

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Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 3118/2025 del 17-11-2025

... presente giudizio´ ###]####H sollevate ######### Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria### grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede O¶DPPLVVLRQHGHLVHJXHQWLFDSLWROLGLSURYDWXWWLGDLQWHQGHUVLSUHFHGXWLGDOULWXDOH³9### da giudizi e valutazioni: ,###53#########DGHOO¶2### del 03/07/2020 che le si rammostra (doc.2 fascicolo primo grado) prevedeva consegne da effettuarsi in tempi predefiniti e se sì entro quali tempi. /### state messe a conoscenza della ### s.r.l. S.r.l. (######### spediva tramite il servizio prestato da ### s.r.l. +###¶HVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRKDVHPSUHPDQWHQXWRVWDQGDUGGLSHUIRUmance elevati con percentuali di consegna superiori al 95% come da analisi che si rammostra (doc.4 del fascicolo di primo grado). 6) Nel mese di Luglio 2020 furono affidate 89 consegne da ### s.r.l. a ### s.r.l. e ne furono consegnate 88, con una percentuale di consegna del 98.88%. 7) Nel mese di Agosto 2020 furono affidate 1.617 consegne da ### s.r.l. a ### s.r.l. e ne furono consegnate 1578, con una (leggi tutto)...

testo integrale

### /$&257('¶$33(//2',0,/$12 ### composta dai magistrati Dott. ### rel. 
Dott. &HVLUD'¶$###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA 1### da (già ### S.P.A.) (C.F. e P.IVA ###) con sede in ### di ####, Via del ### n.3/5, in persona del L.R. Dott. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso e nello ######### (C.F. ###), del ### di ### CONTRO con sede ###, P. Iva ###, in persona del L.R. sig.ra ### (nata a Napoli il ###, C.F..  ###), rappresentata e difesa ### 0### 3### C.F., 33/0&/(*: H ### )### 6### C.F. ###) presso il cui #########$###### Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo«) Le parti ######.07.2025 ex art 127 ter e 352 c.p.c chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni: ### S.R.L. (GIA' ### S.P.A.) ³### O¶(FFPDCorte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, ### sentenza n.8412/2024 del 27/09/2024, emessa dal Tribunale di Milano, ### in ######'RWWVVD&DWHULQD%HUVDQLQHOO¶DPELWRGHOJLXGL]###* depositata in cancelleria in data ###, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: ³- in via principale, nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 16494/2022 del Tribunale di Milano; - in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio´ ###]####H sollevate ######### Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 
In via istruttoria### grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede O¶DPPLVVLRQHGHLVHJXHQWLFDSLWROLGLSURYDWXWWLGDLQWHQGHUVLSUHFHGXWLGDOULWXDOH³9### da giudizi e valutazioni: ,###53#########DGHOO¶2### del 03/07/2020 che le si rammostra (doc.2 fascicolo primo grado) prevedeva consegne da effettuarsi in tempi predefiniti e se sì entro quali tempi.  /### state messe a conoscenza della ### s.r.l. S.r.l.  (######### spediva tramite il servizio prestato da ### s.r.l.  +###¶HVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRKDVHPSUHPDQWHQXWRVWDQGDUGGLSHUIRUmance elevati con percentuali di consegna superiori al 95% come da analisi che si rammostra (doc.4 del fascicolo di primo grado).  6) Nel mese di Luglio 2020 furono affidate 89 consegne da ### s.r.l. a ### s.r.l. e ne furono consegnate 88, con una percentuale di consegna del 98.88%.  7) Nel mese di Agosto 2020 furono affidate 1.617 consegne da ### s.r.l. a ### s.r.l.  e ne furono consegnate 1578, con una percentuale di consegna del 97.59%. 8) La causa delle suddet### R ### destinatario.  9) Nel mese di Settembre 2020 furono affidate 220 consegne da ### s.r.l. S.r.l. a HR ### s.r.l. e ne furono consegnate 216, con una percentuale di consegna del 98,18%.   /D ### R ### destinatario.  ##### /XFD *###]LR +5 3####, anche a conferma di quanto contenuto nel doc.4 del fascicolo di primo grado da lui elaborato.  si chiede all'###ma Corte di Appello di Milano di voler rigettare l'appello proposto da ### S.r.l.  e, per l'effetto: confermare integralmente la sentenza n. 8412/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16494/2022, revocando il decreto stesso; condannare ### S.r.l. al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge, attesa la manifesta infondatezza dell'appello proposto. 
