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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 29961/2023 del 27-10-2023

SENTENZA sul procedim ento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 10072/2023 tra: ### rappresentato e difeso agli avv.ti ### e ### per pro cura special e, depositata in una con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. con domicilio legale come da pec ### di Giustizia; -ricorrente contro MINISTERO DEL### E ### in persona del ### pro tempo re, dom iciliato ope legis in ####, presso l'Avvocatura Generale dello Stato , che lo rappresenta e difende - convenuto 2 di 43 promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG 8514/2022, depositata il ### ed ass egnato a questa ### con decreto del ### del 29 maggio 2023. 
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 04/10/2023 dal ###. 
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ### VISONÀ; Uditi gli avv.ti ### e ### per il ricorrente e l'Avv. ### per il Ministero dell'### e del ### FATTI DI CAUSA ### ha ag ito davanti al Tribunale d i ### esponendo di essere insegnante assunto a temp o indeterminato alle dipe ndenze del Ministero dell'### e di av ere precedentemente prestato servizio in forza di plurimi con tratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 ### annui per l'acquisito di beni o ser vizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. 
Egli sottolineava come Corte di Giustizia 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa n azionale ch e riservasse al solo personale docente a tempo in determinato il benefi cio d ella menzionata Carta Docente e rimarcava come, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs . n. 297/ 1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del ### di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale. 3 di 43 Con ulteriori difese il ricorrente soste neva che il suo diritto alla percezione della ### del Docente discendesse dalla clausola 6 del menzionato ### secondo cu i «i dato ri di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a o pportunità di formazione adeguate, p er aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e mi gliorarne la mobilità occupazionale» e d all'art. 14 della ### dei ### ali dell'### second o cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione p rofessionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del T rattato per il ### dell'### secondo quanto si desumeva dall'interpretazione della Corte di Giustizia rispetto al pregresso art.  7 del Trattato CEE, e ra da intendere nel senso che la parità d i trattamento nell'accesso alla formazione pro fessionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all'istituto d idattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto. 
Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla ### si poneva in contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguag lianza e parit à di trattam ento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondam entali consacrati negli a rticoli 14, 20 e 21 del la ### dei ### ti ### dell'### Su tali p remesse, egli insi steva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo «diritto ad usufruire del beneficio economico di ### annui, tramite la “### elettronica” …. di cui all'art.  1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19», con condanna del Ministero alla corre sponsione d el totale importo di ### olt re interessi o , in via subordinata, «al riconoscime nto di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.». 4 di 43 Nella resisten za del convenuto Ministero d ell'### e del ### il giudice del lavoro del Tribunale di ### pronunciava ordinanza di rinvio pre giudiziale al la Corte di Cassazione ex art.  363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: - se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata d ella supplenza nel singolo anno scolastico; - se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio; - se q uella derivante dalla Car ta ### sia obbligazion e pecuniaria o di quale altra natura; - se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il ### 28 novembre 2 016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo; - se i dirit ti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.  ### di q uesta S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa ### per l'enunciazione dei principi di diritto. 
Fissata udienza pub blica, il ### o Ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che: - sono d iscriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le dis posi zioni di rango primario e di attuazione c he escludono gli insegnanti a termine dal diritto all'assegnazione della ### ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del “se” e del “come” le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti 5 di 43 all'ordinanza della Corte di Giustizia, possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto; - la natura retributiva dell'obbligazione va esclusa per espressa indicazione della norma di riferimento; - l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della ### soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta; - la rimozione d ell'effet to discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminat o, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità; - il regi me di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore no minale della ### Entrambe le parti hanno depositato memorie, nei termini di cui si darà miglior conto in prosieguo e quindi, udita la requisitoria anche orale del ### hanno proceduto a discussione orale.  RAGIONI DELLA DECISIONE La partecipazione delle parti al giudizio davanti alla S.C. - l'avviso di fissazione dell'udienza pubblica.  1. l'art. 363-bis, co. 4, prevede che «la Corte, sia a sezioni unite che a sezion e se mplice, pronuncia in pu bblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378».  1.1 nel caso di specie è accaduto che la ### del Tribunale di ### abbia comunicato alle parti l'ordinanza con cui il giudice di 6 di 43 primo grado aveva rimesso a questa S.C. la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. 
Successivamente, il ### con decreto del 29 maggio 2023, ha assegnato il procediment o a questa ### per la fissazione in pubbl ica udienza, come da previsione del codice di rito.  ### fissazione dell'udienza pubblica non è stata comunicata dalla ### a nessuna delle due parti. 
Peraltro, mentre la parte privata ha depositato sua sponte un atto “di visibilità” ed ha poi proceduto a depositare la memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. nel risp etto del termine di dieci giorni prima dell'udienza pubblica, il ### non ha svolto difese nei termini. 
