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Tribunale di Verona, Sentenza n. 579/2025 del 14-03-2025

... comunicherà la propria proposta all'altro, anche via whastapp e/o e-mail. Questi nel caso in cui non sia d'accordo dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta il suo motivato dissenso. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa dovrà essere comunque divisa secondo la quota del 50%. Si precisa che in caso di spese mediche urgenti che, quindi, non possono essere preventivamente concordate, permane l'obbligo della tempestiva informazione. f- Disporsi che il marito, anche in virtù del richiesto addebito, corrisponda alla moglie, quale adeguato contributo al suo mantenimento, assegno di ### 200,00 mensili, con rivalutazione annuale ### massima di ### e decorrenza dal mese di comparizione dei coniugi avanti il ### del Tribunale in data ###. g- Attribuirsi l'### per i figli in via esclusiva alla sig.ra ### h- Spese di giudizio rifuse. ### del PM: “### parere favorevole” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 ### sentenza del Tribunale di ### n. 2077/2023, pubblicata in data ### e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### di Vignano Giudice dott. ### rel/est.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 227/2023 avente ad oggetto: ### giudiziale promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ####### n. 11, RICORRENTE contro ### (C.F. ###), CONVENUTO/RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del ### in persona del ### della Repubblica. 
Le parti hanno precisato le seguenti #### di parte ricorrente: “a- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati.  b- Per tutte le ragioni esposte, pronunciarsi la separazione con addebito esclusivo in capo al marito.  c- Per tutte le ragioni esposte, affidarsi i figli ### e ### in via esclusiva alla madre con domicilio presso la stessa, disponendo che il padre possa vederli e tenerli con sé anche senza la presenza della madre, ma concordando di volta in volta direttamente con la sig.ra ### l'organizzazione delle visite e ciò nel rispetto delle esigenze della madre e degli impegni scolastici ed educativi dei figli e comunque senza pernottamento e senza facoltà del padre di portarli presso la sua abitazione sino a quando il sig. ### non avrà dato adeguata prova di essersi sottoposto, con successo, ad un percorso riabilitativo duraturo e di aver reperito un'abitazione idonea ad ospitare i figli minori anche solo temporaneamente e senza pernottamento.  d- Assegnarsi la casa coniugale sita in ####, ### n. 24, con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra ### che la abiterà con i figli, con ordine al sig. ### di trasferire immediatamente la residenza anagrafica presso la nuova abitazione, autorizzandosi la sig.ra ### ad effettuare al Comune di ### le necessarie comunicazioni in caso di inottemperanza da parte del marito.  e- In ossequio al provvedimento del ### dott. A. Guerra 25.4.23, disporsi che il marito corrisponda alla moglie assegno mensile, quale adeguato contributo al mantenimento dei figli, la somma di ### 500,00, con rivalutazione annuale ### massima di ### e decorrenza dal mese di comparizione dei coniugi avanti il ### del Tribunale in data ###, oltre al rimborso del 50% delle spese come precisato nel ### del Tribunale di ### secondo, le modalità previste alla ### art. 2, di seguito riportate: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del ### prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco; II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici; III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; mensa; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; nonchè la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per face di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali; IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; V) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (###; VI) spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per babysitting; viaggi e vacanze senza i genitori. 
Tutte le spese dovranno essere rimborsate mensilmente a mezzo bonifico bancario al genitore che le avrà anticipate previa esibizione delle relative pezze giustificative, che potranno essere inviate anche via e-mail. 
Quando dovrà essere concordata una delle “spese con accordo” il genitore che la ritenga necessaria od utile comunicherà la propria proposta all'altro, anche via whastapp e/o e-mail. 
Questi nel caso in cui non sia d'accordo dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta il suo motivato dissenso. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa dovrà essere comunque divisa secondo la quota del 50%. 
Si precisa che in caso di spese mediche urgenti che, quindi, non possono essere preventivamente concordate, permane l'obbligo della tempestiva informazione.  f- Disporsi che il marito, anche in virtù del richiesto addebito, corrisponda alla moglie, quale adeguato contributo al suo mantenimento, assegno di ### 200,00 mensili, con rivalutazione annuale ### massima di ### e decorrenza dal mese di comparizione dei coniugi avanti il ### del Tribunale in data ###.  g- Attribuirsi l'### per i figli in via esclusiva alla sig.ra ### h- Spese di giudizio rifuse.  ### del PM: “### parere favorevole” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 ### sentenza del Tribunale di ### n. 2077/2023, pubblicata in data ### e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi #### e ### disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione su istanza di addebito, sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli. 
Il convenuto/resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Con ordinanza presidenziale depositata il 25 aprile 2023, qui richiamata per relationem quanto a sussistenza della giurisdizione italiana ed applicabilità della legge italiana a tutte le domande, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati; 2) Affida i figli minori ### nato il ### e ### nata il ### in via esclusiva alla madre; 3) Assegna la casa coniugale sita a #### in via ### n. 24 con i suoi arredi alla moglie sig. ### affinché ci abiti con i figli; il marito la rilascerà entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare i propri oggetti personali; 4) Dispone che il sig. ### contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente alla moglie sig. ### entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### e il 50% delle spese straordinarie secondo il ### del Tribunale di ### l'assegno unico universale per i figli sarà riscosso interamente dalla madre quale affidataria in via esclusiva.” Nella stessa ordinanza è stato dato incarico al ### ed ai ### territorialmente competenti di relazionare sulla situazione del nucleo e, in particolare, sull'idoneità genitoriale del padre e sull'opportunità di avviare incontri protetti tra padre e figli. È stata altresì disposta l'acquisizione di documentazione previdenziale e reddituale, ex art. 213 c.p.c., presso l'### e presso l'### delle ### in relazione alle risorse del resistente/convenuto. 
Esaurita la fase istruttoria la parte costituita ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe. 
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di addebito della separazione, affidamento dei figli, mdalità di visita, contribuzione al mantenimento dei figli e mantenimento della moglie, oltre alle ulteriori domande formulate.  1) Addebito della separazione. 
La domanda di riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto è fondata. 
La ricorrente, infatti, ha documentato come il coniuge, nel corso della convivenza matrimoniale, sia stato incarcerato per reati attinenti allo spaccio di stupefacenti, tanto da trascorrere due mesi in carcere e due anni agli arresti domiciliari (si veda il doc. 5). Tali fatti risalgono al periodo compreso tra il 2012 ed il 2014, e non possono essere posti in immediata correlazione causale con la separazione, posto che il matrimonio e la convivenza tra i due è comunque proseguito, tanto che nel settembre 2018 è nata la secondogenita della coppia. 
Tuttavia le allegazioni della ricorrente, secondo cui proprio dal 2018 si è manifestata, per stessa confessione del resistente/convenuto alla moglie, una sua dipendenza sia da stupefacenti che da gioco, oltre che l'incapacità palese di farsi carico dell'assistenza morale e materiale sia della coniuge (unica, in famiglia, a prestare attività lavorativa e ad occuparsi della famiglia) sia dei figli, tanto da allontanarsi da casa per alcuni periodi, salvo rientrarvi quando cconsumava il denaro a sua disposizione. Tale situazione è divenuta intollerabile per la ricorrente sul finire del 2022, quando si è determinata nel senso di presentare il ricorso per la separazione. 
Lo stato di dipendenza del resistente per il periodo precedente alla separazione ha trovato conferma nella relazioni del ### ed in quelle dei ### incaricati (si veda, ad esempio, la relazione depositata il ###, da cui risulta come il resistente fosse noto sin dal 2020 al ### perproblematiche di dipendenza da alcol, cocaina e ludopatia). 
Deve quindi ritenersi che le promesse - rimaste inevase - di liberarsi dai problemi di dipendenza abbiano determinato la crisi familiare, sì da rendere accoglibile l'istanza di addebito della separazione.  2) Affido, residenza prevalente e frequentazioni padre/figli.  ### la contumacia del resistente/convenuto i ### incaricati hanno continuato a monitorare il nucleo familiare e la stessa situazione del resistente, che si è dimostrato collaborativo. 
In particolare, sin dalla prima relazione, i ### hanno evidenziato il desiderio delle parti (inclusa la ricorrente, come confermato in udienza) di ampliare la possibilità di visita padre-figli. Si è così disposto, a modifica dei provvedimenti presidenziali sul punto, che “il padre possa visitare i figli, previ accordi con la madre, in orario diurno, senza pernotti, alla presenza della stessa ricorrente o di persona di sua fiducia”. 
Anche le relazioni successive danno conto di relazioni positive tra padre e figli e dell'assenza di conflittualità tra i genitori. In tal senso la relazione depositata il ###, contenente l'indicazione di prosecuzione nelle visite libera padre-figli alla presenza della madre, ed in cui si dà conto delle frequenti occasioni di incontro dei minori con i genitori e, altresì, con la zia ed i cuginetti del ramo paterno. Si dà però atto delle difficoltà manifestate dal resistente nel proseguire gli incontri presso il ### in ragione del nuovo lavoro di manutentore iniziato, che comporta frequenti trasferte fuori ### Invero, come confermato successivamente dal ### nell'aggiornamento del 18.11.2024, depositato il ###, il resistente si è sempre presentato dal giugno 2023 per il monitoraggio a cadenza bisettimanale e gli esiti hanno sempre dato esito negativo quanto ad assunzione di sostanze stupefacenti ed alcol, tanto che lo stesso ### precisa di valutare la chiusura del percorso. 
Anche la relazione dei ### sociali da ultimo depositata (il ###) è positiva quanto alla situazione dei minori ed al rapporto tra le parti, tanto da dare atto che oramai le visite padre-figli si svolgono anche in forma libera e da indicare che possano essere organizzate liberamente dalle parti sia con la presenza della madre, sia senza di lei. 
Pur alla luce della positiva evoluzione della situazione e della condizione di attuale serenità dei minori anche riguardo al loro rapporto con il padre, si ritiene preferibile mantenere il regime di affido esclusivo alla madre, che, fino ad oggi, si è mostrato funzionale e rispondente alle esigenze dei figli. Né, di contro, è riportato dai ### che pure mantengono frequenti contatti con il resistente, che egli si dolga dell'affido esclusivo alla madre. Nemmeno al riguardo si reputa opportuno procedere all'ascolto dei minori, in particolare del primogenito, nato nel 2011, già sentito dai ### per evitarne il coinvolgimento nella vicenda separativa - comunque difficile, visti i pregressi vissuti paterni e in senso lato familiari - e per non rischiare di compromettere l'attuale e - a quanto consta - consolidata situazione di serenità. 
Vanno quindi confermati anche la residenza prevalente dei minori presso la madre e l'assegnazione a lei dell'abitazione familiare. 
Quanto alle visite padre-figli, vanno rimesse a liberi accordi tra le parti anche circa la presenza o meno della madre in occasione degli incontri, come da ultima indicazione dei ### e da conclusioni della stessa ricorrente. 
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 il difensore della ricorrente ha fatto presente, pur essendo positive le ultime due relazioni dei ### rispettivamente depositate in data 19 e 20 novembre 2024, anche quanto al ### il timore che l'interruzione del monitoraggio al ### possa essere foriero di ricadute del resistente nelle dipendenze. 
Ritiene il Collegio che dalla lettura della più recente relazione del ### sia evincibile l'intendimento anche del ### specialistico di ritenere concluso il monitoraggio. ### canto è necessario che da parte del resistente vi sia un'assunzione di responsabilità - laddove voglia mantenere il legame con i figli e, se del caso, recuperare l'affido condiviso - a prescindere da percorsi di monitoraggio dei ### che non possono essere approntati per un tempo indefinito. La tutela dei figli e della stessa ricorrente è comunque data dalla regolamentazione delle visite e dalla possibilità per le parti di accedere liberamente ai ### per un supporto in regime di liberalità, anche al di fuori di un incarico di monitoraggio da parte dell'### giudiziaria.  3) Determinazioni di tipo economico. 
La documentazione acquisita dall'### e dall'### delle ### oltre che le stesse dichiarazioni del resistente per come riportate nelle relazioni dei ### dà conto di come egli abbia svolto attività di lavoro con una certa continuità e con buoni guadagni per l'anno 2023 (i dati sono aggiornati al gennaio 2024). 
Considerato che il resistente/convenuto deve sostenere spese di alloggio si ritiene congruo confermare i provvedimenti provvisori già adottati, ossia prevedere che egli debba alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei due figli l'importo complessivo di euro 500,00 (euro 250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da ### del Tribunale di ### già in uso tra le parti.  ### unico ed universale per i figli integralmente percepito dalla madre, presso cui i minoro vivono stabilmente, e che ne è altresì affidataria in via esclusiva. 
Non si ritiene, invece, di riconoscere alcun contributo al mantenimento in favore della coniuge, posto che ne risulta la piena autosufficienza sul piano economico.  4) Spese di lite. 
Il riconoscimento dell'addebito a carico del resistente fa sì che egli sia tenuto a rifondere integralmente le spese di lite alla ricorrente, che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della limitata complessità della vertenza, secondo i parametri vigenti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone: 1) Affida i figli minori ### nato il ### e ### nata il ### in via esclusiva alla madre; 2) Assegna la casa coniugale sita a #### in via ### n. 24 con i suoi arredi alla moglie sig. ### affinché ci abiti con i figli; 3) Conferma la residenza prevalente dei figli presso la madre; il padre potrà vedere ed incontrare i figli, previ accordi con la madre, sia in presenza di quest'ultima, sia in sua assenza, secondo le determinazioni di volta in volta assunte; 4) Dispone che il sig. ### contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente alla moglie sig. ### entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### (rivalutazione a far data dal 25 aprile 2023) e il 50% delle spese straordinarie secondo il ### del Tribunale di ### 5) ### unico universale per i figli sarà riscosso interamente dalla madre quale affidataria in via esclusiva; 6) Rigetta l'istanza della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento per sé; 7) Riconosce l'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto; 8) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 4.056,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. 
Così deciso, in ### nella ### di Consiglio dell'11 marzo 2025.  ### est. ### n. 227/2023

