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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### letti gli atti nella controversia iscritta al n. 13670/2022 R.G. posto che, con decreto del 13.6.2023, l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 6.7.2023; lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine; pronuncia la seguente SENTENZA nella suindicata controversia TRA ### nato a Napoli il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### - ricorrente - E ### S.R.L.S., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### - resistente - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la ricorrente ha dedotto: - che la ### S.R.L.S. si occupa di somministrazione di cibo e bevande, in particolar - modo di patatine fritte, la cui sede ###via ### n. 186 (in Napoli) ed è costituita da un locale chiamato "###; - che l'amministratore unico di tale società è il sig. ### - di essere stata “assunta in data ### a seguito di colloquio informale con il sig. ### suo ex datore di lavoro dell'azienda ####, il quale chiedeva alla lavoratrice, dopo anni alle sue dipendenze presso il locale ### situato ad ### di lavorare per il locale “Chipstar” situato al ### in via ### 186, la cui azienda si chiama ### srl”; - che “Il sig. ### era in passato anche il legale rappresentante di ### srl, società oggi fallita presso la quale la sig.ra ### (compagna del sig. ### nonché collaboratrice del turno di lavoro serale presso ### srls) svolgeva ruoli di direzione del personale (cfr ###”; - che “il sig. ### pur non assumendo alcun ruolo formale all'interno dell'azienda ### s.r.l.s., era in realtà il gestore di fatto della società resistente”; - che, infatti, alle dipendenze della ### S.R.L.S. “continuava a ricevere ordini da ### oltre che da ### Cositore”; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 - di essere stata assunta con contratto part time per 25 ore settimanali, ed inquadramento nel IV livello del ### con qualifica di operaia; - che in tale contratto era indicato, quale orario di lavoro, quello dalle 19.00 alle 23.00 il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, nonché dalle 18.00 alle 23.00 la domenica; - che, in realtà, fin dall'inizio del rapporto ha lavorato a tempo pieno; - che, infatti, “i turni” prevedevano che lavorasse il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10.00 alle 17.00, nonché il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00; - che “specificamente, … si recava sul posto di lavoro alle ore 10 e iniziava a svolgere le seguenti mansioni: accendeva e azionava tutti i macchinari, tra cui la vasca per friggere l'olio; si dedicava alla cucina e preparazione dei cibi; tagliava le patate, i wurstel, le salsicce; puliva i macchinari sporchi; puliva il bagno e sistemava i tavolini all'aperto situati fuori il locale. Alle ore 11,00 apriva il locale ai clienti, iniziava a friggere le patate e li serviva, contemporaneamente cucinava, puliva e faceva il servizio cassa (cfr. messaggi whatsapp in allegato)”; - che “tutte queste mansioni le svolgeva da sola fino alle 17:30 allorquando staccava dal turno e subentrava il sig. ### con la compagna ### Aimone”; - che “dal mese di ottobre del 2021 la lavoratrice veniva affiancata, durante il suo turno di lavoro, da un collega, il sig. ### il quale, lavorava in nero fino al mese di dicembre e veniva licenziato il mese di Gennaio 2022; (cfr messaggi ### in allegato)”; - di aver lavorato la domenica, nonché a #### e ### senza percepire alcuna maggiorazione; - che il ### ha subito un infortunio sul lavoro; - che, in particolare, la mattina, prima di aprire il locale al pubblico, azionati i macchinari come di consueto, “si accorgeva che improvvisamente aveva preso fuoco la casca della friggitrice dell'olio”; - di aver azionato gli estintori; - che “il locale era privo di cassetta di pronto soccorso e il sig. ### non recuperava neppure i medicinali e le garze per medicare la ricorrente”; né inviava denuncia all'### - di aver chiesto più volte “al suo datore di lavoro, sig. ### nonché sollecitava spesso anche ### che la sua posizione professionale fosse messa a posto e chiedeva che il suo contratto fosse adeguato alla quantità e qualità di lavoro prestato