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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31781/2024 del 10-12-2024

... relazione alla circolazione nella z ona a t raffico limitato istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti 4 di 6 di ope ratori autorizzati dal ### ne di ### o di operatori autorizzati da altri ### della c.d. gronda lagunare; infatt i, esclusivamente a questi ultimi, a differenza dei primi, è fatto divieto, totale o temporaneo, di ingresso nelle acque della zona a traffico limitato cittadina; la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il ### di ### anziché statuire sulle modalità di svolgimento del servizio ### intro duce limitazioni all'accesso alla zo na a traffico limitato per i natant i tit olati da altri comuni in vista della tutela di u n distinto e autonomo inte resse, non direttamente correlato alla materia del serviz io pubblico di trasporto non di linea, q uale l'esigenza di ridurre il mot o ondoso n ella città, in funzio ne dell a salvaguardia dell'assetto ambientale e della tutela del patrimonio artistico e monumen tale de lla laguna di Venezia” (così Cass. 29725/2023, v. pure Cass. n. ###/2023 e Cass. n. ###/2023). 3. In memoria il ### di ### ha sostenuto che il principio sopra rich iamato vale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10816/2021 R.G. proposto da: ####.R.L., rappre sentata e dife sa dall'avvocato ### (###); -ricorrente contro ###, elettivamente domiciliato in ##### 22, presso lo studio d ell'avvocato #### (####), che lo rappresenta e d ifende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###); -controricorrente avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VENEZIA n. 1483/2020, pubblicata il ###.  2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal #### società ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la senten za n. 1 483/2020 emanata dal Tribunale di Venezia, con cui è stata annullata la sentenza di primo grado del Giudice di pace di ### rigettando l'opposizione della ricorrente contro le ordinanz e-ingiunzioni adottate nei suoi confr onti dal Comune di ### con la conferma dei p rovvedimenti sanzionatori. 
Ha resistito con controricorso il Comune di ### Memoria è stata depositata dalla ricorrente. 
Memoria è stata depo sitata pu re dal controricorr ente Ente territoriale, con cui ha comunicato di avere annullato in autotutela quattro ordinanze-ingiunzioni e depositato i relativi provvedimenti, motivando l'annullamento in ragio ne del fatto che dopo l'instaurazione del presente di g iudizio sono “interve nute significative pronunzie della Corte di cassazione che hanno stabilito che la det ermina dirig enziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di pot ere, ne lla parte in cui introduce limitazione all'accesso alla zona a traffico limitato lagunare per i natanti titolati da altri comuni, in vista della tutela di un interesse (riduzione del moto ondoso) non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea” e ha chiesto, di conseguenza, di dichiarare la sopravvenuta carenza di in teresse de l primo e del secondo motivo del ricorso di ### in relazio ne alle ordinanze-ingiunzioni annullate dallo stesso Comune; ha insistito, invece, per il rigetto del ricorso in relazione alle restanti ordinanzeingiunzioni.  ### 1. Il ricorso è articolato in due motivi. 3 di 6 a) Con il primo motivo si lamenta “violazione degli artt. 3, 16, 41, 97, 117 comma 2, lett. e) ed m) della ### violazione delle disposizioni disciplinanti la lib era circolazione delle persone, delle persone, dei servizi, dei capitali e della concorrenza del ### sul funzionamento dell'### europea; violazione degli artt. 1, 2, 3, 8 della legge n. 287/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'### europea e degli artt.  5 e 2 del T rattato d ell'### europea; illegittimità e falsa applicazione dell'art. 5 dell'ordinanza n. 310/2006 del Comune di ### anche sotto il profilo della disparità di t rattamento tra parimenti titolati”. 
In proposito si deduce che la violazione delle disposizioni invocate rende illegittimi e d unque l'inapplicabilità sia del re golamento comunale, sia della deliberazione della giunta comunale n. 65 del 2011, oltre che dell'ordinanza n. 310 del 2006.  b) Con il secondo motiv o si lam enta “illegittimità e fal sa applicazione dell'art. 5 dell'ordinanza n. 310/2006 del Comune di ### sotto altro profilo; eccesso di potere per disparità di trattamento sotto altro profilo; violazione d ell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra richiesto e pronunciato”. 
