CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sentenza n. 1553/2022 del 08-11-2022
principi giuridici
In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dall'art. 2721 c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronuncia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità.
La scrittura carente di sottoscrizione non acquista alcun valore processuale ai fini probatori.
In tema di prova civile, la confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all'altra parte, e, pur potendo desumersi da un comportamento o da fatti concludenti, non può consistere in una dichiarazione solo implicitamente o indirettamente ammissiva dei fatti in discussione, che è utilizzabile quale elemento meramente presuntivo od indiziario.
Il contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale è da considerare unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, pertanto il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso e non dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all'assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione d'opera intellettuale.
L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Validità della Prova Testimoniale e Valutazione delle Eccezioni di Prescrizione in un Contesto di Prestazione Professionale
La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia originata dall'opposizione a due decreti ingiuntivi, emessi a favore di un professionista per il mancato pagamento di compensi relativi a prestazioni professionali. In primo grado, il Tribunale aveva parzialmente accolto l'opposizione, revocando i decreti ingiuntivi ma condannando gli opponenti al pagamento di somme inferiori a quelle inizialmente richieste.
La vicenda trae origine da un rapporto professionale continuativo nel tempo. Gli opponenti, in qualità di committenti, contestavano l'ammontare dei compensi richiesti, eccependo la prescrizione del diritto al compenso e sollevando contestualmente domande riconvenzionali per risarcimento danni, lamentando presunte negligenze professionali.
La Corte d'Appello, nel confermare sostanzialmente la decisione di primo grado, ha affrontato diverse questioni cruciali. In primo luogo, ha ribadito la validità del principio secondo cui la prova testimoniale non è ammissibile per dimostrare pagamenti superiori a una determinata soglia, salvo specifiche deroghe. Nel caso in esame, non sono state ritenute sussistenti le condizioni per derogare a tale principio, con la conseguenza che le testimonianze addotte dagli opponenti non sono state considerate sufficienti a provare l'avvenuto pagamento dei compensi.
Inoltre, la Corte ha esaminato le eccezioni di prescrizione sollevate dagli opponenti. Con riferimento alla prescrizione estintiva, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di contratto di prestazione d'opera intellettuale continuativa, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola prestazione. Quanto alla prescrizione presuntiva, la Corte ha evidenziato come la contestazione dell'esistenza del credito o l'ammissione di non aver estinto l'obbligazione siano incompatibili con tale tipo di prescrizione, che si fonda sulla presunzione di avvenuto pagamento.
La Corte ha inoltre confermato la correttezza della quantificazione del compenso operata dal Tribunale sulla base della CTU, ritenendo congruo l'utilizzo dei parametri medi previsti per la categoria professionale di riferimento. Infine, la Corte ha rigettato le domande riconvenzionali di risarcimento danni, non avendo gli opponenti fornito la prova di aver subito un danno a causa di presunte negligenze del professionista.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.