Dopo la scadenz a del termine per il depo sito di mem orie, la ### ha provveduto a comunicare ad entrambe le parti la data dell'ud ienza pubblica e il ### h a depositato memoria difensiva fuori termine, chieden do in via p rincipale che tale memoria fosse da considerare tempestiva e in via subordinata che fosse concesso rinvio dell'udienza di discussione.  1.2 Deve quindi definirsi l'assetto giuridico della fase processuale in esame.  ###. 363-bis c.p.c. si limita a fare riferimento, come si è detto, al diritto delle parti “costituite” di depositare memorie nei termini di cui all'art. 378 c.p.c.  ### di una disciplina esplicita che regoli con esattezza tutti i passaggi procedurali permette di formulare due ipotesi di fondo. 
La prima - muovendo dalla premessa che quella di rinvio ex art.  363-bis costituisce una fase particolare davanti alla S.C. finalizzata a fissare i principi di diritto destinati a regolare la res controversa - è che la partecipazione in sede di legit timità sia rimessa all'iniziativa delle parti, una volta che esse siano state notiziate, come p acificamente è avvenuto a cura della ### de l Tribunale di ### dell'avvio del procedimento. 7 di 43 Nella logica di questa ip otesi, il t ermine di parti “costituit e” andrebbe riferito alla autonoma “costituzione” di esse nell'ambito del giudizio di legittimità e nessuna comunicazione della fissazione in pub blica udienza sarebbe dovuta, a m eno che una de lle parti avesse provved uto a depositare un atto idoneo a ma nifestare l'intento di svolgere attivamente difese presso la S.C.  ### non può essere avallata e l'interpretazione della norma di rito da assumere è altra. 
Orientano in tal senso intanto più dati normativi. 
Infatti, nel contesto dello stesso art. 363-bis c.p.c., il termine di parti “costituit e” è già utilizzato al primo comm a, quand o si fa riferimento alla previa sottoposiz ione al contradditt orio della questione da rinviare presso la S.C. ed è indubbio c he parti “costituite”, in quel giudizio, non possano che essere le parti della fase di merito. 
Il che porta all'evide nte considerazione per cui non può pensarsi che nel conte sto del med esimo articolo la stessa dizione sia utilizzata con due significati diversi.  ### dato normativo è che di parti “costituite” in senso proprio e tecnico, il codice di rito parla con riferimento al giudizio di merito: è ben vero che, per assimilazione e sovrapponibilità degli incombenti, anche per il giudizio di legittimità la prassi non disconosce un uso del medesimo termine. 
Ma evidentemente, nel momento in cui si deve risolvere un dato interpretativo in cui si debba appunto attribuire un certo significato a quella dizione, è inevitabile fare riferimento preferenziale al suo significato proprio e tecnico. 
Infine, è vero che nel caso simile, espressamente regolato dall'art.  47, u.c., c. p.c., del regolame nto di competenza d'ufficio, la partecipazione al giudizio di cassazione presuppone un'iniziat iva delle parti che po ssono depositare memorie difensive presso la 8 di 43 S.C., ma la norma prevede che ciò avvenga entro un termine che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice del merito. 
Viceversa, nel procedimento ex art. 363-bis c.p.c. il termine decorre a ritroso dalla d ata dell'udienza pu bblica e sarebbe evidentemente anomalo che un termine avesse decorrenza da una data non comunicata alle parti ed a loro non nota. 
Oltre a tutt o c iò, si deve osservare come il rinvio p regiudiziale costituisca fase incidentale, da svolgere in sede di legittimità, del giudizio di merito, finalizzata a fissare con effetto vincolante in quel processo i principi di diritto che regolano la fattispecie. 
Ne deriva il coinvolgime nto ex lege in essa delle parti di quel giudizio, senza necessità di altri incombenti e la naturale esigenza che esse siano direttamente avvisate della trattazione in udienza pubblica. 
Vale a dire che le parti “costituite” nel giudizio di merito - e dunque non contumaci - non devono “costitu irsi” nel giudizio di rinvio pregiudiziale presso la S.C., perché sono già da consid erare partecipi a tutti gli effetti di esso e quindi naturalmente esse sono destinatarie dell'avviso di quando debba avvenire la trattazione in udienza pubblica.  1.3 ### della S.C. deve, quindi, dare comunicazione alle parti, sulla base d ei dati risultanti d al giud izio di merito da essa acquisito ai sensi dell'art. 137-bis, co. 2, disp. att. c.p.c., sia del provvedimento del ### sia del l'avvenuta fissazione dell'udienza pubblica, nei termini di cui all'art. 377, co. 2., c.p.c. ed al fine di consentire le conseguenti difese ne i termini e con le modalità di cui all'art. 378 c.p.c.  1.4 Nel caso di specie, la comunicazione tempestiva non vi è stata. 
