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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2945/2025 del 23-07-2025

... l'eccezione relativa all'inesistenza dei consumi e ai vizi del contatore, posto che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, dimostrando l'entità dei consumi effettuati, anche con riferimento al dato statistico dei consumi rilevati in precedenza; - priva di fondamento è anche l'eccezione riguardante l'illegittimità della quota richiesta per la depurazione, posto che il ### è allacciato all'impianto di ### in ### e ### in ### come da convenzione stipulata con la ### il ###, versata in atti. Concludeva, dunque, chiedendo di: - “in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge. - rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”. Stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria. *** 1. La domanda - opportunamente qualificata quale azione di accertamento negativo del credito ex adverso azionato - è solo in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad (leggi tutto)...

testo integrale

###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in persona del G.M., Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ##### pendente ### (C.F. ###), sito in ####, alla ### n. 9, in persona dell'### pro tempore ### D'### elettivamente domiciliato in ####, alla ### snc #### presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.  ###), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione; #### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ####, alla ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###É ###R.T. S.P.A. (P. IVA.F. ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. ###), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ####'udienza del 23/04/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.  att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art.  58, comma 2, L. cit. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ### esponeva che: - in data ### la ### notificava all'istante l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 per l'irregolarità di versamenti dei canoni idrici relativi agli anni tra il 2015 e il 2018, nel quale si fa riferimento a fatture mai portate a conoscenza del ### per complessivi € 13.889,54, determinati sulla base di consumi presunti; - le fatture sono state emesse sulla scorta del “contratto n. 4941” mai stipulato tra le parti; - la pretesa azionata è prescritta, trovando applicazione la disciplina relativa alla decorrenza biennale del termine prescrizionale; - la richiesta è illegittima in considerazione dell'erronea determinazione dei consumi, posto che il contatore condominiale risulta vetusto e in cattivo stato di manutenzione; - il canone relativo alla depurazione delle acque non poteva essere richiesto, poiché l'utente non ha usufruito del relativo servizio. 
Ciò posto chiedeva all'adito Giudice di: - “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 e/o accertare e dichiarare non dovute le somme di cui al ridetto avviso di accertamento, per tutti i motivi sopra esposti; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - in via subordinata, annullare le minor somme che dovessero risultare prescritte e/o non dovute per tutti i motivi sopra esposti; - Con vittoria di spese, competenze, con attribuzione al procuratore anticipatario, oltre ### CPA e rimborso forfetario come per legge”. 
Con comparsa del 29/12/2021 si costituiva la ### S.p.A., deducendo che: - non sussiste la legittimazione passiva della ### per i dedotti vizi di merito relative alla pretesa creditoria, da rivolgersi esclusivamente nei confronti dell'Ente impositore e non del concessionario; - la domanda è inammissibile per omessa impugnazione degli atti sottesi all'avviso di accertamento; - l'eccezione di prescrizione è inammissibile per la sua genericità, oltre che infondata, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso di specie. 
Ciò posto, concludeva chiedendo di: “In via preliminare - -### la richiesta di sospensione per insussistenza dei requisiti Nel merito - -### comunque carenza di legittimazione passiva del concessionario su eventuali vizi di merito della pretesa; - -### la domanda nei confronti del concessionario poiché infondata in fatto e in diritto e non provata; - -Condannare controparte al pagamento delle spese della presente procedura il tutto in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”. 
Con comparsa del 19/01/2022 si costituiva nel giudizio il ### di ### rappresentando che: - l'Ente ha notificato regolarmente al ### la messa in mora tramite raccomandata A/R #########, ricevuta il ###, e la costituzione in mora n. ###715, consegnata per compiuta giacenza il ###, sicché l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento; ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### - le fatture sono sempre state regolarmente inviate al ### - è infondata l'eccezione relativa all'inesistenza dei consumi e ai vizi del contatore, posto che spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, dimostrando l'entità dei consumi effettuati, anche con riferimento al dato statistico dei consumi rilevati in precedenza; - priva di fondamento è anche l'eccezione riguardante l'illegittimità della quota richiesta per la depurazione, posto che il ### è allacciato all'impianto di ### in ### e ### in ### come da convenzione stipulata con la ### il ###, versata in atti. 
Concludeva, dunque, chiedendo di: - “in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato non sussistendone i presupposti di legge.  - rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto”. 
Stante la natura documentale della controversia, all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria.  ***  1. La domanda - opportunamente qualificata quale azione di accertamento negativo del credito ex adverso azionato - è solo in parte fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.  2. Sussiste, preliminarmente la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, posto che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei ### di governo del ### appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (così Cass., Sez. Un., ord. n. 4079 del ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 09/02/2023 nonché Cass., Sez. Un., ord. n. 2321 del 23/01/2024; Cass., Un., ord. n. 16459 del 30/07/2020; Cass. civ., Sez. Un., 29/03/2011, n. 7102). 
Per altro verso, la giurisdizione del giudice ordinario prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 e ss.  della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., sent. n. 6418 del 25/03/2005).  3.1. Nel merito, ritenuta la pacifica ritualità della notifica della cartella di pagamento, va rigettata la domanda nella parte in cui si contesta la non correttezza della misurazione dei consumi. 
Nella fattispecie, infatti, l'utente - che, per inciso, ha solo genericamente contestato il rapporto contrattuale con l'ente territoriale, senza tuttavia dimostrare ad esempio di essersi avvalso di altro fornitore per l'approvvigionamento dell'acqua potabile - procede ad una contestazione dei consumi che appare, infatti, del tutto generica, senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” ( civ., sez. VI, 21/03/2018, n. 7045). 
Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”. 
In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., III, 14/03/2024, n. 6959). 
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che l'utente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### contesti il funzionamento del contatore, onere nella fattispecie non assolto dall'opponente, il quale si è trincerato dietro argomentazioni vaghe ed inidonee a mettere in discussione le risultanze probatorie allegate da parte opposta. 
Tale motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.  3.2. Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione. 
Parte opponente si duole dell'intervenuta prescrizione della pretesa dell'Ente per il decorso del termine di cui all'art. 1, co. 4, della ### n. 205/17, ovvero, in subordine, dell'art. 2948, n. 4, La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla ### n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. ### di ### 2018) all'art. 1, commi 4 e ss., la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. 
La disciplina in esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero da quando il fornitore avrebbe potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture. 
Pertanto, alla luce del citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, il che è d'altra parte anche confermato dalla ### 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr che, all'art. 2 co. 3, afferma che “La prescrizione biennale di cui alla ### di bilancio 2018 (### n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”. 
Con maggiore impegno esplicativo, si rileva che dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### decorre da quando il fornitore/### in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il ### sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. 
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della ### n. 205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici. 
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pubblici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sarebbe sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il maturare del termine di estinzione del proprio diritto. 
Fatta questa doverosa premessa e tornando al caso in esame, si osserva che tutte le fatture oggetto dell'avviso impugnato sono state emesse precedentemente al 1° gennaio 2020, non sussistendo perciò alcun dubbio circa l'operatività del regime di prescrizione quinquennale. ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### Il relativo termine, poi, deve ritenersi sospeso per effetto della disciplina emergenziale, vertendosi, nella fattispecie, di un accertamento “esecutivo” ex art. 1, co. 792, L. n. 160/19. 
A ben vedere, infatti, ai sensi dell'art.12 D. Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art.  68. Co. 1 D.L. n. 18/2021 (### nonché dell'art. 4 del D.L.  41/2021 (### sono prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo 8/3/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione). 
All'uopo, l'articolo 68 del d.l. n. 18/2020 (cosiddetto decreto cura ### dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della ### 160/2019. 
Si tratta di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. 
Più nello specifico, durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di “covid19”, dunque, sono stati sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso effettuate dagli uffici degli enti impositori, nonché, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, i termini dei pagamenti, oltre ad esser stati prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione di detti pagamenti, i termini di prescrizione e decadenza previsti per la riscossione, e ciò anche per le entrate locali. Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 67 e 68 del cosiddetto decreto “### Italia”, i quali richiamano entrambi l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
La disciplina in esame, tuttavia, si riferisce espressamente “alle entrate tributarie e non tributarie”, per le quali “sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (art. 68); l'art. 67 del medesimo decreto, poi, prevede che “1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori […] 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; entrambi gli articoli, dunque, prevedono un espresso richiamo all'applicabilità dell'art. 12 del decreto legislativo n° 159 del 24/09/2015. 
Ne consegue che, essendo i crediti azionati riferibili a fatture aventi scadenza compresa tra il ### e il ### deve certamente ritenersi sospeso il termine prescrizionale per effetto della richiamata normativa emergenziale. 
Ciò premesso l'unico valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del sollecito di pagamento impugnato, avvenuta, per stessa ammissione dell'attore, in data ###, essendo stati gli altri solleciti (del 17/02/2018, 16/12/2019 e 26/11/2020) recapitati presso indirizzi diversi dallo studio dell'### e, comunque, non riportando mai la firma di quest'ultimo o di soggetti (familiari, collaboratori) a lui riconducibili. 
Ebbene, tenuto conto dell'applicabilità del regime di prescrizione quinquennale e in considerazione della sospensione dei relativi termini tra l'8 agosto 2020 ed il 31 agosto 2021 (periodo nel quale sarebbe teoricamente venuta a scadere la fattura n. 81872), la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi tempestiva, poiché intervenuta prima dello scadere dei termini prescrizionali, pur in difetto di altri atti interruttivi.  3.3. Quanto, invece, alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depurazione, occorre muovere dalla constatazione che mentre fino al 3 ottobre 2000 il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 veniva considerato un tributo, a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (art. 24) si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., onde, in rapporto “alla ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disciplina”, “i ### non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue”. Invero, “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500), costituendo principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826).  ### parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi “la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### quale esso pretenda la riscossione” (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.). 
Nel caso di specie, se può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore afferente alla ### (cfr. la convenzione con la ### - all. sub 7 della comparsa di costituzione) la convenuta, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componenti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture, nonostante l'espressa contestazione, sul punto, di parte attrice ### quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio comunale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventualmente differenziati per categorie di utenza) non può ritenersi che il ### di ### abbia fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato. 
In definitiva, in mancanza di predeterminati criteri per la determinazione della tariffa applicata, in applicazione dei principi che precedono il relativo importo deve ritenersi non dovuto e va, quindi, scomputato dalle singole fatture rimaste impagate.  4. In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal ### “### Palme” può essere, almeno in parte accolta, dovendo dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal ### di ### a titolo di oneri di depurazione e di fognatura in relazione a tutte le fatture indicate nell'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021, ossia, più precisamente, le voci “acque reflue”, “depurazione”, “spese di fognatura” e “cons., dep.  e fogn.”. 
Nel dettaglio, tali voci ammontano ad € 662,11 per la fattura n. 81872, € 1.448,13 per la fattura n. ###, € 1.361,59 per la fattura n. ### ed € 1.437,92 per la fattura n. ###, il tutto per complessivi € 4.909,75. 
Complessivamente, quindi, l'opposizione andrà accolta limitatamente ### C. ### + 1 N.R.G. 10912/2021 - G.M. DOTT. ### all'importo di € 4.909,75 e andrà rigettata per il resto.  5. Atteso l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese di lite si dichiarano per la metà compensate e per il resto si pongono a carico delle parti convenute, in solido tra loro, e si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e s.m.i., tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate (esclusa quindi l'istruttoria), secondo i valori medi dello scaglione sino ad € 5.200,00.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10912/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### E ### pendente tra #### e ###R.T. S.P.A., ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda proposta dal #### avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 2021/969 del 21/06/2021 (notificato il ###), dichiarando non dovuto l'importo di € 4.909,75; 2. rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da quest'ultima in forza dell'atto opposto in € 8.971,04; 3. compensa per metà le spese di lite tra le parti, che per il resto pone a carico dei convenuti, tra loro in solido, ed in favore del #### qui liquidate (già ridotte della metà) in € 132,00 per esborsi ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed ### come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 10912/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Aprea