alle dipendenze della ### srl; nonché di ricevere le maggiorazioni per il lavoro prestato di domenica e nei giorni festivi; (cfr chat con i sig.ri ### e ###”; - che “le sue richieste restavano sempre inevase, anzi, la lavoratrice viveva la prestazione lavorativa in uno stato perenne di ansia in quanto, dovendo svolgere ritmi di lavoro stressanti, era sempre criticata e umiliata, in particolar modo dal sig. ### per ogni minimo errore commesso”; - che “invero, la lavoratrice era sempre sotto minaccia di licenziamento”; - di essere “stata in malattia dal 27.04.2022 al 01.05.2022 (cfr certificato medico in allegato)”; - che “la malattia era comunicata al datore di lavoro il quale era a conoscenza che la lavoratrice sarebbe rientrata in data ###; (cfr. chat in allegato)”; - che “in data ### … al rientro dalla malattia, si recava al lavoro in via ### locale ### pertanto si recava presso il bar ### dove era solita recuperare le chiavi del locale ### che venivano lasciate lì in giacenza dal sig. ### per consentire alla lavoratrice di aprire il locale”; - che “al bar ### si rendeva conto che le chiavi non erano state lasciate e non poteva aprire il locale (come avveniva ogni mattina)”; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 - che, pertanto “telefonava il sig. ### per chiedere spiegazioni e lo stesso le comunicava che il locale quel giorno era chiuso senza fornire ulteriori spiegazioni”; - che “a quel punto, si recava nuovamente presso il locale alle ore 13,00 e lì incontrava il sig. ### durante il turno di lavoro della ricorrente, il quale le comunicava che da quel momento, avrebbe dovuto fare l'orario dalle 17 alle 23 altrimenti non sarebbe più dovuta andare al lavoro”; - che “a quel punto chiedeva spiegazioni e rivendicava nuovamente che il contratto di lavoro fosse adeguato al lavoro prestato, che le fossero pagate le domeniche con maggiorazione e le festività, nonché il full time, e si rifiutava di sottostare a queste nuove regole. Per tale motivo le veniva comunicato oralmente che non si sarebbe più dovuta recare a lavoro”; - che, “amareggiata dalla situazione, chiedeva spiegazioni telefoniche anche al sig. ### il quale le diceva che la sua presenza al lavoro non era più gradita e le chiedeva di incontrarsi di persona per valutare gli emolumenti di fine rapporto; (cfr chat whatsapp con ### in cui si evince il licenziamento)”; - che in data ### il sig. ### la contattava per chiederle di incontrarsi e discutere sulla fine del rapporto di lavoro; - che tale incontro avveniva il giorno successivo e l'istante lo registrava con il proprio telefono mobile; - che durante tale incontro “le veniva comunicato e confermato oralmente che il rapporto di lavoro era terminato”; - di essere stata licenziata in quanto “non era più disposta a sottostare a quel tipo di trattamento vessatorio, a pagare part time con lavoro in full time, lavoro domenicale non compensato adeguatamente e festività non pagate. Ed invero alla ricorrente, di ritorno dalla malattia le veniva imposto arbitrariamente in via ritorsiva il turno dalle 17 alle 23, quando in realtà lei aveva sempre lavorato dalle 10 alle 17.00, pena il licenziamento in tronco”; - che “da quel momento … veniva contattata solamente dal sig. ### per concordare una data per incontrarsi per discutere sulle spettanze di fine rapporto ma non veniva mai contattata dal datore di lavoro, sig. ### Cositore”; - che seguiva una trattativa con il ### a mezzo whathapp; - che in data ### “inviava lettera di messa in mora per differenze paga, TFR e impugnativa di licenziamento a mezzo procuratore costituito”; - che tale missiva rimaneva senza riscontro; - che in data ### le veniva inviata una contestazione disciplinare per non essersi recata al lavoro dal 2.5.2022; - che “avendo constatato dal ### storico avviamenti che il suo rapporto non era stato chiuso, nonostante il licenziamento intimato oralmente …., si veniva costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, sussistendone i presupposti e avendo necessità di richiedere la disoccupazione”; - che, in ragione delle mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrata nel superiore III livello; - di non aver goduto di ferie, festività e ore di permesso.