Il Minis tero ha, quindi, depositat o memoria senza il rispetto dei termini ed avrebbe maturato il diritto ad un rinvio ad altra udienza. 9 di 43 Tuttavia, il ### stesso ha subordin ato l'ottenimento di tale rinvio al fa tto ch e la memoria da esso d epositata non fosse da considerare utilizzabile. 
I d ifensori del ricorrente, all'u dienza di discuss ione, hanno esplicitamente manifestato di non voler frapporre obiezioni rispetto alla possibi lità di procedere ad immediata discuss ione sulla b ase delle difese quali sv iluppate in at ti anche dalla cont roparte ed anche il ### ha aderito. 
Ciò rend e evidente il pieno ragg iungimento di ogni scopo processualmente rilevante e produce l'effetto, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c., di sanare ogni difformità verificatasi nella conduzione del processo. 
La discussione orale è quindi da aversi per regolarmente tenuta.  2. Tutto ciò posto, può quin di procedersi alla disamina delle questioni di diritto sostanziale sottoposte. 
La formaz ione e l'aggiornamento dei docent i: norme e principi generali.  3. ### della ### va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.  ###. 282 del d. lgs. n. 297/ 1994 stabi lisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». 
Coerentemente, secondo l'art. 63 del ### di comparto, «la formazione costituisce una leva strate gica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle 10 di 43 risorse uman e»; la disp osizione aggiunge altresì che «l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a pe rcorsi u niversitari, per f avorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisan dosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un i mpegno di prestazio ne prof essionale che contribuisca all'accrescimento delle comp etenze richieste dal ruolo».  ###. 64 del medesimo ### afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personal e in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». 
È in dubbio che il diritto-dovere formativo procl amato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i p recari, non essend ovi nessuna distin zione in tal senso nella normativa citata. 
Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, d i ruolo e non, necessaria per l'ero gazione del servizio scolastico.  ###: la L. 107/2015.  4. ### del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.  ###. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obb ligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali. 11 di 43 Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attivit à di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il pi ano trien nale dell'offerta format iva e con i risultati emersi dai pian i di miglior amen to delle ist ituzioni scolastiche previsti dal regol amen to di cui al decreto del ### della ### ca 28 marzo 2013, n. 8 0, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con d ecreto del Min istro dell'is truzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».  ###: la ### 5. È nell'am bito di tale sistema di principi che la stessa L.  107/2015 introduce l'istituto de lla ### prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto d el limite di spesa di cui al comma 123 , la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di ### annui per ciascun anno scolastico, può essere ut ilizzata per l 'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze profession ali, svolti da enti accreditati presso il ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a co rsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano 12 di 43 triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile». 
Un dato - onde evitare equiv oci - va evid enziato, e cioè che la ### ha riguard o precip uamente al piano for mativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto. 
Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, n el contesto d i un insieme di altri strumen ti di valenz a palesemente culturale, nella logica di u n accrescim ento professional e sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani. 
Conclusione che non è contraddetta dal disposto dell'art. 2, co. 3, d.l. 22/2020, conv. con mod. in L. 41/2020, secondo cui «in corrispondenza della sospensione delle at tività didattiche in presenza a seguito de ll'e mergenza epidem iologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107». 
Infatti - essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della ### o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuo ri da quella didatt ica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tal i casi - non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza. 13 di 43 Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dal la ratio di fon do che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.  5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.  5.2 Da un lato , e ssa è destina ta ai soli insegnanti di ruo lo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quell o strumento, la formaz ione ed aggiornamento del personale che rappresent a, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.  5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 ### in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenz ia la conn essione temporale tra tale sostegno a lla formaz ione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.  ### parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistem atico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». 
Il nesso tra la ### te e la didatt ica è eviden ziato altresì dall'incipit della norma istitutiv a, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affian ca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenz e professionali», il che indirizza verso un obiettivo d i migliore svolgimento del servizio nella sua inte rezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del perso nale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. 
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il 14 di 43 ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destin ati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L.  107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connession e integrata tra operato dei do centi e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didatt ica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. 
Tale indirizzo d el legislatore di sostegn o alla didat tica “annua” esprime chiarament e una scelta di discrezionalità no rmativa, finalizzata al miglior perseg uimento dell'interesse del servi zio scolastico.  ###, da questo punto di vist a, è esp ressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non in teressano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità. 