M
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Giudice di Pace di Sassari, Sentenza n. 494/2025 del 11-11-2025

... la somma di € 3.120,00, per il rifacimento dell'impianto elettrico così come determinato dalla relazione tecnica. La fattispecie in esame configura una responsabilità contrattuale della venditrice per vizi occulti gravanti sul bene venduto, infatti secondo l'art. 1490 c.c. , il “venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Definitivo motivo di convincimento a sostegno della domanda, è determinata dall'atteggiamento della controparte che non ha riscontrato i solleciti del ricorrente, nulla eccependo. Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 1490 c.c. il quale statuisce che “ il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. ### la Corte di Cassazione “..il compratore, gode della garanzia per vizi, pertanto, qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI Il Giudice di pace dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. R.G. 1921/2023 promossa da ### nata ad ### il ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'avv. ### C.F. ### pec: ###, che la rappresenta e difende per procura .   RICORRENTE CONTRO ### nata a ### il ### C.F. ###, ivi residente ###/A RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie ### per l'attore: - previo accertamento della responsabilità della resistente in ordine ai fatti dedotti in narrativa, tenuto conto della documentazione in atti, ### condannarsi la stessa al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.120,00, oltre il rimborso delle spese nella misura complessiva di € 576,00, oltre di risarcimento del danno nella misura di € 5.000,00 o del maggiore o minore importo accertato in corso di causa o disposto dal Giudice secondo equità, entro i limiti di competenza per valore di codesto Giudice; - condannare la resistente al pagamento delle spese di CTU di cui al procedimento iscritto al 512/2022 nanti il Giudice di ### di ### - con condanna al pagamento delle spese e compensi di lite.  RAGIONI DI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato, parte ricorrente tramite il suo procuratore conveniva in giudizio ### dichiarando di aver acquistato dalla resistente in data ### un immobile sito in ### via ### n. 33. 
Prima dell'acquisto chiedeva alla ricorrente la conformità degli impianti elettrici installati presso l'abitazione, dichiarazione di rispondenza consegnata alla ricorrente in data ###.
Successivamente al rogito e, al trasferimento presso l'immobile, la stessa avvertiva odore di bruciato in corrispondenza della scatola di derivazione elettrica alloggiata all'ingresso. 
Faceva svolgere accertamenti dai propri tecnici, i quali attestavano la non conformità dell'impianto elettrico. 
In data ### con R.A.R. informava la resistente della mancata conformità. 
In assenza di riscontro, incardinava presso l'### del Giudice di pace di ### procedimento per ### preventivo.  ### geon. ### accertava la non conformità dell'impianto elettrico e l'installazione non a regola d'arte, prevedendo un costo di € 3.120, per il suo rifacimento. 
La ricorrente abitava nell'immobile senza possibilità di utilizzare la corrente elettrica nel periodo dicembre 2021 e maggio 2023. 
Concludeva per la condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente la somma di € 3.120,00 oltre al rimborso delle spese pari ad € 576,00 e al risarcimento del danno nella misura di € 5.000,00, al pagamento delle spese della CTU per il procedimento n. RG 512/2022 nanti il ### di ### per ### nonché le spese e compensi di lite. 
Parte resistente, regolarmente invitata alla procedura di negoziazione assistita, non aderiva . 
Nonostante regolare notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. 
Per quel che concerne il merito, va evidenziato che parte ricorrente ha fornito la prova della sussistenza del proprio diritto a ricevere la somma di € 3.120,00, per il rifacimento dell'impianto elettrico così come determinato dalla relazione tecnica. 
La fattispecie in esame configura una responsabilità contrattuale della venditrice per vizi occulti gravanti sul bene venduto, infatti secondo l'art. 1490 c.c. , il “venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. 
Definitivo motivo di convincimento a sostegno della domanda, è determinata dall'atteggiamento della controparte che non ha riscontrato i solleciti del ricorrente, nulla eccependo. 
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 1490 c.c. il quale statuisce che “ il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.  ### la Corte di Cassazione “..il compratore, gode della garanzia per vizi, pertanto, qualora il bene risulti viziato in modo tale da renderlo inidoneo all'uso a cui è destinato o ne sia diminuito in modo apprezzabile il valore, può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno,. In tali circostanze, è il compratore ad essere gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi, anche in forza del principio di vicinanza della prova, in base alle cosiddette “azioni edilizie” (Corte Cass., sez. II, sent. n. 29 maggio 2023 n. 14895; Cass. S.U.  11748/2019). 
E' il compratore a dover provare l'esistenza del vizio e la tempestività della denuncia. 
Per quanto innanzi, la ### allegava la documentazione consegnata dal venditore della ### di rispondenza dell'impianto rilasciata in data ### dalla ditta ### srl, la quale “dichiara la rispondenza dell'impianto secondo quanto previsto dall'art. 7 D.M. 38/08”. 
Dichiarazione del 15.02.2022 rilasciata da ### snc, di A. Nemano e C ### da cui si rileva che “viste i vari esiti negativi delle prove, che l'intero impianto dell'abitazione debba essere urgentemente rifatto, visto e considerato che alcuni circuiti hanno perso la loro protezione, e risultano a rischio di incendio in quanto non hanno la loro continuità adeguata del rame oramai deteriorato e che producono alcuni archi generando scintille”. 
Anche dalla relazione della CTP si evince che “non vi sia completa rispondenza dell'impianto elettrico alla dichiarazione di rispondenza rilasciata, … risulta privo dei requisiti essenziali di sicurezza” ,… ### la ricorrente che con ###.R. del 23.02.2022 denunciava la non conformità dell'impianto appena ricevuta la relazione tecnica. 
Parte resistente neppure all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo provvedeva alla messa in sicurezza dell'impianto elettrico. 
Rimanendo contumace, nulla produceva a discolpa. 
Va rigettata la richiesta di risarcimento danno, in quanto non provata. 
Pertanto, alla ricorrente, devono essere corrisposti gli importi pari ad € 3.120,00 per rifacimento impianto elettrico così come quantificato dal #### oltre il rimborso delle spese nella misura complessiva di € 576,00 per un totale complessivo pari ad € 3.696,00. 
Per quanto innanzi la resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ### della somma pari ad € 3.696,00. 
Le spese di causa comprese quelle per il ### sono poste a carico della soccombente e liquidate in dispositivo e considerato che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento ### n. 1266/2023 del 9 gennaio 2024 dal Consiglio dell'### di ### questo giudicante provvede ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle Spese di Giustizia disponendo che il pagamento dell'importo liquidato in dispositivo venga eseguito dalla soccombente a favore dello Stato.   P.Q.M.  Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede: - Accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, - ### al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.120,00; - ### al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in € 632,50 oltre ad accessori come per legge, infine la condanna al rimborso delle spese di CTU liquidate in € 576,00. 
Dispone che il pagamento delle spese sia eseguito in favore dello Stato. 
Così deciso in ### il 11 novembre 2025 