causa n. 227/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Dal Martello Claudia, Rizzuto Silvia

M

Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 939/2024 del 31-07-2024

... dimostrato di aver fatto tramite allegazione delle chat whastapp intercorse con l'avv. ### Sotto tale profilo si evidenzia ulteriormente che tali chat prodotte al fine di dimostrare il mancato adempimento degli oneri informativi da parte del difensore -peraltro temporalmente collocate, da quanto si desume dal loro contenuto, al momento della pubblicazione della sentenzanon possono, in ogni caso, essere valutate alla stregua di circostanze impeditive del decorso del termine breve per impugnare, giacché non dimostrative della effettiva mancata conoscenza da parte del ### Quanto, poi, al precedente giurisprudenziale (in specie, Cass. S.U, n. 2087 del 2020) richiamato dal ### a sostegno delle sue tesi difensive, si tratta di richiamo del tutto ultroneo e non pertinente rispetto all'oggetto del caso in esame. Appare sufficiente, a tal fine, riportare il principio di diritto espresso dalle richiamate ### che, a ben vedere, afferisce ad una specifica controversia regolata da disposizioni di legge speciali: <<in tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Catanzaro, ###, così composta: Dott.ssa ### rel. 
Dott.ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 250/2024 RGAC, vertente: TRA ### nato il ### a ### (c.f. (###), elettivamente domiciliato in #### Falbo e ###, presso lo studio dell'avv. ### A. Rocca che lo rappresenta e difende; #### nata il ### a ### (c.f. ###), elettivamente domiciliata in ### via S. Miceli 24/O, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende; ### della Repubblica presso a Corte di Appello di Catanzaro, ### necessario sulle seguenti ### Per l'appellante: <<- in via preliminare si chiede la ### della sentenza di prime cure, come argomentata e motivata, sia in punto di fumus che in punto di periculum; - nel merito, in riforma della sentenza 27/2024 del Tribunale di ### dichiarare la nullità/illegittimità della sentenza per violazione del contraddittorio all'udienza del 18.10.2022 e per tutti gli atti conseguenti;- nel merito, in riforma della sentenza 27/2024 del Tribunale di ### revocare i punti 4) e 4) riportati nella sentenza appellata, in ragione di tutti i motivi sopra esposti;- con vittoria di spese e competenze, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario e da porre a carico dell'### per effetto di istanza di ammissione proposta all'### di ### in attesa di delibera (all. 11)>>. 
Per l'appellata: “### l'###ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa deduzione e istanza, respingendo ogni e/o istanza di inibitoria da controparte formulata, in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello per proposizione di gravame oltre il termine decadenziale ad impugnandum; - sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare il ricorso in appello inammissibile ed improcedibile per violazione del combinato disposto degli articoli 342 ed artt. 348 bis e ter c.p.c., stante la manifesta infondatezza delle ragioni in fatto e in diritto ex adverso dedotte; - sempre in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in quanto inammissibile e, comunque, manifestamente infondata in fatto e in diritto, stante la patente infondatezza dell'impugnazione proposta, nonché l'insussistenza del periculum in mora; - nel merito: rigettare integralmente le domande di parte appellante, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto;- in punto spese: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, nonché successive occorrende da distrarsi in favore dell'Avv.  ### che a tal fine si dichiara antistatario;- per l'effetto confermare la sentenza di primo grado>>. 
Per il P.G.: “Letti gli atti, si chiede il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione”.  ### fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: <<Con ricorso depositato in ### in data ###, ### rappresentava: di aver contratto matrimonio con il sig. ### in #### il ###; che dall'unione coniugale erano nati due figli: ### il ### e ### il ### e che la convivenza era divenuta intollerabile ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale delle parti a causa della condotta vessatoria ed aggressiva del coniuge, che veniva attinto da ordinanza di misura cautelare con la quale veniva imposto al ### di non avvicinarsi alla ricorrente e di non comunicare con la stessa. Chiedeva, pertanto: che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al resistente; che le assegnasse l'abitazione sita in ### in luogo della casa coniugale, unitamente all'autovettura; che stabilisse l'affidamento condiviso della figlia, con diritto di visito compatibile con le prescrizioni del GIP ed autorizzazione a prelevare dalla casa familiare tutti i propri effetti personali ed, infine, che venisse disposto un assegno di mantenimento a favore della figlia ### All'udienza di comparizione personale delle parti, il resistente non compariva ed il ### con ordinanza resa in data ###, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, autorizzandoli a fissare altrove la propria residenza; affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collazione presso la madre presso l'abitazione diversa dalla casa coniugale dalla stessa occupata; autorizzava la ricorrente a prelevare gli effetti personali propri e della figlia minore dall'abitazione familiare; disponeva a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della minore la somma di 300,00 euro; rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore. 
Con memoria del 07.11.2022 si costituiva in giudizio il sig. ### il quale chiedeva rigettarsi la richiesta di addebito della separazione formulata dalla sig.ra ### e contestava la richiesta di assegnazione dell'abitazione sita in ####; per il resto aderiva alle statuizioni presidenziali e proponeva una regolamentazione del diritto di visita della figlia. 
In data ###, la ricorrente rendeva noto che tra le parti era intervenuto un accordo; pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. 
Con ordinanza del 6.07.2023, vista l'istanza di trasferimento immobiliare contenuta nell'accordo depositato dalle parti, nonché la revoca del consenso precedentemente prestato dal resistente, che nelle more si costituiva in giudizio con il patrocinio di diverso difensore, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di espletare gli incombenti previsti dal protocollo n. 2375/2022 sottoscritto tra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ### sui trasferimenti immobiliari in tema di separazione consensuale e divorzio congiunto, previo invito al deposito di tutta la documentazione necessaria a tal fine e specificamente individuata nel suddetto protocollo. 
Permanendo il contrasto sulla definizione consensuale del procedimento, all'udienza del 21.09.2023 la causa veniva trattenuta in decisione per essere decisa con sentenza>>. 
Con sentenza n. 27/2024, emessa il ### e pubblicata l'11.10.2024, il Tribunale di ### così statuiva: << 1) pronuncia la separazione personale tra ### (nata a ### il ###) e ### (nato a ### il ###); 2) dispone che, a cura dell'### di ### competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi (matrimonio celebrato in #### il 26 agosto 2000 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di #### per l'anno 2000, atto n. 32, parte II serie A); 3) dispone che la separazione sia regolata dalle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;2. La figlia minore ### viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull' affido condiviso, con collocamento della stessa presso l'abitazione della madre sita in #### alla via ### n. 19 e residenza anagrafica della stessa in ### alla via ### snc. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. I coniugi disponendo l'affido condiviso della figlia minore ### compatibilmente con le esigenze di istruzione ed educazione della stessa, si impegnano ### frequenti costantemente entrambi i genitori, considerando anche le loro esigenze lavorative e di vita; Il diritto di visita viene pertanto così disciplinato: - durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ### salvo diversi accordi tra i genitori e diverse esigenze della minore, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio; per il primo anno il padre terra con sé la figlia dal 31.12. al 6 gennaio; - nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di ### e con la madre quello del Lunedì dell'### e viceversa; - nel periodo, delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 2 ### settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;- per le altre festività e per il giorno del compleanno di ### si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Inoltre, la figlia ### sarà affidata, al padre ogni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative della figlia ### Resta salva la possibilità di entrambi i coniugi di derogare consensualmente ai su descritti orari di visita, compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore. Nulla è disposto in merito al figlio maggiorenne ### in quanto autonomo ed autosufficiente; 3. il sig. ### provvederà a versare mensilmente alla sig.ra ### la somma di € 300,00 (trecento,00), a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore ### da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico o altra forma equivalente. 
Contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero rendersi necessarie per la predetta figlia minore (spese scolastiche, mediche, sportive, eccetera); 4. in ordine all'immobile sito in ### via ### no, identificato in ### del Comune di ### al ### 26, ### n.698 sub 25, categ. ###, classe 1, piano 1, di n. 4 vani, acquistato dalla sig.ra ### in costanza di matrimonio ed in regime comunione legale dei beni, con atto di ### 104059 racc. n. 28757, del 09 novembre 2020, registrato in ### il ### al 5304 ### e trascritto in ### il ### al Reg. Gen. 13889 e al ### Part.  10328, le parti convengono quanto segue: - il sig. ### intende trasferire la quota corrispondente al 50% della suddetta unità immobiliare alla sig.ra ### la quale pertanto acquisirà la proprietà dell'intero; - tale cessione fa parte dell'accordo per la richiesta di separazione consensuale. A tal fine si indicano i dati catastali essi allega planimetria con attestazione di conformità dell'immobile in quanto, detto riconoscimento/trasferimento di proprietà esclusiva, che le parti chiedono sia inserito nel provvedimento di omologa, avrà valore di pronuncia dichiarativa e pertanto, a seguito dell'omologa, costituisce titolo idoneo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c. e quindi atto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2699 c.c. (Cass. Civ., Sez. Un., 29.07.2021 n. 21761). All'uopo le parti dichiarano: - la conformità dello stato di fatto ai dati catastali e alle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. - che quanto in oggetto ricade in classe energetica “F” come risulta dall'attestato di prestazione energetica - che quanto in oggetto è stato edificato in forza ed in conformità del permesso di costruire n. 953 del 20 LUGLIO 2005 e che successivamente non sono stati realizzati lavori. 
Si allega: - copia della planimetria e attestato di prestazione energetica (docc. nn. 1-2) La sig.ra ### si impegna a curare la trascrizione del provvedimento ed al pagamento delle relative imposte. 4. #### tg. ### viene assegnata alla sig.ra ### la quale provvederà a proprie spese al passaggio di proprietà; 5. La sig.ra ### potrà ritirare dall'abitazione familiare tutti gli effetti personali, il corredo della figlia ### il congelatore ed il mobile dell'entrata; 6. La sig.ra ### rinuncia espressamente ad ogni forma di mantenimento per sé; 7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore”; 4) spese compensate>>. 
