testo integrale
N.RG 1879 / 2023
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO
SEZIONE UNICA
SENTENZA Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunziato all'udienza del 18.12.2024 , dando lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa 1879/23 R.A. ### nato a Napoli il ### residente in ### rapp.to e difeso dall'avv.to ### e presso lo stesso elett.te dom.to in
Napoli via ### 45 giusta mandato a margine del ricorso; -ricorrente### di ### in persona del ### p.t.
Elett.te dom.to per la carica in ###
Prefettura di Napoli in persona legale rapp.p.t. tutti rapp. tramite il ### di ### -resistenti
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione per verbale di accertamento di violazione al C.d.S.
Con ricorso depositato in data ###, l'istante ### proponeva opposizione avverso ordinanza ### n. M-###-NAUTG ### del 20.03.2023 notificata in data ### ed emessa a seguito del verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n. V/###Z 2021 notificato in data ###, della ### di ### con il quale veniva contestato ad esso ricorrente quale proprietario dell'auto tg. ### la violazione dell'art. 7/9- 14 del Codice della ### perché, alla data dell'accertamento”il conducente delveicolo indicato circolava nella zona a traffico limitato senza rispetto del divieto ditransito imposto dalla segnaletica verticale senza averne diritto. ### aveva opposto il verbale con ricorso al ### deducendo l'illegittimità del verbale per mancanza di regolare segnaletica in via ### accesso ### deduceva, altresì, la mancata omologazione dell'apparecchiatura ### utilizzata nonché la omessa contestazione immediata nei confronti di esso ricorrente, la ### respingeva il ricorso ed emetteva l'ordinanza oggi impugnata per mancata motivazione Questo Giudice di ### con decreto sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 18.10.2023, ed ordinava agli opposti di depositare in cancelleria, almeno 10 gg. prima dell'udienza fissata gli atti relativi all'illecito contestato ed all'intero procedimento amministrativo posto in essere.
All'udienza del 18.12.2024 questo G.d.P., ritenuto la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e decideva la causa dando lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE ### va dichiarata procedibile ed ammissibile in quanto emerge documentalmente provato che l'ordinanza impugnata è stato notificato al ricorrente il giorno 28.04.2023 , mentre il deposito del ricorso è del 9.05.2023 per cui lo stesso è stato depositato nel rispetto dei termini. Come già rilevato, nel caso in esame va applicata la normativa del D. Lgs 150/11, entrata in vigore il ###, che innovando rispetto alla legge 689/81 ed alla legge 120/10, statuisce che l'impugnativa dell'Ordinanza e/o dei verbali deve aversi entro 30 gg. dalla notifica.
Termine, come detto, rispettato dal ricorrente.
Va precisato che il decreto legislativo n. 150/2011, innovando rispetto alla legge 689/81 ed alla legge 120/2010, ha sancito che le opposizioni alle ### e/o
Verbali e/o cartelle esattoriali devono essere proposte applicando il rito del lavoro; inoltre, il Ministero del ### con la circolare 2 novembre 2011, n. 28 ha fornito precisazioni riguardo al rito del lavoro contenuto nel D. Lgs. 150/2011, chiarendo che permangono le preclusioni previste nel menzionato rito dall'art. 416 c.p.c., in base al quale ”è nella memoria difensiva, la quale deve essere depositata almeno 10 giorniprima dell'udienza, che, a pena di decadenza, devono essere proposte le eccezioniprocessuali e di merito non rilevabili d'ufficio, le proprie difese in fatto e in diritto,nonchè devono essere individuati i mezzi di prova e i documenti da depositare”.
Pertanto, sia il Comune che l'### accertatore dovevano costituirsi in giudizio almeno 10 gg. prima dell'udienza del 18.10.2023 e depositare tutti i documenti atti a dimostrare la regolarità dell'operato e della rilevazione dell'infrazione, essendosi costituiti il ### anche la Costituzione dell'Ente deve intendersi regolare.