La scelta - lo s i dice pe r esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o inequivocam ente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.  ### della norma è stat a invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla did attica su un piano di durata alme no annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attrave rso ### nte e servizio 15 di 43 scolastico, Cass. 31 ottob re 2022, n . ###, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).  5.4 È al contempo errato fare leva sulla ### come unico strumento di formazione, in ogni caso e p er ogni durata dell'impegno didattico.  ### infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambit o dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipenden ti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del ### datore di lavoro su tale diverso piano. 
Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richia mi del ricorrente a font i eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, ch e ovviamente n on è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato. 
Il piano lavoristico.  6. La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è d etto cost ituire un o dei profili di indirizz o del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavorator i a termine. 
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed esclud endo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza d i un «lavoro identico o simile» e q uindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Di rettiva 1999/70/CE e d il principi o di non 16 di 43 discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. 
In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dim ensione temporale d el servizio educativo , che non va nno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comp orta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti pre cari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. 
Il convergere della scelta di p olitica educativa e del pi ano lavoristico: la didattica “annua”.  7. Quanto ap pena detto consent e dunque di dire, muo vendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. 
Essi, infatti, allor quando svolgano un a prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzia lmente ricevere analogo trattamento.  7.1 ### va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di ind ividuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.  7.2 Non appaio no criteri idon ei, da questo punto di vis ta, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. 
Il riferime nto va al caso del docente part tim e di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge me no giornate di lavoro, 17 di 43 calcolate dal giudi ce del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. 
Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del ### di comparto (v. ad es.  art. 46 ### normat ivo 1994-1997) e come tale conosci bile d'ufficio, il part tim e settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull' intero anno scolastico e dunque rie ntra nel concetto di didattica “annua” su cui si s ta argomentando e che n on necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. 
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione al le supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.  7.3 Analogame nte, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneit à per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal ### 23.9.2015 - art. 8, co. 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la ### viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. 
Si tratt a infatti ancora di si tuazioni peculiari, in cu i il riconoscimento del beneficio trova fon damento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone. 18 di 43 7.4 Più in ge nerale, un g iudizio comparat ivo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. 
Vale a dire, la connessi one dell'attribu zione della ### ad una didattica annua verrebbe in giustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il g odi mento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. 
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'ar t. 3 Cost. (princip io di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificat amente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazion i non assimilabili» (ex plurim is, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
Lo strument o antidiscriminatorio, nella su a estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocate gorie di situ azioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. 
Va dun que tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, 19 di 43 con la ### alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate. 
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra rie pilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.  7.5 In sé inidon eo è an che il dato normativo dei 180 gior ni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenome ni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.  lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità d ei fini per i quali sono d ettate, a costituire un valido metro di parag one per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. 
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede ###termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.  7.6 Va dunqu e consid erato il disposto dell'appena cit ato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. 
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegna mento che risult ino effettivamente vacanti e disponib ili en tro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d.  vacanza su organico di di ritto, n.d.r.), qualo ra non sia p ossibile provvedere con il pe rsonal e d ocente di ruolo d ell e dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già 20 di 43 assegnato a qualsiasi tit olo personale di ruolo, si p rovvede mediante il conferimento di su pplenze an nuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione d i personale docente di ruolo». 
Il richia mo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. 
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vaca nti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolasti co (c.d. vacanza su organico di fatto , n.d.r.) si provvede mediant e il conferimento di su pplenze temporanee fino al termine de lle attività d ida ttiche », ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura pe r ore di insegnamento che non concorrono a costituire catt edre o posti orario. La relazione tra supplenz e e didattica annua è dunq ue anche qui chiaramente enunciata. 
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell 'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il n esso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrent e, si ravvi sa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunt o a tempo determinat o riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo 7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra qu ello speciale beneficio sul piano de lla “didattica annua” non consente, per i docenti a t empo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano did atticotemporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. 21 di 43 ### del diritto interno al diritto eurounitario.  8. ###. 1, co. 121 cit. è d unque in cont rasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'### È st ato del resto ripetut amente affermat o che la clausola 4 dell'### esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento n on obiett ivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'### e di tute lare i diri tti che qu est'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria d ispo sizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. ###, con richiamo a Co rte di Giu stizia 8 novembre 2011, ### quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, ### in senso an alogo, v., anche Corte Costituz ionale 11 luglio 198 9, 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). 
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limit ata, come indicato anche dal ### ero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. 
In altre parole, l'art. 1, co. 1 21 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente risp etto agli in segnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). 
Il che comporta, di conve rso, l'affermazione del p rincipio per cui anche a tali docent i sp etta ed in misura piena quell o stesso beneficio. 22 di 43 8.1 Va soggiunt o che u na valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri la voratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attu azione de l principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sist ema giuridic o interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta u n effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili. 
Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. senten za n. 275 del 2016) e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal ### e fatte proprie dal ### nto», a vede re « naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzi a delle spe se costituzionalmente necessarie» e n on viceversa (Corte Cost.  sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016). 
Del resto, anche per le ### europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU, 7 g iugno 2011 , ### e altri contro ### Corte EDU, 28 o ttobre 1999, ### i, ### Go nzalez contro ### n onché Corte di ### izia 11 novembre 2014, ### pun to 41; Corte di ### 24 febbraio 1994, ###.  8.2 Deve infine ramment arsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, second o la Corte Costit uzionale, in presenza di una ### destinat a ad essere applicata di rettamente, «tutti i soggetti competent i nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto , come gli organi giurisdizionali, quant o se privi di ta li 23 di 43 poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a d isapplicare le norme interne incompat ibili» (sent . n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di ### 9 settembre 2003, #### della questione pregiud iziale - rilevanza rispetto al giudizio a quo.  9. Il tem a dell'e stensione ai supplent i del beneficio della ### è estremamente complesso ed articolato.  9.1. Nel giudizio a q uo il ricorre nte ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli i nsegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta ### Ha p oi narrato di avere prestato servizio presso il ### in forza di «plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2016-2017, un servizio dal 1 9.10.2016 al 30.6.2017 , per l'anno scolastico 2017-2018 un servizio dal 23.10.2017 al 31.8.2018 e per l'anno scolastico 201 8-2019 un servizio dal 28.9.201 8 al 31.8.2019. 
Ciò è d unque quanto oggetto della p retesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio. 
Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art. 4. co. 1 (per due anni scolastici ) e co. 2 ( per un anno scolastico) de lla L.  124/1999. 
È ben vero che la narrativa è imprecisa rispetto all'anno scolastico 2016-2017, in cui il primissim o period o dal 1 9.10.2 016 al 15.11.2016 fu svolto sulla base di un contratto “fino alla nomina dell'avente diritto” (art. 40 , co. 9, L. n. 449/19 97) e dun que si trattava di una supplenza temporanea. 
Tuttavia, oltre al fatto che lo st esso ricorrente present a quell'annata come unitariamente svolta come supp lenza fino al termine delle attivi tà didattiche e che fra quel primo contratto e 24 di 43 quello successivo non vi è alcuna discontinu ità temporale, n é di cattedra o posti, rimast i identici, è comu nque e vidente come il riconoscimento del beneficio in misura intera con riferimento al secondo contratto sia del tutto assorbente, tenuto anche conto che per l'anno scolastico 2016/2017 il diritto, secondo l'art. 5 del ### 28.11.2016, poteva essere esercitato solo dal 30.11.2016 e dunque esso è sorto in pendenza proprio di tale secondo contratto, e per intero per effetto della sua stessa stipula. 
Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribu zione della ### de l ### ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo.  9.2 ### d i rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi; spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del ### dente e, quanto alle supplenze brevissime, an che nella requisitoria del ### e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. 
Il decreto del ### di assegnazione a questa ### fa rifer imento all'assenza di pronunce dell a S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evid enziati », ma fa p reciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».  9.3 Il tema va misurato con la normativa processual e di riferimento.  ###. 363-bis, comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che: «1) la quest ione è ne cessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi». 25 di 43 Proposta la questione è stabilito quindi che «il primo presidente, ricevuta l'ordi nanza di rinvio pregiudiziale, entro novant a giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma» (comma 3).  9.4 Ciò posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presu pposto, esplicitato dalla norma, che la q uestione da dirimere deve risultare «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio» (art. 363-bis, co. 1, n. 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall'ulteriore previsione che il princ ipio di diritto è destinato ad essere «vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione» (art. 363-bis, u.c.).  9.5 Muovendo d alla disposizione processuale, può rilevarsi che, qualora il ### ente d ichiari l'inammissibil ità, il procedimento è precluso ed il giu dizio di merito deve proseguire senza l'ausilio dell'interpretazione pregiudiziale. 
Tuttavia, mentre nel caso di in ammissibilità il codice di rito ne prevede appunto la declaratoria, nel caso inverso prevede che il ### procede alla “assegnazione” alle ### o alla sezione semplice. 
Quindi non vi è una pronuncia espressa sull'ammissibilità, ma una assegnazione al collegio decidente ed è proprio il dato semantico ed il sign ificato t ecnico dei termini a delineare con chiarezza la fisionomia processuale. 
Il provv edimento del ### serve indubbiamen te ad assicurare un filtro uniforme, attraverso una valutazione di rilievo esclusivamente procedimentale. 