Il Giudice
di pace (dott.ssa ###


causa n. 1921/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Antonietta Re

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28868/2024 del 08-11-2024

... collocato la rilevata carenza di sicurezza tra i difetti occulti indennizzabili, ha ritenuto che <<i vizi di progettazione esulano da quelli occulti, in cui vanno invece ricompresi solo quelli “di fabbrica”, altrimenti la compagnia si troverebbe a dover indennizzare ogni bene assicurato costruito in serie sulla base di un progetto errato>>. A tale conclusione la corte di merito è pervenuta ad esito del seguente percorso argomentativo: a) l'art. 2 del contratto di assicurazione prevede sì che, tra i rischi assicurati, vi siano anche i difetti occulti, ma detto articolo <<lascia però “ferme” le “esclusioni ed i casi di inoperatività di seguito elencati”, così facendo riferimento alle due successive clausole negoziali: l'art. 3, rubricato “rischi esclusi” e l'art. 4 rig uardante i “casi di inoperatività”>>; 12 b) il difetto riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio andava collocato: non tra i <<difetti occulti>>, che consistono in errori tecnici nella singola fabbricazione del bene o di parte di esso e che rientrano tra i rischi assicur ati; ma tra i <<i di fetti di progetto o vizi di costruzione>>, cioè tra gli errori tecnici avvenuti in fase (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13111/2022 R.G. proposto da: ### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati #### I ### e ### presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente contro ### A, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ### presso l'indirizzo di posta elettronica certificato dei quali è domiciliata per legge; avverso la SENTENZA della CORTE ### di MILANO n. 808/2022, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal #### 1. L'### agricola ### di ### s.r.l. conveniva in giudizio ### s.p.a., chiedendo che, ritenuta l'operatività della polizza con riferimento ai sinistri lamentati, la compagnia convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro 40.891,96, detratto l'importo già corrisposto, nonché dell'ulteriore importo di euro 8.296 quale costo mensile di stazionamento dell'imbarcazione presso il cantiere navale per i mesi necessari in attesa della riparazione, oltre i danni per il mancato utilizzo, le spese di lite e la condanna di parte convenuta ex articolo 96 c.p.c. 
A fo ndamento della sua domanda esponeva: a) di esse re proprietaria dell'imbarcazione da diporto ### 30 sport 8 SP ###) con apparato motore ### normalmente ormeggiata presso il pontile ### a Por tovenere in forza di regolare contratto; b) che l'imbarcazione era assicurata con ### s.p.a. contro tutti i rischi con la polizza numero 9068834; c) che in data 3 novembre 2013 a causa del le forti mareggiate nonché moto ondos o straordinario l'imbarcazione aveva riportato danni sul la fiancata di sinistra e su quella di dritta; d) che, circa 40 giorni dopo, l'incaricato dell'attività di controllo dell'imbarcazione aveva constatato che il natant e stava imbarcando acqua, attivandosi im mediatame nte per svuotarlo con pompe esterne e farlo rimorchiare al più vicino cantiere navale; e) che in cantiere era stato evidenziato che <<la pompa di sentina principale si era rotta e l'acqua che entrava a poppa, causa burrasca, non riusciva a venire espulsa con la necessaria velocità accumulandosi all'interno dell'imbarcazione>>; f) che i dan ni conseguenti all'all agamento interessavano tutto l'apparato elett rico, la batteria, il gruppo elettrogeno, le pompe di sentina, della doccia, del portellone della sala motori, dei flap, dell'impianto spl eet di condizionamento, l'illuminazione il frigorifero, per un importo comp lessivo di euro 40.891,96; g) che la compagnia conv enuta aveva provveduto ad 3 indennizzare solo l'importo di euro 7.793, che essa soci età aveva accettato a titolo di acconto sul maggior danno. 
Si costituiva ### s.p.a., contestando la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto. In particolare rilevava che: a) il sinistro del 3 nov embre 2013 era stato integralmente indennizzato co n l'importo già corrisposto, mentre il sinistro del 10 gennaio 2014 era escluso dall' operatività della polizza ai sensi dell'articolo 3 lett. p) delle condizioni generali di contratto (che esclude la risarcibilità del danno all'apparato motore, salvo il caso in cui il danno sia conseguenza diretta di affondamento o sommersione totale); b) non essendosi verificati i rischi individuati in polizza, era escluso ogni indennizzo; c) la richiesta dei danni diretti dal mancato utilizzo dell'imbarcazione era infondata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza, erano da quest'ultima coperti esclusivamente i danni materiali diretti sofferti dall' imbarcazione, mentre non erano indennizzabili i costi di giacenza maturati successivamente all a data del sinistro nell'attesa dell'effettuazione delle riparazioni nella misura in cui ecc edevano i tempi necessari per l'esecuzione. 
Il Tribunale di Milano, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata consulenza tecnica d'uff icio, co n sentenza 2596/2019 condannav a la compagnia convenuta a corrispondere in favore della società attrice la somma di euro di € 21.725,00 oltre IVA e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite ed alla somma di euro 4.500 ex art. 96 c.p.c.; e motivava la propria decisione: a) sull'insussistenza, a fronte delle valutazioni del C.T.U., di una condotta negligente da parte dell'armatore, essendo invece la causa del sinistro interamente addebitabile al costruttore; b) sulla qualificazione dell'anomalia co struttiva come vizio occulto, in quanto nemmeno rilevata dagli enti che certificaro no l'idoneità alla navigazione dell'imbarcazione; 4 c) sull'operatività della polizza per danni da sommersione causati da burrasca, come accaduto nel caso di specie, e per vizi occulti; d) sulla co pertura assicur ativa limitatamente ai costi di riparazione e a quell i di ripristino strettamente indispensabili a ripristinare il bene e dunque quelli di stazionamento solo per un mese, ritenuto dal C.T.U. sufficiente per le riparazioni; e) sulla condotta della ### che, pur a fronte di reiterate richieste dell'ass icurata di cambiare il tecnico incaricato de gli accertamenti, aveva persistito nel rifiuto dell'indennizzo sulla base delle conclusioni tratte dal perito incaricato, che aveva ricondotto le cause dell'allagamento alla negligenza dell'assicurata. 
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la compagnia assicuratrice. 
Si costitui va l'### chi edendo il rigetto dell'appello. 
La Corte d'appel lo di ### con sentenza n. 808/2022, in accoglimento dell'impugnazione ed in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettava la domanda dell'### 2. A vverso la sentenza della corte territoriale quest 'ultima ha proposto ricorso. 
Ha resistito con controricorso la compagnia assicurativa. 
Per l'odierna adunanza il ### non ha rassegnato conclusioni scritte. 
Parte ricorrente ha depositato: dapprima, comparsa di costituzione di nuovo di fensore; e, poi, memoria con la quale, effettuate alcune correzioni formali al precedente scritto difensivo, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 
La Corte si è riser vata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale, rigettando la domanda proposta in primo grado da parte attorea, ha ritenuto che le apparecchiature interne dell'imbarcazione, in occasion e del secondo sinistro, avevano riportato danni, che erano esclusi dal perimetro della copertura assicurativa: a) per effetto dell'art. 3, lettera p), delle ### perché non era stato provato il verificarsi dell'evento meteorologico qualificabile come “burrasca” e pe rché non era stata prov ata la sommersione totale del natante, come richiesto dal citato articolo; b) per effetto della lettera g) del già citato art. 3, delle ### perché i danni erano stati cagionati da difetto di progetto o vizio di costruzione. 
In particolare, la corte di merito: - accogliendo il primo motivo di appello (pp. 5 e 6), ha ritenuto che: a) dalla re lazione tecnica era risultata una situazione metereologica non sufficiente per riten ere provato che alla fine di dicembre 2013 a ### ci fu effettivamente una burrasca; b) non era stata provata l'avvenuta “sommersione totale dell'Imbarcazione”, invece richiesta (in alternati va all' “affondam ento” parimenti non provato nel caso di specie) dall'art. 3 lett. p) della polizza affinché fossero indennizzabili i danni ad “appa rato motore” , a “riduttori ed invertitori, collegamenti, parti elettriche, batterie e relativi cablaggi”, a “impianti ed apparati meccanici, elettrici od elettro nici per la navigazione e per i servizi ausiliari di bordo”; - accogliendo il secondo motivo di appello (pp. 6 e 7) - dopo aver ritenuto tempestiva l'eccezione di inoperatività della polizza in forza dell'art. 3 lettera g), costituendo la stessa (non una eccezione in senso proprio, ma) una semplice difesa (come precisato ad es. da Cass. 18742/2019) - ha ripercorso l'esito degli accertamenti del C.T.U., che, alle pagine 24-25 della relazione, aveva concluso per un <<carente il livello di sicurezza, poiché il co struttore non ha adottato tu tti gli accorgimenti per impedire la penetrazione di acqua attra verso lo scarico a mare della pompa di sentina prodiera>>; ma ha ritenuto che, 6 contrariamente a quanto affermato dal C.T.U., <<i vizi di progettazione esulano da quelli occulti, in cui vanno invece ricompresi solo quelli “di fabbrica”, altrimenti la compagnia si troverebbe a dover indennizzare ogni bene ass icurato costruit o in serie sulla base di un progetto errato>>.  2. L'### - dopo aver sottolineato che la sentenza di primo grado non è stata impugnata, e quindi è divenuta definitiva, nella parte in cui ha affermato l'indennizzabilità del primo sinistro (quello del 03/11/2013) - articola quattro motivi.  2.1. Con il primo motivo l'azienda ricorrente denuncia <<### o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3 (n. 4, per come precisato in memoria, ndr) stesso codi ce>>, nella parte in cui la corte territoriale ha accolto l'impugnazione, argomentando sul difetto di prova circa il verificarsi in se del l'evento meteorologico (“la bu rrasca”) e del la “sommersione totale” del natante, richi esti dalle ### clausola 3, lettera p) per l'indennizzabilità dei danni subiti dalle sue apparecchiature interne, la ricorrenza dei quali comportava la indennizzabilità del sinistro. 
Osserva che il ve rificarsi d ella burrasca e della sommersione totale de l natante: a) non avevano formato in sé oggetto di contestazione da parte della controparte all'atto della costituzione; b) erano state riconosciute (esplicitamente o implicitamente) dal giudice di primo grado; c) non avevano formato oggetto di nessuno dei quattro motivi di appell o arti colati dalla controparte (e, in particolare, non aveva formato oggetto del prim o motiv o, che, per ragioni di autosufficienza, riporta integralmente). 