Sulla base di tali premesse, lamentando la nullità del licenziamento, in quanto intimato oralmente e ritorsivo, nonché di aver ricevuto una retribuzione non adeguata alla qualità e quantità della prestazione resa, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir: - accertare e dichiarare la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo e intimato oralmente; - per l'effetto, condannare la “### s.r.l. alla reintegra sul posto di lavoro, ovvero al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra e al risarcimento del danno pari ad euro 29.215,94, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta conforme a giustizia”; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 - condannare tale società al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il ###; - condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 16.234,44 di cui “euro 11.618,71 a titolo di differenze retributive; euro 888,24 a titolo di ferie non godute, euro 284,83 a titolo di permessi non retribuiti; euro 1.947,73 a titolo di indennità per mancato preavviso di licenziamento, euro 1.494,93 a titolo di ### di ###; In via subordinata: - nel caso in cui non fosse riconosciuto il diritto all'inquadramento nel III livello, condannare la convenuta a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 14.544,56 a titolo di differenze economiche di cui: “€ 10.618,46 a titolo di differenze retributive, € 836,92 per ferie non godute; € 268,40 permessi non goduti; € 1.411,75 per indennità sostitutiva del preavviso; € 1.409,03 per il Tfr maturato”, nonché “€ 27.529,19 a titolo di indennità per reintegra, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta conforme a Giustizia”; - “riconoscere la giusta causa delle dimissioni presentate dalla lavoratrice”; il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la ### S.R.L.S. che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso. ***
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti (in quanto dedotte in ricorso e non contestate in memoria difensiva), oltre che risultanti dalla documentazione in atti ( contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente e buste paga prodotte da entrambe), le seguenti circostanze: - che la ricorrente è stata assunta in data ### con contratto a tempo indeterminato e parziale per 25 ore settimanali ed inquadramento nel IV livello del ### - la conseguente adesione (quantomeno di fatto) della convenuta a quest'ultimo; - che nel contratto di lavoro era previsto quale orario di lavoro il seguente: il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, dalle 19.00 alle 23.00; la domenica dalle 18.00 alle 23.00; - che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ###.
I nodi della controversia, pertanto, attengono in primo luogo: - all'irrogazione o meno da parte della convenuta del dedotto licenziamento orale in data ###; - alla sussistenza o meno del diritto al risarcimento di danni da infortunio sul lavoro; - alla correttezza o meno dell'inquadramento; - alla quantità di lavoro svolto.
Quanto alla prima delle suindicate questioni, è opportuno ricordare che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che lamenti di essere stato licenziato e che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, la risoluzione del rapporto di lavoro e che quest'ultima è ascrivibile alla volontà datoriale, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. da ultimo 26407/2022).
Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso in esame la ricorrente non ha fornito prova della risoluzione del rapporto da parte della datrice di lavoro, che sarebbe avvenuta il ### oralmente.
Al riguardo, infatti, la stessa si è limitata a produrre dei file audio relativi ad una conversazione che la medesima avrebbe intrattenuto il giorno 3.5.2022 con tale ### persona che, secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo, sarebbe amministratore di fatto della convenuta unitamente al sig. ### Orbene, posto che tali file audio sono stati ascoltati all'udienza del 2.5.2023, si osserva che non vi sono elementi da cui poter desumere: - le generalità dell'interlocutore della persona con cui la ricorrente intrattiene la conversazione; - il giorno in cui quest'ultima è avvenuta.
In ogni caso, si evidenzia che da tale conversazione non si evince che il giorno 2.5.2023 la ricorrente sarebbe stata licenziata oralmente dal legale rapp.te della convenuta, sig. ### Peraltro, la circostanza allegata in ricorso per la quale l'istante sarebbe stata licenziata dal ### allorquando la stessa si è recata presso il locale “alle ore 13.00”, risulta di fatto contraddetta dalla conversazione whastapp intervenuta con quest'ultimo dalle 13.17 in poi, prodotta dalla ricorrente medesima: “### Chipstar”: “certamente, orario da contratto è dal mercoledì alla domenica dalle 19 alle 23” (ore 13.17) Ricorrente: “### settimana mi hai detto 17” (ore 13.18) “Quindi 17/21” (ore 13.18) “la domenica quindi essendo rossa è doppia” (ore 13.18) “### Chipstar”: “gli orari da contratto sono 19:00 23 dal mercoledì alla domenica, la domenica non è rossa, informati bene” (ore 13.18) In sostanza, la conversazione appena riportata non avrebbe avuto senso qualora la ricorrente fosse stata licenziata oralmente poco prima (alle 13.00).
La domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, pertanto, deve essere rigettata.
Priva di pregio, inoltre, è la domanda avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta “al risarcimento del danno per infortunio sul lavoro”.
