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ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25428/2020) proposto da: ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC del difensore; - ricorrente - contro ### S.r.l. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in ca lce a l controricorso, dall'Avv. ### elettivamente domiciliata in ### via ### d'### 5, presso lo studio dell'Avv. ### e ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del suo procuratore ### A ntonio, in forza di procura speciale autenticata il 18 dicembre 2019, rep. n. 93.507, racc. n. 10.283 , elettivamente dom iciliato in ### , via ### n. 8, presso lo studio dell'Avv. ### na L iuzzi, che lo ### - ### - Garanzia per i vizi - ### accettazione - Decorrenza termini decadenza e prescrizione R.G.N. 25428/20 C.C. 11/06/2025 2 di 24 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - nonché ### di ### geometra ### e ### perito industriale ### S.n.c. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimata - avverso la se ntenza della Corte d'appello di Torino 617/2020, pubblicata l'11 giugno 2020, notificata a mezzo PEC il 2 luglio 2020; udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio dell'11 giugno 2025 d al Co nsigliere relatore ### letta la m emoria illustrativa depositata nell'interesse del ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. ### 1.- Con decreto ingiuntivo n. 3075/2015, il Tribunale di Torino intimava il pagamento, a carico di ### e in favore della G hemar S.r.l., della somma di euro 43.010,00, oltre interessi legali, a titolo di saldo dell'appalto eseguito, avente ad oggetto la realizza zione di un impianto idrotermosanitario e di climatizzazione presso l'immobile di proprietà del com mittente, sito in ### via ### n. 6, come da contratto del 3 novembre 2020. 3 di 24 Con a tto di citazione notifica to il 18 magio 2015, ### proponeva opposizione avverso il rilasciato provvedimento monitorio, eccependo: - l'inesistenza o comunque la nullità della procura allega ta al ricorso monitorio; - la ca renza di legittimazione passiva sostanziale dell'intimato; - il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento per un consumo anomalo di energia elettrica, a fronte di temperature molto basse nei locali, vizi già riconosciuti dall'appaltatrice e rimasti irrisolti; - la m ancata esecuzione del collaudo; - il dif etto di un previo accertamento dell'accettazione dell'opera e del rilascio dell'attestato di collaudo; - la manc ata autorizzazione di lavori extra-capitolato. Chiedeva, poi, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per i vizi dell'impianto nella misura di euro 499.831,00, imput abili ai costi di ripristino e al minor va lore dell'immobile declassato in ragione della diversa c lasse energetica, e di euro 15.000,00, ascrivibili al costo di trasferimento, vitto e alloggio per il tempo occo rrente all'esecuzione dei lavori di ripristino.
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l., la quale contestava le argomentazioni avversarie, deducendo: - la validità ed efficacia della procura congiunta materialmente al ricorso monitorio; - la legittimazione sostanziale del ### - la corretta realizzazione e certificazio ne degli impianti; - la riconducib ilità degli eccessivi consumi e del carente riscaldamento e raffrescamento dei locali a problemi di coibenta zione degli stessi, alla costruzione di una vetrata non conforme, alla sistemazio ne di bocchettoni nel controsoffitto della cabina armadio e ad una gestione poco accorta dell'impianto; - il mancato riconoscimento dei difetti contestati; - 4 di 24 l'accettazione dell'opera, in esito al saldo di gran parte del prezzo pattuito; - in ogni ca so, l'intervenut a decadenza e prescriz ione dalla gara nzia per i vizi; - l'indebita quantifica zione in ordine all'asserito dan no patito; - l'imputazione dei difetti, qualora riscontrati, alla progettazio ne dell'impianto e non già alla sua realizzazione. Chiedeva, infine, l'autorizza zione alla chia mata in garanzia della progettista Te rmica P rogetti di ### geo metra ### e ### perito industriale ### S.n.c. e della propria assicurazione ### Autorizzata la chiamata, si costituiva la sola compagnia ### S.p.A., la quale negava la copertura assicurativa relativamente all'oggetto della domand a e si associava ai rilievi svolti dalla ### Rimaneva contumace la società progettista ### Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1346/2018, depositata il 16 marzo 2018, accoglieva l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava ### al pagamento, in favore della ### S.r.l., della minore somma di euro 18.194,00, oltre interessi legali, respingendo la proposta domanda riconvenzionale.