Con ricorso ritualmente ######53### di un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture scadute e non saldate da ### s.r.l.  relative ad un contratto di trasporto merci concluso e sottoscritto tra le parti in data ###, avente ad oggetto il servizio di corriere espresso da parte di ### s.r.l. su tutto il territorio nazionale di materiale elettrico, termoidraulico e di ferramenta commercializzato da ### s.r.l.  attraverso le piattaforme e-commerce di ### ed E-### Il Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta del ricorrente, emetteva il decreto ingiuntivo SHUO¶LPSRUWRGL¼1,87 in sorte capitale, oltre interessi moratori dal dì del dovuto DOO¶HIIHWWLYRVDOGRHVSHVHOHJDOLOLTXLGDWHLQ¼SHUFRPSHQVLH¼SHUHVERUVLVSHVH forfettarie al 15% e accessori di legge. 
Con atto di citazione notificato in data ###, la ### s.r.l. conveniva in giudizio HR ### s.r.l., opponendosi alla richiesta di pagamento delle prestazioni eseguite in suo favore.  $IRQGDPHQWRGHOODSURSULDSUHWHVDO¶DWWRUHGHGXFHYDO¶LQDGHPSLPHQWRGDSDUWHGL+53 ###L, adducendo il recapito di merce danneggiata o deteriorata, nonché ritardi e negligenze nelle consegne, che avevano dato seguito a numerosi reclami e richieste di rimborso da parte dei clienti.  /¶RSSRQHQWHULOHYDYDLQROWUHFKHOHIDWWXUHD]LRQDWHDYUHEEHURULJXDUGDWRXQSHULRGRLQFXLORVWHVVR si sarebbe avvalso anche di altri vettori, al precipuo scopo di compensare i ritardi e i disguidi causati ### A seguito di quanto sin qui sintetizzato, ### s.r.l. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di ### ai ### Con comparsa di risposta del 24.05.2023, si costituiva in giudizio ### s.r.l. e contestava ogni ### controparte in ragione della mancata pattuizione di un termine contrattuale perentorio entro cui garantire le consegne e della mancanza di prova in ordine al fatto che i disservizi si fossero verificati per le negligenze imputate ad ### s.r.l. e non, come dalla stessa sostenuto, per via della irreperibilità dei destinatari. 
Infine, esponeva che i disservizi avevano riguardato un numero esiguo di consegne rispetto al totale di spedizioni effettuate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020, come risultante dalle fatture, emesse a consuntivo, contenute in atti.  $### 183 c.p.c., il giudice, non ritenendo necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e ritenendo la causa matura per la decisione, differiva O¶XGLHQ]DDLVHQVLGHOO¶DUWVH[LHVFSFDOORVFRSRGLSHUPHWWHUHDOOHSDUWLGLSUHFLVDUHRUDlmente le proprie conclusioni.  $OO¶XGLHQ]###.09.2024 il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza n. 8412/2024 pubblicata il ### con il seguente dispositivo: “1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta; 3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;” ,###¶RSSRVL]### (### ,### precedente giudizio monitorio da parte di ### s.r.l. ###¶#### D ### il ### monitorio e/o i documenti di trasporto del materiale consegnato. 
Il primo giudice, pertanto, ritenendo non provate le prestazioni indicate nel ricorso in sede monitoria, ###¶RSSRVL]###¶### precedentemente emesso. 
Infine, rigettava, in quanto ritenuta infondata, la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente, con la quale la stessa chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni dallo stesso derivati, non potendosi considerare raggiunta la prova in ordine ai dedotti inadempimenti di ### s.r.l. 
Avverso tale sentenza proponeva appello +53$5&(/65/*,$¶+(50(6,7$/,$63$ con citazione notificata il ###,chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. 
Si costituiva ### S.R.L., ### sentenza. 
