CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sentenza n. 785/2022 del 30-05-2022
principi giuridici
Nel giudizio d'appello, l'omessa comparizione di entrambe le parti alle udienze successive al rinvio, disposta ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., determina l'estinzione del processo, da dichiararsi con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di estinzione del processo ai sensi dell'art. 309 c.p.c., le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Estinzione del Giudizio d'Appello per Inattività delle Parti: Profili Processuali e Collegialità della Decisione
La pronuncia in esame affronta il tema dell'estinzione del giudizio d'appello per inattività delle parti, delineando con chiarezza i presupposti e le conseguenze processuali di tale istituto. La vicenda trae origine da un appello proposto avverso una sentenza del Tribunale di ### che aveva respinto le domande degli appellanti, condannandoli altresì al pagamento delle spese processuali.
Nel corso del giudizio di secondo grado, tuttavia, nessuna delle parti è comparsa alle udienze fissate per la trattazione della causa. Tale circostanza ha indotto la Corte d'### a rilevare l'estinzione del processo ai sensi degli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio d'appello, si applicano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, ivi comprese quelle relative all'estinzione per inattività delle parti. In particolare, l'articolo 309 c.p.c. prevede che, se nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 c.p.c., il quale, a sua volta, dispone l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, qualora nessuna delle parti compaia alla prima udienza e nemmeno alla successiva udienza fissata dal giudice.
Un aspetto rilevante della decisione riguarda la forma del provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione del processo. La Corte d'### ha precisato che, in linea con il principio della necessaria collegialità nel giudizio d'appello, l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza dal collegio, e non con ordinanza del giudice istruttore, in quanto la sentenza è idonea a definire il processo e non è soggetta a reclamo.
Nel caso di specie, la mancata comparizione delle parti alle udienze ha indotto la Corte a ritenere che le stesse avessero perso interesse alla coltivazione dell'impugnazione, giustificando così la dichiarazione di estinzione del processo e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo. Infine, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in applicazione dell'articolo 310, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.