testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36/2021 R.G. proposto da: ##### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in ### 47, p resso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -controricorrente nonchè contro ### -intimato 2 di 24 avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 221/2020 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2025 dal #### 1. ― Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari ha riforma to la d ecisione del Tribunale d i ### che aveva accolto l'opp osizione proposta da ### o ### e ### R amirez ### contro il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di ### s.p.a. (poi ### per l'importo d i euro 30.908 ,20 a titolo di saldo del contratt o di finanziamento concluso con gli opponenti per l'acqu isto di un impianto fotovoltaico fornito dalla società ### s.r.l.
Gli oppon enti ― per quanto qui ancora interessa ― avevan o contestato il diritto dell a banca di agire nei loro confronti assumendo il grave inadempimento della soc ietà fornitrice dell'impianto fotovoltaico in quanto questo non aveva la capacità produttiva o la potenza di ### come indicato dalla fornitrice, bensì quella di 3,84/4 KW; inoltre il c.d. ### era scaduto il ###, e la ### non presentando la pratica nei termini concordati, non aveva reso loro possibile accedere al predetto IV ### con conseguen te perdita di gran par te degli incentivi statali senza i quali non sarebbero stati in grado di coprire le rate del finanziament o, che mai avrebbero sottoscritto se avessero saputo di do ver pagare le relative rate con i propri capitali; avevano fatto, inoltre, presente che l'### aveva irrogato alla ### s.r.l. una sanzione amministrativa per pratiche commerciali ingannevoli. Qu indi con lettera raccomandata del 27.5.2013 avevano costituito in mora la società fornitrice e l'avevano diffidata ad adempiere con lettera del 25.7.2013 con cui avevano preannunciato ch e, sussistendo le condizioni di cui 3 di 24 all'articolo 1455 c.c., avrebbero agito per la risoluzione de l contratto. ### m.It si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenziona li, eccep endo la decadenza degli opponenti dal diritto a far valere la garanzia per i vizi ai sensi dell'articolo 132 del codice del consumo contestando, in ogn i caso, la sussisten za del grave inadem piment o, stante la regolare installazione de ll'impianto, il suo collaudo, la sua accettazione ed il fatto che esso era tuttora in funzione. 2. ― Il Tribunale, accertato il grave inadempimento della società fornitrice, ai sensi dell'artico lo 1455 c.c., ha dichiarato la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 125 quinquies ### revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la ### alla restituzione delle somme versate dagli opponenti, respingendo l'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 132 del codice del consumo, poich é non applicabile al caso in esame in quanto disposizione di stretta interpretazione riferita in modo specifico ai diritti di cui articolo 130 comma 2 codice del consumo. 3. ― La Corte d'Appello nel riformare la decisione ha osservato che: a) premesso che il contratto con la ### doveva qualificarsi come d i fornitura di un bene e non d i appalto , stante il collegamento tra detto contratto e quello intercorso con la banca ― configurabile come mutuo di scopo ― andava confermata l'applicabilità nella fattispecie dell'articolo 125 quinquies ### b) nella specie il consumatore aveva assolto l'onere di costituire in mora il fornitore con la raccomandata del 27.5.2013; tuttavia, qualificato il contratto come compravendit a, risultava fondata la censura dell 'appellante relativa al rigetto della eccezione di decadenza, in quanto la disposizione dell'articolo 125 quinquies Tub doveva essere rac cordata con le norme de ttate dal codice d i consumo in tema d i decaden za del consumatore d al diritto di 4 di 24 domandare la risoluzione del contratt o di vend ita, non potendo si considerare la citata disposizione avulsa dall'impianto sistematico di riferimento, poiché, altrimenti, si sarebbe determinata una elusione della previsione normativa, rendendo suscettibile di riso luzione il contratto di finanzia mento «a va lle» pur nell'imp ossibilità di risolvere quello di for nitura «a m onte» per l'inutile decorso dei termini per la denuncia dei vizi o dei termini di prescrizione; c) pertan to, considerato che le azioni volte a far valere i vizi redibitori, nell'ipotesi di acquisto di beni di consumo, sono soggette ai termi ni più favorevoli per l'acqu irente previst i dall'articolo 132 del codice del consumo (due mesi dalla scoperta dei vizi), stante la tempestività dell'eccezione di decadenza sollevata dalla banca, era onere degli acquirenti provare di aver denunciato in detto termine i vizi e le difformità del bene; d) premesso che detti vizi, nell a fattispeci e, non potevano considerarsi occulti ― come preteso dagli appellati ― l'inizio della decorrenza del termine predetto doveva collocarsi non già nel mese di aprile 2013, come preteso, allorché avevano iniziato a ricevere i primi versamenti degli incentivi e si erano resi conto della riduzione del valore d ell'impianto fornit o; bensì, al più tardi, nei mesi immediatamente successivi al dicembre 2012, giacché le difformità dell'impianto contestate con la raccomandata del m aggio 2013 (anche a non volere ritenere che avessero potuto essere rilevate fin dall'installazione, collaudo e consegna dell'impianto che risalivano al mese di giugno 2012 in ragione della relativa documentazione attestante le caratteristiche e la po ten za del medesimo) certamente dovevano ritenersi rilevabili quando l'impianto era entrato in funzione (nel mese di dicembre 2012), quando era già scaduto il termine ultimo per po ter accedere al c.d. ### (30.8. 