CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sentenza n. 609/2022 del 26-04-2022
principi giuridici
In difetto di prova della conoscenza, da parte del creditore garantito, dell'intervenuto annullamento del nulla osta alla variante rilasciato all'esecutore dell'intervento finanziato, la fideiussione non è inefficace o nulla per impossibilità dell'oggetto, ma legittima, al più, il recesso o la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, su istanza della parte interessata.
In tema di fideiussione, la previsione contrattuale che estende l'obbligazione del fideiussore sino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale esclude l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., non avendo tale norma natura imperativa e potendo essere derogata dai contraenti.
In tema di spese processuali, qualora il giudice di primo grado abbia erroneamente liquidato le spese di lite applicando uno scaglione superiore a quello corrispondente al valore della controversia, il giudice d'appello deve provvedere alla corretta quantificazione, riducendo l'importo complessivo liquidato in primo grado.
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testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussione e Obblighi di Diligenza del Creditore: Analisi di un Caso di Appello
La sentenza in commento trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società di assicurazioni, garante fideiussorio, avverso un provvedimento ottenuto da un ente pubblico regionale. Quest'ultimo aveva agito per il recupero di somme garantite da polizze fideiussorie, rilasciate a copertura degli obblighi assunti da una società, ammessa a finanziamento pubblico per la costruzione di una struttura alberghiera. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dalla garante.
La società garante ha quindi proposto appello, articolando diverse censure avverso la decisione di primo grado. In particolare, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale in merito all'eccezione di invalidità/inefficacia delle polizze, fondata sull'asserita impossibilità giuridica di esecuzione dell'opera, derivante dall'annullamento del nulla osta edilizio da parte del Ministero competente. Ulteriori motivi di gravame hanno riguardato la presunta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'ente pubblico, per non aver esercitato adeguati controlli sull'esecuzione dei lavori e per aver erogato le tranches successive del finanziamento nonostante i ritardi e le difficoltà economiche della società beneficiaria. La garante ha inoltre eccepito l'estinzione della fideiussione per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1957 del codice civile e per fatto colposo del creditore, consistito nella rinuncia all'insinuazione al passivo fallimentare in via privilegiata. Infine, l'appellante ha contestato l'illegittimità dell'escussione della fideiussione per l'intero massimale e l'erronea quantificazione delle spese di lite.
La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello. In primo luogo, ha ritenuto che, in assenza di prova della conoscenza da parte dell'ente pubblico dell'annullamento del nulla osta edilizio, la fideiussione non potesse considerarsi inefficace o nulla per impossibilità dell'oggetto. Quanto alla presunta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, la Corte ha escluso la sussistenza di gravi inadempienze in relazione all'erogazione della seconda tranche del finanziamento, fondata su una legittima proroga. Tuttavia, ha riconosciuto che l'ente pubblico non si era premurato, all'atto della concessione dell'ultima fideiussione, di sincerarsi dello stato di avanzamento dei lavori. La Corte ha comunque escluso l'applicabilità dell'art. 1957 del codice civile, in quanto le polizze prevedevano la proroga della garanzia sino alla dichiarazione di svincolo da parte del beneficiario. Quanto all'eccepita liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1955 del codice civile, la Corte ha ritenuto che l'onere di allegare l'utile collocazione in privilegio del credito gravasse sulla garante. Infine, la Corte ha respinto la censura relativa all'illegittimità dell'escussione della fideiussione per l'intero massimale, rilevando che l'inadempimento della società beneficiaria era stato globale e che solo l'integrale adempimento avrebbe consentito lo svincolo di tutte le fideiussioni. La Corte ha invece accolto il motivo di appello relativo all'erronea quantificazione delle spese di lite, riducendo l'importo liquidato in primo grado.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.