Alla prima udienza del 1.07.2025il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava ### 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 21.10.2025 SHULOGHSRVLWRGLQRWHVFULWWHVRVWLWXWLYHGHOO¶XGLHQ]DValvo quanto disposto ### Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione LQQDQ]LDO&ROOHJLRGHOO¶XGLHQ]###.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025. 
È opportuno in questa sede richiamare il motivo di appello formulato da ### s.r.l., la quale ha impugnato il provvedimento del giudice di prime cure, ritenendo che lo stesso si appalesi illogico e contraddittorio, contemporaneamente dando torto e ragione ad entrambe le parti e contestando, altresì, ###]#####¶### quanto dedotto da controparte nel gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, rileva questa Corte che le richieste istruttorie, già rigettate in primo grado e riproposte ### In particolare, il capitolo 1) demanda al teste la valutazione di fatti non adeguatamente circostanziati ed è, pertanto inammissibile; i capitoli 2), 3), 4) e 5) si presentano, in parte, generici, in quanto contenenti riferimenti temporali non univoci né ###D ###]R istruttorio (Cass. ord. n. 3708 del 08.02.2019); e, in parte, valutativi, poiché demandano al teste, il quale, nel caso di specie è anche un dipendente della società ### valutazioni soggettive in ordine alle modalità di esecuzione delle prestazioni da parte della stessa, nonché in ordine ###]### I capitoli 6), 7), 8), 9) e 10) afferiscono a circostanze suscettibili di essere provati documentalmente e, ### l¶### 3 c.c., non sono demandabili a testi e devono essere dichiarati inammissibili.  /¶### da ### s.r.l. è infondato e deve essere rigettato. 
Quanto al profilo della asserita contraddittorietà del percorso logico seguito dal giudice di prime cure, che ha ritenuto ### appellante, si rende necessario richiamare alcuni principi fondamentali in materia di opposizione ### del giudizio monitorio.  /¶###]D ### formalmente la posizione di convenuto, mantiene sostanzialmente la posizione di attore, mentre ### formalmente la posizione di attore, riveste la posizione sostanziale di convenuto da cui discende ### D]### valere ### tale diritto (Cass. civ. sent. n. 2421 del 03.02.2006).  ,### giudizio ordinario possa limitarsi a dimostrare il titolo dal quale deriva la propria pretesa e ad allegare ### che assume di avere subito, essendo successivo compito del convenuto dimostrare di avere correttamente adempiuto (Cass. SS.UU. sent. n. 13533 del 30.10.2001). 
Occorre, tuttavia, contemperare tale principio con quanto stabilito dal giudice di legittimità in tema di eccezione di inadempimento.
Nel caso di specie, infatti, ### s.r.l., opponendosi al ### n. 16494/2022 precedentemente emesso dal Tribunale di Milano ha dedotto, quale fatto ### s.r.l., sostanzialmente invocando a sostegno delle proprie pretese il ### non est adimplendum´ GLFXLDOO¶### c.c., e domandando al giudice di ### A tale proposito, giova richiamare una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di un contratto [di somministrazione], e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento” (Cass. civ. sent. n. 22666 del 27.10.2009).  3### ingiuntivo si instaura un normale giudizio di cognizione governato dagli ordinari criteri in punto di riparto ### probatorio di cui si è dato atto, q### laddove la controparte eccepisca a sua volta ### D ### fornire adeguata prova di avere correttamente adempiuto### probatorio. 
Nel caso di specie, ### si è limitata a produrre, a sostegno delle proprie ragioni, il contratto concluso con ### s.r.l. e gli estratti autentici delle scritture contabili ma non ha fornito, né attraverso il deposito dei docum### adempimento delle prestazioni relative alle fatture azionate in sede ###relazione al primo elemento, deve rilevarsi che il contratto sottoscritto tra le parti risulta idoneo a provare esclusivamente la sussistenza del titolo dal quale deriva il credito fatto valere in sede monitoria, a nulla rilevando in punto di adempimento. 
