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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Ordinanza del 15-12-2022

principi giuridici

L'accettazione tacita di eredità è desumibile dalla voltura catastale, atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche civile, in quanto idoneo ad accertare, legalmente o materialmente, la proprietà immobiliare e i relativi passaggi.

La mancata costituzione in giudizio del chiamato all'eredità nel procedimento volto all'accertamento della sua qualità di erede, unitamente ad altri elementi, può integrare accettazione tacita dell'eredità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento dell'Accettazione Tacita di Eredità: Voltura Catastale e Contumacia come Elementi Determinanti


La pronuncia in esame affronta la questione dell'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita di eredità, un tema di frequente rilevanza pratica, soprattutto in contesti di recupero crediti. Il caso trae origine da un'azione promossa da un condominio creditore nei confronti di una condomina morosa. L'obiettivo del condominio era quello di poter procedere con l'esecuzione forzata su beni immobili di proprietà della debitrice, gravati da ipoteca giudiziale. Tuttavia, la mancanza di continuità nelle trascrizioni rendeva impossibile la vendita all'asta.
Per superare tale ostacolo, il condominio ha adito il Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuta accettazione dell'eredità da parte della debitrice e dei suoi danti causa, al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni e rendere possibile l'esecuzione. In particolare, si chiedeva di accertare l'accettazione dell'eredità della prima de cuius da parte del coniuge e della figlia (poi debitrice) e l'accettazione dell'eredità del secondo de cuius (coniuge della prima e padre della debitrice) da parte della figlia, poi debitrice.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, ha accolto il ricorso del condominio. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha richiamato i principi generali in materia di accettazione dell'eredità, distinguendo tra accettazione espressa e tacita. Ha ricordato che la semplice delazione ereditaria non è sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria un'accettazione, che può manifestarsi attraverso una dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento concludente (c.d. pro herede gestio).
Il Tribunale ha evidenziato come la giurisprudenza consideri la voltura catastale un atto rilevante ai fini dell'accertamento dell'accettazione tacita, in quanto essa non ha una mera valenza fiscale, ma incide anche sull'accertamento della proprietà immobiliare. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la voltura catastale degli immobili in favore degli eredi costituisse un elemento univoco per desumere la volontà di accettare l'eredità.
Ulteriore elemento determinante è stata la contumacia della convenuta nel giudizio. Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la partecipazione, anche in contumacia, al giudizio volto all'accertamento della qualità di erede può essere considerata un'ulteriore manifestazione tacita di accettazione.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi, autorizzando le trascrizioni e volture necessarie per ripristinare la continuità e consentire al condominio di procedere con l'esecuzione forzata. Il Giudice ha infine condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite.
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testo integrale


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