Si sostiene al riguardo che, se si ritenesse legittima la richiamata ordinanza del Comune di ### sarebbe illegittima la mancata applicazione della stessa agli esercenti noleggio con con ducente (### in forza di autoriz zazioni rilasciate da ### diversi da quello di ### rispetto a quanti titolati da quest'ultimo.  2. I motivi sono fondati. 
Questa Corte ha infatti affermato in numerose pronunzie che “sono viziate le disposizioni (come la d etermina dirigenziale n. 310 del 2006) che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuat i dagli operatori ###, prevedono una discip lina differenziata, in relazione alla circolazione nella z ona a t raffico limitato istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti 4 di 6 di ope ratori autorizzati dal ### ne di ### o di operatori autorizzati da altri ### della c.d. gronda lagunare; infatt i, esclusivamente a questi ultimi, a differenza dei primi, è fatto divieto, totale o temporaneo, di ingresso nelle acque della zona a traffico limitato cittadina; la determina dirigenziale n. 310 del 2006 è illegittima per eccesso di potere nella parte in cui il ### di ### anziché statuire sulle modalità di svolgimento del servizio ### intro duce limitazioni all'accesso alla zo na a traffico limitato per i natant i tit olati da altri comuni in vista della tutela di u n distinto e autonomo inte resse, non direttamente correlato alla materia del serviz io pubblico di trasporto non di linea, q uale l'esigenza di ridurre il mot o ondoso n ella città, in funzio ne dell a salvaguardia dell'assetto ambientale e della tutela del patrimonio artistico e monumen tale de lla laguna di Venezia” (così Cass. 29725/2023, v. pure Cass. n. ###/2023 e Cass. n. ###/2023).  3. In memoria il ### di ### ha sostenuto che il principio sopra rich iamato vale unicamente p er quattro delle ordinanzeingiunzioni (n. 11731/2 012, n. 13750/2012, n. 13945/2012 e 13951/2012) oggetto del processo. Esse sono st ate annullate in autotutela dal ### e in relazione alle stesse va, dun que, dichiarata la cessazione della materia del contendere.  ### insiste per il rigetto del ricorso in relazione alle restanti cinque ordinanze-ingiunzioni (n. 13457/2 012, n. 13773/2012, 13817/2012, n. 14056/2012 e n. 14083/2012). 
Rispetto a tali ordinanze-ingiunzioni il ricorso va, però, accolto in base al richiamato principio di diritto (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), con consegu ente re lativa cassazione della sentenza impugnata e d il rinv io della causa, limit atamente al contenzioso riconducibile alle ultime indicate ordinanze-ingiunzioni, al Tribunale di ### in persona di altro magistrato.  ### ne, in memoria, evidenzia c ome, a suo avviso, con le cinque ordinanze siano stati sanzionati comportamenti viet ati 5 di 6 anche ai titolari di servizi di noleggio con conducente autorizzati dal ### di ### Il Tribunale di ### nella sentenza impugnata ha rilevato come l'ordinanz a dirigenz iale n. 310/2006 preveda una div ersa regolame ntazione dei transiti pe r gli NCC autorizzati dai ### diversi dal Co mune di ### esclusivamente per il tratto del ### compreso tra il ### e il ### degli ### escludendo che tale ordinanza sia attu ativa di alcuna discriminazione, risponden do la previsione alla necessaria e prioritaria esigen za finalizz ata a salvaguardare l'ambiente della città lagunare e il suo fragile equilibrio idraulico. 
Il Tribunale si è, quindi, unicamente occupato del profilo attinente alla differenziazione tra gli NCC autorizzati dal ### di ### e gli NCC aut orizzati dai ### diversi, assorben do ogni altra questione.  #### di ### d opo ave r descritto le nove ordinanze-ingiunzioni con le corre late distinte violazioni, aveva censurato la sent enza di primo grado “laddove ha annullat o le ordinanze-ingiunzioni che sanzionano condotte vietate anche ag li ### t urismo aut orizzati dal ### di Venezia” e tale censura non è stata esaminata dal Tribunale in quanto assorbita dalla decisione di rigetto dell'opposizione e di conferma di tutte le ordinanze-ingiunzioni. 
Tale questione do vrà, pertanto, essere affrontata d al giudice di rinvio, il q uale provvederà anche in relazione alle spe se del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte d ichiara l a cessazione della materia del conte ndere in relazione alle ordinanze-ingiunzioni n. 11731/2012, n. 13750/2012, n. 13945/2012 e n. 13951/2012 e accoglie il ricorso in relazione alle restan ti ordinanze-ingiunzioni oggetto del giudizio; cassa in relazione a quest'ultima pronuncia la sentenza impugnata e rinvia 6 di 6 la causa sull'inerente oggetto, anche per le spese del g iudizio di legittimità, al Tribunale di ### in persona di altro magistrato. 
Così deciso in ### nella ad unanza camerale della sezione 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Besso Marcheis Chiara