Ciò posto l'opposizione così come proposta va accolta.
Va da dire che il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede ###ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (Cass. ### n. 1876 del 28 gennaio 2010 ). Ha, altresì, affermato, la Suprema
Corte che dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza che, investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, ### ritiene, per la controversia in esame, che occorra porre in risalto alcuni principi fondamentali, necessari onde il Decidente possa esercitare la propria funzione di decisione, e, le parti processuali, le rispettive funzioni di difesa. 1.
Passando all'esame del motivo di opposizione di cui all'odierno ricorso: ###-ingiunzione deve essere motivata; tale obbligo, specificamente imposto dal secondo comma dell'art. 18 della legge 689/81 ha la funzione di consentire all'interessato un'esatta comprensione della violazione addebitatagli e della sanzione applicata, così da consentirgli un'adeguata tutela in sede giurisdizionale. ###. 3, comma 1 della legge n. 341 del 1990 sul procedimento amministrativo fissa in generale quale deve essere l'ambito della motivazione, disponendo che ”lamotivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hannodeterminato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanzedell'istruttoria”; su tale aspetto la ordinanza-ingiunzione qui impugnata è assolutamente carente. ### di Napoli, richiamando acriticamente le argomentazioni dell'### accertatore, nell'ord.-ing. ha precisato che ”dallo scrittodifensivo non sono emersi elementi sufficienti a far escludere la non concretizzataviolazione accertata …e non emergono riferimenti normativi…”. Ritiene questo
Decidente che l'uso della formula menzionata, da parte della ### nel respingere il ricorso proposto, non chiarisce quali siano stati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il rigetto del ricorso, proposto con specifiche e precise motivazioni, e non integra l'obbligo di motivazione a cui è tenuta la ### Sul punto, la Corte di Cassazione, sez. 1^ civ., con la sentenza n. 391 del 15 gennaio 1999 ha statuito con argomentazioni chiare e precise alle quali questo
Decidente ritiene di aderire che “non può più essere condiviso il principio enunciato invia generale da questa Corte con riferimento ai procedimenti di opposizione asanziona amministrativa pecuniaria - secondo il quale, in tale procedimenti,estendendosi il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento,attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di dirittodell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza-ingiunzioneconnessi al fatto che l'autorità amministrativa ingiungente non abbia valutato lededuzioni difensive dell'incolpato formulate in sede amministrativa, essendosufficiente che l'ingiunto, sulla base della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, siaposto in grado di fare valere le sue ragioni nel giudizio di opposizione -”, tale principio, continua la S.C., si pone, infatti, in conflitto con il principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità. Conclude, infine, la S.C. che, privando di conseguenze giuridiche la mancata motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa da parte dell'autorità cui il gravame amministrativo è rivolto, ci si pone in contrasto con la ratio dell'art. 18 della legge 689/81, la quale prevede in via generale la possibilità di far valere in via amministrativa le proprie ragioni contro l'accertamento della violazione di una norma punita con una sanzione amministrativa, così come ci si pone in contrasto con gli artt. 203 e 204 Codice della ### che, prevedendo e disciplinando espressamente tale strumento amministrativo facoltativo di soluzione delle controversie in materia di irrogazione di sanzioni attinenti alla circolazione stradale, attribuisce al soggetto al quale sia stata contestata la violazione la facoltà di proporre ricorso al ### imponendo a tale organo della P.A. l'obbligo di emettere, entro un termine predeterminato, ordinanza “motivata” con la quale ingiungere al ricorrente il pagamento della sanzione che contestualmente irroga. ### deve rispondere alle singole eccezioni, fondate e non, e non può più rifarsi alla motivazione per relationem. La ratio della normativa richiamata è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, evitando - nell'interesse pubblico e dei soggetti direttamente interessati - l'instaurazione di processi di opposizione, così deflazionando l'accesso alla giurisdizione, nei limiti consentiti dalla