Al riguardo, infatti, è assorbente osservare che l'estrema genericità delle allegazioni attoree in merito all'esistenza di postumi risarcibili, peraltro in assenza di alcun tipo di documentazione medica, ha impedito ogni accertamento giudiziale al riguardo.
Passando alla questione relativa all'inquadramento, è opportuno ricordare in via generale che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accertamento della pretesa attorea Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore.
Dal punto di vista processuale la Suprema Corte, ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. n. 5203/2000).
Va, inoltre, osservato che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (ancora Cass. Lav. n. 5203/2000).
È, pertanto, opportuno riportare le declaratorie del livello vantato, ### nonché di quello posseduto, il IV. ### a questo livello: - i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; - i lavoratori specializzati provetti che svolgono attività, con autonomia operativa, che richiedono una specifica ed adeguata capacità professionale ottenuta mediante importante preparazione; - i lavoratori che, dotati delle caratteristiche professionali sopra indicate, sono altresì responsabili del coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori ### Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di autonomia operativa, svolgono attività specifiche di carattere amministrativo, tecnico o di vendita, che richiedono conoscenze in qualunque modo acquisite”.
Dall'esame di tali declaratorie (avendo riguardo alle mansioni non di concetto) - posto che in entrambe è richiesta l'“autonomia operativa” e che le alinee di cui al III livello prevedono tre diverse tipologie di lavoratori - emerge che l'elemento caratterizzante in via generale il III livello è costituito dal possesso di una specifica ed adeguata capacità professionale ottenuta mediante importante preparazione, non presente nel ### livello.
Al riguardo, però, nulla di specifico è stato allegato in ricorso.
Per tale motivo, che sul punto assorbe ogni altra questione, alla ricorrente non spetta l'inquadramento nel III livello e, dunque, alcuna differenza economica può essere riconosciuta a tale titolo.
Venendo alla questione dell'orario di lavoro, si osserva quanto segue. ### che la ricorrente ha lavorato da lunedì alla domenica ad eccezione del martedì (giorno di riposo), dall'istruttoria orale e documentale espletata è emerso che, per l'intero periodo del rapporto di lavoro in esame, la stessa: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 - ha di fatto lavorato a tempo pieno, per oltre 40 ore settimanali, quantomeno dalle 10.00 alle 17.00; - ha lavorato nei giorni festivi.
In particolare, il testimone ### infatti, “fidanzato” della ricorrente, sul punto ha dichiarato: A.D.R.: “### è la mia ragazza da tre anni, siamo insieme dal 2020”.
A.D.R.: “io lavoro come meccanico a ### presso la fabbrica di vetri “### nel Vetro”. Lavoro lì dall'ottobre del 2021”.
A.D.R.: “il mio orario di lavoro è sempre stato dalle 6.00 alle 14.00. Anche se quando è necessario, eccezionalmente, invece di osservare questo orario, lavoro dalle 14.00 alle 22.00”.
A.D.R.: “### smetteva di lavorare intorno alle 17.00 - 17.30 e io la aspettavo fuori il negozio. La andavo a prendere con l'automobile”.
A.D.R.: “### aveva solo un giorno libero alla settimana che variava ogni settimana, ma non coincideva mai con il venerdì, il sabato o la domenica. In questi giorni lei lavorava sempre”.
A.D.R.: “quando andavo a prendere ### al lavoro la aspettavo in macchina. Di solito non scendevo dall'auto, ma rimanevo parcheggiato vicino al marciapiede all'altezza del negozio “### Vomero”. Potevo vedere chi c'era nel negozio oltre alla mia ragazza.
Ci stava o ### o ### di cui non ricordo il cognome, che era la fidanzata di ### A volte ho anche acquistato da mangiare presso tale negozio, mangiando nel negozio”.
A.D.R.: “delle volte in cui non andavo a lavoro perché ero in ferie, o quando era un giorno festivo, per esempio il 25 aprile, il giorno di pasquetta, il 26 dicembre, io accompagnavo ### al lavoro. Lei doveva essere nel negozio alle 10.00. Quindi la accompagnavo per quell'ora. Faccio presente che poi rimanevo in zona e ad ora di pranzo andavo a mangiare proprio nel negozio ### dove lavorava ### Ad ora di pranzo lei era la sola a lavorare nel negozio. Poi nel pomeriggio, intorno alle 17.00 - 17.30 arrivava ### o la sua fidanzata ### E ### andava via con me con l'auto”.