Si duole che la corte territoriale, nell'esaminare il primo motivo di appello (che, sempre per r agioni di autosufficienza , riporta integralmente), non ha colto il vero ed unico tema per il quale in realtà l'appellante aveva chiesto di riformare la sentenza di primo grado (burrasca o sommersione, che in sé e per sé non venivano contestate 7 nella loro realt à fenomeni ca, costituivano fatti da cui si poteva prescindere, perché il sinistro era accaduto ed era da imputarsi alla mancanza della valvola automatica di ritegno, fatto questo assorbente ed elev ato a causa esclusiv a del sinistro stesso), ma h a finito per prendere in esame fatti e situazioni che co mparivano in atti so lo fugacemente e a fini descrittivi.  2.2. Con il secondo motivo l'### ricorrente denuncia: <<### degli artt. 167, 1° comma, e 115, 1° comma, c.p.c. con riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3 (n. 4 per come precisato in memoria, ndr), stesso codice>>, nella parte in cui la corte territoriale ha accolto l'impugnazione argomentando sul difetto di prova circa il verificarsi in se dell'evento meteorologico (“la burrasca”) e del la “sommersione totale” del natante, richi esti dalle ### clau sola 3, lettera p) per l'in dennizzabilità dei dan ni subiti dalle sue apparecchiature interne, la ricorrenza dei quali compor tava la indennizzabilità del sinistro. 
Sottolinea che l'art. 3 delle CGA, lettera p), che riporta, esclude dall'assicurazione le perdite e i danni soff erti dal le apparecchiature interne del natante, quali quelli arrecati dal secondo sinistro, salvo che il danno stess o sia conseg uenza di alcuni specifici eventi fra cui l'affondamento o sommersione totale della imbarca zione causati d a burrasca, materialmente verifi catosi per l'ininterrotto refluire dell'acqua a causa del cessato funzionamento della pompa di sentina per l'avvenuto scarico delle batterie. 
Sottolinea che il giudice di primo grado, per accertare le cause del sinistro che aveva danneggiat o il motore e le apparecchi ature interne dell'imbarca zione, aveva disposto, con ordi nanza del 27/5/2016, consulenza tecnica su quesito, che riporta, e che il consulente tecnico d'ufficio, ad esito delle sue indagini, aveva concluso che i danni alle apparecchiature si erano verificati il ###/2013, a seguito delle avverse condizioni metereologiche definite eccezionali che 8 avevano afflitto ### confermando sia il fatto in sé della burrasca sia anche che, a causa della burrasca, l'acqua era penetrata nello scafo. 
Osserva che, mentre il giudice di primo grado aveva convenuto con il consulente tecnico d'ufficio sul fatto che il sinistro era avvenuto a causa delle avver se condizioni metereo logiche classificate “circostanze eccezionali” a segui to delle quali l'acqua era penetrata all'interno del natante, la corte territoriale, ritenendo non sufficientemente provata la sussistenza della burrasca nel mare di ### nei giorni di fine dicembre 2013, è andata di contrario avviso, in quanto i dati ass unti dal consulente tecnico d'uffici o si riferivano a ### e non specificatamente a ### Sostiene che la corte, tanto affermando (p. 5), è incorsa nel vizio denunciato, in quanto il ver ificarsi in sé della burr asca e dell a sommersione totale non era stato contestato dalla compagnia né in comparsa di risposta di primo grado, né nella prima memoria ex art.  183, 6° comma, n. 1, né nel successivo corso del giudizio di primo grado. In particolare, sottolinea che la compagnia nella sua comparsa di costituzi one non aveva contestato specificatamente il mancato verificarsi della burrasca, ma aveva impostato la sua difesa unicamente sul fatto che il sinistro si era verificato per la mancata chiusura della valvola manuale di ritenuta degli scarichi e, quindi, per fatto imputabile alla società attrice. Pertanto, essa compagnia legittimamente aveva negato l'indennizzo <<in ragione della non operatività della copertura a termini dell'art. 3>>. 
Rileva che la sentenza impugnata è incorsa anche nel vizio di omesso esame circa un fatto, costituito dalle risultanze dei suddetti atti di causa.  2.3. Con il terzo motivo l'azienda agricola ricorrente denuncia: <<violazione o falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. con riferimento all'art. 360, n. 3 stesso codice>>, nella parte in cui la corte territoriale, 9 disattendendo il prin cipio, affermato da conforme giurisprudenz a di legittimità, si è discostata dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza specificarne le r agioni, salvo dire che i dati riportati dall'ufficio meteorologico si sarebbero riferiti a ### e non a ### Sottolinea in proposito che l'### non aveva avanzato alcuna critica e che comunque è notorio che fenomeni metereologici così importanti, anche se rilevati a ### interessano normalmente tutto l'alto ### e quindi anche ### 2.4. Con il quarto motivo l'azienda agricola ricorrente denuncia: <<violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c. c.>> nella parte in cui ha ritenuto che <<i vizi di progettazione esulano da quelli occulti, in cui vanno invece ricompresi solo quelli “di fabbrica” altrimenti la compagnia si troverebbe a dover indennizzare ogni bene assicurato costruito in serie sulla base di un progetto errato>>, nonché nella parte in cui, sulla base del solo dato letterale, ha ritenuto che il natante non aveva subito, nel sinistro, la sommersione totale. 
Si duole che la corte territ oriale, tanto affermando, ha fatto pedissequa applicazione del principio secondo cui la clausola speciale deroga a quella generale, ma non ha compiuto il percorso interpretativo volto ad individuare la portata della clausola speciale, disattendendo i criteri normativi fissati dagli artt. 1362 e 1363. c.c., che impongono di individuare la comune volontà delle parti e di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, così incorrendo nella violazione o falsa applicazione di una norma di diritto. 
Osserva che la corte territoriale, se avesse indagato sulla comune intenzione delle parti, si sarebbe accorta che le stesse avevano usato l'espressione “sommersione totale” non in senso meramente fisico, ma in senso finalistico, cioè nel senso che il natante, a seguito dell'acqua imbarcata, non era più in grado di temere il mare. Situazione questa 10 che si era per l'appunto verificata nella fattispecie, tanto che il natante per raggiungere il cantiere per la riparazione era stato rimorchiato.  3. Il motivo quarto - che, ancorché formalmente dedotto come violazione dell'art. 195 c.p.c., viene sostanzialmente dedotto come un vizio relativo alla interpretazione del contenuto del contratto fornita dal corte di merito; e che, per motivi di priorità logica, viene trattato per primo - non è fondato.  3.1. Occorre premettere che questa Corte intende dare continuità al co nsolidato orientamento in punto di censura dell'ermeneutica contrattuale (cfr. tra le tante Cass. n. 14268/2017), a mente del quale l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed ass istita da cong rua motivazione, potendo il sin dacato di legittim ità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. 
Ne co nsegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646/2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determi nato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (Cass. nn. 26683, 18375 e 1754/2006). 
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che, quando di u na clausola co ntrattuale siano 11 possibili due o più interpretazioni, non è consenti to, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 10466/2017; n. 8909/ 2013).  ###, il di fetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del pro cesso logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054/2014).  3.2. Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale ha fatto suo l'esito degli accertamenti del nominato consulente tecnico d'ufficio, che aveva concluso <<per un “carente livello di sicurezza poiché il costruttore non ha adottato tutti gli accorgimenti pe r impedire la penetrazione di acqua attra verso lo sca rico a mare della pompa di sentina prodiera”>> , ma, contrariamente al consulente tecnico d'ufficio, che aveva collocato la rilevata carenza di sicurezza tra i difetti occulti indennizzabili, ha ritenuto che <<i vizi di progettazione esulano da quelli occulti, in cui vanno invece ricompresi solo quelli “di fabbrica”, altrimenti la compagnia si troverebbe a dover indennizzare ogni bene assicurato costruito in serie sulla base di un progetto errato>>. 
A tale conclusione la corte di merito è pervenuta ad esito del seguente percorso argomentativo: a) l'art. 2 del contratto di assicurazione prevede sì che, tra i rischi assicurati, vi siano anche i difetti occulti, ma detto articolo <<lascia però “ferme” le “esclusioni ed i casi di inoperatività di seguito elencati”, così facendo riferimento alle due successive clausole negoziali: l'art. 3, rubricato “rischi esclusi” e l'art. 4 rig uardante i “casi di inoperatività”>>; 12 b) il difetto riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio andava collocato: non tra i <<difetti occulti>>, che consistono in errori tecnici nella singola fabbricazione del bene o di parte di esso e che rientrano tra i rischi assicur ati; ma tra i <<i di fetti di progetto o vizi di costruzione>>, cioè tra gli errori tecnici avvenuti in fase di ideazione del bene (e tali quindi da compromettere utilizzabilità e funzionalità di tutti i prodotti costruiti in base ad una originaria fallace concezione), che rientrano tra i rischi esclusi. 
Trattasi di ricostruzi one del contenut o del contratto - relativo all'identificazione del rischio assicu rato - che, non essendo aff atto implausibile, sfugge dai limiti del sindacato riservato a questa Corte.  3.3. An aloga considerazione vale in relazione al concetto di “sommersione totale” (rilevante ai fini della declaratoria di inoperatività della copertura assicurativa sancita dall'art. 3 “Rischi esclusi”, lettera p, delle ###, ch e, secondo la ric orrente, avr ebbe dovuto essere interpretato dalla corte di merito in senso “finalistico” e non in senso “fisico”. 
Invero, la corte di merito - dopo aver ripercorso il contenuto della integrazione di denuncia, depositata il 2 aprile 2014 all'### di ### dal comandante dell'imbarcazione, nonché il contenuto della relazione di perizia, “di cui all'allegato 11 attoreo” - ad esito di un giudizio in fatto, insind acabile nella presente sede, ha ritenuto (p. 6) che <<grazie all'iniziale funzionamento delle pompe di sentina ed al pronto (…) intervento del “personale preposto alla cura e sorveglianza”, lo yacht non fu … totalmente sommerso dall'acqua>>. 
In estrema sintesi, anche il concetto di “sommersione totale”, al pari del concetto di “difetti di progetto o vizi di costruzione”, aveva la funzione di delimitare il rischio assicurabile; ed anche l'interpretazione del relativ o concetto data dalla corte territ oriale, nient'affatto implausibile, si sottrae alle censure nella presente sede di legittimità. 13 Alla luce della portata dirimente del motivo quarto, gli altri motivi restano assorbit i, poiché l'ascrivibilità dei danni all'interazione tra i difetti progettuali e l'evento atmosferico (comun que qualificabile) relega quest'ultimo a mera occasione della loro verificazione.  4. All'inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei pre supposti process uali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l'azienda ricorrente alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad oper a dell'azienda ricorrente al co mpetente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 22 ottobre 2024, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