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 8226/2022 del 14-03-2022

... sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di ### esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di ### - ### 2, n. 719, 16/01/2008, Rv. 601282 -. Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019). Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale opzione ermeneutica: l'autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### Consigliere - Dott. ### - ### - Ud. 17/02/2022 - ###. ### - ### - R.G.N. 17350/2021 Dott. ### - ### - ### ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17350-2021 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, pres so lo studio d ell'avvocato ### VAGLIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 21, presso lo studio dell 'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 18208/ 2020 del TRIBUNALE di ### depositata il ###; Presidente: #### pubblicazione: 14/03/###orte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 17350 sez. ### - ud. 17-02-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal ##### ritenuto che il ### ha formulato la seguente proposta: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, sulla base di quanto riporta la sentenza impugnata, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Giudice di pace rigettò l'opposizione avanzata da ### avverso il verbale elevato dalla ### locale del Comune di ### perché la propria autovettura era stata registrata da apposito sistema automatico transitare nella corsia riservata ai mezzi pubblici; - il Tribunale di ### rigettò l'impugnazione della ### sul presupposto che la circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato il padre disabile della ricorrente, provvisto di regolare contrassegno rilasciato dal Comune di ### da solo non era bastevole, anche ad ammettere l'esposizione del contrassegno in parola (non rilevabile dal sistema automatico di controllo), a giustificare il transito in area interdetta, dovendo essere cura della persona autorizzata fare previa comunicazione di un tale suo diritto al comune di transito, diverso da quello del rilascio dell'autorizzazione; - l'insoddisfatta appellante ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi; osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 36 e 38, d. lgs. n. 285/1992, 11, co. 4, d. P.R. 16/9/1996, n. 610, 381 regolamento attuazione ed esecuzione del cod. della strada. 
Il Giudice d'appello, in contrasto con il principio di diritto più volte enunciato in sede ###aveva tenuto conto del fatto che l'autorizzazione in parola afferisce alla persona del disabile e, non collegata a un veicolo in particolare, autorizza il transito su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata; aveva, inoltre, sempre in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, imposto un onere non previsto dalla legge alla persona trasportata, che secondo l'assunto censurato sarebbe Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 17350 sez. ### - ud. 17-02-2022 -3- tenuta a previamente segnalare l'utilizzo del “tagliando invalidi” nel territorio di un comune diverso da quello che ebbe a rilasciare l'autorizzazione.  1.1. La doglianza è manifestamente fondata. 
Questa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di ### esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di ### - ### 2, n. 719, 16/01/2008, Rv. 601282 -. 
Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019). Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale opzione ermeneutica: l'autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Di talché, ove il controllo automatico, sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto (se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone), ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 17350 sez. ### - ud. 17-02-2022 -4- l'utente della strada, se del caso contattando previamente l'intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.  2. Alla luce di quanto esposto resta assorbito (assorbimento proprio) il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. 111 Cost., per non essersi il tribunale pronunciato sulla denunciata mancanza di segnaletica indicante la corsia preferenziale>>; 3. ritenuto che ### capitale resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria; 4. considerato che il Collegio condivide la proposta del ### ulteriormente chiarendo che non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell'ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato; 5. considerato che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio; il Giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accolto motivo e rinvia al Tribunale di ### in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ric. 2021 n. 17350 sez. ### - ud. 17-02-2022 -5- ### (### Numero registro generale 17350/2021
Numero sezionale 1813/2022
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 17350/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Valia Carmela