Il Tribunale di ### riteneva, in primo luogo, sussistenti i presupposti per la declaratoria di separazione dei coniugi e ratificava, in secondo luogo, l'accordo raggiunto dalle parti, accertando la congruità e la liceità delle condizioni ivi poste, liberamente sottoscritte dalle parti. 
Osservava, altresì, il Tribunale che la revoca del consenso esercitata dal ### era irrilevante, poiché intervenuta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, ossia il momento processuale che determina la cristallizzazione delle domande sulle quali il giudice deve pronunciarsi. Né, osservava ulteriormente il Tribunale, il ### aveva indicato la circostanza sopravvenuta determinante la revoca del consenso. 
Avverso la sentenza ha proposto appello ### eccependo, preliminarmente, la violazione del contraddittorio, atteso che all'udienza presidenziale, tenutasi il ###, il ### del Tribunale non aveva valutato l'impossibilità del ### di presenziare all'udienza, poiché gravato dal provvedimento di divieto di avvicinamento emesso dal Gip del Tribunale di ### Né, in proposito, a dire del ### rilevava la circostanza che egli potesse nominare un avvocato poiché il <<### doveva verificare se l'assenza del ### era dovuta a gravi e comprovati motivi, del resto a conoscenza del Tribunale per avere la ### prodotto la sottoposizione a misura cautelare>>. 
In secondo luogo, il ### ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ratificato l'accordo raggiunto dai coniugi, senza tenere in debito conto della revoca del consenso all'accordo stesso manifestata da quest'ultimo. 
A sostegno della censura, ha dedotto che l'accordo per cui è causa è stato raggiunto dai coniugi in via stragiudiziale il ### e si trattava di un accordo approssimativo che le parti si impegnavano a ratificare in sede giudiziale. 
Nel dettaglio, il ### ha evidenziato le seguenti circostanze: a) la revoca del consenso è stata manifestata legittimamente, stante la natura negoziale dell'accordo raggiunto dai coniugi; b) in ogni caso, il Tribunale ha statuito in modo difforme rispetto ai principi sanciti dalle ### n. 21761 del 29.7.2021, atteso che l'“accordo per il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli” deve essere inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice, ed i coniugi debbono essere personalmente presenti in udienza; c) l'accordo è stato erroneamente ratificato nonostante l'assenza, in punto di allegazione, della documentazione indicata nel protocollo n. 2375/2022 del 27 luglio 2022 per i trasferimenti immobiliari in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto; d) l'accordo del 2.12.2022, non prevedendo una controprestazione a favore del ### doveva più correttamente essere qualificato nei termini di una donazione, come tale ampiamente revocabile dal “donante”. 
Instaurato il contraddittorio, si è costituita nel giudizio ### che, preliminarmente, ha eccepito la tardività dell'appello, così deducendo: << l'odierna impugnata sentenza 27/2024 è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine “breve” di cui all'art. 325 cpc, all'odierno appellante presso il procuratore costituito avv. ### in data ### (doc 2) mentre il ricorso in appello risulta essere stato depositato in data ###, per come è facilmente riscontrabile dal fascicolo telematico>>.  ### ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., affermando il mancato rispetto del paradigma richiesto dalla legge nella redazione dell'atto di appello. ### la ### infatti, l'appellante non ha: 1. specificato i motivi di appello; 2. indicato la parte di sentenza asseritamente meritevole di riforma; 3. elaborato una diversa ricostruzione del fatto; 4. indicato le ragioni per cui ha assunto la violazione di legge ed il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite; 5. prospettato una decisione alternativa. ### ha, altresì, sollevato eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art.  348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dell'appello. 
Infine, l'appellata ha dedotto l'infondatezza dell'appello nel merito, affermando, da un lato, l'inconsistenza della censura di controparte rispetto alla pretesa violazione del contraddittorio - atteso che il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza erano stati notificati a mani proprie del ### in data ### - e, dall'altro lato, la tardività nella manifestazione della volontà, da parte di quest'ultimo, di revocare il consenso, nonché l'assenza di indicazione dei sopravvenuti motivi per i quali tale scelta si rendeva necessaria.  ### ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso in appello. 
All'udienza del 27.6.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. 
RITENUTO IN DIRITTO Esaminando in ordine di priorità logico-giuridica le questioni sottoposte al vaglio della Corte deve, innanzitutto, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto oltre il termine di giorni trenta dalla notificazione della sentenza di primo grado.  ### è fondata. 
Emerge pacificamente dagli atti di causa: a) che la sentenza di primo grado è stata notificata all'avv. ### all'indirizzo di posta elettronica, indicato in atti, in data ###; b) che il ricorso in appello è stato proposto in data ### allorché era decorso il c.d. termine breve di impugnazione (trenta giorni dalla notifica della sentenza) di cui all'art. 325 c.p.c. 
Nessuna rilevanza, a fini impeditivi della decorrenza del predetto termine di impugnazione, può riconoscersi alle circostanze, dedotte dal ### a giustificazione della mancata tempestività dell'appello. 
In effetti, sebbene l'odierno appellante abbia dichiarato di aver revocato l'avv. ### nulla in tal senso è emerso dagli atti del giudizio, considerato, da un lato, che gli atti processuali conclusivi del primo grado di giudizio portano la sottoscrizione del suddetto difensore e, dall'altro, che, in ogni caso, la revoca del procuratore deve essere espressamente manifestata. 
Deve, inoltre, rilevarsi che, sensi dell'art. 85 c.p.c <<La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore>>, con la conseguenza che il procuratore revocato non perde lo ius postulandi e la rappresentanza legale fintanto che non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14348/2013; Cass. n. 17649/2010; Cass. n. 5410/ 2001). 
Ebbene, nel caso di specie, l'avv. ### risulta difensore negli atti processuali conclusivi del giudizio ed è indicata quale procuratore nell'epigrafe della sentenza impugnata. Né risulta allegata in atti una comunicazione, anche di natura stragiudiziale, circa la revoca del suo mandato difensivo da parte del ### con la conseguenza che la notificazione fatta da controparte all'indirizzo di posta elettronica del suddetto procuratore deve ritenersi regolare, non essendovi prova, in capo alla controparte, della legale conoscenza della sostituzione del difensore in un momento precedente alla notificazione della sentenza gravata. 
Invero, l'unico atto dal quale risulta la nomina di nuovo difensore è il ricorso in appello proposto il ###. 
Né assumono portata significativa in senso contrario, le ulteriori argomentazioni difensive svolte dal ### in ordine al suo stato di detenzione domiciliare, impeditivo, a suo dire, della possibilità di recarsi presso lo studio dell'avv. ### per ottenere informazioni. 
Si tratta di deduzioni irrilevanti, stante la possibilità di utilizzare altre vie di comunicazione, come del resto, ha dimostrato di aver fatto tramite allegazione delle chat whastapp intercorse con l'avv. ### Sotto tale profilo si evidenzia ulteriormente che tali chat prodotte al fine di dimostrare il mancato adempimento degli oneri informativi da parte del difensore -peraltro temporalmente collocate, da quanto si desume dal loro contenuto, al momento della pubblicazione della sentenzanon possono, in ogni caso, essere valutate alla stregua di circostanze impeditive del decorso del termine breve per impugnare, giacché non dimostrative della effettiva mancata conoscenza da parte del ### Quanto, poi, al precedente giurisprudenziale (in specie, Cass. S.U, n. 2087 del 2020) richiamato dal ### a sostegno delle sue tesi difensive, si tratta di richiamo del tutto ultroneo e non pertinente rispetto all'oggetto del caso in esame. 
Appare sufficiente, a tal fine, riportare il principio di diritto espresso dalle richiamate ### che, a ben vedere, afferisce ad una specifica controversia regolata da disposizioni di legge speciali: <<in tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poichè la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il D.L.  193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè all'### delle ### - ### nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria vuoi per spontanea costituzione dell'### stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo dell'impugnazione, da ordinarsi - in caso di carenza di attività difensiva dell'intimata - ai sensi dell'art. 291 c.p.c., presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell'### in ###>. 
Infine, parimenti inconsistenti appaiono le doglianze del ### circa la pretesa irregolarità della notificazione della sentenza impugnata giacché effettuata, a suo dire, in violazione della normativa vigente.  ### contesta, in particolare, l'assenza di “attestazione di conformità”, nella mail pec allegata del 18.01.2024, relativa all'estrazione del file dal fascicolo telematico. 
La deduzione non trova alcun riscontro nelle emergenze processuali. 
In effetti, dall'esame della documentazione allegata da controparte (riscontrata nel fascicolo telematico di primo grado, atto del 22.2.2024, nonché negli allegati alla comparsa di costituzione e risposta in appello) emerge la “consegna”, in formato eml, della notificazione della sentenza con apposita accettazione nel medesimo formato, con attestazione di “estrazione dal fascicolo telematico”. 
Alla luce di quanto evidenziato, consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto.  ### in qualità di parte soccombente, deve essere condannato al pagamento rimborso delle spese del grado, che si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, per come modificato dal D.M. 147 del 2022 - in euro 4.995,50, per compensi professionali (valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00; fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria, con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità del giudizio), oltre rimb.  forf. 15%, iva e cpa, come per legge. 
L' inammissibilità dell'impugnazione comporta, altresì, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.  P.Q.M.  La Corte di Appello di ####, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 27/2024 dell'1.11.2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - dichiara l'inammissibilità dell'appello; - condanna ### al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.995,50, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c in favore dell'avvocato ### richiedente; -dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. 
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. 
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, ###, tenutasi da remoto il ###.   l ### est.   ###ssa ### n. 250/2024

causa n. 250/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rizzo Antonella Eugenia