Quanto agli ### introduttivo, nonché le fatture al suo interno citate (ma mai depositate in primo grado né in questa sede), rappresentano titoli idonei al fine di ottenere un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse ma non costituiscono adeguata prova, ### di un giudizio di opposizione e, conseguentemente, nemmeno in appello, né ### deve essere fornita con gli ordinari mezzi di ### &### 1 GHO 12.07.2023).
A tale proposito, il giudice di legittimità sostiene ### fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e, quando il rapporto sottostante sia contestato, non può costituire valido elementi di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio´(Cass. ord. 128/2022). 
In questi termini, non si rilevano profili di contraddittorietà nella sentenza del giudice di prime cure, il quale, limitandosi a fare applicazione di principi di diritto e degli orientamenti ormai pacifici e ### condivisibilmente ritenuto non meritevole di accoglimento la pretesa di ### s.r.l.  $###53### accoglimento e va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata, che ha correttamente #### della lite vede la soccombenza di ### s.r.l., che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c.  alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado. 
Viene, inoltre, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.  115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.  /D&###53$5&(/65/*,$¶ ### S.P.A. contro ### S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di n. 8412/2024 così provvede: 1. ###53### s.r.l. ### sentenza impugnata; 2. &### controparte liquidate in ¼ 1134 per fase di ### 921 SHUIDVHLQWURGXWWLYDHG¼1911 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge; 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.  115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 29.10.2025.   ### estensore ### redatta con la collaborazione della dott.ssa ### ordinario in tirocinio
N. 941 -1 ### 2025 LA CORTE D'#### composta dai magistrati Dott. #### rel #### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'### da ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### (###) ### 50 80038 ###'### , con elezione di domicilio in ### 50 80038 ###'### presso e nello studio dell'avv. ### RICORRENTE CONTRO ### S.R.L. GIA' ### S.P.A. (C.F. ### ) con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , con elezione di domicilio in ### N.1 54033 ### presso e nello studio dell'avv. ### RESISTENTE OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..) Dato atto del verbale d'udienza odierna e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.1.2026, esaminato il ricorso presentato dagli avv.ti ### E ### nella loro qualità di difensori di ### S.R.L.per correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 3118/2025 pubblicata il ###; preso atto che la resistente ritualmente notiziata, non si è costituita; rilevato che il ricorso è fondato, secondo quanto disposto da Cassazione, ### U , Ordinanza ### del 27/11/2019, atteso che la sentenza contiene errore materiale consistente nell'omessa indicazione, nella parte dispositiva, della distrazione delle spese processuali, riconosciute e liquidate in favore della parte appellata ### S.R.L. in favore dei procuratori Avv.ti ### E ### dichiaratisi antistatari nelle note sostitutive d'udienza del 17.10.2025; ### n. 3118/2025 PUBBLICATA il ### mediante modifica del dispositivo con l' inserimento nella parte finale del capo 2 “condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado a favore della controparte liquidate in 1134 per fase di studio, € 921 per fase introduttiva ed € 1911 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge” della seguente frase “spese tutte da distrarsi in favore degli Avv.ti ### E ### dichiaratisi antistatari” Nulla sulle spese, poiché “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio” ( Cassazione, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020) Dispone che il presente provvedimento sia annotato sull'originale del decreto a cura della ### deciso in ### 13.1.2026 Il consigliere relatore ######: 3310fa6db411807f970549a6d472ec97