In merito alla deposizione di tale testimone si evidenzia che quest'ultimo ha riferito circostanze apprese personalmente e che la sua qualità di “fidanzato” della ricorrente non mina l'attendibilità dello stesso.
Le dichiarazioni rese dal ### infatti, pur puntuali e complete, mai sono risuonate come eccessive, compiacenti o forzate.
Tali dichiarazioni, inoltre, oltre ad essere particolareggiate, sono intrinsecamente coerenti.
Né tale testimone ha dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettato dall'intento di favorire una delle parti processuali.
Neppure tali dichiarazioni possono essere ritenute non attendibili alla luce del documento prodotto da parte ricorrente all'udienza del 18.5.2023, ed acquisito agli atti del giudizio, da cui si evince che il giorno 26 dicembre la società non avrebbe incassato alcunché.
Al riguardo, infatti, in primo luogo, si osserva che tale documento, diversamente da quanto allegato dalla convenuta, non è un “estratto del cassetto fiscale”, non recando alcun elemento indicatore al riguardo.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023
Lo stesso, piuttosto, ma risulta essere lo “screenshot” di una pagina di un sistema informatico gestionale interno della società (nella parte anteriore di legge “blunext” “portale dei servizi” “consulting & service S.r.l”).
Conseguentemente tale documento non ha alcun valore probatorio, non solo perché atto interno della convenuta, ma soprattutto perché: - dallo stesso non si evince che il contenuto non sia modificabile e che, dunque, costituisca la “fotografia” degli incassi della società dei giorni del mese di dicembre 2021 ivi riportati; - non vi sono elementi da cui poter desumere che sia “attendibile”, ossia che non contenga errori.
Anzi, quanto a tale ultimo aspetto, esso contiene un elemento che fa propendere per la sua inattendibilità.
Ed invero, risulta alquanto inverosimile (anche in ragione della mancata allegazione di alcunché sul punto) che, come si desumerebbe da tale documento, sabato 18 dicembre 2021, ossia poco prima del ### (allorquando notoriamente vi è grande affluenza di clienti in qualsiasi esercizio commerciale), la convenuta non avrebbe incassato alcunché.
Quanto riferito dal testimone ### peraltro, è sostanzialmente coincidente con quanto emerge dalle stampe dei messaggi whastapp prodotti dalla ricorrente.
Al riguardo, in primo luogo deve evidenziarsi: - che le riproduzioni informatiche delle conversazioni di messaggistica “whatsapp” costituiscono riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c. idonee, dunque, a provare i fatti ivi rappresentati, salvo il disconoscimento da parte del soggetto contro cui sono prodotte; - che, pertanto, è inconferente il precedente della Corte di Cassazione richiamato dalla convenuta nelle note autorizzate, essendo questo relativo ad un giudizio penale; - che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità civile, per fare perdere la qualità di prova in un processo civile alle riproduzioni informatiche di una “chat” - nel caso in esame conversazioni tramite whastapp - occorre un disconoscimento “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122)” (Cass. 12794/2021); - che la convenuta si è limitata ad un disconoscimento generico, peraltro, delle sole conversazioni con il legale rapp.te della stessa ### (laddove la ricorrente ha prodotto conversazioni tramite whastapp intrattenute anche con altre persone); - che, infatti, la datrice di lavoro si è limitata a rappresentare: che le immagini prodotte “non sono supportate da alcun mezzo informatico” e che sono prive di attestazione di conformità; - che, in sostanza, la convenuta, oltre a non aver allegato elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, neppure ha disconosciuto il contenuto delle relative conversazioni.
Appurato il valore di prova delle conversazioni whastapp prodotte in atti dalla ricorrente, si rileva che dalle stesse emerge che quest'ultima, come dedotto in ricorso, ha osservato un orario di lavoro a tempo pieno, quantomeno dalle 10.00 alle 17.00.
A titolo esemplificativo si riportano alcune conversazioni della ricorrente con “### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023
Chipstar”, ossia ### che (come allegato in ricorso e non contestato in memoria difensiva), intorno alle 17.00 dava il cambio turno alla ricorrente unitamente al legale rapp.te della conventa ### - il giorno 22.8.2021 ore 18.25, ### si rivolge alla ricorrente: “ciao ### ok? Volevo ricordarti per domani mattina che le chiavi del negozio le ha il bar ### come prima di chiudere 10.30 - 17.00”; - il giorno 19.7.2021 ore 16.17, la ### scrive (evidentemente avvertendola di un possibile ritardo nel cambio turno delle 17.00): “Zai ciao Sto con ### a fare una visita qua vicino al negozio Non credo che ci vorrà molto ma volevo avvisarti nel caso di quale inconveniente Non si sa mai”.