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 18414/2025 del 09-12-2025

... Comune di ### regolava l'accesso e il transito nella zona a traffico limitato Z.T.L. e nell'area pedonale del centro storico AP controllate dai varchi elettronici, agli artt.7 e 10 e prevedeva quanto segue: “qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella ZTL senza preventiva autorizzazione nei casi di emergenza sanitaria l'interessato per regolarizzare il transito dovrà presentare idonea documentazione giustificativa entro 5 giorni successivi al transito”. Precisava ancora il ricorrente che, a tal proposito il ###, aveva inoltrato agli uffici preposti del Comune di ### istanza di regolarizzazione a posteriore del transito in zona ### con allegato referto ospedaliero. ### non aveva provveduto ad annullare la sanzione amministrativa, pertanto, il ricorrente aveva presentato ricorso innanzi al ### di Napoli. Il Giudice di pace, letto il ricorso, con decreto del 06/12/2024 fissava, per la comparizione delle parti e per la discussione, l'udienza del 20/10/2025, mandando alla cancelleria per le comunicazioni alle parti. Si costituiva in giudizio il Comune di ### il quale precisava di non aver ricevuto comunicazione della regolarizzazione del transito da parte del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.46273/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Quinta Sezione Civile Il Giudice di P.- dott. ### ha pronunciato alla udienza di discussione del 19/11/2025, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.46273/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso il verbale n.###/T/24 del 02/03/2024, elevato dalla ### di ### vertente TRA ### C.F. ###, elett.te dom.to in #### alla ### n.19, presso lo studio dell'avv. ### C.F. ###, dal quale è rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso; Ricorrente CONTRO Comune di ### in persona del ### p.t., dom.to presso la ### in #### alla via ### n.76, rapp.to e difeso dal ### Dott.ssa E. ### giusta delega in atti; Resistente Prefettura di Napoli, in persona del ### p.t., con sede in Napoli alla ### del ### Resistente contumace ### All'udienza di discussione del 19/11/2025 il procuratore del ricorrente si riportava al ricorso di cui ne chiedeva l'accoglimento, vinte le spese e competenze di giudizio. 
Nessuna conclusione per il Comune di ### FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ###, ### proponeva opposizione avverso il verbale indicato in epigrafe, elevato dalla ### di ### e regolarmente notificato, per violazione dell'art.7, comma 14, del ### della strada. 
Il ricorrente eccepiva in primo luogo, a sostegno della propria opposizione, l'illegittimità e la nullità della contravvenzione elevata perché aveva inoltrato agli uffici preposti del Comune di ### istanza di regolarizzazione del transito in ### allegando la certificazione ospedaliera; successivamente il Comune gli aveva comunicato l'esito della procedura di regolarizzazione ex post del transito in ### ma ciò nonostante non aveva annullato il verbale. Esponeva il ricorrente che in data ### transitava a bordo del proprio veicolo per prestare soccorso alla moglie e trasportarla presso il ### dell'### di ### delle ### di ### come da referto ### in atti. Precisava il ricorrente che il disciplinare del Comune di ### regolava l'accesso e il transito nella zona a traffico limitato Z.T.L. e nell'area pedonale del centro storico AP controllate dai varchi elettronici, agli artt.7 e 10 e prevedeva quanto segue: “qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella ZTL senza preventiva autorizzazione nei casi di emergenza sanitaria l'interessato per regolarizzare il transito dovrà presentare idonea documentazione giustificativa entro 5 giorni successivi al transito”. Precisava ancora il ricorrente che, a tal proposito il ###, aveva inoltrato agli uffici preposti del Comune di ### istanza di regolarizzazione a posteriore del transito in zona ### con allegato referto ospedaliero. ### non aveva provveduto ad annullare la sanzione amministrativa, pertanto, il ricorrente aveva presentato ricorso innanzi al ### di Napoli. 
Il Giudice di pace, letto il ricorso, con decreto del 06/12/2024 fissava, per la comparizione delle parti e per la discussione, l'udienza del 20/10/2025, mandando alla cancelleria per le comunicazioni alle parti. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### il quale precisava di non aver ricevuto comunicazione della regolarizzazione del transito da parte del preposto
R.G.46273/2024 ufficio mobilità e riconosceva che il ### aveva emesso ordinanza ingiunzione, nonostante che il ricorrente fosse legittimo al transito, avendolo regolarizzato l'accesso in ZTL ex post, in data ###. 
Non si costituiva in giudizio la ### di Napoli, nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso e pedissequo decreto. 
Il giudice alla udienza di discussione del 19/11/2025, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, provvedeva come da dispositivo letto e pronunciato in udienza, per l'accoglimento dell'opposizione.   MOTIVI DELLA DECISIONE ###, ritualmente proposta nel termine di cui alla normativa vigente in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, è fondata e va accolta per quanto di ragione e per i motivi che seguono. 
Occorre affermare subito la regolare costituzione in giudizio del ricorrente. 
Orbene, va subito detto che la sanzione è illegittima per violazione delle disposizioni in tema che regola l'accesso e il transito nella zona a traffico limitato - ZTL - e nell'area pedonale del centro storico AP controllate dai varchi elettronici. Infatti gli artt.7 e 10 prevedono che “qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella ### senza preventiva autorizzazione nei casi di emergenza sanitaria, l'interessato per regolarizzare il transito dovrà presentare idonea documentazione giustificativa entro 5 giorni successivi al transito”. 
Nel caso in questione il ricorrente lamenta la illegittimità del verbale impugnato, atteso che il Comune non ha provveduto alla regolarizzazione a posteriore del transito in ### come richiesto nel rispetto dei termini di giorni dalla contestata infrazione al ### della #### di ### nella comparsa d costituzione e risposta, ha confermato quanto assunto da parte ricorrente ed ha espressamente dichiarato quanto segue: “ ..  si riconosce che il ### ha emesso l'ordinanza ingiunzione, nonostante il ricorrente fosse legittimato al transito, avendolo regolarizzato ex post in data ###”. 
Sulla base delle brevi suesposte considerazioni va accolto il ricorso proposto dal ricorrente. 
In ordine al regime delle spese, tenuto conto del valore e della natura della controversia, il giudicante ritiene condannare il Comune di ### al pagamento della somma di € 100,00, di cui € 43,00 per il contributo unificato, con attribuzione.  P.Q.M.  Il Giudice di P. dott. ### definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### nei confronti del Comune di ### in persona del ### p.t., e la ### di Napoli, in persona del ### p.t. provvede: - Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale impugnato.  - Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano nella misura di € 100,00 di cui € 43,00 per il contributo unificato, con attribuzione. 
Così deciso in Napoli lì 19/11/2025 