In specie, la domanda risarcitoria era disattesa in ragione della ritenu ta fondatezza dell'eccezio ne di decadenza formulata dall'appaltatrice, in quanto, nonostante la mancata acce ttazione dell'opera per difetto del collaudo, a fronte della scoperta dei vizi non più tardi del fe bbraio 2013, la prima cont estazione risaliva alla mail del 3 giugno 2013, senza che l'assu ntore avesse 5 di 24 riconosciuto tali viz i, con il conseguent e assorbimento dell'eccezione di prescrizione. 2.- Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2018, ### proponeva app ello avverso la p ronuncia di prime cure, lamentando: 1) l'irrilevanza degli indizi va lorizzati dal prim o giudice ai fini di desumere la qualità di comm ittente in capo all'opponente; 2) l'erroneo riconoscimento della pretesa creditoria azionata quanto ai lavori ex tra-capitolato; 3) la manca ta distinzione tra opere oggetto di un nuovo co ntratto di appalto, varianti ordinate dal committente e varianti eseguite su iniziativa dell'appaltatrice; 4) l'avvenuta contestazione degli asseriti lavori extra-contratto e del quantum della pretesa all'uopo azionata; 5) l'erroneo calcolo della ritenuta a garanz ia del 10% sull'imp orto complessivo dell'appalto; 6) l'erroneo accoglimento dell'eccezione di decadenza, in mancanza del collaudo dell'opera, che avrebbe impedito il decorso dei termini, nonostante la ma teriale immissione nel possesso; 7) l'avvenuto riconoscimento del vizio a cura dell'appa ltatrice; 8) in ogni caso, la tempestività della denuncia dei vizi, rispetto al momento in cui era stato scoperto l'eccessivo consumo di energia elettrica; 9) l'erronea declaratoria di a ssorbimento dell'eccezione di prescrizio ne, in ragione dell'accoglimento dell'eccezio ne di decadenza, prescrizione che invece non avrebbe potuto a monte decorrere nel caso di avvenuta consegna dell'opera senza previa soggezione a collaudo; 10) ad ogni modo, la tempestività dell'azione riconvenzionale di risarcimento danni rispetto al termine biennale di prescrizione.
Si costituiva no separatamente nel giudizio d' appello la ### S.r.l. e la ### zioni S.p.A., le quali 6 di 24 instavano per il rigetto dell'appello e per la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Rimaneva contumace la ### di ### geometra ### e ### perito industriale ### S.n.c.
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l'impugn azione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, confermava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e assolveva l'opponente della pretesa azionata in monitorio, confermand o altresì il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che l'appaltatrice non aveva affatto riconosciuto l'esistenza del vizio, non essendo dato rinvenire nella corrispondenza prodotta l'amm issione circa la presenza di vizi o difetti dell'opera; b) che, a fronte dell'eccezione di deca denza sollevata, gr avava sul committente l'onere della prova circa la tempestività della denuncia; c) che il T ribunale , contrariamente a quanto ritenuto dall'ap pellante, aveva considerato come, in mancanza di accettazio ne dell'oper a, il committente non potesse decadere dalla garanzia per i vizi ex art. 1667, prim o comma, c.c. e come dovesse, invece, indagar si in ordine a lla decadenza denunciat a dalla G hemar per effetto dell'intempestività della denuncia; d) che sin dalle prime fatture - che coprivano il trimestre da novembre 2012 a gennaio 2013 - poteva evincersi la marcata differenza di costi e di resa rispetto al vecchio im pianto e vi era altresì l'immediat a percezione della presenza di ba sse tempera ture, sicché la denuncia del giugno 7 di 24 2013 era tardiva; e) che, per l'effetto, doveva essere confermata la na tura assorbente dell'accertata decad enza rispetto all'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, doveva rilevarsi che, ai fini della decorrenza del termine biennale, era irrilevante ogni indagine sull'epoca del collaudo, poiché, avuto riguardo al momento della riconoscibilità dei vizi, l'esperimento dell'azione a far tempo da lla notifica dell'atto di opposizione al d ecreto ingiuntivo risultava chiaramente fuori termine. 3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, ### Hanno resistito, con separati controricorsi, la ### S.r.l. e la ### S.p.A.
È rimast a intimata la ### di ### geometra ### e ### perito industriale ### S.n.c. 4.- Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1662, 1665, 1667 e 1668 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto c he i termini di decadenza e prescrizione, in ordine alla g aranzia per i vizi nell'appalto, operassero nel caso di specie, pur avendo accertato la mancanza di collaudo e accettazione.