M
13

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18409/2025 del 07-07-2025

... dell'opera, per mancanza dei collaudi preventivati, i vizi dovessero essere denu nciati entro il term ine decadenziale prescritto dall'art. 1667, secondo comma, c.c., decorrente dalla scoperta (avvenuta prima dell'accettazione). B) Quan to al secondo aspetto, l'art. 1667, terzo com ma, primo periodo, c.c. dispone che l'azione (di garanzia per i vizi) contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Tale termine di prescrizione biennale vale sia per i vizi palesi (purché dedotti in sede di verifica e successiva accettazione con riserva dell'opera; altrimenti la garanzia non è in radice dovuta), sia per quelli occulti, che siano sta ti scoperti prima di tale consegna. Viceversa, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (nonostante l'opinione co ntraria della dottrina, secondo cui, in og ni caso, per i vizi occulti, il termine di prescrizione decorre dalla consegna, quale momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, non assumendo rilevanza, a tale scopo, i meri impedim enti di fatto che inibiscan o ta le esercizio, come la manc ata conoscenza del vizio , ma i soli impedimenti di diritto), qua lora l'opera appalt ata sia (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25428/2020) proposto da: ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC del difensore; - ricorrente - contro ### S.r.l. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in ca lce a l controricorso, dall'Avv. ### elettivamente domiciliata in ### via ### d'### 5, presso lo studio dell'Avv. ### e ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del suo procuratore ### A ntonio, in forza di procura speciale autenticata il 18 dicembre 2019, rep. n. 93.507, racc. n. 10.283 , elettivamente dom iciliato in ### , via ### n. 8, presso lo studio dell'Avv.  ### na L iuzzi, che lo ### - ### - Garanzia per i vizi - ### accettazione - Decorrenza termini decadenza e prescrizione R.G.N. 25428/20 C.C. 11/06/2025 2 di 24 rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - nonché ### di ### geometra ### e ### perito industriale ### S.n.c. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimata - avverso la se ntenza della Corte d'appello di Torino 617/2020, pubblicata l'11 giugno 2020, notificata a mezzo PEC il 2 luglio 2020; udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio dell'11 giugno 2025 d al Co nsigliere relatore ### letta la m emoria illustrativa depositata nell'interesse del ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.  ### 1.- Con decreto ingiuntivo n. 3075/2015, il Tribunale di Torino intimava il pagamento, a carico di ### e in favore della G hemar S.r.l., della somma di euro 43.010,00, oltre interessi legali, a titolo di saldo dell'appalto eseguito, avente ad oggetto la realizza zione di un impianto idrotermosanitario e di climatizzazione presso l'immobile di proprietà del com mittente, sito in ### via ### n. 6, come da contratto del 3 novembre 2020. 3 di 24 Con a tto di citazione notifica to il 18 magio 2015, ### proponeva opposizione avverso il rilasciato provvedimento monitorio, eccependo: - l'inesistenza o comunque la nullità della procura allega ta al ricorso monitorio; - la ca renza di legittimazione passiva sostanziale dell'intimato; - il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento per un consumo anomalo di energia elettrica, a fronte di temperature molto basse nei locali, vizi già riconosciuti dall'appaltatrice e rimasti irrisolti; - la m ancata esecuzione del collaudo; - il dif etto di un previo accertamento dell'accettazione dell'opera e del rilascio dell'attestato di collaudo; - la manc ata autorizzazione di lavori extra-capitolato. Chiedeva, poi, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per i vizi dell'impianto nella misura di euro 499.831,00, imput abili ai costi di ripristino e al minor va lore dell'immobile declassato in ragione della diversa c lasse energetica, e di euro 15.000,00, ascrivibili al costo di trasferimento, vitto e alloggio per il tempo occo rrente all'esecuzione dei lavori di ripristino. 
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l., la quale contestava le argomentazioni avversarie, deducendo: - la validità ed efficacia della procura congiunta materialmente al ricorso monitorio; - la legittimazione sostanziale del ### - la corretta realizzazione e certificazio ne degli impianti; - la riconducib ilità degli eccessivi consumi e del carente riscaldamento e raffrescamento dei locali a problemi di coibenta zione degli stessi, alla costruzione di una vetrata non conforme, alla sistemazio ne di bocchettoni nel controsoffitto della cabina armadio e ad una gestione poco accorta dell'impianto; - il mancato riconoscimento dei difetti contestati; - 4 di 24 l'accettazione dell'opera, in esito al saldo di gran parte del prezzo pattuito; - in ogni ca so, l'intervenut a decadenza e prescriz ione dalla gara nzia per i vizi; - l'indebita quantifica zione in ordine all'asserito dan no patito; - l'imputazione dei difetti, qualora riscontrati, alla progettazio ne dell'impianto e non già alla sua realizzazione. Chiedeva, infine, l'autorizza zione alla chia mata in garanzia della progettista Te rmica P rogetti di ### geo metra ### e ### perito industriale ### S.n.c. e della propria assicurazione ### Autorizzata la chiamata, si costituiva la sola compagnia ### S.p.A., la quale negava la copertura assicurativa relativamente all'oggetto della domand a e si associava ai rilievi svolti dalla ### Rimaneva contumace la società progettista ### Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa. 
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1346/2018, depositata il 16 marzo 2018, accoglieva l'opposizione spiegata e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava ### al pagamento, in favore della ### S.r.l., della minore somma di euro 18.194,00, oltre interessi legali, respingendo la proposta domanda riconvenzionale. 
In specie, la domanda risarcitoria era disattesa in ragione della ritenu ta fondatezza dell'eccezio ne di decadenza formulata dall'appaltatrice, in quanto, nonostante la mancata acce ttazione dell'opera per difetto del collaudo, a fronte della scoperta dei vizi non più tardi del fe bbraio 2013, la prima cont estazione risaliva alla mail del 3 giugno 2013, senza che l'assu ntore avesse 5 di 24 riconosciuto tali viz i, con il conseguent e assorbimento dell'eccezione di prescrizione.  2.- Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2018, ### proponeva app ello avverso la p ronuncia di prime cure, lamentando: 1) l'irrilevanza degli indizi va lorizzati dal prim o giudice ai fini di desumere la qualità di comm ittente in capo all'opponente; 2) l'erroneo riconoscimento della pretesa creditoria azionata quanto ai lavori ex tra-capitolato; 3) la manca ta distinzione tra opere oggetto di un nuovo co ntratto di appalto, varianti ordinate dal committente e varianti eseguite su iniziativa dell'appaltatrice; 4) l'avvenuta contestazione degli asseriti lavori extra-contratto e del quantum della pretesa all'uopo azionata; 5) l'erroneo calcolo della ritenuta a garanz ia del 10% sull'imp orto complessivo dell'appalto; 6) l'erroneo accoglimento dell'eccezione di decadenza, in mancanza del collaudo dell'opera, che avrebbe impedito il decorso dei termini, nonostante la ma teriale immissione nel possesso; 7) l'avvenuto riconoscimento del vizio a cura dell'appa ltatrice; 8) in ogni caso, la tempestività della denuncia dei vizi, rispetto al momento in cui era stato scoperto l'eccessivo consumo di energia elettrica; 9) l'erronea declaratoria di a ssorbimento dell'eccezione di prescrizio ne, in ragione dell'accoglimento dell'eccezio ne di decadenza, prescrizione che invece non avrebbe potuto a monte decorrere nel caso di avvenuta consegna dell'opera senza previa soggezione a collaudo; 10) ad ogni modo, la tempestività dell'azione riconvenzionale di risarcimento danni rispetto al termine biennale di prescrizione. 
Si costituiva no separatamente nel giudizio d' appello la ### S.r.l. e la ### zioni S.p.A., le quali 6 di 24 instavano per il rigetto dell'appello e per la conseguente conferma della sentenza impugnata. 
Rimaneva contumace la ### di ### geometra ### e ### perito industriale ### S.n.c. 
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l'impugn azione e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, confermava la revoca del decreto ingiuntivo opposto e assolveva l'opponente della pretesa azionata in monitorio, confermand o altresì il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che l'appaltatrice non aveva affatto riconosciuto l'esistenza del vizio, non essendo dato rinvenire nella corrispondenza prodotta l'amm issione circa la presenza di vizi o difetti dell'opera; b) che, a fronte dell'eccezione di deca denza sollevata, gr avava sul committente l'onere della prova circa la tempestività della denuncia; c) che il T ribunale , contrariamente a quanto ritenuto dall'ap pellante, aveva considerato come, in mancanza di accettazio ne dell'oper a, il committente non potesse decadere dalla garanzia per i vizi ex art.  1667, prim o comma, c.c. e come dovesse, invece, indagar si in ordine a lla decadenza denunciat a dalla G hemar per effetto dell'intempestività della denuncia; d) che sin dalle prime fatture - che coprivano il trimestre da novembre 2012 a gennaio 2013 - poteva evincersi la marcata differenza di costi e di resa rispetto al vecchio im pianto e vi era altresì l'immediat a percezione della presenza di ba sse tempera ture, sicché la denuncia del giugno 7 di 24 2013 era tardiva; e) che, per l'effetto, doveva essere confermata la na tura assorbente dell'accertata decad enza rispetto all'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, doveva rilevarsi che, ai fini della decorrenza del termine biennale, era irrilevante ogni indagine sull'epoca del collaudo, poiché, avuto riguardo al momento della riconoscibilità dei vizi, l'esperimento dell'azione a far tempo da lla notifica dell'atto di opposizione al d ecreto ingiuntivo risultava chiaramente fuori termine.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, ### Hanno resistito, con separati controricorsi, la ### S.r.l. e la ### S.p.A. 
È rimast a intimata la ### di ### geometra ### e ### perito industriale ### S.n.c.  4.- Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1662, 1665, 1667 e 1668 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto c he i termini di decadenza e prescrizione, in ordine alla g aranzia per i vizi nell'appalto, operassero nel caso di specie, pur avendo accertato la mancanza di collaudo e accettazione. 
Osserva l'istante che era fatto pacifico, evocato dal Tribunale e richia mato anche dalla sentenza impu gnata, che nessun collaudo fosse avvenuto, né il primo ###, previsto entro 8 di 24 60 giorni dalla consegna, né quel lo ###, che doveva avvenire entro sei mesi dal primo collaudo. 
Per l'effet to, obietta il ricorrente che la scoperta del vizio occulto avrebbe dovuto essere logicam ente successiva al collaudo, altrimenti il vizio non avrebbe potuto definirsi occulto, dovendo intendersi per vizi occulti quei vizi non riconosciuti e non riconoscibili, nonostante la verifica e il collau do eseguiti dalle parti, mentre, nel caso concreto, il gi udizio avrebbe avuto ad oggetto viz i o difetti pale si, perché p acificamente scoper ti e comunicati prima del collaudo mai avvenuto, co me disciplinati dall'art. 1667, primo comm a, c.c., secondo cui l'appalta tore è liberato dalla garanzia per i vizi palesi solo se vi sia stato collaudo e a ccettazione dell'opera, senza che decorra alcun termine di decadenza per la relativa denuncia.  ### l'istante che la mera consegna materiale dell'opera o l'im missione nel possesso non avreb bero co mportato alcun decorso dei termini di decadenz a e prescrizione, che presupponevano, invece, la consegna definitiva dell'opera, ossia la consegna all'esito dell'accettazione.  1.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono. 