Costituzione, in materie che danno luogo ad un contenzioso di grande volume, ma spesso di scarsa rilevanza economica, ed è evidente che tale scopo resterebbe del tutto caducato ove, negandosi ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in sede amministrativa, sostanzialmente si esoneri - in difformità dell'esplicito dettato normativo - l'organo al quale esse sono rivolte dall'obbligo di prenderle in esame nell'emanare l'ordinanza-ingiunzione. In sostanza, è del tutto inutile far ricorso al ### per, poi, a causa di un'ordinanza priva di motivazione, essere costretti a ricorrere all'### Così si vanifica la ratio dell'art. 203
C.d.S. Quindi, per tale motivo l'### M_####/23 ### - notificata ad esso ricorrente in data ### va dichiarata nulla ed illegittima con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria con essa irrogata. 2. ###à della P.A. deve essere improntata al rispetto delle regole ### di buona amministrazione (intesa anche come migliore contemperamento degli interessi in contesa e minor danno per i destinatari dell'azione amministrativa) ed al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e ragionevolezza. I principi menzionati valgono in modo particolare per il verbale di accertamento di infrazione al ### della ### in quanto l'opponente deve sapere quale norma gli viene contestata, in che località è stata accertata la violazione, con quali modalità, quali possono essere le conseguenze del suo comportamento;
Vae la pena aggiungere che l'art. 23 della legge 689/81 testualmente recita: 'Ilgiudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti dellaresponsabilità dell'opponente'. Pertanto alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 si realizza una inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente talché l'opposta, assumendo la veste sostanziale di attrice, è chiamata a rigorosamente provare, a sensi del 1° comma dell'art 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria: dalla lettura del verbale si rileva che l'infrazione contestata ex art.lo 7 comma 9-14 cds “ circolava nella zona a traffico limitato” era stata rilevata sulla base della documentazione prodotta dal sistema installato su posizione fissa denominata ### omologata dal Ministero delle ### e dei ### con decreto n.154 del 6.10.2006 ed autorizzato dal M.I.T.
La sentenza della S.C. n.23661 del 2009 ha statuito che le multe per accesso alla
ZTL elevata in difetto della precisa segnalazione dei giorni e degli orari nei quali i varchi sono attivi deve considerarsi nulla e il Comune ha l'onere di provare di aver segnalato all'utente della strada in modo chiaro e leggibile gli orari di accesso al varco e le eventuali modifiche degli stessi, pena la nullità della sanzione elevata. Nel caso in esame i cartelli apposti non recano le precise indicazioni né vi è prova che il
Comune abbia rispettato lo spazio minimo di avvistamento per l'ingresso nella ZTL fissato dal Cds in ottanta metri in modo da essere leggibile anche di notte mentre la
Giurisprudenza di legittimità impone che i divieti di circolazione siano percepibili tenendo anche conto della velocità dei veicoli in strada. ###, infine, non ha depositato i fotogrammi delle riprese effettuate dalla telecamera al varco in modo da controllare la targa dell'auto sanzionata. E ciò perché l'Ente deve provare il fondamento della sua pretesa punitiva. ### qui spiegata va accolta e conseguentemente va annullata l'ordinanza prefettizia impugnata e con essa il verbale n. V/###Z/2021 con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria con essi irrogata.
In forza del principio della soccombenza i resistenti vanno condannati al rimborso delle spese di lite determinate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### avv. ### definendo il presente procedimento introdotto da ### con ricorso nei confronti del ComuneCorpo di ### - di #### di Napoli ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, disattese e/o assorbita, così decide:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'### M-#####/23 e con essa il verbale n. ### notificato il ### , con conseguente annullamento della sanzione pecuniaria menzionata irrogata e della sanzione accessoria;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite determinate in complessivi € 250,00 di cui €. 43,00= per spese, oltre oneri accessori e con attribuzione all'avv.to ###
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###
causa n. 1879/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Ascione