Si riportano, inoltre, anche alcune conversazioni della ricorrente con il legale rapp.te della conventa ### “### Chipstar”: - il giorno 29 agosto 2021, allorquando la ricorrente ha dedotto di avere avuto un “infortunio sul lavoro”, poco dopo le ore 10.00 (dalla conversazione si evince che alle ore 10.13 la ricorrente era già al lavoro): Ricorrente: “si si ho aperto tutto” (ore 10.13) ### “fai un'altra cosa. (ore 10.15) Tieni la friggitrice accesa su ON in modo che la cappa tira via il fumo. (ore 10.16) Con le vasche spente (ore 10.16) Poi vai dietro dove di solito appoggiamo il metro e metti la manopola sul numero 2 che aumenta la velocità” (ore 10.16) … A quanto esposto, fin qui, inoltre, si osserva che non sono risultate attendibili le dichiarazioni rese dal testimone ### proprietario di quote del bar “Alaska” che si trovava di fronte all'esercizio commerciale della convenuta per cui è causa, bar presso il quale pacificamente la ricorrente ritirava le chiavi del negozio la mattina per aprirlo.
In particolare, tale testimone ha mostrato di non avere un ricordo chiaro degli orari relativi alle circostanze riferite, visto che le stesse sono contrastanti con le suindicate conversazioni whastapp. ### infatti, ha dichiarato che la ricorrente ritirava le chiavi la mattina “intorno alle 11.00 - 11.15” e lasciava nel negozio “intorno alle 15.00 - 15.30”, laddove, come emerge dalle suindicate conversazioni la ricorrente era presente nel negozio quantomeno dalle 10.00 alle 17.00.
Appurato, dunque, che la ricorrente ha lavorato per oltre 40 ore settimanali (quantomeno 42 ore settimanali), e posto che in ricorso non è stato chiesto alcunché a titolo di lavoro straordinario, alla stessa spettano le differenze economiche tra quanto avrebbe dovuto percepire, tenuto conto di quanto previsto per i lavoratori a tempo pieno inquadrati nel IV livello, nonché del lavoro svolto nei giorni festivi, e quanto ha percepito.
Visto, inoltre, che la ricorrente ha pacificamente lavorato sempre la domenica, alla stessa deve essere riconosciuta anche la maggiorazione per il lavoro domenicale. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023
È, inoltre, pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che l'istante non ha goduto di ferie e ore di permesso, né ha ricevuto il ### Alla stessa, pertanto, devono essere riconosciute le relative indennità sostitutive, oltre che tale ultimo emolumento.
Alla ricorrente, infine, deve essere riconosciuta l'indennità di mancato preavviso.
Ed invero, non può dubitarsi che l'erogazione di una retribuzione di gran lunga inferiore a quella spettante in ragione della quantità di lavoro espletato (calcolata su un rapporto di lavoro part-time di 25 ore a fronte di una prestazione resa per oltre 40 ore settimanali, peraltro anche la domenica e nei giorni festivi), integri un'ipotesi di giusta causa di dimissioni.
Per la quantificazione del dovuto, possono essere utilizzati i conteggi attorei riferiti alla domanda avanzata in via subordinata, ai quali si rimanda per relationem, in quanto, oltre a risultare correttamente elaborati, non sono stati contestati dalla convenuta. ### S.R.L.S., pertanto, deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 14.544,56 di cui: € 10.618,46 a titolo di differenze sulla retribuzione mensile; € 836,92 a titolo di indennità per ferie non godute; € 268,40 a titolo di ore di permesso non godute; € 1.411,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; € 1.409,03 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il tutto, oltre interessi legali su tale importo annualmente rivalutato dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate per la metà; il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M. Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) condanna la ### S.R.L.S. a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 14.544,56 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali su tale importo annualmente rivalutato dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo; b) rigetta nel resto la domanda; c) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la ### S.R.L.S. a pagare in favore della ricorrente il residuo; residuo che liquida in € 2.100,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi. ###, il ### Il Giudice dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023
causa n. 13670/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alfano Francesca