I due a spetti su cu i si incentra la censura aggre discono i seguenti argoment i posti a fondamento della sent enza impugnata: A) l'affermazione secondo cui, pur in manca nza di accettazione dell'opera (che avrebbe dovuto essere delibata all'epoca del preventivato collau do, in realtà mai avvenuto), dovesse, comun que, indagarsi in ordine alla decadenza denunciata dalla ### per effetto dell'intempestività d ella denuncia ex art. 1667, secondo comma, c.c.; B) il rilievo a mente 9 di 24 del qu ale, nonostante la natur a assorbente dell'accertata decadenza rispetto all'eccezione di prescrizione, in ogni caso, ai fini della decorre nza del term ine biennale ex art. 1667, t erzo comma, c.c. fosse irrilevante ogni i ndagin e sull'epoca del collaudo, poiché, avuto riguardo al momento della riconoscibilità dei viz i, l'esperimento dell'azione a far tempo dalla notifica dell'atto di opposizio ne al decreto ingiuntivo s arebbe risultata chiaramente fuori termine. 
Entrambi gli asserti sono sindacabili in questa sede.  1.2.- Anzitutto, si evidenzia che i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria volta a far valere, nei co nfronti dell'appaltatore, la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (come proposta nel caso di specie dall'appaltante), atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committent e a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento solle cito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prest azione (Cass. Sez. 2, S entenza n. 23075 del 30/10/2009; ### 2, Sentenza n. 28417 del 22/12/2005; ### 2, Sentenza n. 14284 del 18/12/1999).  1.3.- Occorre, dunque, interrog arsi sull'integrazione dei presupposti affinché tali termini siano operativi. 
A) In base al primo comma, secondo periodo, dell'art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il committent e ha accettato l'opera e le dif formità o i viz i erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. 10 di 24 Tale norm a si riferisce evidentemente ai viz i palesi o apparenti, che devono essere riscon trati al m omento della verifica o dell'accetta zione, sicché, una volta che sia avvenuta l'accettazione nonostante il riconoscimento o la riconoscibilità dei vizi, la garanzia non è dovuta. 
A contrario, pertanto, il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore. 
Per co nverso l'art. 1667, secondo comm a, primo periodo, c.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che siano scoperti in epoca successiva. 
Dunque, l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1177 del 14/04/1972), prima della scoperta. 
Ove, dunque, all'accettazione dell'opera segua la scoperta dei vizi, essi devono essere denunciati da ll'ordina nte, a pena di decadenza, nei sessanta giorni da lla sco perta, a pena di decadenza. 
Nella fattispecie, non vi sono stati né verifica, né collaudo, né accettazione. 
In difetto di accettazione (cui la pronuncia impugnata allude a pag. 19), non poteva imputarsi all'o rdinante di non aver 11 di 24 provveduto alla denuncia dei vizi, a decorrere dal momento della loro scoperta, appunto perché essi a vrebbero dovuto essere rilevati all'epoca della verifica e menzionati nell'esito dei collaudi sollecitati dall'appaltante. 
Nello specifico la “accettazione” a vrebbe dovuto essere rimessa all'esito del prodromico “collaudo” (m ancato collaudo, sebbene previsto, cui espressa mente si riferisce la sentenza impugnata a pag. 17), quale risultato positivo o negativo della “verifica”, a sua vol ta intesa quale complesso di operazioni materiali di natur a em inentemente tecnica finalizzate ad accertare se l'opera sia stata eseguita correttamente. 
Ossia avrebbe dovuto attendersi il gi udizio espresso dal committente (ove non demandato ad un terzo collaudatore) circa la rispondenza o meno dell'opera alle condizioni del contratto o alle regole dell'arte, co llaudo che rapp resenta u n accertamento tecnico unilaterale (semplice dichiarazione unilaterale di scienza, consistente in una co nstat azione tecnica proveniente da l committente, avente carattere rece ttizio) - Cass. Sez. 2, Sentenza n. 169 del 10/01/1996; ### 2, Sentenza n. 6489 del 27/07/1987; ### 2, Sentenza n. 5460 del 08/11/1985; ### 2, Sentenza n. 283 del 13/01/1984; ### 2, Sentenza n. 3515 del 23/06/1979; ### 1, Sentenza n. 2569 del 21/10/1967 -. 
Ne discende che la necessità di denunciare le difformità e i vizi all'esito della consegna dell'opera (Cass. Sez. 2, Sentenza 1748 del 24/01/2018; ### 2, Sentenza n. 6970 del 16/12/1982; Sez. 2, Sentenza n. 3596 del 06/08/1977; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13821 del 17/ 05/2024; ### 6-2, 12 di 24 Ordinanza n. 2449 del 29/01/2019) implica che a tale consegna possa attribuirsi il significato di accettazione tacita. 
Infatti, “consegna” e “accettaz ione” dell'opera sono atti distinti: la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia ) il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale, la qua le co mporta effetti ben determinati, q uali l'esonero dell'appa ltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità palesi ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19019 del 31/07/2017; ### 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; nello stesso senso Cass. 6-2, Ordinanza n. 27915 del 23/09/2022). 
Cosicché dalla mera consegna non può desumersi ipso facto l'accettazione, salvo che non sia integrata la fattispecie della “accettazione tacita”, che richiede un surplus rispetto alla mera consegna, ossia che alla consegna possa attribuirsi, in concreto, un preciso sign ificato giuridico: la ricezione dell'opera “senza riserve”, nonostante “non si sia proceduto alla verifica”, a fronte di “difformità o vizi palesi” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025; ### 3, Sentenza n. 2010 del 21/06/1972; ### 3, Sentenza n. 4061 del 23/12/1968) . Soltant o ta le forma di consegna importa rinuncia del committente al diritto di verifica e collaudo, con la conseguente liberazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., dalla garanzia per difformità o vizi riconoscibili o conosciuti dal comm ittente. S iffatta “accettazione tacita”, cioè, spiega gli stessi effetti del collaudo, 13 di 24 precludendo la possibilità di far valere, così in via di azione, come in via di eccezione, i cosiddetti difetti palesi. 
Ebbene, con riguardo ai vizi dell'opera co nosciuti o riconoscibili, il committent e, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adem pimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art . 1667, primo com ma, c.c., solo tale accetta zione comporta liberazione da quella garanzia (ossia l'impossibilità di farli valere successivamente, a prescindere da qualsiasi termine di decadenza, che decorre dalla “scoperta” per i soli vizi occulti). 
Pertanto, prima dell'accettazione e della consegna dell'opera, non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comun que rilevabili, i quali, se non fatti va lere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denun cia e prima d ella consegna “definitiva” non decorrono i termini di prescrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11 del 03/01/2019; ### 2, Sentenza n. 14584 del 30/07/2004; S ez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987; ### 2, Sentenza n. 962 del 05/02/1983; ### 2, Sentenza n. 3752 del 06/11/1975; ### 3, Sentenza n. 346 del 13/02/1970; ### 1, Sentenza n. 2430 del 25/09/1964; ### 1, Sentenza n. 444 del 06/03/1962). 
In proposito, si precisa che l'accetta zione dell'opera costituisce un atto peculiare dell'ap palto, non rinv enibile nella disciplina generale sull'adempimento delle obbligaz ioni. Mentre, infatti, di regola, il creditore può limitarsi, attraverso un contegno passivo, ad attendere l'esecuzione della prestazione a cura della propria contropart e e, ove richiesta, la relativa conse gna, 14 di 24 l'appaltante deve invece svolgere un ruolo a ttivo, che si concretizza nell'accettazione dell'opera r ealizzata dall'assuntore, dichiarando di voler far propria l'opera eseguita dall'appaltatore. 
Ne co nsegue che l'accettazione, diversa mente d all'atto di collaudo, considerato qu ale mera dichiarazione di scienza proveniente dall'appaltante o dall'incaricato all'effettuazione della verifica, è un atto di volontà con il quale il committente dichiara di vole re accogliere nella sua sfera giuridica il frutto della prestazione eseguita, avendol a trovata immune da difformità o vizi o avendo rinunciato a farli valere. É quindi qualificata come negozio unilaterale recettizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4051 del 01/03/2016; ### 2, Sentenza n. 12981 del 06/09/2002; ### 2, Sentenza n. 1317 del 03/02/1993; ### 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; ### 2, Sentenza n. 6331 del 18/07/1987; ### 3, Sentenza n. 2841 del 17/07/1976; ### 2, Sentenza n. 964 del 14/03/1975). Essa deve essere comun icata all'appaltatore, a pena di inefficacia. 
Inoltre, affinché l'opera possa essere accettata è necessario che essa sia stata portata a compimento dall'assuntore, almeno con riferimento ai suoi elementi costitutivi essenziali. 
Con riferimento ai rapporti tra l'accettazione e il collaudo, può accadere: a) che l' opera sia accettata senza alcuna verifica e collaudo, il che peraltro è escluso nelle situazioni in cui è prevista l'obbligatorietà del collaudo per ragion i di int eresse pubblico, come negli appalti aventi ad oggetto la costruzione di edifici, il compimento di opere in cemento a rma to, l'installazione di ascensori e montac arichi in servizio privato; b) che l'oper a sia accettata nonostante il collaudo abbia avuto esito nega tivo; c) 15 di 24 che l'opera debba essere accettata in ragione dell'esito positivo del co llaudo, costituendo la dichiara zione sulla regolarità della prestazione dell'appaltatore un 'ipotesi di accettazione tacita, in quanto incompatibile con la volo ntà di rifiutare la prestazione della controparte. 
Quanto alle forme di manifestazione, l'accettaz ione può essere espressa, t acita o presun ta, non essendo richiesti particolari requisiti formali per la sua esternazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025). 
È espressa quando il comm ittente, per iscritto o anche oralmente, e anch e senz a che sia stata previamen te effettuata una verifica o u n collaudo, dichiara esplicita mente di voler ricevere la prestazione eseguita, senza muovere alcun rilievo.  ### è invece tacita, in base ai prin cipi generali, laddove il com mittente, o un suo rappresentante a utorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera. 
Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volo ntà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di r ifiutarla o di a ccettarla condizionatamente - dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all 'opera realizzata ( Sez. 3, Sentenza n. 13966 del 30/06/2005; ### 2, Sentenza 7057 del 14/04/2004; ### 3, Sentenza n. 1635 del 08/04/1978; Sez. 3, Sentenza n. 1569 del 01/06/1974). 
Si ricade, per converso, nell'ipotesi di accettazione presunta allorché, ai sensi dell'art. 1665, terzo com ma, c.c., ### nonostante l'invito dell'appa ltatore, il committent e tralasci di procedere alla verifi ca senza giu sti motivi ovvero ### non ne 16 di 24 comunichi il risultato entro un breve term ine o ### anco ra laddove, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma c.c., in tema di esecuzione dell'appalto per singole partite, vi sia stato il pagamento di singole partite, il che fa presumere l'accettazione della fra zione o partita di opera p aga ta, salvo che ricorra il versamento di semplici acconti. 