2012) e si era già verificata l'im possibilità di accedere agli incentivi più favorevoli secondo il programma energetico promesso dalla venditrice, dunque un inadem pimento 5 di 24 essenziale alla luce dello specifico sinallagma contrattuale; già da tale momento, invero, gli acquirenti ben avrebbero potuto e dovuto rendersi conto delle difformità de ll'impianto fornito e de lla sua minor redditività rispetto a quanto concordato; sicché la diffida del 27.5.2013, che denunciava che l'impianto non aveva le qualità (anche di reddittività) promesse non producendo energia sufficiente a pagare le rate di mutuo, risultava tardivamente inoltrata; e) i vizi derivan ti dall' imperfett a installazione del bene ― anch'essi considerati difet ti di conformità secondo la previsione dell'articolo 129 n. 5 del codice del consumo allorché l'installazione compresa nel contratt o di vendita ― accertati solo in sede d i consulenza tecnica, in ragione dell'entità, non potevano certamente ritenersi di per sé soli connotati dal carattere della gravità di cui all'articolo 1455 c.c.; f) quan to alla domanda subordina ta di annulla mento del contratto per vizio del consenso (fondata sulle pratiche commerciali ingannevoli accertate dall'### ― ferma l'astratta possibilità che l'annullamento per vizio del consenso del contratto di fornitura si ripercuota sul funzionalmente collegato contratto di finanziamento ― nella fattispecie, in difetto di una di una previsione analoga a quella di cui all'artico lo 125 T ub per l'ipot esi di risoluzione per grave inademp imento del fornitore, l'acquirente non poteva chiedere in via diretta l'annullamento del contratto di finanziamento «a va lle», bensì avrebbe dovuto domand are nei confronti della ### (che tuttav ia neppure era p arte del giudizio) l'annullamento del contratto di fornitura «a monte», non potendo la caducazione del contratto di finanziamento costituire altro che un effetto di detto previo annullamento; g) infondata era infine l'ulteriore domanda subordinata circa la natura usuraria de gli interessi di mora (stante la presenza de lla c.d. clausola di sal vaguardia) e il cor retto comp uto degli stessi, essendo la relativa clausola cont rattuale in linea con l'articolo 3 6 di 24 della ### del 9.2.2000, nella version e vigente ratione temporis. 3. ― Contro la sentenza hanno pro posto rico rso ### e ### affidandolo a quattro motivi di cassazione.
Ha re sistito ### - ### ement ### s.p.a. quale società beneficiaria della scissione parziale di ### cui era stato trasferito un compendio d i attività e p assività comprendente il credito già vantato da ### nei confronti dei due ricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso pe r nullità d ella notific a dello stesso: nullità in tesi derivante dalla mancanza, nella relata di no tificazione eseguita telematicamente, dell'attestazione di conformità di cu i all'articolo 16 undecies comma 3 del d.l. n. 179/2012, adempimento prescritto dall'articolo 3 bis commi 2 e 5 lett. g) della l. n. 53/94. 1.1. ― ### va respinta. ### 3-bis comma 2 l. n. 53 del 1994 (### di notificazioni di atti civili, amminist rativi e stragiudiziali p er gli avvocati e procuratori legali) prevede che: «### l'atto da notificarsi non consiste in un d ocumento i nformatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16- undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettron ica certificata»; il comma 5 prevede, inoltre, che : «### redige la re lazione di no tificazio ne su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettro nica certificat a. La relazione deve contenere: (….); g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2». 7 di 24 Il men zionato articolo 16-undecies prevede, poi, al comma 2 che: «### l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico»; ed ag giunge al successivo comma che: «Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato … Se l a copi a informatica è destinata alla no tifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione d i notificazione». ### 11 della stessa legge l. n. 53 del 1994 prevede, infine, che: «Le notifi cazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio , se man cano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli pre cedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica». 1.2. ― In fatto si rileva che nella specie non si tratta - come afferma la resistente - di omessa attestazione di conformità «delle copia infor matica al cartaceo cui è riferita», invero d agli atti prodotti il ricorso notificato (e poi depositato) risulta predisposto in PDF testual e firmato digitalmente (ovve ro risulta documento informatico nativo digit ale, predisposto con software di videoscrittura, trasformato in PDF (senza scansione) e poi firmato digitalmente. 1.3. ― Il ricorso per cassazione così predis posto è sta to poi notificato telematicamente, previa estrazione di copia informatica di esso, oltre che della procura, senza la prescritta attestazione di conformità inserita nella relata di notificazione, il ###, ed è stato depositato, nei 20 giorni dalla notifica, in cartaceo e non in via telematica, essendo stata detta modalità di deposito estesa al giudizio di legittimità ― unitam ente alla disciplina del processo civile telematico ― a far data dal 31.3.202 1 ( in vi rtù d el 8 di 24 provvedimento 27.1.2021 della ### del Ministero della Giustizia emanato in base all'art. 221, comma 5 del d.l. n. 34/2020 conv. con modificazioni nella l. n. 77/2020) e reso obbligatorio solo dal 1° gennaio 2023.
