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CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

Sentenza n. 1503/2022 del 26-10-2022

principi giuridici

In un giudizio avente ad oggetto l'escussione di una garanzia autonoma, sono inammissibili le eccezioni relative al rapporto principale proposte dal garante o dall'obbligato principale, salvo quelle attinenti alla validità del contratto di garanzia o al rapporto garante/beneficiario, l'inesistenza del rapporto garantito, la nullità del contratto-base per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, o l'exceptio doli generalis seu presentis, subordinata alla prova liquida ed incontrovertibile di una condotta abusiva del creditore.

L'appello incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., ove proposto oltre il termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c., senza che rilevi l'osservanza del termine di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. ai fini della sua ammissibilità.

La condanna alle spese del giudizio di appello va riferita alla sola parte impugnante in via principale, in applicazione del principio di causalità, restando irrilevante, ai fini della soccombenza, la virtuale inammissibilità dell'appello incidentale.

L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, consegue alle sole ipotesi di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche alla sua declaratoria di inefficacia.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Garanzia Autonoma e Opponibilità delle Eccezioni nel Contesto di un Contratto Risolto


La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia derivante da un contratto per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, successivamente risolto per inadempimento. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente pubblico nei confronti di una società garante, in virtù di polizze fideiussorie stipulate a garanzia degli obblighi contrattuali di una terza società.
La società garante si era opposta al decreto ingiuntivo, eccependo l'inadempimento dell'ente pubblico, che a suo dire aveva reso impossibile l'avveramento di una condizione sospensiva prevista nel contratto principale. Tale condizione era legata all'acquisizione della proprietà dei terreni su cui dovevano sorgere gli impianti, circostanza che avrebbe influito sull'accesso a un regime tariffario incentivante.
Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, qualificando le polizze come garanzie autonome e ritenendo, di conseguenza, inammissibili le eccezioni relative al rapporto contrattuale principale. I giudici di primo grado avevano inoltre argomentato, ad abundantiam, sull'infondatezza nel merito delle eccezioni sollevate.
In sede di appello, la Corte ha confermato la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile l'appello principale proposto dai coobbligati della società garantita. La Corte ha rilevato che gli appellanti non avevano contestato la qualificazione delle polizze come garanzie autonome, né la conseguente inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale. Tale omissione ha determinato il passaggio in giudicato della relativa statuizione, rendendo inammissibile l'appello principale.
La Corte ha inoltre dichiarato inefficace l'appello incidentale proposto dalla società garante, in quanto tardivo rispetto al termine di legge. I giudici hanno precisato che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità di un'impugnazione incidentale tardiva, è necessario stabilire se l'accoglimento dell'appello principale possa pregiudicare l'impugnante incidentale. Nel caso di specie, la Corte ha escluso tale possibilità.
La decisione si fonda sul principio secondo cui, in presenza di una garanzia autonoma, il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo casi eccezionali, quali la prova di una condotta abusiva del creditore o l'illiceità della causa del contratto principale. Nel caso in esame, la Corte ha escluso la sussistenza di tali circostanze.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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