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4955/2023 del 19-07-2023

... “chat” - nel caso in esame conversazioni tramite whastapp - occorre un disconoscimento “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122)” (Cass. 12794/2021); - che la convenuta si è limitata ad un disconoscimento generico, peraltro, delle sole conversazioni con il legale rapp.te della stessa ### (laddove la ricorrente ha prodotto conversazioni tramite whastapp intrattenute anche con altre persone); - che, infatti, la datrice di lavoro si è limitata a rappresentare: che le immagini prodotte “non sono supportate da alcun mezzo informatico” e che sono prive di attestazione di conformità; - che, in sostanza, la convenuta, oltre a non aver allegato elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, neppure ha disconosciuto il contenuto delle relative conversazioni. Appurato il valore di prova delle conversazioni whastapp prodotte in atti dalla ricorrente, si rileva che dalle stesse emerge che quest'ultima, come dedotto in ricorso, ha osservato un orario di lavoro a (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### letti gli atti nella controversia iscritta al n. 13670/2022 R.G.  posto che, con decreto del 13.6.2023, l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 6.7.2023; lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine; pronuncia la seguente SENTENZA nella suindicata controversia TRA ### nato a Napoli il ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### - ricorrente - E ### S.R.L.S., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### - resistente - ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la ricorrente ha dedotto: - che la ### S.R.L.S. si occupa di somministrazione di cibo e bevande, in particolar - modo di patatine fritte, la cui sede ###via ### n. 186 (in Napoli) ed è costituita da un locale chiamato "###; - che l'amministratore unico di tale società è il sig. ### - di essere stata “assunta in data ### a seguito di colloquio informale con il sig.  ### suo ex datore di lavoro dell'azienda ####, il quale chiedeva alla lavoratrice, dopo anni alle sue dipendenze presso il locale ### situato ad ### di lavorare per il locale “Chipstar” situato al ### in via ### 186, la cui azienda si chiama ### srl”; - che “Il sig. ### era in passato anche il legale rappresentante di ### srl, società oggi fallita presso la quale la sig.ra ### (compagna del sig. ### nonché collaboratrice del turno di lavoro serale presso ### srls) svolgeva ruoli di direzione del personale (cfr ###”; - che “il sig. ### pur non assumendo alcun ruolo formale all'interno dell'azienda ### s.r.l.s., era in realtà il gestore di fatto della società resistente”; - che, infatti, alle dipendenze della ### S.R.L.S. “continuava a ricevere ordini da ### oltre che da ### Cositore”; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 - di essere stata assunta con contratto part time per 25 ore settimanali, ed inquadramento nel IV livello del ### con qualifica di operaia; - che in tale contratto era indicato, quale orario di lavoro, quello dalle 19.00 alle 23.00 il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, nonché dalle 18.00 alle 23.00 la domenica; - che, in realtà, fin dall'inizio del rapporto ha lavorato a tempo pieno; - che, infatti, “i turni” prevedevano che lavorasse il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10.00 alle 17.00, nonché il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00; - che “specificamente, … si recava sul posto di lavoro alle ore 10 e iniziava a svolgere le seguenti mansioni: accendeva e azionava tutti i macchinari, tra cui la vasca per friggere l'olio; si dedicava alla cucina e preparazione dei cibi; tagliava le patate, i wurstel, le salsicce; puliva i macchinari sporchi; puliva il bagno e sistemava i tavolini all'aperto situati fuori il locale. Alle ore 11,00 apriva il locale ai clienti, iniziava a friggere le patate e li serviva, contemporaneamente cucinava, puliva e faceva il servizio cassa (cfr. messaggi whatsapp in allegato)”; - che “tutte queste mansioni le svolgeva da sola fino alle 17:30 allorquando staccava dal turno e subentrava il sig. ### con la compagna ### Aimone”; - che “dal mese di ottobre del 2021 la lavoratrice veniva affiancata, durante il suo turno di lavoro, da un collega, il sig. ### il quale, lavorava in nero fino al mese di dicembre e veniva licenziato il mese di Gennaio 2022; (cfr messaggi ### in allegato)”; - di aver lavorato la domenica, nonché a #### e ### senza percepire alcuna maggiorazione; - che il ### ha subito un infortunio sul lavoro; - che, in particolare, la mattina, prima di aprire il locale al pubblico, azionati i macchinari come di consueto, “si accorgeva che improvvisamente aveva preso fuoco la casca della friggitrice dell'olio”; - di aver azionato gli estintori; - che “il locale era privo di cassetta di pronto soccorso e il sig. ### non recuperava neppure i medicinali e le garze per medicare la ricorrente”; né inviava denuncia all'### - di aver chiesto più volte “al suo datore di lavoro, sig. ### nonché sollecitava spesso anche ### che la sua posizione professionale fosse messa a posto e chiedeva che il suo contratto fosse adeguato alla quantità e qualità di lavoro prestato alle dipendenze della ### srl; nonché di ricevere le maggiorazioni per il lavoro prestato di domenica e nei giorni festivi; (cfr chat con i sig.ri ### e ###”; - che “le sue richieste restavano sempre inevase, anzi, la lavoratrice viveva la prestazione lavorativa in uno stato perenne di ansia in quanto, dovendo svolgere ritmi di lavoro stressanti, era sempre criticata e umiliata, in particolar modo dal sig. ### per ogni minimo errore commesso”; - che “invero, la lavoratrice era sempre sotto minaccia di licenziamento”; - di essere “stata in malattia dal 27.04.2022 al 01.05.2022 (cfr certificato medico in allegato)”; - che “la malattia era comunicata al datore di lavoro il quale era a conoscenza che la lavoratrice sarebbe rientrata in data ###; (cfr. chat in allegato)”; - che “in data ### … al rientro dalla malattia, si recava al lavoro in via ### locale ### pertanto si recava presso il bar ### dove era solita recuperare le chiavi del locale ### che venivano lasciate lì in giacenza dal sig. ### per consentire alla lavoratrice di aprire il locale”; - che “al bar ### si rendeva conto che le chiavi non erano state lasciate e non poteva aprire il locale (come avveniva ogni mattina)”; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 - che, pertanto “telefonava il sig. ### per chiedere spiegazioni e lo stesso le comunicava che il locale quel giorno era chiuso senza fornire ulteriori spiegazioni”; - che “a quel punto, si recava nuovamente presso il locale alle ore 13,00 e lì incontrava il sig. ### durante il turno di lavoro della ricorrente, il quale le comunicava che da quel momento, avrebbe dovuto fare l'orario dalle 17 alle 23 altrimenti non sarebbe più dovuta andare al lavoro”; - che “a quel punto chiedeva spiegazioni e rivendicava nuovamente che il contratto di lavoro fosse adeguato al lavoro prestato, che le fossero pagate le domeniche con maggiorazione e le festività, nonché il full time, e si rifiutava di sottostare a queste nuove regole. Per tale motivo le veniva comunicato oralmente che non si sarebbe più dovuta recare a lavoro”; - che, “amareggiata dalla situazione, chiedeva spiegazioni telefoniche anche al sig. ### il quale le diceva che la sua presenza al lavoro non era più gradita e le chiedeva di incontrarsi di persona per valutare gli emolumenti di fine rapporto; (cfr chat whatsapp con ### in cui si evince il licenziamento)”; - che in data ### il sig. ### la contattava per chiederle di incontrarsi e discutere sulla fine del rapporto di lavoro; - che tale incontro avveniva il giorno successivo e l'istante lo registrava con il proprio telefono mobile; - che durante tale incontro “le veniva comunicato e confermato oralmente che il rapporto di lavoro era terminato”; - di essere stata licenziata in quanto “non era più disposta a sottostare a quel tipo di trattamento vessatorio, a pagare part time con lavoro in full time, lavoro domenicale non compensato adeguatamente e festività non pagate. Ed invero alla ricorrente, di ritorno dalla malattia le veniva imposto arbitrariamente in via ritorsiva il turno dalle 17 alle 23, quando in realtà lei aveva sempre lavorato dalle 10 alle 17.00, pena il licenziamento in tronco”; - che “da quel momento … veniva contattata solamente dal sig. ### per concordare una data per incontrarsi per discutere sulle spettanze di fine rapporto ma non veniva mai contattata dal datore di lavoro, sig. ### Cositore”; - che seguiva una trattativa con il ### a mezzo whathapp; - che in data ### “inviava lettera di messa in mora per differenze paga, TFR e impugnativa di licenziamento a mezzo procuratore costituito”; - che tale missiva rimaneva senza riscontro; - che in data ### le veniva inviata una contestazione disciplinare per non essersi recata al lavoro dal 2.5.2022; - che “avendo constatato dal ### storico avviamenti che il suo rapporto non era stato chiuso, nonostante il licenziamento intimato oralmente …., si veniva costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, sussistendone i presupposti e avendo necessità di richiedere la disoccupazione”; - che, in ragione delle mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrata nel superiore III livello; - di non aver goduto di ferie, festività e ore di permesso. 
Sulla base di tali premesse, lamentando la nullità del licenziamento, in quanto intimato oralmente e ritorsivo, nonché di aver ricevuto una retribuzione non adeguata alla qualità e quantità della prestazione resa, ha adito il giudice del lavoro al fine di sentir: - accertare e dichiarare la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo e intimato oralmente; - per l'effetto, condannare la “### s.r.l. alla reintegra sul posto di lavoro, ovvero al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra e al risarcimento del danno pari ad euro 29.215,94, ovvero quella diversa somma maggiore o minore ritenuta conforme a giustizia”; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 - condannare tale società al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il ###; - condannare la convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 16.234,44 di cui “euro 11.618,71 a titolo di differenze retributive; euro 888,24 a titolo di ferie non godute, euro 284,83 a titolo di permessi non retribuiti; euro 1.947,73 a titolo di indennità per mancato preavviso di licenziamento, euro 1.494,93 a titolo di ### di ###; In via subordinata: - nel caso in cui non fosse riconosciuto il diritto all'inquadramento nel III livello, condannare la convenuta a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 14.544,56 a titolo di differenze economiche di cui: “€ 10.618,46 a titolo di differenze retributive, € 836,92 per ferie non godute; € 268,40 permessi non goduti; € 1.411,75 per indennità sostitutiva del preavviso; € 1.409,03 per il Tfr maturato”, nonché “€ 27.529,19 a titolo di indennità per reintegra, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta conforme a Giustizia”; - “riconoscere la giusta causa delle dimissioni presentate dalla lavoratrice”; il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. 
Si è costituita tempestivamente in giudizio la ### S.R.L.S. che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.  *** 
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati. 
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti (in quanto dedotte in ricorso e non contestate in memoria difensiva), oltre che risultanti dalla documentazione in atti ( contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente e buste paga prodotte da entrambe), le seguenti circostanze: - che la ricorrente è stata assunta in data ### con contratto a tempo indeterminato e parziale per 25 ore settimanali ed inquadramento nel IV livello del ### - la conseguente adesione (quantomeno di fatto) della convenuta a quest'ultimo; - che nel contratto di lavoro era previsto quale orario di lavoro il seguente: il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, dalle 19.00 alle 23.00; la domenica dalle 18.00 alle 23.00; - che la ricorrente ha rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ###. 
I nodi della controversia, pertanto, attengono in primo luogo: - all'irrogazione o meno da parte della convenuta del dedotto licenziamento orale in data ###; - alla sussistenza o meno del diritto al risarcimento di danni da infortunio sul lavoro; - alla correttezza o meno dell'inquadramento; - alla quantità di lavoro svolto. 
Quanto alla prima delle suindicate questioni, è opportuno ricordare che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che lamenti di essere stato licenziato e che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, la risoluzione del rapporto di lavoro e che quest'ultima è ascrivibile alla volontà datoriale, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. da ultimo 26407/2022). 
Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso in esame la ricorrente non ha fornito prova della risoluzione del rapporto da parte della datrice di lavoro, che sarebbe avvenuta il ### oralmente. 
Al riguardo, infatti, la stessa si è limitata a produrre dei file audio relativi ad una conversazione che la medesima avrebbe intrattenuto il giorno 3.5.2022 con tale ### persona che, secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo, sarebbe amministratore di fatto della convenuta unitamente al sig. ### Orbene, posto che tali file audio sono stati ascoltati all'udienza del 2.5.2023, si osserva che non vi sono elementi da cui poter desumere: - le generalità dell'interlocutore della persona con cui la ricorrente intrattiene la conversazione; - il giorno in cui quest'ultima è avvenuta. 
In ogni caso, si evidenzia che da tale conversazione non si evince che il giorno 2.5.2023 la ricorrente sarebbe stata licenziata oralmente dal legale rapp.te della convenuta, sig. ### Peraltro, la circostanza allegata in ricorso per la quale l'istante sarebbe stata licenziata dal ### allorquando la stessa si è recata presso il locale “alle ore 13.00”, risulta di fatto contraddetta dalla conversazione whastapp intervenuta con quest'ultimo dalle 13.17 in poi, prodotta dalla ricorrente medesima: “### Chipstar”: “certamente, orario da contratto è dal mercoledì alla domenica dalle 19 alle 23” (ore 13.17) Ricorrente: “### settimana mi hai detto 17” (ore 13.18) “Quindi 17/21” (ore 13.18) “la domenica quindi essendo rossa è doppia” (ore 13.18) “### Chipstar”: “gli orari da contratto sono 19:00 23 dal mercoledì alla domenica, la domenica non è rossa, informati bene” (ore 13.18) In sostanza, la conversazione appena riportata non avrebbe avuto senso qualora la ricorrente fosse stata licenziata oralmente poco prima (alle 13.00). 
La domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, pertanto, deve essere rigettata. 
Priva di pregio, inoltre, è la domanda avente ad oggetto la richiesta di condanna della convenuta “al risarcimento del danno per infortunio sul lavoro”. 
Al riguardo, infatti, è assorbente osservare che l'estrema genericità delle allegazioni attoree in merito all'esistenza di postumi risarcibili, peraltro in assenza di alcun tipo di documentazione medica, ha impedito ogni accertamento giudiziale al riguardo. 
Passando alla questione relativa all'inquadramento, è opportuno ricordare in via generale che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accertamento della pretesa attorea Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore. 
Dal punto di vista processuale la Suprema Corte, ha ribadito che, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., il lavoratore interessato deve specificare, con sufficiente analiticità, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. n. 5203/2000). 
Va, inoltre, osservato che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (ancora Cass. Lav. n. 5203/2000). 
È, pertanto, opportuno riportare le declaratorie del livello vantato, ### nonché di quello posseduto, il IV.  ### a questo livello: - i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; - i lavoratori specializzati provetti che svolgono attività, con autonomia operativa, che richiedono una specifica ed adeguata capacità professionale ottenuta mediante importante preparazione; - i lavoratori che, dotati delle caratteristiche professionali sopra indicate, sono altresì responsabili del coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori ### Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di autonomia operativa, svolgono attività specifiche di carattere amministrativo, tecnico o di vendita, che richiedono conoscenze in qualunque modo acquisite”. 
Dall'esame di tali declaratorie (avendo riguardo alle mansioni non di concetto) - posto che in entrambe è richiesta l'“autonomia operativa” e che le alinee di cui al III livello prevedono tre diverse tipologie di lavoratori - emerge che l'elemento caratterizzante in via generale il III livello è costituito dal possesso di una specifica ed adeguata capacità professionale ottenuta mediante importante preparazione, non presente nel ### livello. 
Al riguardo, però, nulla di specifico è stato allegato in ricorso. 
Per tale motivo, che sul punto assorbe ogni altra questione, alla ricorrente non spetta l'inquadramento nel III livello e, dunque, alcuna differenza economica può essere riconosciuta a tale titolo. 
Venendo alla questione dell'orario di lavoro, si osserva quanto segue.  ### che la ricorrente ha lavorato da lunedì alla domenica ad eccezione del martedì (giorno di riposo), dall'istruttoria orale e documentale espletata è emerso che, per l'intero periodo del rapporto di lavoro in esame, la stessa: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023 - ha di fatto lavorato a tempo pieno, per oltre 40 ore settimanali, quantomeno dalle 10.00 alle 17.00; - ha lavorato nei giorni festivi. 
In particolare, il testimone ### infatti, “fidanzato” della ricorrente, sul punto ha dichiarato: A.D.R.: “### è la mia ragazza da tre anni, siamo insieme dal 2020”. 
A.D.R.: “io lavoro come meccanico a ### presso la fabbrica di vetri “### nel Vetro”. Lavoro lì dall'ottobre del 2021”. 
A.D.R.: “il mio orario di lavoro è sempre stato dalle 6.00 alle 14.00. Anche se quando è necessario, eccezionalmente, invece di osservare questo orario, lavoro dalle 14.00 alle 22.00”. 
A.D.R.: “### smetteva di lavorare intorno alle 17.00 - 17.30 e io la aspettavo fuori il negozio. La andavo a prendere con l'automobile”. 
A.D.R.: “### aveva solo un giorno libero alla settimana che variava ogni settimana, ma non coincideva mai con il venerdì, il sabato o la domenica. In questi giorni lei lavorava sempre”. 
A.D.R.: “quando andavo a prendere ### al lavoro la aspettavo in macchina. Di solito non scendevo dall'auto, ma rimanevo parcheggiato vicino al marciapiede all'altezza del negozio “### Vomero”. Potevo vedere chi c'era nel negozio oltre alla mia ragazza. 
Ci stava o ### o ### di cui non ricordo il cognome, che era la fidanzata di ### A volte ho anche acquistato da mangiare presso tale negozio, mangiando nel negozio”. 
A.D.R.: “delle volte in cui non andavo a lavoro perché ero in ferie, o quando era un giorno festivo, per esempio il 25 aprile, il giorno di pasquetta, il 26 dicembre, io accompagnavo ### al lavoro. Lei doveva essere nel negozio alle 10.00. Quindi la accompagnavo per quell'ora. Faccio presente che poi rimanevo in zona e ad ora di pranzo andavo a mangiare proprio nel negozio ### dove lavorava ### Ad ora di pranzo lei era la sola a lavorare nel negozio. Poi nel pomeriggio, intorno alle 17.00 - 17.30 arrivava ### o la sua fidanzata ### E ### andava via con me con l'auto”. 
In merito alla deposizione di tale testimone si evidenzia che quest'ultimo ha riferito circostanze apprese personalmente e che la sua qualità di “fidanzato” della ricorrente non mina l'attendibilità dello stesso. 
Le dichiarazioni rese dal ### infatti, pur puntuali e complete, mai sono risuonate come eccessive, compiacenti o forzate. 
Tali dichiarazioni, inoltre, oltre ad essere particolareggiate, sono intrinsecamente coerenti. 
Né tale testimone ha dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettato dall'intento di favorire una delle parti processuali. 
Neppure tali dichiarazioni possono essere ritenute non attendibili alla luce del documento prodotto da parte ricorrente all'udienza del 18.5.2023, ed acquisito agli atti del giudizio, da cui si evince che il giorno 26 dicembre la società non avrebbe incassato alcunché. 
Al riguardo, infatti, in primo luogo, si osserva che tale documento, diversamente da quanto allegato dalla convenuta, non è un “estratto del cassetto fiscale”, non recando alcun elemento indicatore al riguardo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023
Lo stesso, piuttosto, ma risulta essere lo “screenshot” di una pagina di un sistema informatico gestionale interno della società (nella parte anteriore di legge “blunext” “portale dei servizi” “consulting & service S.r.l”). 
Conseguentemente tale documento non ha alcun valore probatorio, non solo perché atto interno della convenuta, ma soprattutto perché: - dallo stesso non si evince che il contenuto non sia modificabile e che, dunque, costituisca la “fotografia” degli incassi della società dei giorni del mese di dicembre 2021 ivi riportati; - non vi sono elementi da cui poter desumere che sia “attendibile”, ossia che non contenga errori. 
Anzi, quanto a tale ultimo aspetto, esso contiene un elemento che fa propendere per la sua inattendibilità. 
Ed invero, risulta alquanto inverosimile (anche in ragione della mancata allegazione di alcunché sul punto) che, come si desumerebbe da tale documento, sabato 18 dicembre 2021, ossia poco prima del ### (allorquando notoriamente vi è grande affluenza di clienti in qualsiasi esercizio commerciale), la convenuta non avrebbe incassato alcunché. 
Quanto riferito dal testimone ### peraltro, è sostanzialmente coincidente con quanto emerge dalle stampe dei messaggi whastapp prodotti dalla ricorrente. 
Al riguardo, in primo luogo deve evidenziarsi: - che le riproduzioni informatiche delle conversazioni di messaggistica “whatsapp” costituiscono riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c. idonee, dunque, a provare i fatti ivi rappresentati, salvo il disconoscimento da parte del soggetto contro cui sono prodotte; - che, pertanto, è inconferente il precedente della Corte di Cassazione richiamato dalla convenuta nelle note autorizzate, essendo questo relativo ad un giudizio penale; - che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità civile, per fare perdere la qualità di prova in un processo civile alle riproduzioni informatiche di una “chat” - nel caso in esame conversazioni tramite whastapp - occorre un disconoscimento “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122)” (Cass. 12794/2021); - che la convenuta si è limitata ad un disconoscimento generico, peraltro, delle sole conversazioni con il legale rapp.te della stessa ### (laddove la ricorrente ha prodotto conversazioni tramite whastapp intrattenute anche con altre persone); - che, infatti, la datrice di lavoro si è limitata a rappresentare: che le immagini prodotte “non sono supportate da alcun mezzo informatico” e che sono prive di attestazione di conformità; - che, in sostanza, la convenuta, oltre a non aver allegato elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, neppure ha disconosciuto il contenuto delle relative conversazioni. 
Appurato il valore di prova delle conversazioni whastapp prodotte in atti dalla ricorrente, si rileva che dalle stesse emerge che quest'ultima, come dedotto in ricorso, ha osservato un orario di lavoro a tempo pieno, quantomeno dalle 10.00 alle 17.00. 
A titolo esemplificativo si riportano alcune conversazioni della ricorrente con “### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023
Chipstar”, ossia ### che (come allegato in ricorso e non contestato in memoria difensiva), intorno alle 17.00 dava il cambio turno alla ricorrente unitamente al legale rapp.te della conventa ### - il giorno 22.8.2021 ore 18.25, ### si rivolge alla ricorrente: “ciao ### ok? Volevo ricordarti per domani mattina che le chiavi del negozio le ha il bar ### come prima di chiudere 10.30 - 17.00”; - il giorno 19.7.2021 ore 16.17, la ### scrive (evidentemente avvertendola di un possibile ritardo nel cambio turno delle 17.00): “Zai ciao Sto con ### a fare una visita qua vicino al negozio Non credo che ci vorrà molto ma volevo avvisarti nel caso di quale inconveniente Non si sa mai”. 
Si riportano, inoltre, anche alcune conversazioni della ricorrente con il legale rapp.te della conventa ### “### Chipstar”: - il giorno 29 agosto 2021, allorquando la ricorrente ha dedotto di avere avuto un “infortunio sul lavoro”, poco dopo le ore 10.00 (dalla conversazione si evince che alle ore 10.13 la ricorrente era già al lavoro): Ricorrente: “si si ho aperto tutto” (ore 10.13) ### “fai un'altra cosa. (ore 10.15) Tieni la friggitrice accesa su ON in modo che la cappa tira via il fumo. (ore 10.16) Con le vasche spente (ore 10.16) Poi vai dietro dove di solito appoggiamo il metro e metti la manopola sul numero 2 che aumenta la velocità” (ore 10.16) … A quanto esposto, fin qui, inoltre, si osserva che non sono risultate attendibili le dichiarazioni rese dal testimone ### proprietario di quote del bar “Alaska” che si trovava di fronte all'esercizio commerciale della convenuta per cui è causa, bar presso il quale pacificamente la ricorrente ritirava le chiavi del negozio la mattina per aprirlo. 
In particolare, tale testimone ha mostrato di non avere un ricordo chiaro degli orari relativi alle circostanze riferite, visto che le stesse sono contrastanti con le suindicate conversazioni whastapp.  ### infatti, ha dichiarato che la ricorrente ritirava le chiavi la mattina “intorno alle 11.00 - 11.15” e lasciava nel negozio “intorno alle 15.00 - 15.30”, laddove, come emerge dalle suindicate conversazioni la ricorrente era presente nel negozio quantomeno dalle 10.00 alle 17.00. 
Appurato, dunque, che la ricorrente ha lavorato per oltre 40 ore settimanali (quantomeno 42 ore settimanali), e posto che in ricorso non è stato chiesto alcunché a titolo di lavoro straordinario, alla stessa spettano le differenze economiche tra quanto avrebbe dovuto percepire, tenuto conto di quanto previsto per i lavoratori a tempo pieno inquadrati nel IV livello, nonché del lavoro svolto nei giorni festivi, e quanto ha percepito. 
Visto, inoltre, che la ricorrente ha pacificamente lavorato sempre la domenica, alla stessa deve essere riconosciuta anche la maggiorazione per il lavoro domenicale.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023
È, inoltre, pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che l'istante non ha goduto di ferie e ore di permesso, né ha ricevuto il ### Alla stessa, pertanto, devono essere riconosciute le relative indennità sostitutive, oltre che tale ultimo emolumento. 
Alla ricorrente, infine, deve essere riconosciuta l'indennità di mancato preavviso. 
Ed invero, non può dubitarsi che l'erogazione di una retribuzione di gran lunga inferiore a quella spettante in ragione della quantità di lavoro espletato (calcolata su un rapporto di lavoro part-time di 25 ore a fronte di una prestazione resa per oltre 40 ore settimanali, peraltro anche la domenica e nei giorni festivi), integri un'ipotesi di giusta causa di dimissioni. 
Per la quantificazione del dovuto, possono essere utilizzati i conteggi attorei riferiti alla domanda avanzata in via subordinata, ai quali si rimanda per relationem, in quanto, oltre a risultare correttamente elaborati, non sono stati contestati dalla convenuta.  ### S.R.L.S., pertanto, deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 14.544,56 di cui: € 10.618,46 a titolo di differenze sulla retribuzione mensile; € 836,92 a titolo di indennità per ferie non godute; € 268,40 a titolo di ore di permesso non godute; € 1.411,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; € 1.409,03 a titolo di trattamento di fine rapporto. 
Il tutto, oltre interessi legali su tale importo annualmente rivalutato dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo. 
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate per la metà; il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) condanna la ### S.R.L.S. a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 14.544,56 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali su tale importo annualmente rivalutato dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo; b) rigetta nel resto la domanda; c) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la ### S.R.L.S. a pagare in favore della ricorrente il residuo; residuo che liquida in € 2.100,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari. 
Si comunichi.  ###, il ### Il Giudice dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 19/07/2023