In merito, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve desumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4021 del 09/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 13224 del 16/05/2019). 
Ed appu nto, in primo luogo, si considera fattispecie di accettazione tacita la ricezione dell' opera senza riserve in assenza di verifica. 
Sul punto il quarto comma dell'art. 1665 c.c. prevede, quale presupposto dell'accettazione tacita dell'opera, soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio - alla quale è parificabile l'im missione nel possesso per esclusiva iniziativa del committente e senza che vi sia il concorso della condotta dell'assuntore - e, co me fatto concludente, la sua “ricezione senza riserve” da parte del com mittente stesso, “ancorché non si sia proce duto a lla veri fica” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 03/06/2020; ### 2, Sentenza n. 15711 del 21/06/2013; ### 2, Sentenza n. 5131 del 06/03/2007; ### 2, Sentenza n. 4353 del 07/04/2000; ### 2, Sentenza n. 3742 del 20/04/1994; ### 2, Sentenza n. 1509 del 12/02/1988; ### 2, Sentenza n. 6489 del 27/07/1987; ### 1, Sentenza n. 1787 del 09/05/1975). 17 di 24 Pertanto, mentre la consegna costituisce un atto puramente materiale, che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, l'accettazione esige, al contrario, che il comm ittente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa , con conseguente m anifestazione negoziale, la qua le co mporta effetti ben determinati, q uali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prez zo (Cass. Sez . 2, Sentenza n. 11349 del 17/06/20 04; Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 12/05/2003; ### 2, Sentenza 9567 del 02/07/2002; ### 2, Sentenza n. 5121 del 22/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 10314 del 22/11/1996; ### 2, Sentenza 830 del 29/01/1983; ### 2, Sentenza n. 972 del 17/02/1981). 
Al ricevimento del bene deve associarsi, dunque, un contegno dell'appaltante che sia significativo della volontà di non sollevare riserve: la dichiarazione di riserva neutralizza, infatti, gli effetti propri dell'accettazione. 
Non si ha, inv ece, accettazione tacit a se il committente prende in conseg na l'opera, dopo l'effettuazione della verifica, riservandosi al contempo di fa r valere dif formità o vizi in un momento successivo, oppure se la presa in consegna da parte del committente, nel caso in cui la verifica non abbia ancora avuto luogo, a vvenga con l'espressa riserva di effettua re la verifica medesima o proprio allo scopo di effettuarla. 
Sicché la m era presa in consegna dell'opera da parte del committente non è emblematica dell'accettazione della stessa e non im plica di per sé la rinu nzia a far valere la gar anzia per i difetti conosciuti o conoscibili, in assenza di una formale denuncia 18 di 24 di difformità o di vizi, oppure di un comportamento concludente dal quale poter desumere con certezza l'intenzione del committente di accettare l'opera senza riserve ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12829 del 12/07/2004; ### 2, Sentenza n. 10505 del 07/12/1994). 
Nella fa ttispecie, contrariamente alle direttrici innanzi espresse, si è rite nuto che, pur in difetto di accetta zione dell'opera, per mancanza dei collaudi preventivati, i vizi dovessero essere denu nciati entro il term ine decadenziale prescritto dall'art. 1667, secondo comma, c.c., decorrente dalla scoperta (avvenuta prima dell'accettazione). 
B) Quan to al secondo aspetto, l'art. 1667, terzo com ma, primo periodo, c.c. dispone che l'azione (di garanzia per i vizi) contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. 
Tale termine di prescrizione biennale vale sia per i vizi palesi (purché dedotti in sede di verifica e successiva accettazione con riserva dell'opera; altrimenti la garanzia non è in radice dovuta), sia per quelli occulti, che siano sta ti scoperti prima di tale consegna. 
Viceversa, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (nonostante l'opinione co ntraria della dottrina, secondo cui, in og ni caso, per i vizi occulti, il termine di prescrizione decorre dalla consegna, quale momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere, non assumendo rilevanza, a tale scopo, i meri impedim enti di fatto che inibiscan o ta le esercizio, come la manc ata conoscenza del vizio , ma i soli impedimenti di diritto), qua lora l'opera appalt ata sia affetta da 19 di 24 vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizio ne dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (successiva alla consegna), la quale è da ritenersi a cquisita dal giorno in cui il committent e abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committent e ne fosse a conoscenza in data anteriore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26233 del 22/11/2013; ### 2, S entenza n. 19757 del 27/09/2011; S ez. 3, Sent enza 18402 del 19/08/2009; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. ### del 07 /12/2022; ### 2, Sentenza n. 11 del 03/01/2019; Cass. Sez. 6-2, Ordina nza n. 18192 del 10/07/2018; ### 6-2, Ordinanza n. 14199 del 07/06/2017; ### 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005). 
Ove, invece, il committente, per effetto del riscontro di difetti palesi nel corso del la verifica, co munichi che non intende accettare l'opera e prenderla in consegna , il term ine di prescrizione delle azioni esperibili decorre da tale comunicazione. 
Diversamente, come anticipato, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti al momento della consegna. 
Nondimeno, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, stabilito dall'art.  1667, terzo comma, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al m omento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza 20 di 24 n. 1788 del 23 /01/ 2009; Sez . 1, Sentenza n. 271 del 13/01/2004; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13631 del 30/05/2013; ### 6-2, Ordinanza n. 23455 del 10/11/2011; pronunce che han no superato il precedente orientamento risalente a Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9641 del 23/12/1987; ### 2, Sentenza n. 1146 del 24/02/1982). 
Ossia la consegna rilevant e per il decorso del termine prescrizionale (ai fini dell'esercizio del diritto di garanzia) postula che ess a avvenga co ntestualmente o successivamente alla verifica e all'accettazione dell'opera e ne costituisca la naturale appendice, quale finale acquisizione dell'opera app altata in conseguenza della manifestazio ne del suo com plessivo gradimento (eventualmente anche in conseguenza della prospettazione di determinate difformità e vizi). 
Sicché nella fatt ispeci e, quand'anche il vizio rappresenta to dal malfu nzionamento dell'impianto di riscaldamento per un consumo anomalo di energia elettrica, a fronte di temperatu re molto basse nei locali, fosse stato conoscibile al momento della consegna “provvisoria” dell'immobile, con riserva di effettuazione dei co llaudi (come prontam ente sollecitati), tale co nsegna “provvisoria” non avrebbe potuto costitu ire il dies a qu o del termine di prescriz ione biennale per l'esercizio delle a zioni di garanzia per i vizi (ossia per la proposizione dell'azione risarcitoria), come invece affermato dalla sentenza impugnata.  2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per a vere la Corte territori ale tralascia to di considera re che 21 di 24 l'assuntore aveva attribuito a cause esterne alla propria sfera di responsabilità le basse temperature percepite dalla committenza, a fronte di consumi eccessivamente alti, già nel primo inverno successivo a ll'immissione nel possesso dell'opera, accadim ento da cui avrebbe dovuto desumersi il riconoscimento dei vizi a cura dell'appaltatore, con la conseguente superfluità della denuncia.  3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.  360, prim o comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sen tenza impugnata e/o del procedimento per illogicità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, per avere la Corte distrettua le, accertata la necessità di integrar e il riscaldamento con il condizionatore, negato che ### avesse ammesso la presenza di basse temperature.  4.- Con il quarto motivo il ricorrente cont esta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1667, secondo e t erzo comma, c.c., per avere la Corte dell'impugn azione sost enuto che i termini di decadenza e prescrizione decorrevano dalla riconoscibilità dei vizi e non già dalla loro effettiva scoperta.  5.- Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art.  360, prim o comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento per illogicità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, per avere la Corte del gravame affermato che le basse temperature, a fronte di consumi eccessivamente alti, fossero indubbiamente imputabili al malfu nzionamento dell'impianto di riscaldamento sulla scorta delle sole bollette dell'energia elettrica, senza esperire preventive indagini tecniche. 22 di 24 6.- Con il sesto motivo il ricorrente assume, ai sensi dell'art.  360, prim o comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sen tenza impugnata e/o del procedimento per illogicità e/o contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, per avere la Corte di second e cure prospettato che, per un impianto di riscaldamento, i difetti di performance (ossia le basse temperature, a fronte di consumi ecce ssivamente alti) fossero constatabili sin dal suo avviamento e non già alla fine del primo inverno successivo all'installazione.  7.- Il settimo motivo di ricorso investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiz io, oggetto di discussione tra le pa rti, per avere la Corte d'app ello mancato di prendere in considerazione il fatto rappresentato dalla partecipazione di ### r alle verifiche con esito negativo tenutesi in data 8 maggio 2014 e 9 maggio 2014, da cui si sarebbe potuto desumere che l'artefice dell'opera aveva avuto notizia dei vizi contestati, cont estua lmente alle verifi che peritali svolte in c ontradditt orio in fase stragiudiziale, il che avrebbe dovuto esclud ere la decadenza dalla garanzia e la correlata inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'ordinante.  8.- I mezzi di critica che precedono devono essere dichiarati assorbiti, in quanto proposti da parte ricorrente in subordine al mancato accoglimento della prima doglianza (vedi pag. 25 del ricorso). 
Essi sono ef fettivamente co nsequenziali al mancato accoglimento di detta censura. 23 di 24 9.- La sentenza impu gnata va, dun que, cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa com posizione, che deciderà uniformandosi ai seguenti principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedend o anc he alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. 
«In tema di appalto, l'obbligo di den unziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'o pera appalt ata, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica». 
«Qualora l'opera appaltata sia aff etta da vizi occulti o non conoscibili, perché non appa renti al l'esterno, il term ine di prescrizione dell'azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi (che sia successi va a lla consegna), la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore». 
«In tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, stabilito dall'art. 1667, terzo comm a, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'ope ra, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della co nsegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa».   24 di 24 P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del rico rso, dichiara asso rbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugn ata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composiz ione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di co nsiglio della ### 