I profili che valuta il ### non sono però giuridicamente omogenei. 26 di 43 In partico lare, la valutazione sulle “gravi di fficoltà interpretative” (n. 2) e sul la suscettibil ità del la questione “di po rsi in numerosi giudizi” (n. 3) hanno carattere sostanzialmente ordinatorio. 
Ne deriva che, rispetto a tali aspetti, il collegio cui la questione sia “assegnata” non h a alcuna possibilit à di in terloquire, pote ndo al più, se il principio di d iritto risu ltasse già esisten te, pro cedere a riaffermarlo, senza pot er ritene re l'inammissibilità del procedimento. 
L' “assegnazione” , da questo punto di vist a, è irreversibile, così come si è visto essere la pronuncia di inammissibilità del ### Carattere diverso ha invece il requisito del trattarsi di quest ione «necessaria» alla definizione del giudizio a quo e poi «vincolante» rispetto ad esso. 
Tali requisit i inevitabilmente interferiscono con la potestà giurisdizionale del collegio assegnatario, che, essendo chiamato a definire una questione munita di tali caratteristiche e sulla base di un raffronto con quel giudizio (v. l'espressa ed autonoma previsione di trasmissione degli a tti de l fascicolo d'ufficio del giudizio di merito, d i cui all'ar t. 137-bis, disp . att. c.p.c.), d eve inevitabilmente adeguare il proprio giudizio alla causa petendi ed al petitum in concreto dispiegati, stante il fatto che la fase di rinvio pregiudiziale costituisce, per così dire, una “costola” destinata alla fissazione anticipata dei profili di diritto. 
Anzi, con previsione parime nti significativa, l'art. 363-bis c.p.c.  stabilisce espressamente - al n. 1 del primo comm a - che la “questione” sia rilevante nel giudizio a quo, ma anche che proprio tale “questione” - v. il n. 3 di quello stesso primo comma - e non altre cui liberamen te si e stenda la cognizione della S.C., sia “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”.  9.6 Il collegio ritie ne pertan to che il p rovvedimento del ### - da assumere in termini assai brevi non ostante la 27 di 43 assoluta complessità delle questioni che possono essere sollevate, di cui il caso di specie è piena esemplificazione - sia da intendere come di natura delibatoria rispetto al requisito della rilevanza. 
Non a caso, del resto, esso sfocia in una “assegnazione”, ovverosia in una forma tecnica significativamente meno forte anche di quel “disporre” che caratterizza l'avvio alle ### di cui all'art.  374, co. 2, c.p.c. 
Quella che si instaura tra tale provvedimento e il successivo vaglio del collegio è dunque, da questo punto di vista, una relazione di affinamento progressivo - proprio di un procede re per gradi nell'approccio ai temi più complessi - dell'oggetto del decidere. 
Spetta quindi al collegio in dividuare l'ambito delle situazioni giuridiche oggetto di causa e definire in ragione di esse i principi sollecitati dal giudizio di riferimento. 
In proposito il richiamo, trattandosi di fase non impugnatoria, non può che andare alla causa pet endi ed al petitum su cui si è incardinato il giudizio di merito, di cui il presente procedimento costituisce parentesi di legittimità e rispetto al quale devono esprimersi i principi per esso vincolanti.  9.7 Il tema presenta peraltro ulteriori tratti di complessità. 
Infatti, il principio di diritto può essere formulato con diversi gradi di specificità/genericità o di astrattezza/concretezza. 
Se, infatti, si manifesti l'esistenza di una regola generale in cui il caso concreto si a ricompreso, il prin cipio ben po trebbe essere calibrato su di essa, così fornendo il metro giuridico anche per casi diversi. 
Non si tratta tutta via di scelte vincolat e, perché un principio di diritto resta tale anche se espresso in modo da accogliere soltanto l'ambito delle questioni giuridiche rilevanti nel giudizio a quo. 
La scelta, anche da que sto punto di vi sta, è inevitabilmente del collegio che è tenuto, per effetto dell'assegnazione, a fornire tutti i 28 di 43 principi utili a definire il giudizio a quo, ma non necessariamente a ricercare un principio onnicomprensivo rispetto ad altre ipotesi. 
Così come è faco ltativ o lo spin gersi ad affermare il principio di diritto nei casi di cui all'art. 363 , co. 3, c.p.c., in cui l a regola strutturalmente non serve a definire il giud izio tra le parti, analogamente anche il collegio del rinvio pregiudiziale deve poter valutare fino a che grado di astrattezza po rtare la propria pronuncia ai sensi dell'art. 3 63-bis, c.p. c., senza regole predeterminate, ma con l'uso volta a volta accorto della discrezionalità rispetto al connotarsi de lle questioni giuridiche collaterali a quelle strettamente indotte dal giudizio a quo. 
