CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sentenza n. 1521/2024 del 09-12-2024
principi giuridici
La tutela del marchio non registrato presuppone l'utilizzazione effettiva dello stesso, non essendo esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa mai esercitata.
In tema di preuso del marchio, la prova della continuità dell'uso effettivo deve essere fornita da chi lo invoca, dimostrando che l'uso è stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo.
La decadenza del marchio per non uso, ai sensi degli artt. 24 e 26 c.p.i., si verifica qualora il marchio non formi oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
In caso di successione nell'utilizzo del marchio, è necessario verificare, sul piano diacronico, il passaggio del marchio tra i soggetti interessati, con la necessaria delimitazione dei termini temporali dell'attività di preuso e del riscontro del suo carattere continuo e non interrotto.
Va chiarita la differenza tra l'uso del segno come ditta-denominazione sociale e l'uso del segno come marchio per contraddistinguere prodotti e servizi forniti, dovendo colui che chiede di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornire una prova completa sia del preuso della ditta denominazione sociale, sia di quello del segno in funzione di marchio e della conseguente notorietà dello stesso.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### composta dai ### magistrati: Dott. ### rel. Dott. ### S. ###. ### riunito in ### di Consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 246/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25.09.2024 svoltasi con trattazione scritta e vertente TRA ### S.R.L. in persona dell'A.U. sig. ### con sede in Napoli alla ### ed elettivamente domiciliata in Napoli alla ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura conferitagli su foglio separato ai sensi del D.M 44/2011 #### S.R.L.S. con sede ###, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore ###ra ### e per la ### 1978 S.R.L.S. con sede ###, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore ### rappresen tate e difese tra loro dall'Avv. ### unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### de ### entrambi del ### di ### e, ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliat ###### alla ###. #### giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. allegata alla comparsa di costituzione e risposta d'appello; APPELLATE #### così conclude: “affinché voglia l'adita Corte d'Appello di L'### a parziale riforma della sentenza impugnata: A) nel merito, accogliere il presente appello e riformare la decisione impugnata nei termini indicati nell'atto introduttivo, tenendo conto che il Tribunale ha già riconosciuto in via definitiva (per cui è passata in cosa giudicata, non avendo controparte formulato appello incidentale in merito) sia la validità e la paternità del marchio “### Neon” in capo all'### S.r.l., sia la possibilità/probabilità di confusione e, quindi, la confondibilità tra i due marchi oggetto del giudizio, con l' 1) accertare e dichiarare la decadenza e/o l'inesistenza dal “preuso” del marchio “### Neon” e della denominazione sociale “### Alba” in capo alle ditte ### 1978 S.r.l.s. e ### S.r.l.s. in data antecedente e successiva all'intervenuta registrazione dello stesso ### da parte dell'### S.r.l.; B) per l'effetto e conseguentemente alla parziale riforma della sentenza impugnata, con l' 1) ordinare la modifica alle odierne appellate ### S.r.l.s. e ### 1978 S.r.l.s. del marchio da loro utilizzato “### NEON” o “### ALBA” ed inibire alle stesse l'uso del marchio “### NEON” in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo per la commercializzazione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promozione dei propri prodotti commerciali richiamanti il suindicato logo; 2) inibire alle odierne appellate ### S.r.l.s. e ### 1978 S.r.l.s. ogni ulteriore compimento degli atti di concorrenza sleale, come meglio indicati in narrativa; 3) ordinare alle ditte ### S.r.l.s. e ### 1978 S.r.l.s. il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale utilizzato