Il Giudice
di P. Dott.


causa n. 46273/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Cantile

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Giudice di Pace di Sorrento, Sentenza n. 1298/2024 del 06-05-2025

... dell'accertamento”il conducente delveicolo indicato circolava nella zona a traffico limitato senza rispetto del divieto ditransito imposto dalla segnaletica verticale senza averne diritto. ### aveva opposto il verbale con ricorso al ### deducendo l'illegittimità del verbale per mancanza di regolare segnaletica in via ### accesso ### deduceva, altresì, la mancata omologazione dell'apparecchiatura ### utilizzata nonché la omessa contestazione immediata nei confronti di esso ricorrente, la ### respingeva il ricorso ed emetteva l'ordinanza oggi impugnata per mancata motivazione Questo Giudice di ### con decreto sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 18.10.2023, ed ordinava agli opposti di depositare in cancelleria, almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata gli atti relativi all'illecito contestato ed all'intero procedimento amministrativo posto in essere. All'udienza del 18.12.2024 questo G.d.P., ritenuto la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e decideva la causa dando lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE ### va dichiarata procedibile ed ammissibile in quanto (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1879 / 2023
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
SEZIONE UNICA
SENTENZA Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunziato all'udienza del 18.12.2024 , dando lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa 1879/23 R.A. ### nato a Napoli il ### residente in ### rapp.to e difeso dall'avv.to ### e presso lo stesso elett.te dom.to in
Napoli via ### 45 giusta mandato a margine del ricorso; -ricorrente### di ### in persona del ### p.t.
Elett.te dom.to per la carica in ###
Prefettura di Napoli in persona legale rapp.p.t. tutti rapp. tramite il ### di ### -resistenti
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione per verbale di accertamento di violazione al C.d.S.
Con ricorso depositato in data ###, l'istante ### proponeva opposizione avverso ordinanza ### n. M-###-NAUTG ### del 20.03.2023 notificata in data ### ed emessa a seguito del verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. V/###Z 2021 notificato in data ###, della ### di ### con il quale veniva contestato ad esso ricorrente quale proprietario dell'auto tg. ### la violazione dell'art. 7/9- 14 del Codice della ### perché, alla data dell'accertamento”il conducente delveicolo indicato circolava nella zona a traffico limitato senza rispetto del divieto ditransito imposto dalla segnaletica verticale senza averne diritto. ### aveva opposto il verbale con ricorso al ### deducendo l'illegittimità del verbale per mancanza di regolare segnaletica in via ### accesso ### deduceva, altresì, la mancata omologazione dell'apparecchiatura ### utilizzata nonché la omessa contestazione immediata nei confronti di esso ricorrente, la ### respingeva il ricorso ed emetteva l'ordinanza oggi impugnata per mancata motivazione Questo Giudice di ### con decreto sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 18.10.2023, ed ordinava agli opposti di depositare in cancelleria, almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata gli atti relativi all'illecito contestato ed all'intero procedimento amministrativo posto in essere.
All'udienza del 18.12.2024 questo G.d.P., ritenuto la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e decideva la causa dando lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE ### va dichiarata procedibile ed ammissibile in quanto emerge documentalmente provato che l'ordinanza impugnata è stato notificato al ricorrente il giorno 28.04.2023 , mentre il deposito del ricorso è del 9.05.2023 per cui lo stesso è stato depositato nel rispetto dei termini. Come già rilevato, nel caso in esame va applicata la normativa del D. Lgs 150/11, entrata in vigore il ###, che innovando rispetto alla legge 689/81 ed alla legge 120/10, statuisce che l'impugnativa dell'Ordinanza e/o dei verbali deve aversi entro 30 gg. dalla notifica.
Termine, come detto, rispettato dal ricorrente.
Va precisato che il decreto legislativo n. 150/2011, innovando rispetto alla legge 689/81 ed alla legge 120/2010, ha sancito che le opposizioni alle ### e/o
Verbali e/o cartelle esattoriali devono essere proposte applicando il rito del lavoro; inoltre, il Ministero del ### con la circolare 2 novembre 2011, n. 28 ha fornito precisazioni riguardo al rito del lavoro contenuto nel D. Lgs. 150/2011, chiarendo che permangono le preclusioni previste nel menzionato rito dall'art. 416 c.p.c., in base al quale ”è nella memoria difensiva, la quale deve essere depositata almeno 10 giorniprima dell'udienza, che, a pena di decadenza, devono essere proposte le eccezioniprocessuali e di merito non rilevabili d'ufficio, le proprie difese in fatto e in diritto,nonchè devono essere individuati i mezzi di prova e i documenti da depositare”.