Il principio di diritto sulla spettanza della ### 10. Iniziando, d unque, dal profilo riguardante il te ma della spettanza della ### quanto si è in pr ecedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale conclusione è, come si è d etto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale. 
Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. 
Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica pe rseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, conside rando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel benefi cio come unica possi bile misura formativa. 
Non poten dosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzat a, che l'art. 6 d ell'### prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono in dirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tem po 29 di 43 determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le q ualifiche, promuoverne la carriera e mig liorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolast ico, ad inevitab ili distinguo e diversificazioni. 
La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare q ui i diversi profili del se, n ei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'###, tale da ricalibrare la misu ra del beneficio in ragione d el ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di e sso sulla didattica; oppure, ancora se, qualor a si debba giungere ad u n riconosc imento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. 
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possib ile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello sp ecifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattic a “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L.  124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fu ori la questione sulla ri levanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni d i riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. 
La natura del diritto e delle obbligazioni.  11. Il provved imento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura de ll'obbligazione, sia sotto il profilo della 30 di 43 sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione. 
Si tratta dunque di pro fili, sinteticamente richiamat i anche nel provvedimento del ### su cui va portata l'attenzione.  ###: obbligazione di pagamento a scopo vincolato.  12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione. 
In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al ### 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente ### è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme. 
Il men zionato ### detta le disposizioni ge nerali per il riconoscimento della ### richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria. 
A tale fine è previsto che la ### è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla ret e ### at traverso una pia ttaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovvero sia dei venditori dei be ni o fornitori dei servizi. 
Tale sistema ge nera un codice di acquisto o buono a favore d el docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. 
In seguito all'acquisto, all 'esercente è riconosciuto un credito di pari impo rto nei confronti del ### o, meglio, di chi (v . 
Consap) provvede per esso alla liquidazione.  12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. 31 di 43 La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal ### o da chi per lui.  ### ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il ### ero o chi per lui) mette a disp osizione ne ll'inter esse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. 
Nonostante le forme proprie dei no stri t empi e dell'evoluz ione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il ### a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento. 
Tutto il complesso nesso di ob blighi finalizz ati ad otten ere que l risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudic e remittente, puramente strumentale, senza ch e ne resti alterata la natura ultima della prestazione. 
Il profi lo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.  12.2 ### operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. 
Tale scopo o funzi one sono assolut amente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quel la voluta dalla legge e ne verrebbe vanific ato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicu rare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 32 di 43 12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del ### 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente ### 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la ### non è più fruibile» e q uindi s i realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. 
Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o q uanto meno con un'esigen za formativ a tuttora funzionale al sistema scolastico.  12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività d i didattica nell'anno di riferimento, l'e sercizio di ta le diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. 
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. 
Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semp licemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.  ###: la natura retributiva o meno.  13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natu ra “retributiva” o “riparatoria” su cui fa leva l'ordinanza di rimessione. 
Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali. 
La classif icazione astratta del beneficio n on è poi re almente necessaria per qu anto qui in teressa, ovverosia per stab ilire le 33 di 43 modalità di adempimento e dunqu e non va ulteriormente approfondita. 
Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.  ### di adempimento.  14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. 
Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimen to in diritto al risarcimento del danno.  ### la possibilità di adempimento.  15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la ### tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragion e per dubitare ch e essa p ossa funz ionare - almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi. 
Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. 
Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore «che questi dia accesso al portale» agli aventi diritto «al fine di provvedere al p agamento (ad empimento) di quanto ad essi dovuto».  ### la p ersistenz a degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo”. 34 di 43 16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto al l'adempime nto dell'obbligazione oggetto del contenzioso de ve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “co ntinua” del dirit todovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). 
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. 
Di converso , in tali casi, non viene meno neanche l'intere sse datoriale ad ademp iere con qu elle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. 
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolas tico, p ermette la fruizio ne entro l'anno scolastico successivo. 
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.  16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del ### del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. 35 di 43 Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la noz ione di “cessazione” va evi dentem ente adattata, pe rché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti alt ro percorso che quello risarcitorio. 
Così però n on è e lo dimo stra - a fi ni argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. 
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla ### a chi non è di ruolo. 
Poiché la ### p uò comunq ue essere utilizz ata nell'arco del biennio, ciò signific a che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. 
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. 
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la ### non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. 
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra ### e formazione. 
Tale nesso, se, pe r i docenti di ruolo, giu stifica l'estinz ione de l diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docent i precari cui la ### non sia st ata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. 