Osserva l'istante che era fatto pacifico, evocato dal Tribunale e richia mato anche dalla sentenza impu gnata, che nessun collaudo fosse avvenuto, né il primo ###, previsto entro 8 di 24 60 giorni dalla consegna, né quel lo ###, che doveva avvenire entro sei mesi dal primo collaudo.
Per l'effet to, obietta il ricorrente che la scoperta del vizio occulto avrebbe dovuto essere logicam ente successiva al collaudo, altrimenti il vizio non avrebbe potuto definirsi occulto, dovendo intendersi per vizi occulti quei vizi non riconosciuti e non riconoscibili, nonostante la verifica e il collau do eseguiti dalle parti, mentre, nel caso concreto, il gi udizio avrebbe avuto ad oggetto viz i o difetti pale si, perché p acificamente scoper ti e comunicati prima del collaudo mai avvenuto, co me disciplinati dall'art. 1667, primo comm a, c.c., secondo cui l'appalta tore è liberato dalla garanzia per i vizi palesi solo se vi sia stato collaudo e a ccettazione dell'opera, senza che decorra alcun termine di decadenza per la relativa denuncia. ### l'istante che la mera consegna materiale dell'opera o l'im missione nel possesso non avreb bero co mportato alcun decorso dei termini di decadenz a e prescrizione, che presupponevano, invece, la consegna definitiva dell'opera, ossia la consegna all'esito dell'accettazione. 1.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono.
I due a spetti su cu i si incentra la censura aggre discono i seguenti argoment i posti a fondamento della sent enza impugnata: A) l'affermazione secondo cui, pur in manca nza di accettazione dell'opera (che avrebbe dovuto essere delibata all'epoca del preventivato collau do, in realtà mai avvenuto), dovesse, comun que, indagarsi in ordine alla decadenza denunciata dalla ### per effetto dell'intempestività d ella denuncia ex art. 1667, secondo comma, c.c.; B) il rilievo a mente 9 di 24 del qu ale, nonostante la natur a assorbente dell'accertata decadenza rispetto all'eccezione di prescrizione, in ogni caso, ai fini della decorre nza del term ine biennale ex art. 1667, t erzo comma, c.c. fosse irrilevante ogni i ndagin e sull'epoca del collaudo, poiché, avuto riguardo al momento della riconoscibilità dei viz i, l'esperimento dell'azione a far tempo dalla notifica dell'atto di opposizio ne al decreto ingiuntivo s arebbe risultata chiaramente fuori termine.
Entrambi gli asserti sono sindacabili in questa sede. 1.2.- Anzitutto, si evidenzia che i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria volta a far valere, nei co nfronti dell'appaltatore, la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (come proposta nel caso di specie dall'appaltante), atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committent e a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento solle cito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prest azione (Cass. Sez. 2, S entenza n. 23075 del 30/10/2009; ### 2, Sentenza n. 28417 del 22/12/2005; ### 2, Sentenza n. 14284 del 18/12/1999). 1.3.- Occorre, dunque, interrog arsi sull'integrazione dei presupposti affinché tali termini siano operativi.
A) In base al primo comma, secondo periodo, dell'art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il committent e ha accettato l'opera e le dif formità o i viz i erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. 10 di 24 Tale norm a si riferisce evidentemente ai viz i palesi o apparenti, che devono essere riscon trati al m omento della verifica o dell'accetta zione, sicché, una volta che sia avvenuta l'accettazione nonostante il riconoscimento o la riconoscibilità dei vizi, la garanzia non è dovuta.
A contrario, pertanto, il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore.
Per co nverso l'art. 1667, secondo comm a, primo periodo, c.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che siano scoperti in epoca successiva.
Dunque, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1177 del 14/04/1972), prima della scoperta.
Ove, dunque, all'accettazione dell'opera segua la scoperta dei vizi, essi devono essere denunciati da ll'ordina nte, a pena di decadenza, nei sessanta giorni da lla sco perta, a pena di decadenza.
Nella fattispecie, non vi sono stati né verifica, né collaudo, né accettazione.
In difetto di accettazione (cui la pronuncia impugnata allude a pag. 19), non poteva imputarsi all'o rdinante di non aver 11 di 24 provveduto alla denuncia dei vizi, a decorrere dal momento della loro scoperta, appunto perché essi a vrebbero dovuto essere rilevati all'epoca della verifica e menzionati nell'esito dei collaudi sollecitati dall'appaltante.