Tale deposito cartaceo, operato dai ricorrenti, è poi corredato in calce ― secondo il dettato dell'articolo 9, comma 1 bis, e 6, comma 1, della l. n. 53/1994 e successive modificazioni («1-bis. Qualora non si possa p rocedere al deposito con mod alità telematiche dell'atto notificato a norma de ll'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su su pporto anal ogico del messaggio d i posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta d i accettazione e di avvenuta consegna e n e atte sta la conf ormità ai d ocumenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marz o 2005, n. 82») di at testazione d i conformità «che il ricorso per Cassazione riprodotto nel presente documento con relativa relazione di no tificazione ricevute di accettazione e di consegna di notificazio ne tramit e pec è stat o estratto dalla propria cas ella di posta elettronica certi ficata ed è conforme al corrispond ente at to contenuto nella casella di posta elettronica certificata».
Invero l'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 - che costituisce il codice dell'amministrazione digitale - contiene le seguenti disposi zioni relative alle copie analogich e dei d ocumenti in formatici: «1. Le copie su supporto analogico di documento informatico (…) hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli e stratti su supporto analogico de l documento informatico, confor mi alle vigenti regole tecn iche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressam ent e disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico (...)». 9 di 24 1.4. ― Ciò premesso in fatt o e richia mata la normativa di riferimento, si osserva che come già affermato dalle ### di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. n. 22438/2018), l'originale del ricorso nativo digitale sottoscritto con firma digitale quale atto processuale è unico; «l'atto così formato e sottoscritto è, quindi, l'atto che l'avvocato p rovvede a notifi care, a mezzo p.e.c. , all'indirizzo p.e.c., risultante da pubblici registri, della controparte.
La parte d estinat aria della notificazione sarà, quindi, in possesso proprio dell'origi nale del ricorso notificato, sottoscritto con firma digitale, sicché sarà posta nella condizione di operare una verifica di conformità all'originale (in suo possesso) della copia analogica del ricorso che è stata già depositata in cancelleria» ( v. Cass. Un. cit.).
Dunque, rispetto a detto atto non è prevista la attestazione di conformità della «copia» analogica, della cui mancanza nella relata di notifica si duole la parte resistente, essendo piuttosto prevista la attestazione di conformità della copia analogica di detto originale informatico depositata in cancelleria laddove non era ancora possibile procedere al depo sito telematico non essendo ancor a operante nel giudizio di cas sazione il c.d. p rocesso telematico, e non essendo la C orte in grado di verif icare, essa stessa, la conformità all'originale nativo digitale della copia an alogica del ricorso depositata.