per la commercializzazione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promozione di tutti i propri prodotti con il segno e marchio “### NEON” o “### ALBA”; 4) ordinare la pubblicazione dell'integrale sentenza, o del dispositivo della stessa, ex art. 126 C.P.I. e 2600 c.c., a caratteri doppi del normale e su due colonne, sui quotidiani il ### di Napoli, ### e ### della Sera, nonché sui relativi siti internet sia di parte attrice (www.albaneon.com), che delle odierne convenute (http://www.gruppomastromauro.it/, http://www.neonalba.eu/ e http://www.neonalba.it/); 5) ordinare che la pubblicazione - di cui al punto 4) - avvenga a cura ed a spese del ### S.r.l.s. e ### 1978 S.r.l.s., per un periodo non inferiore a tre settimane e disponendo che la ricevuta dei rispettivi pagamenti costituisca titolo esecutivo per il recupero delle spese, se quest'ultime verranno anticipate dall'### S.r.l. a seguito dell'inerzia delle condannate; 6) fissare, ex art. 131 C.P.I. e 614 bis c.p.c. una penale di ### - o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia - per ogni inosservanza dei provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio relativi alla contraffazione del marchio e di ### relativi alla concorrenza sleale che saranno disposti con l'emananda sentenza di riforma e di ### per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tali provvedimenti; 7) condannare le appellate al risarcimento di ogni danno derivante dalla descritta contraffazione del marchio “### NEON” e concorrenza sleale, nella misura che risulterà dall'analisi dell'istruttoria già espletata; C) In caso di accoglimento del presente gravame, condannare le appellate alla restituzione delle spese e degli onorari relativi sia al primo grado di giudizio, che della procedura esecutiva presso terzi incardinata da controparte per il recupero coatto delle somme, laddove l'### S.r.l. le ha già versate alle ditte ### 1978 S.r.l.s. e ### S.r.l.s., come da ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli (RG 4022/2021); D) condannare le ditte ### 1978 S.r.l.s. e ### S.r.l.s., in persona dei loro legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i giudizi, oltre accessori di legge. E) In via subordinata e nel caso in cui l'adita Corte ritenga nella denegata e non creduta ipotesi che le ditte ### 1978 S.r.l.s. e ### S.r.l.s. abbiano consolidato il “preuso” del marchio “### Neon” e della denominazione sociale “### si chiede che venga accertato che lo stesso (“preuso”) sia di natura locale e non nazionale, ritenuto che i documenti prodotti in atti siano di dubbia provenienza ed originalità e/o fanno presumere un'attività commerciale circoscritta all'### così come hanno sostenuto le medesime appellate. Le società appellate così concludono: “Per questi motivi si confida nell'integrale reiezione del proposto appello, come detto inammissibile ed infondato, ed altresì dell'istanza ex art. 283 c.p.c. anch'essa manifestamente carente dei presupposti di legge. OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'### in materia di impresa del 3/02/2021 n. 83/2021 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con l'appello oggetto di causa, ### srl ha impugnato la sentenza del Tribunale di L'#### in materia di ### del 3/02/2021 n. 83/2021, che ha respinto, condannandola alle spese, la domanda da essa proposta nei confronti di due società: ### S.r.l.s. (di seguito “Gruppo”), nonchè ### 1978 S.r.l.s. (di seguito “Neon”) volta a sentir: 1) inibire alle convenute l'utilizzo della dicitura “Alba” e “Neon”, in qualunque forma, anche quale denominazione sociale, e a qualunque fine, pubblicitario, commerciale o promozionale; 2) ordinare alle convenute il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale, connotato dalla predetta dicitura, utilizzato a fini commerciali; 3) ordinare la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sui quotidiani e sui siti web dell'attrice e delle convenute a spese di quest'ultime; 3) fissare una penale di ### per ogni inosservanza alle statuizioni derivanti dal presente provvedimento ovvero per ogni giorno di ritardo nell'adempimento; 4) condannare le convenute al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa, in favore dell'attrice. 