Pertanto, sia il Comune che l'### accertatore dovevano costituirsi in giudizio almeno 10 gg. prima dell'udienza del 18.10.2023 e depositare tutti i documenti atti a dimostrare la regolarità dell'operato e della rilevazione dell'infrazione, essendosi costituiti il ### anche la Costituzione dell'Ente deve intendersi regolare.
Ciò posto l'opposizione così come proposta va accolta.
Va da dire che il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede ###ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (Cass. ### n. 1876 del 28 gennaio 2010 ). Ha, altresì, affermato, la Suprema
Corte che dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza che, investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, ### ritiene, per la controversia in esame, che occorra porre in risalto alcuni principi fondamentali, necessari onde il Decidente possa esercitare la propria funzione di decisione, e, le parti processuali, le rispettive funzioni di difesa. 1.
Passando all'esame del motivo di opposizione di cui all'odierno ricorso: ###-ingiunzione deve essere motivata; tale obbligo, specificamente imposto dal secondo comma dell'art. 18 della legge 689/81 ha la funzione di consentire all'interessato un'esatta comprensione della violazione addebitatagli e della sanzione applicata, così da consentirgli un'adeguata tutela in sede giurisdizionale. ###. 3, comma 1 della legge n. 341 del 1990 sul procedimento amministrativo fissa in generale quale deve essere l'ambito della motivazione, disponendo che ”lamotivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hannodeterminato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanzedell'istruttoria”; su tale aspetto la ordinanza-ingiunzione qui impugnata è assolutamente carente. ### di Napoli, richiamando acriticamente le argomentazioni dell'### accertatore, nell'ord.-ing. ha precisato che ”dallo scrittodifensivo non sono emersi elementi sufficienti a far escludere la non concretizzataviolazione accertata …e non emergono riferimenti normativi…”. Ritiene questo
Decidente che l'uso della formula menzionata, da parte della ### nel respingere il ricorso proposto, non chiarisce quali siano stati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il rigetto del ricorso, proposto con specifiche e precise motivazioni, e non integra l'obbligo di motivazione a cui è tenuta la ### Sul punto, la Corte di Cassazione, sez. 1^ civ., con la sentenza n. 391 del 15 gennaio 1999 ha statuito con argomentazioni chiare e precise alle quali questo
Decidente ritiene di aderire che “non può più essere condiviso il principio enunciato invia generale da questa Corte con riferimento ai procedimenti di opposizione asanziona amministrativa pecuniaria - secondo il quale, in tale procedimenti,estendendosi il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento,attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di dirittodell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza-ingiunzioneconnessi al fatto che l'autorità amministrativa ingiungente non abbia valutato lededuzioni difensive dell'incolpato formulate in sede amministrativa, essendosufficiente che l'ingiunto, sulla base della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, siaposto in grado di fare valere le sue ragioni nel giudizio di opposizione -”, tale principio, continua la S.C., si pone, infatti, in conflitto con il principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità. Conclude, infine, la S.C. che, privando di conseguenze giuridiche la mancata motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa da parte dell'autorità cui il gravame amministrativo è rivolto, ci si pone in contrasto con la ratio dell'art. 18 della legge 689/81, la quale prevede in via generale la possibilità di far valere in via amministrativa le proprie ragioni contro l'accertamento della violazione di una norma punita con una sanzione amministrativa, così come ci si pone in contrasto con gli artt. 203 e 204 Codice della ### che, prevedendo e disciplinando espressamente tale strumento amministrativo facoltativo di soluzione delle controversie in materia di irrogazione di sanzioni attinenti alla circolazione stradale, attribuisce al soggetto al quale sia stata contestata la violazione la facoltà di proporre ricorso al ### imponendo a tale organo della P.A. l'obbligo di emettere, entro un termine predeterminato, ordinanza “motivata” con la quale ingiungere al ricorrente il pagamento della sanzione che contestualmente irroga. ### deve rispondere alle singole eccezioni, fondate e non, e non può più rifarsi alla motivazione per relationem. La ratio della normativa richiamata è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, evitando - nell'interesse pubblico e dei soggetti direttamente interessati - l'instaurazione di processi di opposizione, così deflazionando l'accesso alla giurisdizione, nei limiti consentiti dalla