Nello specifico la “accettazione” a vrebbe dovuto essere rimessa all'esito del prodromico “collaudo” (m ancato collaudo, sebbene previsto, cui espressa mente si riferisce la sentenza impugnata a pag. 17), quale risultato positivo o negativo della “verifica”, a sua vol ta intesa quale complesso di operazioni materiali di natur a em inentemente tecnica finalizzate ad accertare se l'opera sia stata eseguita correttamente.
Ossia avrebbe dovuto attendersi il gi udizio espresso dal committente (ove non demandato ad un terzo collaudatore) circa la rispondenza o meno dell'opera alle condizioni del contratto o alle regole dell'arte, co llaudo che rapp resenta u n accertamento tecnico unilaterale (semplice dichiarazione unilaterale di scienza, consistente in una co nstat azione tecnica proveniente da l committente, avente carattere rece ttizio) - Cass. Sez. 2, Sentenza n. 169 del 10/01/1996; ### 2, Sentenza n. 6489 del 27/07/1987; ### 2, Sentenza n. 5460 del 08/11/1985; ### 2, Sentenza n. 283 del 13/01/1984; ### 2, Sentenza n. 3515 del 23/06/1979; ### 1, Sentenza n. 2569 del 21/10/1967 -.
Ne discende che la necessità di denunciare le difformità e i vizi all'esito della consegna dell'opera (Cass. Sez. 2, Sentenza 1748 del 24/01/2018; ### 2, Sentenza n. 6970 del 16/12/1982; Sez. 2, Sentenza n. 3596 del 06/08/1977; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13821 del 17/ 05/2024; ### 6-2, 12 di 24 Ordinanza n. 2449 del 29/01/2019) implica che a tale consegna possa attribuirsi il significato di accettazione tacita.
Infatti, “consegna” e “accettaz ione” dell'opera sono atti distinti: la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia ) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, la qua le co mporta effetti ben determinati, q uali l'esonero dell'appa ltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017; ### 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; nello stesso senso Cass. 6-2, Ordinanza n. 27915 del 23/09/2022).
Cosicché dalla mera consegna non può desumersi ipso facto l'accettazione, salvo che non sia integrata la fattispecie della “accettazione tacita”, che richiede un surplus rispetto alla mera consegna, ossia che alla consegna possa attribuirsi, in concreto, un preciso sign ificato giuridico: la ricezione dell'opera “senza riserve”, nonostante “non si sia proceduto alla verifica”, a fronte di “difformità o vizi palesi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025; ### 3, Sentenza n. 2010 del 21/06/1972; ### 3, Sentenza n. 4061 del 23/12/1968) . Soltant o ta le forma di consegna importa rinuncia del committente al diritto di verifica e collaudo, con la conseguente liberazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., dalla garanzia per difformità o vizi riconoscibili o conosciuti dal comm ittente. S iffatta “accettazione tacita”, cioè, spiega gli stessi effetti del collaudo, 13 di 24 precludendo la possibilità di far valere, così in via di azione, come in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi.
Ebbene, con riguardo ai vizi dell'opera co nosciuti o riconoscibili, il committent e, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adem pimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art . 1667, primo com ma, c.c., solo tale accetta zione comporta liberazione da quella garanzia (ossia l'impossibilità di farli valere successivamente, a prescindere da qualsiasi termine di decadenza, che decorre dalla “scoperta” per i soli vizi occulti).
Pertanto, prima dell'accettazione e della consegna dell'opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comun que rilevabili, i quali, se non fatti va lere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denun cia e prima d ella consegna “definitiva” non decorrono i termini di prescrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11 del 03/01/2019; ### 2, Sentenza n. 14584 del 30/07/2004; S ez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987; ### 2, Sentenza n. 962 del 05/02/1983; ### 2, Sentenza n. 3752 del 06/11/1975; ### 3, Sentenza n. 346 del 13/02/1970; ### 1, Sentenza n. 2430 del 25/09/1964; ### 1, Sentenza n. 444 del 06/03/1962).
