CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sentenza n. 803/2023 del 25-05-2023
principi giuridici
In tema di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi prenatale, qualora si alleghi che l'inadempimento abbia leso il diritto della gestante di ricorrere all'interruzione della gravidanza, è onere di chi chiede il risarcimento provare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto all'interruzione della gravidanza, inclusa la preesistente volontà di porre termine alla gravidanza ove adeguatamente e tempestivamente informata delle condizioni fetali, potendo farsi ricorso alla prova per presunzioni semplici, ad integrazione della quale non è sufficiente la sola malformazione del feto, né la mera richiesta o accettazione di esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto.
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare, oltre al danno alla salute, un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, purché superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non sia futile, ovvero consistente in meri disagi o fastidi.
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testo integrale
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sintesi e commento
Omessa Diagnosi Prenatale e Diritto all'Autodeterminazione: Profili Risarcitori
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla mancata diagnosi prenatale di una grave malformazione cardiaca, la tetralogia di ###, in un feto. I genitori del bambino, successivamente nato con tale patologia, hanno agito in giudizio nei confronti dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente, lamentando sia la lesione del diritto all'informazione e all'autodeterminazione, sia i danni derivanti dalle menomazioni fisiche del minore e dallo stress psicologico subito.
Il Tribunale di primo grado aveva accertato la responsabilità della ASL per l'omessa diagnosi, riconoscendo un risarcimento di ### a titolo di violazione del diritto all'informazione. Tale decisione è stata appellata dai genitori, i quali contestavano l'esiguità del risarcimento e il mancato riconoscimento dei danni ulteriori, legati alla mancata possibilità di interrompere la gravidanza e alle conseguenze psicologiche derivanti dalla scoperta improvvisa della patologia del figlio.
La Corte d'Appello, pur confermando l'accertamento della responsabilità della ASL, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno rigettato la domanda risarcitoria relativa alla mancata interruzione della gravidanza, ritenendo non provato che la malformazione del feto avrebbe determinato un grave pericolo per la salute psichica della madre, condizione necessaria per l'interruzione volontaria della gravidanza oltre i primi novanta giorni, ai sensi della legge n. 194/1978. La Corte ha evidenziato che il preesistente disturbo d'ansia della madre non era di gravità tale da giustificare l'interruzione della gravidanza e che, comunque, non era stato dimostrato un nesso causale tra l'omessa diagnosi e un aggravamento significativo della sua condizione psichica.
Tuttavia, la Corte d'Appello ha accolto il motivo di gravame relativo all'inadeguatezza del risarcimento per la violazione del diritto all'informazione e all'autodeterminazione. I giudici hanno riconosciuto che la mancata diagnosi prenatale aveva privato i genitori della possibilità di prepararsi adeguatamente alla nascita di un figlio con gravi problemi di salute, causando un elevato stress psico-fisico ed emotivo. In considerazione di ciò, la Corte ha aumentato l'importo del risarcimento, liquidando ### in favore della madre e ### in favore del padre, a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione procreativa.
La Corte ha motivato tale decisione richiamando i principi giurisprudenziali in materia di consenso informato e autodeterminazione, sottolineando che la violazione del diritto all'informazione può causare danni diversi dalla lesione del diritto alla salute, consistenti in pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla sofferenza soggettiva e dalla contrazione della libertà di disporre di sé stessi. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'improvvisa e inattesa conoscenza della grave patologia del figlio, subito dopo la nascita, avesse causato ai genitori una sofferenza emotiva maggiore rispetto a quella che avrebbero provato se fossero stati adeguatamente informati durante la gravidanza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.