Di qui, pertanto, l'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994 ( e successive mod ificazioni), qu ali disposizioni che, proprio nell'ipotesi in cui non si possa depositare l'atto processuale originale telematico notificato, affidano alla parte l'onere di attestare la conformità all'originale della copia analogica depositata ### in detta sentenza le ### hanno affermatoa proposito dell'applicazione della sanz ione di improcedibilità per l'ipotesi di mancanza di detta attestazione di conformità - «che il 10 di 24 punto di equilibrio può spostarsi in avanti, tenendo conto dello stesso comportamen to concludente della parte destinat aria della notificazione, che esprime una saldatura concettuale, in termini di affidamento nella verifica della condiz ione di procedibili tà, con la condotta asseverativa impo sta al notificante ( ciò che, del resto, costituisce orizzonte traguardato anche da Cass., 20 agosto 2018, n. 20818 e da Cass., S.U., 11 settembre 2018, n. 22085). E questo proprio perché il d estinatario de lla notificaz ione è in possesso dell'originale del ricorso in formato digitale e, quindi, è in grado di valutarne appieno la conformità alla copia analogica informe (ossia priva di attestazione ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) che sia stata tempe stivamente depositata (nei venti giorni prescritti dall'art. 369 c.p.c.) dal ricorrente, attestando l'esito di una siffatta verifica tramite il mancato disconoscimento d i detta con formità», trovando in tal senso «peculiare valorizzazione l'art. 23, comma 2, del c.a.d., quale norma che, pur non essendo richiamata dall'art. 9, comma 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 (…), in qu anto opera - già ora, ne l contesto d ella discipli na del giudizio di legittimità non ancora inserito nel sistema del p.c.t. - da norma di chiusura sul duplice presupposto (anzitutto materiale, prima ancora che giuridico) della impossibilità per la Corte di effettuare la verifica diretta sull'originale nativo digitale e della possibilità, invece, della parte destinataria dell'atto processuale nativo digitale, debitamente sottoscritto con firma digital e, di poterne operare, o meno, il disconoscimento rispetto alla copia analo gica che non sia stata autenticata dal difensore autore d ell'atto noti ficato, in quanto in possesso proprio del suo originale». Sicch é, in mancanza di disconoscimento, non rileverà - agli effetti della procedibilità del ricorso - l'assenza dell' attestazione di conformità di cui all'art. 9 comma 1 bis, e 6 , comma 1, della l. n. 53/19 94 - qui peraltro presente, mentre nella diversa ipotesi in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga, 11 di 24 invece, solo intimato, «il ricorrente potrà depositare, in base all'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma del lo stesso art. 372), l'asseve razione di conformi tà all'originale (ex art. 9 della legg e n. 53 del 1994) del la copia analogica informe del ricorso (tempestivamente d epositata) sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà di chi arato improcedibile» (Cass. Sez.. Un. cit .); parimenti sarà onere del ricorren te - ove il d estinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale deposi ti il controricorso e disconosca la confo rmità all'origi nale della copi a analogica informe del ricorso (t empestivamente de positata) - nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge di conformità della copia anal ogica all'originale notificato , pena l'improcedibilità del ricorso 1.5 -In ogni caso, giova aggiungere, che anche la prospettata nullità della notifica e inammissibilità del ricorso è doglianza infondata, poiché va fatta applicazione dell'insegnamento , condiviso e consolidato nella g iurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di ri to, secondo cui la nul lità non può esser e mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le n otificazioni » (v. Sez. Un. n . 7665/2016, princ ipio confermato successivamente da innumerevoli pronunce), così come di quello per cui «la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme d i rito non tut ela l'interesse all'astratta regol arità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiud izio subito dal diritt o di difesa della parte in con seguenza della de nunciata violazione. Ne consegue ch e è in ammissibile l'eccezion e con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le qu ali l'erronea applicaz ione dell a regola 12 di 24 processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare al tro pregi udizio per la decisione finale della Corte» (v. ancora Se z. Un. n. 7665/2016): ed è importante sottolineare che det to principio è stato in generale ribadito anche da ### Un. n. ###/2021, la quale, nel confermare che «l'esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, donde può essere invocata solo per riparare a una precisa e appre zzab ile lesion e che, in conseguenza del rito seguito, si sia determinata (per la parte) "sul piano pratico processuale"», ha però condivisibilmente circoscritto l'ambito di operatività de l princip io, precisando che, come è del resto intuitivo, esso non può essere enfatizzato al punto da farne applicazione «al ben diverso caso della dedotta lesione dei diritti processuali essenziali, come il diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale». Sicché , per conseguenza, deve tenersi tu ttora per fermo, in materia di ricorso per cassazione, che «l'eventuale nullità della notificazion e è sanata dalla predisposizione (e notifi ca) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali d el raggiungimento dello scopo ex articolo 156, comma 3, c.p.c.» (Cass. n. 18402/2018).