In proposito, si precisa che l'accetta zione dell'opera costituisce un atto peculiare dell'ap palto, non rinv enibile nella disciplina generale sull'adempimento delle obbligaz ioni. Mentre, infatti, di regola, il creditore può limitarsi, attraverso un contegno passivo, ad attendere l'esecuzione della prestazione a cura della propria contropart e e, ove richiesta, la relativa conse gna, 14 di 24 l'appaltante deve invece svolgere un ruolo a ttivo, che si concretizza nell'accettazione dell'opera r ealizzata dall'assuntore, dichiarando di voler far propria l'opera eseguita dall'appaltatore.
Ne co nsegue che l'accettazione, diversa mente d all'atto di collaudo, considerato qu ale mera dichiarazione di scienza proveniente dall'appaltante o dall'incaricato all'effettuazione della verifica, è un atto di volontà con il quale il committente dichiara di vole re accogliere nella sua sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendol a trovata immune da difformità o vizi o avendo rinunciato a farli valere. É quindi qualificata come negozio unilaterale recettizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4051 del 01/03/2016; ### 2, Sentenza n. 12981 del 06/09/2002; ### 2, Sentenza n. 1317 del 03/02/1993; ### 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; ### 2, Sentenza n. 6331 del 18/07/1987; ### 3, Sentenza n. 2841 del 17/07/1976; ### 2, Sentenza n. 964 del 14/03/1975). Essa deve essere comun icata all'appaltatore, a pena di inefficacia.
Inoltre, affinché l'opera possa essere accettata è necessario che essa sia stata portata a compimento dall'assuntore, almeno con riferimento ai suoi elementi costitutivi essenziali.
Con riferimento ai rapporti tra l'accettazione e il collaudo, può accadere: a) che l' opera sia accettata senza alcuna verifica e collaudo, il che peraltro è escluso nelle situazioni in cui è prevista l'obbligatorietà del collaudo per ragion i di int eresse pubblico, come negli appalti aventi ad oggetto la costruzione di edifici, il compimento di opere in cemento a rma to, l'installazione di ascensori e montac arichi in servizio privato; b) che l'oper a sia accettata nonostante il collaudo abbia avuto esito nega tivo; c) 15 di 24 che l'opera debba essere accettata in ragione dell'esito positivo del co llaudo, costituendo la dichiara zione sulla regolarità della prestazione dell'appaltatore un 'ipotesi di accettazione tacita, in quanto incompatibile con la volo ntà di rifiutare la prestazione della controparte.
Quanto alle forme di manifestazione, l'accettaz ione può essere espressa, t acita o presun ta, non essendo richiesti particolari requisiti formali per la sua esternazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025).
È espressa quando il comm ittente, per iscritto o anche oralmente, e anch e senz a che sia stata previamen te effettuata una verifica o u n collaudo, dichiara esplicita mente di voler ricevere la prestazione eseguita, senza muovere alcun rilievo. ### è invece tacita, in base ai prin cipi generali, laddove il com mittente, o un suo rappresentante a utorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera.
Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volo ntà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di r ifiutarla o di a ccettarla condizionatamente - dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all 'opera realizzata ( Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 30/06/2005; ### 2, Sentenza 7057 del 14/04/2004; ### 3, Sentenza n. 1635 del 08/04/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974).
Si ricade, per converso, nell'ipotesi di accettazione presunta allorché, ai sensi dell'art. 1665, terzo com ma, c.c., ### nonostante l'invito dell'appa ltatore, il committent e tralasci di procedere alla verifi ca senza giu sti motivi ovvero ### non ne 16 di 24 comunichi il risultato entro un breve term ine o ### anco ra laddove, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma c.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento di singole partite, il che fa presumere l'accettazione della fra zione o partita di opera p aga ta, salvo che ricorra il versamento di semplici acconti.
In merito, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve desumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4021 del 09/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019).
Ed appu nto, in primo luogo, si considera fattispecie di accettazione tacita la ricezione dell' opera senza riserve in assenza di verifica.