causa n. 13670/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alfano Francesca

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 1133/2022 del 11-05-2022

... testimoniale può essere risolto alla luce del messaggio whastapp del 8 giugno 2019 (doc. 10 citazione), quello in cui lo ### chiede alla ### un riscontro sul prezzo della libreria in cartongesso. Infatti, la ### non replica, come sarebbe stato logico, che la fornitura era gratuita, ma addirittura invita lo ### a - 7 - preparare il conto, togliendo soltanto il muro che non è stato abbattuto. Tale risposta costituisce la miglior conferma del fatto che la libreria era un extra, che andava pagato, nella misura già verbalmente concordata. Per quanto concerne gli altri extra, di minor conto (nicchie etc.), ne ha riferito il teste ### Con il quarto motivo di opposizione la ### rileva che il preventivo di € 12.800,00= era comprensivo dell'iva. Il motivo è fondato. ### nell'intimazione di pagamento del 15 luglio 2019 (doc. 12 citazione), sia pure anteriore all'emissione della fattura, la ### sollecitava il pagamento delle somme per i lavori da contratto (€ 12.800,00=) ed extracontratto (€ 6.300,00=) senza alcuna menzione dell'iva. Ciò costituisce la miglior dimostrazione del fatto che, al di là delle consuetudini, delle risultanze del testimoniale e della giurisprudenza comunitaria, gli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Bergamo, ###, in persona del Giudice Unico dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 6706/2020 del ### promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 8 febbraio 2022 d a ### rappresentata e difesa dall'Avv.to ### del ### di ### procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio ### opponente c o n t r o ### s.r.l., in persona del legale rappresentante sig.  ### rappresentata e difesa dall'Avv.to ### dall'Avv.to ### e dall'Avv.to ### del ### di ### procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta ### opposta In punto: prestazione d'opera materiale.  ###'attrice opponente ### in foglio inviato per via telematica.  - 2 - Della convenuta opposta ### in foglio inviato per via telematica.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di ### adito su ricorso della soc. ### s.r.l., ingiungeva a ### il pagamento della somma di € 23.356,06=, oltre a interessi e spese. Il credito, portato dalla fattura 46/2019, si riferiva a lavori di ristrutturazione bagni, pavimenti e libreria in cartongesso. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### interponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento per i seguenti motivi: 1) vizi dell'opera per un ammontare di € 1.600,00=; 2) pagamenti in contanti per un ammontare di € 11.000,00=; 3) extra non autorizzati; 4) preventivo di € 12.800,00= comprensivo dell'iva. 
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Costituendosi in giudizio la soc. ### s.r.l. contestava in toto gli assunti avversari. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.   Concessa la provvisoria esecuzione, la causa veniva, quindi, istruita mediante assunzione di prova orale, per interpello e per testi. 
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 8 febbraio 2022 passava in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di opposizione la ### lamenta vizi dell'opera per un ammontare di € 1.600,00=. 
Il motivo è infondato.  - 3 - In primo luogo è stata eccepita la decadenza, e l'opponente non ha provato la tempestività della denunzia dei vizi. 
Infatti, a supporto è stato dedotto unicamente un capitolo di prova orale (il n. 24 della memoria istruttoria: “### che i suddetti vizi e i difetti venivano contestati ad ### S.r.l. nel momento in cui si verificavano”), che non è stato ammesso in quanto del tutto generico. 
Mancano indicazioni spazio - temporali, mancano indicazioni sulle persone che avrebbero, rispettivamente, elevato e ricevuto la denunzia. 
La prova, così come formulata, è inammissibile. 
E' anche inutile sottolineare che non sussiste alcuna denunzia scritta dei vizi antecedente la prima contestazione che è stata fatta con l'atto di citazione in opposizione. 
Per cercare di superare l'empasse l'attrice opponente sostiene che la denunzia non era necessaria, posto che l'opera non è stata completata. Osserva all'uopo che “A quella data, mancava l'impianto elettrico nel terzo bagno, non erano stati posizionati la doccia e il lavabo, non era stato finito il soffitto in cartongesso e la linea idrica era stata lasciata a vista per l'intera stanza attigua al bagno padronale” (p. 7 comparsa conclusionale).  ### non è condivisibile, in quanto generico ed indimostrato. 
In particolare, le opere asseritamente non completate, in parte, esulano dal preventivo (che non reca alcuna menzione dell'impianto elettrico e del soffitto in cartongesso), mentre, in parte, sono - 4 - riconducibili a semplici difformità o vizi piuttosto che alla mancata ultimazione dei lavori (il posizionamento dei sanitari e la linea idrica a vista). 
Se, poi, si considera che il rapporto inter partes, tenuto conto della natura e dell'entità dei lavori commissionati, è preferibilmente riconducibile allo schema del contratto d'opera, l'azione si è anche prescritta. 
In secondo luogo, fa comunque difetto la prova della sussistenza dei vizi. 
Infatti, a supporto è stato dedotto unicamente un capitolo di prova orale (il n. 23 della memoria istruttoria: “### che, in occasione dei lavori, si manifestavano diversi vizi e difetti, tra cui: nel bagno principale: • sistemazione della porta per rettifica allineamento e fine corsa; • riposizionamento del lavandino e sifone decentrato; • rettifica allineamento scaldasalviette; • sostituzione water rotto causa posizionamento non corretto senza guarnizione; guarnizioni messe al nuovo water, oltre al bidet tolto e rimesso; • causa rimozione vecchio falso telaio della finestra, posato nuovo falso telaio; nel secondo bagno: • sostituzione sanitari perché rovinati da lavoro con smerigliatrice e riposizionati ad altezza regolamentare; • rifacimento scarico piatto doccia perché precedentemente predisposto per vasca; • allaccio elettrico mancante per faretti nel cartongesso; • sostituzione raccordo tubo rotto esterno scarico wc; • sistemazione tubazioni acqua passanti a vista nella stanza con riposizionamento rubinetti posizionati a soffitto portati ad altezza regolamentare; nella lavanderia: Si rileva il difetto di diverso spessore tra il vecchio rivestimento e il nuovo e la mancanza di profili di finitura a compensazione, causa il - 5 - posizionamento delle piastrelle di rivestimento parete senza eliminazione del vecchio supporto di malta”), che - al di là della tecnica di formulazione, per ampi aspetti generica - non è stato ammesso in quanto contenente giudizi. 
La prova, così come formulata, è inammissibile. 
Non può demandarsi ai testi (tanto più ai familiari conviventi) la dimostrazione dell'esistenza dei vizi, in mancanza di un supporto tecnico. 
Nessuna consulenza tecnica d'ufficio è stata sollecitata, così come nessun accertamento tecnico preventivo è stato espletato ante causam. 
Un'indagine tecnica - oggi - non sarebbe nemmeno possibile, in quanto la stessa parte ha ammesso che sono intervenuti terzi a completare e/o a sistemare le opere. 
Con il secondo motivo di opposizione la ### eccepisce pagamenti in contanti per un ammontare di € 11.000,00=. 
Il motivo è infondato.  ### la prova per testi del pagamento di somme superiori al valore di € 2,50= non è ammissibile per legge (artt. 2726 - 2721 c.c.). 
Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli nn. 5 - 17 dedotti dall'opponente, finalizzati appunto a dimostrare i pagamenti per contanti. 
A dir il vero detta prova sarebbe ammissibile in presenza di un principio di prova per iscritto, vale a dire di un qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal - 6 - suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato (art. 2724 n. 1 c.c.). 
Ma, nel caso di specie, non esiste un principio di prova per iscritto, non potendo attribuirsi tale efficacia ai messaggi whatsapp prodotti dall'opponente (docc. 9- 10 citazione), gli unici scritti provenienti dall'opposta, in quanto del tutto neutri sul tema dei pagamenti “in nero”. 
Infatti, nel messaggio del 10 aprile 2019 lo ### si limita a concordare con la ### un incontro sul cantiere, mentre in quello del 8 giugno 2019 lo ### chiede alla ### un riscontro sul prezzo della libreria in cartongesso e sulla prosecuzione dei lavori. 
Nessun accenno viene fatto ai pagamenti. 
Con il terzo motivo di opposizione la ### lamenta la fatturazione di extra non autorizzati. 
Il motivo è infondato.  ### l'extra di maggior valore, la parete/libreria in cartongesso, è stato sicuramente autorizzato, se è vero che la stessa opponente, mutando la propria linea difensiva originaria, ha poi sostenuto la tesi della gratuità. 
Peraltro, detta tesi non è stata provata. 
Il contrasto del testimoniale può essere risolto alla luce del messaggio whastapp del 8 giugno 2019 (doc. 10 citazione), quello in cui lo ### chiede alla ### un riscontro sul prezzo della libreria in cartongesso. Infatti, la ### non replica, come sarebbe stato logico, che la fornitura era gratuita, ma addirittura invita lo ### a - 7 - preparare il conto, togliendo soltanto il muro che non è stato abbattuto. 
Tale risposta costituisce la miglior conferma del fatto che la libreria era un extra, che andava pagato, nella misura già verbalmente concordata. 
Per quanto concerne gli altri extra, di minor conto (nicchie etc.), ne ha riferito il teste ### Con il quarto motivo di opposizione la ### rileva che il preventivo di € 12.800,00= era comprensivo dell'iva. 
Il motivo è fondato.  ### nell'intimazione di pagamento del 15 luglio 2019 (doc.  12 citazione), sia pure anteriore all'emissione della fattura, la ### sollecitava il pagamento delle somme per i lavori da contratto (€ 12.800,00=) ed extracontratto (€ 6.300,00=) senza alcuna menzione dell'iva. 
Ciò costituisce la miglior dimostrazione del fatto che, al di là delle consuetudini, delle risultanze del testimoniale e della giurisprudenza comunitaria, gli importi ivi indicati erano già comprensivi di iva. 
La somma ingiunta va, quindi, depurata dall'iva. 
Di qui, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, peraltro, la condanna al pagamento del minor importo di € 19.100,00= (€ 23.302,00= - € 4.202,00=), oltre a interessi ex art. 1224 c.c. dalla costituzione in mora ed ex art. 1284 dalla domanda giudiziale.  - 8 - Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, possono essere compensate nella misura di ¼. Per i restanti ¾ seguono la soccombenza e, già tenuto conto della riduzione per effetto della compensazione, possono liquidarsi in complessivi € 3.626,25=, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.  P . Q . M . 
Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: - accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; - condanna, peraltro, l'opponente a pagare all'opposta la minor somma di € 19.100,00=, oltre a interessi ex art. 1224 c.c. dalla costituzione in mora ed ex art. 1284 dalla domanda giudiziale; - condanna l'opponente a rifondere all'opposta i ¾ delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.626,25=, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende; - spese di lite compensate per il restante 1/4. 
Così deciso in ### il 10 maggio 2022.   