causa n. 941/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrero Giovanna, Francesco Distefano

M

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 67/2026 del 19-01-2026

... della parte ricorrente; il tutto oltre accessori e vittoria delle spese di lite da distrarsi. ### dell'### e del ### nel costituirsi tempestivamente in giudizio, riconosceva la fondatezza della pretesa, alla luce della giurisprudenza di legittimità, instando per la compensazione delle spese di lite. Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Appare opportuno ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, alla luce degli autorevoli arresti della giurisprudenza nazionale e comunitaria. ### 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 3/12 ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata (leggi tutto)...

testo integrale

1/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA ### Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2800/2025 R.G.L. e Prev. vertente TRA ### (cf: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio in ### alla via ### n. 9 elegge domicilio Ricorrente E MINISTERO DELL'#### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott.ri ##### e ### funzionari in servizio presso l'### A.T. di ### come da incarico allegato, con domicilio eletto in ### via ### 13; Resistente Avente ad oggetto: riconoscimento del beneficio ### del Docente, art. 1, comma 121, ### 107/2015. 
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso del 1.7.2025, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 2/12 l'anno scolastico 2024/2025, deduceva che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, ### 13.07.2015 n. 107. 
Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato. 
Lamentava che la disciplina dettata in materia determina una discriminazione vietata dalla direttiva europea 1999/70 e dall'accordo quadro del 18.03.1999 e deduceva che tale diverso trattamento contrastava con quanto sancito dagli artt. 63 e 64 CCNL 29.11.2007 e dall'art.  282 del D. Lgs. n. 297/1994. 
Su tali assunti, concludeva chiedendo accertarsi il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condannarsi il Ministero dell'istruzione alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale di euro 500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente; il tutto oltre accessori e vittoria delle spese di lite da distrarsi.  ### dell'### e del ### nel costituirsi tempestivamente in giudizio, riconosceva la fondatezza della pretesa, alla luce della giurisprudenza di legittimità, instando per la compensazione delle spese di lite. 
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Appare opportuno ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca la controversia al vaglio, alla luce degli autorevoli arresti della giurisprudenza nazionale e comunitaria.  ### 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 3/12 ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ### dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla ### medesima”. 
Il comma 124 sancisce poi che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.  ### del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 4/12 tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.” ### del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 5/12 web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.  3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.  ### di Stato, ### con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il ###, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato tutti quegli atti amministrativi impugnati che non prevedevano come beneficiari della corta docente i docenti non di ruolo, sostenendo che il Ministero avesse creato un sistema a “doppia trazione” ponendo da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, e pertanto sostenuta attraverso l'erogazione di tale beneficio, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali al contrario la formazione non appare come obbligatoria, e di conseguenza non possono usufruire di tale strumento. 
Come giustamente rilevato “tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della ### sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 6/12 La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla ### e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal ### di categoria, da leggersi in chiave di complementarità rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015” (### Tribunale di ###.ssa Petrosino del 12.05.2023).  ### di Stato con sentenza n. 1842/2022 ha chiarito che “### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). 
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art.  1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
Sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa anche la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU.  500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 7/12 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di ### ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. 
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.  […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego». 
La Corte di ### ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 8/12 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”. 
La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.  “ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023); la Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015) - ha affermato i seguenti principî di diritto: 1. ### del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 9/12 ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ### 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4. ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Orbene, nel caso di specie, non è contestato oltre che provato documentalmente (si veda, in particolare, lo stato matricolare agli atti) che parte ricorrente, nell'anno scolastico per cui è domanda, ha svolto incarichi di supplenza sino al 30 giugno; avendo parte ricorrente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 10/12 svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, alla stessa compete in misura piena il beneficio in questione; in parte qua l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio ( Cass. n. 29961/2023, punto 8 della motivazione). 
Ulteriormente, si rileva che, al momento della presente pronuncia giudiziale, parte attrice è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, perché docente immesso in ruolo dall'1.9.2025; ne consegue l'attuale persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo” in questione. 
Spetta, pertanto, a parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
A tali rilievi consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previo accertamento del diritto di parte ricorrente all'attribuzione da parte del ### della c.d. carta docente per il valore nominale di euro 500,00 oltre accessori (interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria) la condanna del ### agli adempimenti conseguenti vale a dire all'attribuzione della carta per il valore nominale predetto, oltre accessori. 
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'### ed in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato; sul punto, si richiama n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 11/12 somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della cara docente, con conseguente condanna del ### convenuto ad emettere analogo buono elettronico di spesa, finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00 annui) per la mancata fruizione del medesimo durante l'anno scolastico 2024/2025; invero, non osta al riconoscimento del beneficio né l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro né è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio (si veda Cass. n. 29961/2023, punto 17). 
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, non ravvisandosi ad oggi eccezionali ragioni di compensazione, trattandosi di questione ormai non più “nuova” ma, al contrario, definitivamente risolta, in favore di parte attrice, dalla S.C. 
Per la relativa liquidazione si tiene conto della serialità del contenzioso - diffuso su tutto il territorio nazionale - rilevandosi che, secondo l'insegnamento della S.C. (n. 28987/2023), la “serialità” della causa costituisce idoneo elemento per giustificare una riduzione del compenso anche sotto i minimi, poiché integra un aspetto della “natura” dell'affare, che rappresenta proprio uno dei criteri valutativi dettati dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014, fermo comunque il limite del decoro della professione, espressamente imposto dall'art.  2233, co. 2, c.c., che preclude una liquidazione di somme solo simboliche e dunque non consone al decoro della professione (Cass. ord. n. 1522/2019; Cass. ord. n. ###/2017).  PQM Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2024/2025; 2) per l'effetto, condanna il ### dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per l'importo nominale di euro 500,00 (oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026 12/12 comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; 3) Condanna il ### dell'### e del merito al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.  ### 19.1.2026 Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/01/2026

causa n. 2800/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Cavalcanti Fedora

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