1.1.A sostegno della propria domanda, ### aveva allegato di essere titolare del marchio registrato “### Neon”, oggetto di domanda di registrazione n. 834723 depositata presso U.I.M.B., in data 21 ottobre 1998, ottenuta in data 31 gennaio 2001 e successivamente rinnovata in relazione alla classe merceologica n. 9 (commercializzazione di insegne luminose), nonché di svolgere attività commerciale in riferimento all'intero ambito nazionale, anche tramite web, dolendosi che le convenute, utilizzando la dicitura “### Alba”, di per sé confusiva rispetto al marchio di essa attrice, ponevano in essere atti violativi dei diritti di privativa di ### 1.2. Le convenute, nel costituirsi, avevano eccepito la nullità del marchio, ritenuto debole, in quanto carente del requisito della novità, la diversità della classe merceologica di riferimento (solo la 9 l'attrice, la 9 e la 11 esse convenute), la diversità dell'ambito territoriale di riferimento, operando l'attrice in Napoli, le convenute in ### e, in ogni caso, il preuso del marchio di fatto da parte di entrambe. 1.3. Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto infondate l'eccezione di nullità (non configurandosi nello specifico un marchio cd. debole) e quella relativa alla diversità degli ambiti territoriali, avendo entrambe le parti provato di operare sull'intero territorio nazionale (docc. 2 e 5 indice di parte attrice e doc. 4 bis indice di parte convenuta) - anche tramite web. Dopo aver analizzato le caratteristiche dei marchi utilizzati dalle parti ha invece ritenuto sussistente il rischio di confondibilità tra gli stessi ai sensi dell'art. 21 comma 2 cpi; ha quindi ritenuto evidente la stretta affinità, prossima alla identità, tra i marchi in conflitto, in ragione delle due locuzioni “Alba” e “Neon” che ne rappresentano il “cuore” e a cui si aggancia la vis actractiva. 1.4. E' pertanto passato ad indagare l'ultimo profilo, consistente nella verifica della sussistenza, o meno, del preuso del marchio in capo alle convenute antecedentemente all'intervenuta registrazione dello stesso da parte dell'attrice, dando atto che queste hanno prodotto (cfr. doc. 4 bis indice di parte convenuta) n. 20 documenti di trasporto, emessi da ### all'epoca titolare della ditta individuale ### di ### nel periodo compreso tra il ### e il ###, tutti raffiguranti il marchio di cui le convenute assumono essere titolari e tutti relativi alla realizzazione e consegna, e quindi alla commercializzazione, di insegne luminose. 1.5. Inoltre, dalla disamina della visura camerale prodotta dalle convenute (doc. 4) e relativa alla ditta ### di ### ha evidenziato come tale impresa sia stata costituita nel 1984, sia poi stata dichiarata fallita in data ### (rectius 1997), e che avesse a oggetto, tra l'altro, la commercializzazione di insegne luminose. Ha quindi sottolineato la significatività dell'ulteriore documentazione versata in atti (docc. 6-7-8-9 di parte convenuta), da cui si evince come: 1) in data ###, sia poi stata costituita, per lo svolgimento della medesima attività, ### S.r.l., il cui capitale sociale risulta detenuto per il 90% da ### e per il 10% da ### zetti; 2) in data ###, sia poi stata costituita, per lo svolgimento della medesima attività, ### con la produzione (doc. 7 bis) di n. 4 documenti di trasporto attestanti l'utilizzo del marchio per cui è causa, benché contraddistinto dalla dicitura “nuova”; 3) in data ###, sia poi stata costituita, per lo svolgimento della medesima attività, ### di ### con la produzione (doc. 8 bis) di n. 2 documenti di trasporto attestanti l'utilizzo del marchio per cui è causa; 3) in data ###, sia poi stata costituita, per lo svolgimento della medesima attività, ### ria ### con la produzione (doc. 9 bis) di n. 6 documenti di trasporto attestanti l'utilizzo del marchio per cui è causa. 