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 6706/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Massaro, Cesare Massetti

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 664/2022 del 29-07-2022

... ha più volte utilizzato nella corrispondenza via whastapp, via email e verbale il nome del Presidente senza averne alcuna autorizzazione e all'insaputa del medesimo, al fine di “legittimare” agli occhi degli operatori di banco il descritto sistema criminoso e dunque i ### (e quindi lei in tale qualità) e lucrare mensilmente, insieme a ### e ai suoi colleghi ### importi più che consistenti, anche di svariate migliaia di ### mai autorizzati, riconosciuti e contrattualizzati.(..)”. Disattese le giustificazioni dell'interessata , con nota del 14/01/2020 la società le intimava il licenziamento per giusta causa. Con ricorso del 28/7/2020 la ### impugnava il licenziamento e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro. Con sentenza dell'8/7/2021 il G.L. del Tribunale di ### ha rigettato la domanda. Ha osservato il G.L. che dalla istruzione espletata era emerso che il ### degli SPM (### n.d.r.) era stato creato su impulso di ### e che in effetti i componenti del ### solevano impartire istruzioni specifiche agli operatori di banco in relazione alle pratiche contestate dalla società, dirette a “togliere i servizi aggiuntivi già precedentemente inseriti e scelti dal cliente (quali (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati : 1) Dott. ### G. ### - Presidente 2) Dott. ### - ### rel.  3) Dott. ### - ### in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1477/2021 promossa ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata nel di lui studio sito in ### nella via ### n. 4.   APPELLANTE ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### nello studio del quale sito in ### nella via ### n. 55, è elettivamente domiciliata.   ### 9 giugno 2022 a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83 dl n. 18/20, convertito nella legge n. 27/2020 come modificato dall'art. 221 legge n. 77 del 2020, le parti hanno concluso come in atti.  ### nota del 10/12/2019 la società ### by ### operante nel settore dell'autonoleggio in campo nazionale, contestava a ### che: “A seguito delle verifiche effettuate sulle buste paga sue e di taluni colleghi del corrente anno 2019, in cui apparivano consistenti importi mensili aggiuntivi rispetto alla retribuzione a titolo di asserito “### Premio” mai riconosciuto, né contrattualizzato né tantomeno autorizzato, nonché a seguito dell'assunzione nei giorni 5, 6 e 7 dicembre 2019 di informazioni presso i suoi colleghi ############ la scrivente ### è venuta a conoscenza del sistema criminoso denominato “### SPM” ideato, realizzato e gestito, a totale insaputa del Presidente ###dal mese di novembre dell'anno 2018 e durante tutto il corrente anno 2019, da lei ### dalla sua collega ### e dai suoi colleghi ####### e ### Nello specifico la collega ### approfittando della sua qualifica di Assistente di ### e quindi della particolare fiducia ad ella riconosciuta dal Presidente ###sistema per cui ad ella medesima, quale coordinatore e gestore del sistema, e a lei ### ed ai suoi colleghi ####### e ### quali ### venivano mensilmente riconosciuti in busta paga più che consistenti importi netti a titolo di asseriti elementi premio, non autorizzati e non contrattualizzati, commisurati alla media dei premi conseguiti in ciascun mese dai primi dieci migliori venditori di banco ### by Car per le vendite dei servizi e pacchetti aggiuntivi nella stipula dei contratti di autonoleggio. Per di più, la scrivente è altresì venuta a conoscenza che, come da disposizioni illegittimamente impartite dalla collega ### utilizzando il nome del Presidente, ad insaputa del medesimo e della ### e senza averne alcuna autorizzazione in tal senso, i ### (e, quindi, lei in tale qualità) - posti illegittimamente al di sopra degli ### contravvenendo alle procedure aziendali vigenti nelle varie stazioni di noleggio-, obbligavano gli operatori di banco a togliere i servizi aggiuntivi già precedentemente inseriti e scelti dal cliente (quali ### + Km relativi ai contratti ### in prodotti, ########## e ### all'atto della prenotazione per venderli nuovamente al banco, al solo scopo di lucrare sugli incentivi riconosciuti agli operatori medesimi dalla scrivente calcolati sugli stessi servizi extra già prenotati. Cosi facendo, si incrementavano, però, illegittimamente (visto che in realtà non si era trattato di vendite al banco ma di precedenti scelte del cliente), le vendite degli operatori al banco e si incrementavano conseguentemente gli illegittimi e mai contrattualizzati elementi di premio illegittimamente percepiti da ### da lei e dai suoi colleghi ### manager proprio sulla media delle vendite dei primi dieci migliori operatori di banco. A tanto gli operatori di banco venivano obbligati dai ### (e quindi lei in tale qualità) anche nelle ipotesi di noleggio con carta di debito prepagata, nelle quali, per condizioni generali di contratto, a tutela della scrivente, il cliente non avrebbe mai potuto effettuare la prenotazione senza sottoscrivere i servizi accessori. Anche in queste ipotesi, gli operatori di banco venivano costretti a togliere prima per poi reinserirli i servizi accessori già sottoscritti dal cliente in fase di prenotazione.  ### e il “### SPM” (e quindi lei in tale qualità) impartivano illegittimamente disposizioni e ordini specifici in tale senso agli operatori di banco, cosi come assumevano provvedimenti latamente disciplinari (minacce, pressioni e spostamento ad altre mansioni al checkin e parcheggio) nei confronti degli operatori di banco che non si allineavano al sistema o che erano poco performanti in termini di vendite. ### ha più volte utilizzato nella corrispondenza via whastapp, via email e verbale il nome del Presidente senza averne alcuna autorizzazione e all'insaputa del medesimo, al fine di “legittimare” agli occhi degli operatori di banco il descritto sistema criminoso e dunque i ### (e quindi lei in tale qualità) e lucrare mensilmente, insieme a ### e ai suoi colleghi ### importi più che consistenti, anche di svariate migliaia di ### mai autorizzati, riconosciuti e contrattualizzati.(..)”. 
Disattese le giustificazioni dell'interessata , con nota del 14/01/2020 la società le intimava il licenziamento per giusta causa. 
Con ricorso del 28/7/2020 la ### impugnava il licenziamento e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro. 
Con sentenza dell'8/7/2021 il G.L. del Tribunale di ### ha rigettato la domanda. 
Ha osservato il G.L. che dalla istruzione espletata era emerso che il ### degli SPM (### n.d.r.) era stato creato su impulso di ### e che in effetti i componenti del ### solevano impartire istruzioni specifiche agli operatori di banco in relazione alle pratiche contestate dalla società, dirette a “togliere i servizi aggiuntivi già precedentemente inseriti e scelti dal cliente (quali ### + Km relativi ai contratti ### in prodotti, ########## e ### all'atto della prenotazione per venderli nuovamente al banco, al solo scopo di lucrare sugli incentivi riconosciuti agli operatori medesimi calcolati sugli stessi servizi extra già prenotati. (…) e che tale prassi era stata riscontrata anche nelle ipotesi di noleggio con carta di debito prepagata, nelle quali, per condizioni generali di contratto, a tutela della scrivente, il cliente non avrebbe mai potuto effettuare la prenotazione senza sottoscrivere i servizi accessori. 
Quanto all'ulteriore profilo di addebito - inserimento abusivo nella busta paga del c.d.  “elemento premio” non previsto e mai contrattualizzato - era legittimo inferire che , quantunque il Presidente ###grado di visionare le buste paga, egli poteva ragionevolmente non avere rilevato né autorizzato l'elemento premio percepito dagli ### Concludeva che la sanzione applicata doveva ritenersi adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata in quanto finalizzata ad arrecare un pregiudizio economico in capo alla società ed a ledere irreparabilmente l'affidamento riposto da quest'ultima sulla correttezza della lavoratrice. 
La sentenza di primo grado è stata appellata dalla ### che ha enucleato alcuni specifici elementi di criticità diretti a censurare l'affermata sussistenza della giusta causa di licenziamento. 
Resiste la società appellata che chiede il rigetto del gravame. 
All'esito della trattazione scritta la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti. 
IN DIRITTO Premesso che la complessa contestazione disciplinare può tradursi in un triplice ordine di addebiti consistenti ne: a) avere “ideato, realizzato e gestito” sin dal novembre 2018, “un sistema criminoso” denominato “### SPM” costituito all'insaputa del Presidente e legale rappresentante della ### by Car (Dott. ### che sarebbe stato composto, oltre che dall'odierna appellante, anche dai suoi colleghi ###ri ######## e ### b) avere percepito mensilmente un “### (…) mai riconosciuto, né contrattualizzato, né tantomeno autorizzato”; c) avere “obbligato gli operatori al banco” a compiere delle irregolarità al momento della vendita dei servizi ai clienti allo scopo di incrementare l'ammontare del suddetto “### Premio”. 
Ciò premesso la ### rimprovera al giudice di primo grado di non avere rilevato l'infondatezza dell'addebito sub a) per avere lo stesso ### (presidente e legale rappresentante della ### by ### dichiarato che non solo era a conoscenza (già dal novembre del 2018) dell'esistenza, all'interno della sua azienda, del ### “SPM” ma, soprattutto, che la decisione di creare il suddetto ### era stata adottata (come tutte quelle che riguardavano la società appellata) proprio da quest'ultimo nel corso di una riunione tenutasi il ### presso la sede operativa della società . 