Nella specie, da un lato, è stato raggiunto «il risult ato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel l uogo virtuale, o vverosia l'indirizzo di PEC del difensore» (così la decisione da ultimo citata); dall'altro, il controricorrente ― pur sollevando la questione della nullità ― non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, che ha, invero, esplicato con difese nel merito ampiamente articolate nel controricorso, e, soprattutto , vista la natura specifica del vizio lamentato, non adduce l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente e quello depositato in cancel leria e at testato conforme a quello notificato, né revoca in dubbio la provenienza e 13 di 24 riferibilità dello stesso al difensore che dal testo e d alla sottoscrizione appariva essern e l'autore, pacifi camente munito di procura speciale. In altre parole, costituendosi e assumendo difese nel merito rispetto all'atto di gravam e ricevuto e non contestato conforme a quello dep ositato, il controricorrente ha chiaramente palesato che l'atto, pur difforme dallo schema legale, ha raggiunto il suo scopo di instaurare un effetti vo contraddittorio su una domanda rivolta ad un giudice per l'ottenuto di una pronuncia di merito sulla res controversa. 2. ― Il primo mot ivo den uncia vi olazione e falsa applicazione degli articoli 121 e 125 quinquies del d.lgs. n . 385/93 ### ai sensi dell'articolo 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d'appello, dopo aver qualificat o il contratto di fornit ura dell'impianto fotovoltaico come vendita e l'applicabili tà della disciplina prevista dall'articolo 125 quinquies predetto per la sussistenza del collegamento negozi ale tra dett o contratto di vendita e il con tratto di finanz iamento, avrebbe e rroneamente accolto l'eccezione sollevata dalla banca di decadenza dei ricorrenti dal diritto di far valere la garanzia per vizi e per mancanza delle qualità del bene v enduto ex articolo 129 e 132 del codice de l consumo.
Osservano i ricorrenti che: a) in cas o di in adempiment o del f ornitore di beni e servizi l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore prevista dalla predetta norma si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale, avendo la n orma ― in attuazione della d irettiva eurounitaria― innovato la discip lina abrogata assicurando una maggior tutela del consumatore nel senso ― tra l'altro ― di ritenere sufficiente per l'esercizio di detta azione diretta la messa in mora del forn itore nonché la sussistenza delle condizio ni di cui all'articolo 1455 c.c.; 14 di 24 b) nella specie, perciò, sarebbe stata sufficiente la costituzione in mora effett uata con la raccomandata del 27.5.20 13 con cui avevano lamentato la mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto d'acquisto dell'impianto fotovoltaico, tra cui l'impossibilità di accedere al c.d. ### e l'omessa consegna del la documentazione relativ a ai pannelli installati e all'inverter, la mancata indicazione della reale capacità produttiva e potenza dell'impianto; c) le risult anz e della CTU disposta in primo g rado avevano confermato l'inadempiment o posto in essere da ### e la notevole differenza tra ritorno economico indicato nelle disposizioni contrattuali e quello effe ttivamen te ritraibile dell'impiant o installato, dunque l'alterazione signific ativa dell'equilibrio posto a fondamento del sinallagma contrattuale; d) l'eccezione di decadenza d all'azione di riso luzione del contratto di finanzia mento avrebbe dovuto essere respinta in quanto la domanda non presupponeva la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto di fornitura, ma solo la costituzione in mora del forn itore e l'inade mpimento dello stesso di non scarsa importanza. 2.1. ― Il motivo è infondato. 2.1.1. ― ### di fornit ura d ell'impianto in questione è un'operazione di credito al consumo caratterizz ata da un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita del bene e il contratto di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'articolo 121 e ss. del Tub, nel te sto introdotto dal d.lgs. n. 141 /2010, dedicato, nel testo attuale, al «credito ai consumatori», dand o attuazione della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito «ai consumatori », e, quindi, ricon oscendo espressamente il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di fornitura di beni o servizi di cui all'art. 3, lett. n, (che indiv idua le condizioni per la sussistenz a del 15 di 24 «contratto di credito colle gato», e al l'art. 15 (che fissa le conseguenze di tale collegamento, relativamente al caso di recesso del consumatore dal contratto finanziato e ― per quanto qui più rileva ― al caso di inadempimento da parte del fornitore).