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che gov erna appunto il momento estintivo del diritto alla frui zione delle u tilità conseguenti all'attribuzione della ### 16.2 Quindi, se il do cente precario che, in un a certa an nualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie 36 di 43 (ad esaurimento, provinciali o di istitut o) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, p ermane l'inserimento nel sistema scolastico ch e giustifica l'e sercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. 
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritt o alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita d al sistema scolastico. 
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.  16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanen te inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'a zione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo p ari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.  ### finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principal e dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del ### ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità». 
Il principio di diritto qui inevitabilmente - lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 - va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a de line are con sufficiente chiarezza i tratti e ssenziali dell'assetto giuridico del part icolare fenomeno oggetto del contenzioso.  ###: le condizioni di cui al ### 17. Il giudice del rinv io chiede anche di chiarire i rapp orti tra il diritto alla ### quale riconosciuto ex post ed alcune delle 37 di 43 regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto.  17.1 Intanto è d a escludere che il diritt o degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'om essa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. 
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del ###, sull a base di un'autentic azione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «### (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del ###. 
Si tratt a però solo di mo dalità che condizionan o in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal siste ma una valida autenticazione, visto che il ### nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.  17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parim enti si interroga i l giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. 
Dunque, essa non impedisce in alcun mod o il riconosciment o in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio d al momento in cui il dirit to era sorto e viene poi accertato dal giudice.  ### di risarcimento.  18. Il caso di specie p ermette di d efinire an che un ulteriore aspetto. 
Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di un a condanna del ### all'adem pimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 ### «tramite la ### (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in ### di 43 risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552). 
Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria. 
Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da princ ipi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. 
Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quand o si dovrà pronun ciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. 
Pertanto, poiché la domand a subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di e ssa che va portata la definizione dei principi di diritto.  18.1 Quello che si manifesta, in p roposito, è un pregiu dizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. 
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. 
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio. 39 di 43 La prescrizione: misura del periodo.  19. Nel valutare la quest ione sulla prescrizione deve int anto richiamarsi la natura pe cuniaria de ll'obbligazione, quale sopra ritenuta. 
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui a ll'art.  2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”. 
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione br eve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. 
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod.  civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazio ni scadute, non richieste tempestivamen te dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica cau sa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipend enza de l rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa soluto ria … non influendo sul suo de corso l a saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). 
In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal ### ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in partico lare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.  ### canto que sta Corte ha già affermat o, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 40 di 43 4 dell'### allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiu ta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescriz ione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», ne l senso che al dipen dente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).  19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale. 
Né si p uò este ndere il termine quinquennale previsto per la responsabilità dello Stato in attuazio ne di direttive eurounitarie dall'art. 1, co. 43, L . 183/201 2, in quanto, anch e per ciò che si andrà subito a dire di seguito, il prin cipio di pari trattament o, rispetto alle supplenze annue, è di diretta applicazione e dunque il caso è dive rso da qu ello di cui alla norma ci tata, in cui si fa riferimento alla mancata trasposi zione di norme e urounitarie non immediatamente efficaci.  ### la decorrenza.  20. Come si è appena detto , il di ritto de i docenti titolari di supplenze annuali nei te rmini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.  124/1999 è da riconoscere sulla base di un'ap plicazione diretta, con d isapplicazione parziale del diritto interno confliggente, de lla norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### Ciò sign ifica che il privato poteva agire ab origi ne in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a d are applicazione, in forza di quell'efficacia diret ta, alla norma stessa (Corte di ### 9 settembre 2003, ### punto 49). 41 di 43 20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2 , L.  124/1999, dal momento del conferime nto degli incarichi o, se il conferimento degli incaric hi sia anteriore, dall'eventual mente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, si a consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al ### del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.  20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuorius cito dal sistema scolastico decor re dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. 
Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stat a, in pendenza del rappo rto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro p otrebbe esser e richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.  P.Q.M.  La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale dispost o dal Tribunale di ### con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto: 1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ### 42 di 43 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.  1, comma 121 , L. n. 107/2015 non sia stato tempest ivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenz e scolastiche, perché iscritti nelle graduat orie per le supplenze, i ncaricati di una supplenza o transitati in ruolo, sp etta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e pe r un valor e corrispon dente a quello pe rduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.  1, comma 121 , L. n. 107/2015 non sia stato tempest ivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudizia le, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o p er cancellazione dalle gradu atorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che sian o da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presunt iva, può ammettersi la liquidazione equit ativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova spe cifica di un m aggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive n el termine quinquenn ale di cu i all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza 43 di 43 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione su lla corrispondente piattafor ma informatica; la prescrizione delle azio ni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritt i nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 
Si dispone la restituzione degli atti al Tribunale di ### Così deciso in ### il ###.   

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