Stigmatizza altresì la motivazione del G.L. relativa al punto b) per non avere il decidente rilevato la tardività del profilo di addebito ,essendo risultato dalle dichiarazioni degli asseriti complici ### e ### - dei quali denuncia la mancata escussione testimoniale - che era stato lo stesso ### a decidere di attribuire ai componenti del ### (compresa l'odierna appellante) l'elemento premio mensile “da calcolarsi sulla media dei primi dieci migliori operatori di banco” in occasione della già citata riunione tenutasi in data ### presso la sede operativa della società appellata. 
E deduce che dalle prove testimoniali era pure emerso che il ### era informato del contenuto delle buste paga e dell'inserimento della voce elemento premio al loro interno essendo incluso tra i destinatari “per conoscenza” nelle e-mail inviate dalla ### all'incaricata ### con le quali la prima comunicava gli importi da inserire. 
Ancora contesta le conclusioni raggiunte dal G.L. in ordine all'addebito sub c) essendo esse sorrette principalmente dalle dichiarazioni testimoniali di soggetti (### e ### dei quali il primo era elevabile a sospetto in quanto anch'egli facente parte del ### e come tale beneficiario dalla supposta macchinazione. 
Quanto al secondo teste l'appellante deduce che costui non avrebbe confermato - contrariamente a quanto asserito in sentenzale dichiarazioni accusatorie rese nel corso dell'inchiesta interna svolta dalla società e che, in ogni caso, in nessun modo era stata menzionata la ### quale soggetto che aveva impartito indicazioni agli operatori riguardo l'operazione fraudolenta di annullamento e reinserimento allo sportello dei servizi aggiuntivi . 
In ogni caso, insiste nel prospettare il generale vantaggio procurato dalla pratica commerciale incriminata , la quale aveva ricevuto il benestare del ### in occasione della riunione del novembre 2018 allorquando era stata decisa la costituzione del ### allo scopo di incrementare il fatturato aziendale. 
I motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati ed anche in parte fuorvianti. 
La sentenza di primo grado ha sviscerato e trattato esaustivamente gli elementi conoscitivi e gli snodi interpretativi della vicenda processuale partendo da alcuni inconfutabili dati fattuali e da attendibili riscontri testimoniali. 
E' emersa infatti l'esistenza di un sistema organizzato diretto a frodare l'interesse della società attuato dal c.d ### - composto da un nucleo di soggetti coordinatori l'attività degli operatori di sportello - attuato con la concertazione di una pratica commerciale scorretta consistita nello storno di alcuni servizi aggiuntivi a pagamento scelti dalla clientela in fase di prenotazione che venivano di volta in volta reinseriti dall'operatore al momento del ritiro dell'autovettura con l'effetto di fare lievitare il trattamento incentivante a ciò preordinato. 
A tale macchinazione, portata avanti attraverso una capillare opera di persuasione esercitata sui sottoposti , faceva seguito la contabilizzazione di un appannaggio - collegato al trattamento incentivante degli operatori - denominato “elemento premio” del valore anche di alcune migliaia di euro mensili, che veniva distribuito tra i componenti del ### previo inserimento in busta paga del dato fittizio ,ottenuto inducendo in errore e carpendo la buona fede degli addetti alla contabilità. 
E se è pure vero che l'idea della costituzione del ### dei ### (### venne formulata in occasione di una riunione tenutasi presso la sede operativa della ### by Car in data ### con lo scopo di incrementare il fatturato aziendale ( dichiarazioni rese dal ### al G.L. del Tribunale di Bolzano in data ###) ed ottenne il benestare dello stesso amministratore , è pure vero che, come dichiarato dal ### la gestione del ### venne delegata alla di lui assistente ### che curò l'attuazione del programma (cfr. mail del 7/11/2018, in doc 11 del fascicolo di parte ricorrente) e ne dettò le linee operative inserendovi , in assenza di alcun mandato al riguardo, anche la previsione di un compenso incentivante “ da calcolarsi sulla media delle migliori 10 performance mensili “. 
Alla realizzazione di siffatto sistema hanno partecipato e collaborato fattivamente tutti i membri del ### (tra cui ### i quali hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi e beneficiato dei vantaggi economici artificiosamente creati. 
In proposito è stato significativamente valorizzato dal G.L. il testo di un messaggio wattsap trasmesso dalla ### agli operatori - “buon pomeriggio, un suggerimento! ### inserite prenotazioni al banco non aggiungete gli extra, scrivete quanto richiesto tra le note ed inseriteli in fase di contratto. Gli extra in prenotazione non vengono incentivi. Buon lavoro! ### non vengono incentivati (…)” - ed il riscontro offerto dai testi ### - “(..) anche se non ero operativo al banco posso confermare che la ricorrente e la ### nei meeting e nella chat dissero di togliere i servizi aggiuntivi scelti dal cliente alla prenotazione per poi inserirli al banco. Lo scopo era di aumentare le basi provvigionali degli operatori che si occupavano di questa attività però, anche noi avevamo un beneficio, in quanto venivamo remunerati in base alla media dei dieci migliori operatori nazionali” - e ### - ### i numerosi segnali di approvazione ricevuti dai partecipanti alla chat del gruppo, obiettavo alla sig.ra ### la seguente problematica: “Ma se adesso le tariffe di base partono sempre dal gruppo B e poi decidiamo noi stessi l'upsell… allora a che serve specificare i gruppi fatturati dai gruppi applicati? ### domanda… ma se faccio un walk in partendo da un gruppo B e vendo per upsell un gruppo da J in su… e disgraziatamente al cliente rubano la vettura … quanto paga per la franchigia furto? ### che tiene le franchigie del gruppo B?”. 70. La sig.ra ### rispondeva dunque al sig. ### “### pomeriggio ### credo che fasciarsi la testa prima di rompersela non serva a nulla, considerato il fatto che la percentuale di furti è veramente esigua (31 su oltre 68000 noleggi cioè meno dell'1%). È preferibile inserire di base un gruppo che abbia le stesse franchigie ma se l'operatore alle prime armi non ha la prontezza di farlo non vedo il motivo per cui dovremmo condannarlo, soprattutto se si tratta di uno stagionale appena entrato che già da subito inizia ad essere produttivo per l'azienda. Tuttavia non è il primo contratto che esce in questo modo e non vedo perché sottolinearlo adesso. ### va premiato non condannato” - a conferma della circostanza di una piena e consapevole cooperazione della ricorrente nella trama operativa ideata dalla ### Il teste ### ha altresì aggiunto che presso l'### di ### “veniva come venditore ### il quale gli aveva confermato la prassi suggerita dai SPM di togliere i servizi aggiuntivi o di non inserirli al momento della prenotazione in modo da inserirli al banco in quanto in questo secondo caso le percentuali di vendita aumentavano”. 
Alla conducenza della prova testimoniale non fa velo la determinazione del G.L. di rigettare la prova richieste dalla ### con i testi ### e ### avuto riguardo alla posizione di costoro - colpiti da analoga sanzione disciplinare - ed al riscontro costituito dalla documentazione sopra indicata che ha consentito di ritenere esaurito il tema di prova in oggetto. 
Più complessa si è presentata l'analisi dell'addebito riguardante il subdolo inserimento della voce retributiva “elemento premio” all'interno delle buste paga dei componenti del ### sicuramente agevolata dagli omessi controlli dovuti dai soggetti incaricati. 
In proposito rilevano le dichiarazioni dei testi ### (addetta al servizio paghe) e ### (quest'ultimo consulente esterno, dipendente della società che curava la materiale elaborazione dei prospetti paga ) dalle quali emerge la circostanza che era la ### a fornire per e-mail le indicazioni riguardo gli elementi della retribuzione da inserire - tranne che per i mesi di giugno ed agosto 2019 per i quali le istruzioni vennero fornite per iscritto dalla stessa ### - e che tale indicazione era idonea a carpire la buona fede della ### , stante il fatto che tra i destinatari delle comunicazioni vi era inserito pure il ### che leggeva per conoscenza e che era solito “controllare le buste paga in fase di verifica “(cfr. teste ###. 
Anche in questo caso tuttavia le plausibili riserve ed incertezze in merito al supposto avallo degli organi dirigenti circa l'inclusione nella busta paga dell'elemento retributivo - pacificamente non previsto per contratto - non consentono di ritenere raggiunta la prova certa di un consenso espresso sia pure implicitamente dal ### e, comunque, non valgono a neutralizzare la gravità del complessivo addebito concernente la genesi di quell'emolumento e che risale anzitutto allo stratagemma illecito orchestrato dal gruppo dei coordinatori all'insaputa della società attraverso l'artificiosa creazione degli acquisti realizzati agli sportelli e la conseguente implementazione indebita delle retribuzioni degli addetti. 
La valutazione di tale complessiva condotta, in quanto posta in essere con l'uso di mezzi fraudolenti e con la partecipazione dei componenti di una intera struttura costituita al più alto livello dell'organigramma aziendale, appare ammantata di particolare gravità e meritevole della più severa sanzione disciplinare in quanto idonea a ledere l'affidamento del datore di lavoro e rescindere irreversibilmente il vincolo fiduciario con la lavoratrice interessata. 
Alla conferma della sentenza di primo grado segue la condanna della lavoratrice al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2957/2021 pronunciata dal Tribunale di ### in data 8 luglio 2021.  ### al pagamento in favore della ### by ### s.p.a. delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute.  ### 9 giugno 2022 ### est. ### G. ### n. 1477/2021

causa n. 1477/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Marco Maria Giuseppa, De Maria Michele

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