Detto «contratto di credito collegat o» è defi nito, dall'art. 121, comma 1, lett. d), come «contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servi zio specifici se ricorre almeno una dell e seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono e splicitamente individuati nel contratto di credito», disciplina che esonera il giudice di merit o dall'affrontare il tem a della riconducibilità della figura tipica di credito al consumo al «mutuo di scopo» (operazione ermeneutica pur compiuta nel caso di specie dal giudice di merito), poiché è la legge stessa a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale, a determinate condizioni contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratt i, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. (v. Cass. n. 20477/2014); in altre parole, poiché, le norme richiamate de line ano un collegamento di fonte legale tra contratti, per de finizione, non è necessario alcun intervento giudiziale di individuazione di un' ### volontà dei contraenti volta a "collegare" il contratto di credito al consumo al contratto di compravendita, ogniqualvolta il contratto di credito al consumo, stipulato pe r iscritto, contenga, oltre i re quisiti di cu i all'art. 121 T.U.B. 2.1.2. ― La tutela specifica, nell'ipotesi del detto collegamento negoziale di fonte legale, è assic urata dall'art . 125 quinquies (rubricato «### nto del fornitore»), che consente l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore in caso d i 16 di 24 inadempimento del fornitore di beni e servizi (di cui all'art. 11, 2, della d irettiva 87/102 /CE), che costituisce una protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore , che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Prevede invero la norma che: «1. Nei contratt i di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilme nte effettuato la costituzione in mora del fornitore, h a diritto all a risoluzione d el contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorro no le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civi le. 2. La risoluzione del contratto di cred ito compo rta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni a ltro onere eventualmen te applicato. L a risoluzione del contratto di cre dito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso». Nei primi due commi la norma in questione innova la disciplina abrogata assicurando un a maggiore tutela del consum atore (tra l'altro escludend o la necessità del patto di esclusiva per l'azione diretta e prevedendo il diritto del finanziatore di ripetere l'importo del finanzia mento direttamente dal fornitore) ma mantiene il meccanismo della sussidiarietà ― in via attenuata rispetto a quanto previsto nella direttiva ― in quanto per l'eser cizio di detta dell'azione diretta è necessaria e sufficiente la messa in mora del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., ovvero che l'inadempimento del fornitore sia connotato dall a gravità necessaria a determinare la risoluzione del contratto; ciò signifi ca che non è necessario l'esercizio dell'azione di risoluzione del contratto per 17 di 24 inadempimento nei confronti del fornitore, bensì che i presupposti di det ta risoluzione siano accertati incidenter tantum dal giudi ce adito con azione diretta verso il fornitore per la «risoluzione» del contratto di finanziamento. 2.1.3. ― Il fatto che det ta az ione diretta nei confronti del finanziatore si «aggiunga» alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale, significa solo c he ― a sua maggior tute la ― il consumatore non è costretto ad agire anche contro il fornitore per ottenere una declaratoria di risoluzio ne del relat ivo contratto di acquisto da cui far derivare ― in ragione d el collegam ento negoziale funzionale con il contratt o di finanziamento ― la caducazione anche di q uest'ultimo, come sare bbe ne cessario secondo la normativa interna in assenza della specifica disposizione del TUB in esame, ma non vale ― come pretendono i ricorrenti ― ad alte rare le condizioni cui deve, comunq ue, sottostare l'accertamento incidentale delle con dizioni di risoluzione del contratto di fornitura secondo la normativa codicistica integrata da quella di maggior favore prevista dal d.lgs. n. 26/2005 ( c.d. codice del consumo), poiché ― come correttamente ritenuto dal giudice di secondo grado nella specie ― la disposizione dell'art. 125 quinquies Tub non può considerarsi avulsa dall'impianto sistematico a cui fa riferimento richiamando l'art. 1455 c.c., dunque con le norme che disciplinano la prescrizione e la decadenza dell'azione re dibitoria, che va raccordata con le norme dettate dal codice di consumo, che in tema di decadenza del consumatore dal diritto a domandare la risoluzione del contratt o di vendita pre vede una disciplina più favorevole e dunque un termine più ampio per la denuncia dei vizi o della non conformità del bene acquistato da quello promesso. Il senso d ell'affermazione secondo cui la speciale tutela apprestata dall'articolo 125 quinquies si aggiunge agli altri strumenti di cui il consumatore può avvalersi, st a proprio in ciò , che il rapporto è 18 di 24 regolato dalla normativa complessivamente ad esso applicabile. Del resto, diversamente ragionando, si conseguirebbe un risultato non solo elusivo ― come afferma la Corte d'appello ― della previsione normativa in questione, ma i mpedit ivo della sua operatività, poiché, ove si consentisse la risoluzione del contratto d i finanziamento «a valle» pur dopo l'inutile decorso dei termini per la denuncia dei vizi idonei a determinare un inadempimento grave del fornitore, si renderebbe imp ossibile la risoluzione di quello di fornitura «a monte» (che è, invece, il presupposto logico giuridico della caducazione de l primo) ben potend o il fornitore opporre l'eccezione di decadenza al finanziatore che agisse ― ai sensi del comma 2 dell'art. 125 quinquies ― per «ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso».