causa n. 25428/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Trapuzzano Cesare

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1453/2025 del 02-10-2025

... volta, di aver interrotto i pagamenti a causa dei gravi vizi della cosa locata per i quali si rendeva necessaria la riparazione e che tra le parti vi era un accordo finalizzato alla decurtazione dei canoni mensili fino al raggiungimento delle spese sostenute dalla conduttrice, documentate in €. 2.606,50, per la riparazione dei suddetti vizi. Lamentava inoltre che i vizi erano occulti e taciuti dal locatore al momento della stipula del contratto e che essi erano emersi solo successivamente, dopo lo sgombero degli arredi. La convenuta evidenziava, in particolare, di aver provveduto al rinnovo dell'impianto idraulico e anche all'installazione dell'impianto del gas, sostenendo una spesa pari all'importo di €. 1.300,52, nonché al rifacimento dell'impianto elettrico che risultava non essere a norma, sostenendo una spesa complessivamente pari ad €. 1.270,00. Chiedeva, inoltre, la restituzione delle spese di registrazione del contratto. Deduceva infine che l'unica irregolarità di cui era stata notiziata riguardava il ballatoio, in zona balcone, che risultava coperto da una rete contenitiva. Precisava, in merito, che il locatore non aveva mai provveduto al rifacimento del ballatoio nonostante le (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI AVELLINO Proc. N. 2310/2023 RG. 
Il Giudice, - verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti dell'ordinanza organizzativa con cui, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato disposto il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025; - dato atto che vi è stata partecipazione mediante il deposito di note scritte a cura della sola parte attrice; P.Q.M.  alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, nel termine prescritto dall'art. 127 ter ult. comma c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura della sentenza di cui all'art. 429 c.p.c.   Il Giudice dr.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Il Tribunale di Avellino, ###, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 1.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2310/2023 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: “Locazione”, vertente ###'### C.F.: ### rappresentato e difeso dall'avv. ### attore E ### C.F.: ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### convenuta ### come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. 
Motivazione in fatto e in diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato in data ###, ### D'### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### all'uopo assumendo: - che con contratto di locazione del 18.1.2023, regolarmente registrato, esso attore aveva concesso in locazione, con decorrenza dall'1.2.2023, a ### l'immobile di sua proprietà sito in ### del #### al ### n. 62, “###'Apolito” individuato al N.C.E.U. di ### del ### al f.lo 3 P.lla 176 sub 9; - che il corrispettivo della locazione veniva fissato in € 300,00 mensili; - che la conduttrice aveva versato esclusivamente il corrispettivo del mese di febbraio 2023, avendo notiziato il locatore della sua intenzione di non versare più i canoni di locazione sul falso presupposto di aver effettuato lavori nell'immobile, peraltro mai autorizzati dal D'### Tanto premesso, l'intimante chiedeva all'adito Tribunale, in via principale, di convalidare lo sfratto per morosità, con conseguente condanna di ### al rilascio dell'unità immobiliare, nonchè di emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a suo carico, per la somma di ### 600,00, per i due canoni già scaduti e non pagati, nonché per la somma relativa ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo, condannando l'intimato al pagamento delle spese di giudizio e compensi professionali come per legge, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### impugnando estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto e opponendosi alla convalida di sfratto ex art. 663 cpc, assumendo, a propria volta, di aver interrotto i pagamenti a causa dei gravi vizi della cosa locata per i quali si rendeva necessaria la riparazione e che tra le parti vi era un accordo finalizzato alla decurtazione dei canoni mensili fino al raggiungimento delle spese sostenute dalla conduttrice, documentate in €. 2.606,50, per la riparazione dei suddetti vizi. Lamentava inoltre che i vizi erano occulti e taciuti dal locatore al momento della stipula del contratto e che essi erano emersi solo successivamente, dopo lo sgombero degli arredi. 
La convenuta evidenziava, in particolare, di aver provveduto al rinnovo dell'impianto idraulico e anche all'installazione dell'impianto del gas, sostenendo una spesa pari all'importo di €. 1.300,52, nonché al rifacimento dell'impianto elettrico che risultava non essere a norma, sostenendo una spesa complessivamente pari ad €. 1.270,00. Chiedeva, inoltre, la restituzione delle spese di registrazione del contratto. Deduceva infine che l'unica irregolarità di cui era stata notiziata riguardava il ballatoio, in zona balcone, che risultava coperto da una rete contenitiva. Precisava, in merito, che il locatore non aveva mai provveduto al rifacimento del ballatoio nonostante le diverse segnalazioni dovute alla caduta di materiale e il divieto assoluto di utilizzo imposto dopo l' intervento dei ### del fuoco di ### e della ### locale, che causava una notevole limitazione all'uso dell'immobile locato. 
Tanto premesso, la convenuta chiedeva: - di accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi ostativi all'ordinanza della convalida di sfratto, nonchè il rigetto della richiesta di emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti, ovvero compensarli con il credito vantato dalla ### fino all'effettivo soddisfo, ex art. 1243, 2 comma c.c.; - di ordinare all'attore di procedere a tutte le attività manutentive straordinarie. Vinte le spese. 
Con ordinanza resa in data ###, il Giudice rigettava l'istanza formulata ai sensi dell'art. 665 c.p.c., ordinava il mutamento del rito ed assegnava termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione. 
Espletata la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, depositate le memorie integrative nei termini all'uopo concessi, ammesse ed assunte le prove testimoniali, all'esito dell'udienza del 1.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note scritte depositate dalle parti, la causa viene decisa mediante deposito telematico della presente sentenza nel termine indicato dall'ultimo comma del novellato art. 127 ter c.p.c.  ***  1.- La domanda di risoluzione dell'attore è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali, l'attore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, gravando su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto in giudizio il contratto di locazione stipulato con la convenuta in data ###, registrato in pari data, con cui le parti concordarono che il conduttore avrebbe versato alla parte locatrice un canone mensile di euro 300,00 (art. 4 del contratto). 
Ebbene, avendo la parte attrice provato il titolo negoziale da cui scaturisce la sua pretesa creditoria ed avendo allegato l'altrui inadempimento, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare di aver regolarmente pagato i canoni di locazione ovvero di non aver adempiuto per causa a sé non imputabile. 
Tale prova non è stata fornita. 
È incontestato che la conduttrice si è limitata a pagare solo il primo canone di locazione, quello relativo alla mensilità di febbraio 2023. 
Invero, parte conduttrice, al fine di paralizzare l'altrui pretesa, pur non contestando la morosità relativa ai canoni di locazione maturati a far data dal mese di marzo 2023, ha eccepito, da un lato, la sussistenza di vizi occulti tali da incidere sull'idoneità dell'immobile all'uso locato e, dall'altro lato, la compensazione della morosità dedotta con le somme asseritamente versate per spese di manutenzione e riparazioni necessarie sostenute per il ripristino dell'impianto idraulico, del gas ed elettrico. 
Orbene, quanto all'eccezione con cui la conduttrice ha dedotto la sussistenza di vizi occulti, giova rimarcare che, per pacifica giurisprudenza, l'eventuale inidoneità dell'immobile non legittima l'integrale sospensione della principale obbligazione a carico del conduttore, non ammesso all'esercizio di una siffatta forma di autotutela neppure in ipotesi di versamento di un corrispettivo superiore a quello legalmente dovuto (ex multis, Cass. S.U. 23.10.1984 nr. 5384) ovvero in presenza - come nella specie-di vizi della cosa locata che ne possono diminuire in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (Cass. 23.5.1962 nr. 1172; Cass. 10271 del 2002). 
Al conduttore, infatti, non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi sopravvenuti, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perchè così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 cod. civ., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass.n. 14739/2005, n. 13133/2006, 261/2008). 
Più di recente, si è affermato che “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (da ultimo, Cass. 17020/2022; Cass. 8425/2006). 
Nella specie, l'iniziativa dell'intimata di non corrispondere il canone locativo, nonostante la perdurante e costante utilizzazione del bene, al di fuori di qualsivoglia preventivo accertamento giudiziale, si inserisce nell'ambito di tali manifestazioni di autotutela non consentite. 
Quanto poi all'eccezione di compensazione, essa va parimenti disattesa in quanto smentita dalle evidenze probatorie acquisite nel corso del giudizio. 
La conduttrice deduce, a fondamento dell'eccezione, di aver provveduto alla manutenzione dell'impianto elettrico, del gas e idraulico, per un importo complessivo superiore ad euro 2.600,00. 
Orbene, in merito, appare insuperabile quanto pattiziamente previsto dalle parti in sede contrattuale, ove all'art. 6 le parti hanno stabilito quanto segue: In base al contratto, tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti sono state poste interamente a carico del conduttore. 
Né è stata acquisita prova che, in corso di rapporto, le parti avessero convenuto una deroga a tale previsione, pattuendo l'esonero della conduttrice dal pagamento dei canoni. 
Al contrario, è stato accertato che i denunciati vizi dell'immobile locato erano già conosciuti prima della sottoscrizione del contratto e comunque non sono stati tali da impedire l'utilizzazione dell'immobile, protrattasi fino al 30.10.2024. 
Dall'istruttoria orale espletata è inoltre emerso che la conduttrice ebbe ad effettuare diversi sopralluoghi prima di locare l'immobile, trovando lo stesso adatto alle sue esigenze. 
Particolare rilevanza assume la deposizione del teste Avv. ### procuratore e gestore dell'immobile per conto del D'### il quale, all'udienza del 16.7.2024 ha dichiarato: - che gli impianti erano funzionanti perché l'appartamento era stato da poco rilasciato da altra conduttrice, ### e che bisognava unicamente provvedere alle volture delle utenze; - che la conduttrice aveva provveduto, senza alcuna autorizzazione né richiesta formale, ad installare i condizionatori con i motori esterni in aderenza al sottobalcone del piano superiore di proprietà altrui e che tale operazione aveva, di fatto, compromesso l'intonaco del balcone superiore provvisto di rete di contenimento; - che alcuna richiesta di adeguamento degli impianti e/o manutenzioni straordinarie presso l'immobile locato erano pervenute al locatore e che la conduttrice aveva chiesto unicamente di spostare alcuni immobili all'interno dell'appartamento, ottenendo l'aiuto di due operai, oltre alla sostituzione della caldaia. 
La circostanza che alla conduttrice furono mostrati anche gli impianti, tutti funzionanti, e che furono esplicitamente accettati dalla stessa, è stata confermata anche dal teste ### all'udienza del 16 ottobre 2024. 
Va inoltre sottolineato che l'intimata non si è presentata a rendere interrogatorio formale ad essa deferito, dovendosi pertanto ritenere come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotto nell'interrogatorio (..a) Vero che la sig.ra ### ebbe ad effettuare ben tre sopralluoghi prima di locare l'immobile; b) ### che l'immobile era completamente arredato; c) ### che alla sig.ra ### furono mostrati anche gli impianti, tutti funzionanti, e furono esplicitamente accettati dalla stessa; d) ### che la sig.ra ### ha asportato tutto il mobilio presente nell'appartamento, dapprima riponendolo nell'androne per poi buttarlo; e) ### che la sig.ra ### ha posto in essere condotte ritorsive nei confronti del sig. D'### tanto che ha bucato volontariamente il sottobalcone per far intervenire i vigli del fuoco e far interdire l'accesso al suddetto balcone;..). 
Parimenti, non è stata acquisita prova che per le riparazioni eseguite fossero necessarie e/o urgenti, né che di esse la conduttrice avesse dato avviso al locatore (art. 1577 c.c.). 
In merito, le dichiarazioni rese dalla teste ### sorella della conduttrice, all'udienza del 16.10.2024, sono lacunose e inattendibili, giacchè la stessa ha riferito che nel corso di un “dialogo telefonico” a cui ella aveva assistito il conduttore avrebbe autorizzato l'esecuzione dei lavori e l'accollo delle relative spese da parte della conduttrice, con decurtazione dal pagamento dei canoni. 
Orbene, alla luce degli elementi raccolti, ritiene il Tribunale che le eccezioni sollevate dalla convenuta vadano disattese. 
Del resto, se pure, per ipotesi, si configurasse un credito - non dimostratodella convenuta per i lavori eseguiti (per euro 2.605,5), resta sempre la sproporzione rispetto all'inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni.  ### per quanto attiene alla maggiore gravità dell'inadempimento della conduttrice, della stessa non può dubitarsi, atteso che l'inquilina non ha provveduto al pagamento di 20 mensilità, da marzo 2023 a ottobre 2024, ossia sino alla data di rilascio avvenuto in data ###, maturando una morosità complessiva di euro 6.000,00. È elemento, peraltro, rilevante che la conduttrice abbia interrotto i pagamenti continuando ad occupare l'immobile senza mai versare i canoni di locazione fino al rilascio. 
In merito, giova rammentare che, ai fini della determinazione della gravità o meno dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., il giudice può tenere conto anche del comportamento dell'inadempiente posteriore alla domanda di risoluzione del contratto, effettuando una valutazione globale ed unitaria dell'integrale condotta tenuta da quest'ultimo (Cass. n. 9358/91, n. 4014/83), con la conseguenza che anche un inadempimento iniziale di scarso rilievo può successivamente evidenziarsi come grave, per la sua durata e persistenza malgrado il ricorso del creditore alle vie giudiziarie (Cass. n. 2346/88).
Va quindi pronunciata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, non legittimata, in ragione del perpetrato utilizzo e godimento dell'immobile, a sollevare l'eccezione d'inadempimento. 
La convenuta va altresì dichiarato debitrice della somma complessiva di € 6.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti sino al rilascio. 
Sulla predetta somma vanno calcolati gli interessi dalla data della domanda per le mensilità indicate in citazione e dalle singole scadenze per quelle maturate successivamente. 
Non può essere accolta la richiesta di parte convenuta di compensare parzialmente l'importo dovuto con quanto pagato pro quota a titolo di imposta di registrazione annuale, non avendo la conduttrice fornito la prova del relativo esborso. 
Va infine rigettata la domanda della convenuta con cui la stessa ha richiesto di “### all'attore di procedere a tutte le attività manutentive straordinarie..”, non essendo stata fornita alcuna allegazione o prova in ordine alla sussistenza di opere ancora da eseguire.  3.- Le spese processuali seguono la soccombenza di parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in persona del giudice dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 1.10.2025, nel giudizio n. 2310/2023 R.G., così provvede: 1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per grave inadempimento di ### del contratto di locazione stipulato tra le parti il ###, avente ad oggetto l'immobile per cui è causa; 2) condanna ### al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 6.000,00 per canoni non corrisposti sino al rilascio, oltre interessi legali come in motivazione; 3) condanna ### al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 40,00_ per spese vive ed € 3.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. #### il 2 ottobre 2025 Il Giudice dr.ssa

causa n. 2310/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Campobello Nicoletta, Pierri Valentina

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