Costituzione, in materie che danno luogo ad un contenzioso di grande volume, ma spesso di scarsa rilevanza economica, ed è evidente che tale scopo resterebbe del tutto caducato ove, negandosi ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in sede amministrativa, sostanzialmente si esoneri - in difformità dell'esplicito dettato normativo - l'organo al quale esse sono rivolte dall'obbligo di prenderle in esame nell'emanare l'ordinanza-ingiunzione. In sostanza, è del tutto inutile far ricorso al ### per, poi, a causa di un'ordinanza priva di motivazione, essere costretti a ricorrere all'### Così si vanifica la ratio dell'art. 203
C.d.S. Quindi, per tale motivo l'### M_####/23 ### - notificata ad esso ricorrente in data ### va dichiarata nulla ed illegittima con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria con essa irrogata. 2. ###à della P.A. deve essere improntata al rispetto delle regole ### di buona amministrazione (intesa anche come migliore contemperamento degli interessi in contesa e minor danno per i destinatari dell'azione amministrativa) ed al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e ragionevolezza. I principi menzionati valgono in modo particolare per il verbale di accertamento di infrazione al ### della ### in quanto l'opponente deve sapere quale norma gli viene contestata, in che località è stata accertata la violazione, con quali modalità, quali possono essere le conseguenze del suo comportamento;
Vae la pena aggiungere che l'art. 23 della legge 689/81 testualmente recita: 'Ilgiudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti dellaresponsabilità dell'opponente'. Pertanto alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 si realizza una inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente talché l'opposta, assumendo la veste sostanziale di attrice, è chiamata a rigorosamente provare, a sensi del 1° comma dell'art 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria: dalla lettura del verbale si rileva che l'infrazione contestata ex art.lo 7 comma 9-14 cds “ circolava nella zona a traffico limitato” era stata rilevata sulla base della documentazione prodotta dal sistema installato su posizione fissa denominata ### omologata dal Ministero delle ### e dei ### con decreto n.154 del 6.10.2006 ed autorizzato dal M.I.T.
La sentenza della S.C. n.23661 del 2009 ha statuito che le multe per accesso alla
ZTL elevata in difetto della precisa segnalazione dei giorni e degli orari nei quali i varchi sono attivi deve considerarsi nulla e il Comune ha l'onere di provare di aver segnalato all'utente della strada in modo chiaro e leggibile gli orari di accesso al varco e le eventuali modifiche degli stessi, pena la nullità della sanzione elevata. Nel caso in esame i cartelli apposti non recano le precise indicazioni né vi è prova che il
Comune abbia rispettato lo spazio minimo di avvistamento per l'ingresso nella ZTL fissato dal Cds in ottanta metri in modo da essere leggibile anche di notte mentre la
Giurisprudenza di legittimità impone che i divieti di circolazione siano percepibili tenendo anche conto della velocità dei veicoli in strada. ###, infine, non ha depositato i fotogrammi delle riprese effettuate dalla telecamera al varco in modo da controllare la targa dell'auto sanzionata. E ciò perché l'Ente deve provare il fondamento della sua pretesa punitiva. ### qui spiegata va accolta e conseguentemente va annullata l'ordinanza prefettizia impugnata e con essa il verbale n. V/###Z/2021 con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria con essi irrogata.
In forza del principio della soccombenza i resistenti vanno condannati al rimborso delle spese di lite determinate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### avv. ### definendo il presente procedimento introdotto da ### con ricorso nei confronti del ComuneCorpo di ### - di #### di Napoli ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, disattese e/o assorbita, così decide:
 Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'### M-#####/23 e con essa il verbale n. ### notificato il ### , con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria menzionata irrogata e della sanzione accessoria;
 Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite determinate in complessivi € 250,00 di cui €. 43,00= per spese, oltre oneri accessori e con attribuzione all'avv.to ###
 Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1879/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Ascione