Dovendo, dunque, la norma poter trovare attuazione nella sua completezza, non può che interpretarsi nel senso che, sebbene non sia necessario che il consumatore ― per ottenere gli effetti della caducazione del contratto di finanziamento e, quindi, la restituzione di quan to corrisposto per la restit uzione di quanto ricevuto ― ottenga una declaratoria di risoluzione del contratt o di fornitura esercitando la relativa azione nei confronti del fornitore, è, tuttavia, necessario che otte nga l'accertament o incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da quella consumeristica più favorevole, e, quindi, metta in mora il fornitore ― unica condizione dell'esercizio dell'azione diretta ― nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione. 2.1.4. ― Perciò va respinto in q uanto infondato il motivo di cassazione che de nuncia nel la specie la falsa applicazione deg li artt. 121 e 125 quinquies del d.lgs. n. 385/93, nella spe cie correttamente applicati. 3. ― Il secon do motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 128, 129, 130, 131, 132, 135 del codice del consumo ai sensi dell'art. 3 60 comm a 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. 19 di 24 nonché la violazione dell'articolo 132 del codice del consumo per omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. 3.1. ― Anche a prescindere dalla formulazione ― che mescola senza ben individuarne la specificità, vizi tipici di natura diversa e logicamente incompatibili ― il motivo è inammissibile per diverse ragioni che seguono. 3.2 - Il motivo si articola in profili diversi di censura: a) i ricorrenti sottolineano che, in materia di garanzie per i vizi dei beni oggetto di vendita, valgono le norme di maggior tutela del consumatore dal cui combinato disposto si desume: ### una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore pe r qualsiasi difetto di conformità che si palesi entro il termine di due anni dalla consegna; ### l'onere del consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformit à nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo, difetto che, ai sensi dell 'art. 132 comma 3, si presume sussistesse già alla consegna del bene laddo ve si manifesti entro sei mesi dalla consegna del bene stesso, salvo che la presunzione in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto; nella specie en tro i sei mesi dalla me ssa in funzione (tramite l'allacciamento alla rete elettrica) dell'impiant o, avvenuta n el dicembre 2012, i ricorrenti, con una raccomandata dell'aprile 2013, avevano denunciato al venditore la mancanza di documenti indispensabili per l'ottenimento delle detrazioni fiscali; e nel maggio 2013 la non conformità dell'impianto a quanto convenuto; sicché, trattandosi di vizio che si era m anifestato entro sei me si dalla consegna, la Corte av rebbe d ovuto ap plicare la presunzione di responsabilità a carico del venditore. 3.2.1. ― Il motivo è ina mmis sibile p erché i ricorrenti, confondendo la questione della distribuzione dell'onere probatorio relativamente alla sussistenza dei vizi de ll'impianto fotovoltaico 20 di 24 fornito con la questione della tempestività della loro denuncia, non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia aggravata: è ben vero, infatt i, che secondo la disciplina consumeristica richiamata, i vizi che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene si ritengono sussist enti già al momento della consegna stessa, ma non è su questo che il giudice di merito si è pronunciato, bensì sul fatto che l'utile d enuncia di tale vi zi attraverso la messa in m ora del for nitore - foss'anche avvenuta con la raccomandata dell'aprile piuttosto ch e del maggio 2013 - era, comunque, tardiva rispetto al termine di due mesi di cui all'art. 132 del codice de l consumo, dal moment o che i vizi ― secondo l'accertamento del giudice di merito non sindacabile in questa sede ###on sotto il profilo del vizio mot ivazionale che denunci un'anomalia incompatibile con il minimo costituzionale garantito ( v. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) ― si erano palesati al più tardi all'atto della messa in funzione dell'impianto, nel dicembre 2012.
Quindi è del t utto irr ilevante il fatto che la Corte di merito no n abbia preso in considerazione la presunzione invocata nel motivo. b) I ricorrenti osservano che la Corte di merito avrebbe omesso di prendere in considerazione tutti gli elementi e tutti i documenti di causa e tutte le circostanze dedotte dai ricorrenti nel giudizio di primo grado e nel giudizio di secondo grado (doc. n. 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19) e, così, ritenuto erroneamente che la denuncia risultasse tardivamen te inoltrata in quanto gli acquirenti si sarebbero dovuti rendere conto della produttività e della redditività dell'impianto dal momento (o quant omeno nei mesi immediatamente successivi) in cui lo stesso era stato allacciato alla rete elettrica, cioè dal mese di dicembre 2012. In altre parole la sentenza non avrebbe tenuto conto c he gli acquirenti, stante la natura dei vizi, non poteva no avere avuto una conoscenza completa degli stessi e della loro gravità prima del mese di aprile, allorché iniziarono a ricever e i primi versamenti degli in centiv i 21 di 24 statali e a rende rsi conto d ella riduzione del valore de ll'impianto fornito. Né la corte avrebbe tenuto conto che l'impianto era entrato in funzione nell'autunno 2012 (dunque in condizioni di luce limitata e di clima piovoso, mentre per verificare l'effettiva potenzialità e redditività dell'impianto occorreva attendere la primavera) e che la potenza di un pannello fotovoltaico non è una caratteristica fissa definita a priori ma dipend e da m olti fattori (come la po sizione geografica l'inclinazione del m odulo e il suo orientament o): caratteristiche tecniche complesse in ragio ne delle quali la conoscenza dei vizi denunciati e dell'inadempimento della società avrebbe dovuto ritenersi acquisita ― anche in termini di gravità ― solamente a seguito dell'espletamento della ### 3.2.2. ― Il motivo è evi den tement e inammissibile, poiché i ricorrenti sottopongono alla Corte con il vizio motivazionale di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. che ― come noto ― deve attenere a un «fatto storico», principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo ma non sia stato preso in conside razione dal g iudice ― non un « omesso esame», bensì la ricognizione che in concre to il giudice ha fatto de lle risultanze istruttorie per giungere alle proprie conclusioni di merito a p roposito dell'accertamento della di decorrenza del termine di decadenza, ovvero del momento in cui i ricorrenti avevano preso (o avrebbero potuto/dovuto) prendere conoscenza dei vizi denunciati.