Sul punto il quarto comma dell'art. 1665 c.c. prevede, quale presupposto dell'accettazione tacita dell'opera, soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio - alla quale è parificabile l'im missione nel possesso per esclusiva iniziativa del committente e senza che vi sia il concorso della condotta dell'assuntore - e, co me fatto concludente, la sua “ricezione senza riserve” da parte del com mittente stesso, “ancorché non si sia proce duto a lla veri fica” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 03/06/2020; ### 2, Sentenza n. 15711 del 21/06/2013; ### 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; ### 2, Sentenza n. 4353 del 07/04/2000; ### 2, Sentenza n. 3742 del 20/04/1994; ### 2, Sentenza n. 1509 del 12/02/1988; ### 2, Sentenza n. 6489 del 27/07/1987; ### 1, Sentenza n. 1787 del 09/05/1975). 17 di 24 Pertanto, mentre la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione esige, al contrario, che il comm ittente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa , con conseguente m anifestazione negoziale, la qua le co mporta effetti ben determinati, q uali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prez zo (Cass. Sez . 2, Sentenza n. 11349 del 17/06/20 04; Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 12/05/2003; ### 2, Sentenza 9567 del 02/07/2002; ### 2, Sentenza n. 5121 del 22/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 10314 del 22/11/1996; ### 2, Sentenza 830 del 29/01/1983; ### 2, Sentenza n. 972 del 17/02/1981).
Al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un contegno dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione.
Non si ha, inv ece, accettazione tacit a se il committente prende in conseg na l'opera, dopo l'effettuazione della verifica, riservandosi al contempo di fa r valere dif formità o vizi in un momento successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, a vvenga con l'espressa riserva di effettua re la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla.
Sicché la m era presa in consegna dell'opera da parte del committente non è emblematica dell'accettazione della stessa e non im plica di per sé la rinu nzia a far valere la gar anzia per i difetti conosciuti o conoscibili, in assenza di una formale denuncia 18 di 24 di difformità o di vizi, oppure di un comportamento concludente dal quale poter desumere con certezza l'intenzione del committente di accettare l'opera senza riserve ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12829 del 12/07/2004; ### 2, Sentenza n. 10505 del 07/12/1994).
Nella fa ttispecie, contrariamente alle direttrici innanzi espresse, si è rite nuto che, pur in difetto di accetta zione dell'opera, per mancanza dei collaudi preventivati, i vizi dovessero essere denu nciati entro il term ine decadenziale prescritto dall'art. 1667, secondo comma, c.c., decorrente dalla scoperta (avvenuta prima dell'accettazione).
B) Quan to al secondo aspetto, l'art. 1667, terzo com ma, primo periodo, c.c. dispone che l'azione (di garanzia per i vizi) contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Tale termine di prescrizione biennale vale sia per i vizi palesi (purché dedotti in sede di verifica e successiva accettazione con riserva dell'opera; altrimenti la garanzia non è in radice dovuta), sia per quelli occulti, che siano sta ti scoperti prima di tale consegna.
Viceversa, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (nonostante l'opinione co ntraria della dottrina, secondo cui, in og ni caso, per i vizi occulti, il termine di prescrizione decorre dalla consegna, quale momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, non assumendo rilevanza, a tale scopo, i meri impedim enti di fatto che inibiscan o ta le esercizio, come la manc ata conoscenza del vizio , ma i soli impedimenti di diritto), qua lora l'opera appalt ata sia affetta da 19 di 24 vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizio ne dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (successiva alla consegna), la quale è da ritenersi a cquisita dal giorno in cui il committent e abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committent e ne fosse a conoscenza in data anteriore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26233 del 22/11/2013; ### 2, S entenza n. 19757 del 27/09/2011; S ez. 3, Sent enza 18402 del 19/08/2009; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. ### del 07 /12/2022; ### 2, Sentenza n. 11 del 03/01/2019; Cass. Sez. 6-2, Ordina nza n. 18192 del 10/07/2018; ### 6-2, Ordinanza n. 14199 del 07/06/2017; ### 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005).
Ove, invece, il committente, per effetto del riscontro di difetti palesi nel corso del la verifica, co munichi che non intende accettare l'opera e prenderla in consegna , il term ine di prescrizione delle azioni esperibili decorre da tale comunicazione.
Diversamente, come anticipato, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti al momento della consegna.
Nondimeno, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, stabilito dall'art. 1667, terzo comma, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al m omento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza 20 di 24 n. 1788 del 23 /01/ 2009; Sez . 1, Sentenza n. 271 del 13/01/2004; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13631 del 30/05/2013; ### 6-2, Ordinanza n. 23455 del 10/11/2011; pronunce che han no superato il precedente orientamento risalente a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9641 del 23/12/1987; ### 2, Sentenza n. 1146 del 24/02/1982).
