CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 29961/2023 del 27-10-2023
principi giuridici
Il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, consistente nella carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, spetta anche al personale docente non di ruolo destinatario di incarichi annuali ex art. 4, comma 1, L. 124/1999, ovvero fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, comma 2, L. 124/1999, senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso.
Il docente non di ruolo, cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, ha diritto all'adempimento in forma specifica mediante attribuzione della carta, qualora, al momento della pronuncia giudiziale, sia ancora inserito nel sistema scolastico in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, incaricato di una supplenza o transitato in ruolo; in tal caso, spetta altresì il valore corrispondente al beneficio perduto, oltre interessi o rivalutazione.
Il docente non di ruolo, cui non sia stato tempestivamente riconosciuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, ha diritto al risarcimento del danno, qualora, al momento della pronuncia giudiziale, sia fuoriuscito dal sistema scolastico per cessazione dal servizio di ruolo o cancellazione dalle graduatorie per le supplenze; in tal caso, il giudice del merito può provvedere alla liquidazione equitativa del danno, tenuto conto delle circostanze del caso concreto ed entro il limite massimo del valore della carta, salva allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della carta si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data della fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
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testo integrale
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sintesi e commento
Carta Docente: Estensione del Beneficio ai Docenti Precari e Limiti all'Applicazione
La recente pronuncia della Suprema Corte si è occupata di una questione di grande rilevanza per il personale scolastico: l'estensione del beneficio economico della "Carta Docente" ai docenti non di ruolo. La vicenda trae origine dal ricorso di un insegnante assunto a tempo indeterminato, il quale lamentava di non aver potuto usufruire della Carta Docente durante i periodi in cui aveva prestato servizio con contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Il Tribunale di ###, investito della questione, aveva sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, chiedendo chiarimenti su diversi aspetti, tra cui la possibilità di giustificare una differenziazione di trattamento in base alla durata della supplenza, la natura retributiva o riparatoria del beneficio, e la rilevanza dei vincoli posti all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo.
La Suprema Corte, nel rispondere ai quesiti posti, ha innanzitutto inquadrato l'istituto della Carta Docente nel più ampio contesto del sistema di formazione e aggiornamento degli insegnanti scolastici, richiamando le disposizioni normative che sanciscono il diritto-dovere alla formazione per tutto il personale docente, senza distinzioni tra personale di ruolo e precario.
I giudici hanno poi analizzato la normativa istitutiva della Carta Docente, evidenziando come essa sia stata concepita per sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo e valorizzarne le competenze professionali, con una specifica attenzione alla didattica "annua". Tuttavia, la Corte ha riconosciuto che tale impostazione, pur legittima nella sua finalità di politica scolastica, si interseca con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine sancito dalla normativa europea.
In particolare, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale che riservi il beneficio della Carta Docente ai soli docenti a tempo indeterminato, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità tra le posizioni.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la Carta Docente spetta anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). In tali casi, infatti, si ravvisa una piena comparabilità con i docenti di ruolo, in quanto entrambi svolgono un'attività didattica della medesima durata e con le stesse responsabilità.
La Corte ha precisato che il diritto alla Carta Docente spetta in misura piena, senza possibilità di riduzioni proporzionali alla durata del contratto. Ha inoltre chiarito che il diritto all'adempimento in forma specifica, ovvero all'attribuzione della Carta Docente, sussiste fino a quando la prestazione è possibile e permane l'interesse del docente alla formazione. Tale interesse si presume sussistente finché il docente resta inserito nel sistema scolastico, ad esempio attraverso l'iscrizione nelle graduatorie per le supplenze o l'assunzione di incarichi a tempo determinato.
Qualora, invece, il docente sia fuoriuscito dal sistema scolastico, ad esempio per cancellazione dalle graduatorie, il diritto all'adempimento si converte in diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
Infine, la Corte ha affrontato il tema della prescrizione, stabilendo che l'azione di adempimento per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale, mentre l'azione risarcitoria si prescrive nel termine decennale.
La pronuncia della Suprema Corte rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei docenti precari, riconoscendo loro il diritto alla Carta Docente in presenza di determinate condizioni. Al contempo, la Corte ha posto dei limiti all'estensione del beneficio, escludendo le supplenze brevi e ribadendo la necessità di un collegamento tra la formazione e l'attività didattica svolta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.