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 11815/2025 del 04-12-2025

... dell'art. 7 commi 9 e 14 CdS perché accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. Disposta la comunicazione del ricorso si costituiva ### capitale depositando gli atti in suo possesso ed eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso poiché l'opponente avverso il medesimo verbale aveva presentato ricorso dinanzi al ###. All'udienza del 1 7.11.2025 la causa veniva trattenuta a decisione dando lettura del dispositivo . Con riferimento all'inammissibilità del ricorso, l'eccezione di ### non può trovare ingresso poiché l'ente impositore non ha depositato in atti la copia del ricorso al prefetto che il ricorrente avrebbe inoltrato prima della proposizione del giudizio dinanzi al Giudice di ### Dall'esame dei documenti si rileva che il ### aveva inoltrato un ‘istanza di autotutela a ### ma non aveva mai avuto alcun riscontro. Sta di fatto che inopinatamente ### ha ritenuto si trattasse di un ricorso da inoltrare al ### distorcendo quella che era la volontà del ### Va rilevato, però, che parte resistente nel costituirsi ha versato in atti il provvedimento di revoca del verbale impugnati riconoscendo, così, l'errore in cui era incorsa poichè (leggi tutto)...

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI ROMA nella persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, promosso con ricorso distinto al n. 49974/24 RGAC, passato a decisione all'udienza del giorno 17.11.2025 e vertente TRA ### residente in #### ed elettivamente domiciliato in #### 160, presso e nello ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti #### in persona del ### in carica, elett.te dom.ta negli uffici dell'Avvocatura capitolina in ### Via del ### di ### n.21, rapp.ta e difesa dal ### delegato ### giusta delega in atti Resistente OGGETTO. Opposizione a sanzione amministrativa ###udienza del 17.11.2025 la causa veniva trattenuta a decisione. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso tempestivamente en-US depositato nella ### di questo ### la ricorrente chiedeva che venisse annullato il verbale di contravvenzione n. ###/2024/1/1/1/2024 elevato per violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 CdS perché accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. 
Disposta la comunicazione del ricorso si costituiva ### capitale depositando gli atti in suo possesso ed eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso poiché l'opponente avverso il medesimo verbale aveva presentato ricorso dinanzi al ###. All'udienza del 1 7.11.2025 la causa veniva trattenuta a decisione dando lettura del dispositivo . 
Con riferimento all'inammissibilità del ricorso, l'eccezione di ### non può trovare ingresso poiché l'ente impositore non ha depositato in atti la copia del ricorso al prefetto che il ricorrente avrebbe inoltrato prima della proposizione del giudizio dinanzi al Giudice di ### Dall'esame dei documenti si rileva che il ### aveva inoltrato un ‘istanza di autotutela a ### ma non aveva mai avuto alcun riscontro. Sta di fatto che inopinatamente ### ha ritenuto si trattasse di un ricorso da inoltrare al ### distorcendo quella che era la volontà del ### Va rilevato, però, che parte resistente nel costituirsi ha versato in atti il provvedimento di revoca del verbale impugnati riconoscendo, così, l'errore in cui era incorsa poichè il motociclo sanzionato non apparteneva al ricorrente, ma ad altra persona. 
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti. 
Non si può procedere alla compensazione delle spese perché il ricorrente ha ottenuto il provvedimento di sgravio solo in data successiva al deposito del ricorso presso gli ### del Giudice di pace di ### ed alla notifica dello stesso, pertanto le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ossequio al principio della soccombenza virtuale.  P.Q.M.  Il Giudice di ### visti gli artt. 429 cpc, 6 e 7 d.lgs 150/11 definitivamente pronunciando sul ricorso ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - Dichiara cessata la materia del contendere; - - ### capitale al rimborso delle spese in favore dell'avv. ### dichiaratasi antistataria, e che liquida nella complessiva somma di € 243,00 di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15%, CNA ed IVA come per legge. 
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni ex lege previsto.  ### 17.11.2025 

Il Giudice
di ### (dott.ssa ###


causa n. 49974/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Carbone

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