Sicché con il mezzo in esame essi intendono, in realtà, sottoporre alla Corte di legi ttimità una surr ettizia revisione del giudizio d i merito, dovendosi tener per fermo il rigoroso insegnamento di questa Corte secondo cui: «in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la p ropria statuizione esibisca i requisiti stru tturali minimi dell'argomentazione (fatto probatorio ― massima di esperienza ― 22 di 24 fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata […] o confrontare la senten za impugnata con le risu ltanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione» (Cass. n. 14953/2000). 4. ― Il te rzo motivo denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 1495 comma 2 c.c. ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e carenza di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell'art.1495 comma 2 c.c. per omesso esame di documenti decisivi per il giudizio ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. La Corte d 'appello avrebbe ritenuto i ricorrenti decaduti dalla garanzia omettendo di considerare che il venditore aveva occultato i vi zi; invero omett endo di prende re in considerazione tutti gli elementi tutte le circostanze dedotte dai ricorrenti nel giudizio di primo in secondo grado (doc. n. 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19) non solo non av eva conside rato che i vizi erano stat i occultati attraverso la pratica commerciale ingannevole posta in essere dai venditori della ### circostanza rispetto alla quale la decisione sarebbe carente di mo tivazioni non avendo la Corte di merito effettuato alcuna delibazione in proposito. 5. ― Il qu arto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 183 comma VI c.p.c. ai sensi dell'art. 3 60 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. nonché carenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori ritualmente dedotti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Con tale m otivo i ricorrenti si dolgono che la sentenz a ab bia omesso di pronun ciarsi sull a richiesta di ammissione dei mezzi istruttori senza indicare le ragion i del d iniego, cosicché il ragionamento decisorio sarebbe incompleto lad dove se la Corte d'appello avesse ammesso le prove già dedotte in primo grado i 23 di 24 ricorrenti avrebbero potuto dimostrare quando avevano iniziato a percepire l'esistenza dei vizi, con opposto esito del giudizio. 6. ― I due emotivi possono essere esaminati insieme in quanto evidentemente connessi e sono entrambi inammissibili per le ragioni già dett e (v. punt o 3.2.2) poiché anche in questo caso i ricorrenti invocano impropriamen te la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo ad aspetti argomentativi che riguardano un accertamento in fatto che spetta esclusivamente al giudice di merito, quale la natura palese o occulta dei vizi del bene fornito e, quindi , l'accertamento del momento in cui i ricorrenti n e avrebb ero pot uto e dovuto avere contezza agli effetti di considerare t empestiva relativa denunci a; potendosi solo aggiungere con riguardo alla p retesa om essa considerazione della pratica commerciale ingannevole dei venditori di ### osol ― dedotta sempre agl i e ffetti della censura della motivazione circa la natura occ ulta dei viz i ― che i l motivo è inammissibile anche per difetto di specificità poiché non indica dove (in quali atti) e come detta que stione fosse stata sottop osta al contraddittorio nei termini detti, risultando, invero, dalla sentenza che la questione è stata ampiamente considerata ai fini del rigetto della domanda subordinata di caducazione del contratto di finanziamento per effetto dell'annullamento per vizio di consenso di quello di fornitura. 7. ― Il ricorso in conclusione va respinto. Quanto alle spese il collegio reputa che le stesse vadano compensate in ragione della novità della quest ione sottoposta alla Corte atti nente all'interpretazione dell'articolo 125 quinquies Tub in relazione alla disciplina codicistica e consumeristic a citata. Sussistono i presupposti per il versamento, ai sensi dell'art . 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. 24 di 24 La Corte respinge il ricorso. Dichiara interamen te compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte rico rrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così d eciso in ### ne lla camera di consiglio della 1ª