Ossia la consegna rilevant e per il decorso del termine prescrizionale (ai fini dell'esercizio del diritto di garanzia) postula che ess a avvenga co ntestualmente o successivamente alla verifica e all'accettazione dell'opera e ne costituisca la naturale appendice, quale finale acquisizione dell'opera app altata in conseguenza della manifestazio ne del suo com plessivo gradimento (eventualmente anche in conseguenza della prospettazione di determinate difformità e vizi).
Sicché nella fatt ispeci e, quand'anche il vizio rappresenta to dal malfu nzionamento dell'impianto di riscaldamento per un consumo anomalo di energia elettrica, a fronte di temperatu re molto basse nei locali, fosse stato conoscibile al momento della consegna “provvisoria” dell'immobile, con riserva di effettuazione dei co llaudi (come prontam ente sollecitati), tale co nsegna “provvisoria” non avrebbe potuto costitu ire il dies a qu o del termine di prescriz ione biennale per l'esercizio delle a zioni di garanzia per i vizi (ossia per la proposizione dell'azione risarcitoria), come invece affermato dalla sentenza impugnata. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per a vere la Corte territori ale tralascia to di considera re che 21 di 24 l'assuntore aveva attribuito a cause esterne alla propria sfera di responsabilità le basse temperature percepite dalla committenza, a fronte di consumi eccessivamente alti, già nel primo inverno successivo a ll'immissione nel possesso dell'opera, accadim ento da cui avrebbe dovuto desumersi il riconoscimento dei vizi a cura dell'appaltatore, con la conseguente superfluità della denuncia. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, prim o comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sen tenza impugnata e/o del procedimento per illogicità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, per avere la Corte distrettua le, accertata la necessità di integrar e il riscaldamento con il condizionatore, negato che ### avesse ammesso la presenza di basse temperature. 4.- Con il quarto motivo il ricorrente cont esta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1667, secondo e t erzo comma, c.c., per avere la Corte dell'impugn azione sost enuto che i termini di decadenza e prescrizione decorrevano dalla riconoscibilità dei vizi e non già dalla loro effettiva scoperta. 5.- Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, prim o comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per illogicità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, per avere la Corte del gravame affermato che le basse temperature, a fronte di consumi eccessivamente alti, fossero indubbiamente imputabili al malfu nzionamento dell'impianto di riscaldamento sulla scorta delle sole bollette dell'energia elettrica, senza esperire preventive indagini tecniche. 22 di 24 6.- Con il sesto motivo il ricorrente assume, ai sensi dell'art. 360, prim o comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sen tenza impugnata e/o del procedimento per illogicità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, per avere la Corte di second e cure prospettato che, per un impianto di riscaldamento, i difetti di performance (ossia le basse temperature, a fronte di consumi ecce ssivamente alti) fossero constatabili sin dal suo avviamento e non già alla fine del primo inverno successivo all'installazione. 7.- Il settimo motivo di ricorso investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiz io, oggetto di discussione tra le pa rti, per avere la Corte d'app ello mancato di prendere in considerazione il fatto rappresentato dalla partecipazione di ### r alle verifiche con esito negativo tenutesi in data 8 maggio 2014 e 9 maggio 2014, da cui si sarebbe potuto desumere che l'artefice dell'opera aveva avuto notizia dei vizi contestati, cont estua lmente alle verifi che peritali svolte in c ontradditt orio in fase stragiudiziale, il che avrebbe dovuto esclud ere la decadenza dalla garanzia e la correlata inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'ordinante. 8.- I mezzi di critica che precedono devono essere dichiarati assorbiti, in quanto proposti da parte ricorrente in subordine al mancato accoglimento della prima doglianza (vedi pag. 25 del ricorso).
Essi sono ef fettivamente co nsequenziali al mancato accoglimento di detta censura. 23 di 24 9.- La sentenza impu gnata va, dun que, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa com posizione, che deciderà uniformandosi ai seguenti principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedend o anc he alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
«In tema di appalto, l'obbligo di den unziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'o pera appalt ata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica».
«Qualora l'opera appaltata sia aff etta da vizi occulti o non conoscibili, perché non appa renti al l'esterno, il term ine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successi va a lla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore».
«In tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, stabilito dall'art. 1667, terzo comm a, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'ope ra, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della co nsegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa». 24 di 24 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del rico rso, dichiara asso rbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugn ata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composiz ione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in ### nella cam era di co nsiglio della ###
causa n. 25428/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Trapuzzano Cesare