1.6. Ha poi ritenuto significativa la ricorrenza delle medesime persone nelle compagini delle società convenute, visto che: 1) ### iscritta nel registro delle imprese in data ###, era unicamente amministrata da ### anche socia della stessa, per la quota del 90%, unitamente a ### socio per il 10% (cfr. doc. 12 indice di parte convenuta); 2) ### iscritta nel registro delle imprese in data ###, era unicamente amministrata da ### anche socia della stessa, per la quota del 80%, unitamente a ### socio per il 20% (doc. 10 ter). 1.7. Ha pertanto concluso che i coniugi ### sin dal 1978, spendendo la ragione sociale ### e il marchio di fatto sopra descritto, hanno svolto, presso la città di ### l'attività commerciale di realizzazione e vendita di insegne luminose, il che comprova la continuità dell'uso sia del marchio “### Neon”, sia della ragione sociale “### Alba” nel corso degli anni, a partire dal 1985 sino a oggi. Del resto, le compagini sociali delle società sopra descritte danno conto della costante presenza di ### quale socio delle stesse, unitamente a ### 1.8. Ha peraltro ritenuto non essere a tanto ostativo, in ordine al preuso del marchio per cui è causa, l'intervenuto fallimento in data ### dell'impresa individuale di ### stante la notoria autonomia delle vicende del marchio, quale componente dell'azienda, rispetto all'attività d'impresa stessa, tanto che esso può formare oggetto di alienazione da parte della curatela. Ha pertanto concluso per l'utilizzo del marchio “### Neon” e della denominazione sociale “### Alba” sia da parte di ### sia di in data antecedente (quantomeno a partire dal 15.3.1985) alla registrazione dello stesso da parte dell'attrice, avvenuta solo in data ###. 1.9.Dando poi atto della necessità di accertare che il marchio di fatto avesse notorietà generale o locale (nel qual ultimo caso sarebbe stata consentita la coesistenza con il marchio registrato in ragione della diversità degli ambiti interessati), ha concluso nel primo senso escludendo che esso abbia rivestito rilevanza locale in ragione dei documenti di trasporto prodotti dalle convenute e facenti riferimento a varie città d'######## L'######### ecc ed ha quindi respinto la domanda, condannando l'attrice alle spese, liquidate in ### di ### per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%). 2. Nel proporre appello, ### srl ha censurato la decisione sulla base di due profili, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe. 3. Nel costituirsi in giudizio, le appellate ne hanno contrastato gli assunti ed hanno concluso come in epigrafe. 4.Con l'appello ### srl ha censurato la sentenza per: 4.1) Violazione ed errata motivazione in riferimento agli artt. 24 e 26 (lettera c.) del codice di proprietà industriale. ### l'appellante, ha errato il primo giudice nel ritenere, violando la legge vigente in materia, che le ditte convenute, attraverso le persone fisiche presenti all'interno delle compagini sociali evocate in giudizio, abbiano utilizzato il marchio ### o ### in maniera continuata dal 1985 fino al 2014 e 2016 (anno di costituzione delle odierne appellate). 4.2. In proposito, ha denunciato la superficialità con cui il Tribunale ha esaminato la copiosa documentazione prodotta da controparte senza peraltro tener conto degli artt. 9 e 42 della ### (R.D.n. 929 del 1942) sull'uso del marchio e la sua decadenza, ma anche degli artt. 9 e 10 della direttiva CEE 89/104 del 21 dicembre 1988 (in materia di titolarità del marchio, sua trasfe ribilità, tolleranza di utilizzazione, licenza d'uso), nonché del ### della ### artt. 24 (secondo cui “A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”) e 26, che prevede che il marchio decade, appunto, “per non uso ai sensi dell'art. 24”, nuovamente eccependo l'inammissibilità e l'irritualità delle produzioni avversarie, debitamente contestate in prime cure come di “dubbia provenienza”. 4.3. In buona sostanza, partendo dal presupposto che la srl ### ha registrato il marchio “### Neon” in data ###, il Tribunale avrebbe errato a ritenere in essere “il preuso” continuato ad opera delle convenute e nel quinquennio precedente a quello dell'avvenuta registrazione e in quello successivo, non avendo dato rilievo alla determinante circostanza che, dopo i documenti di trasporto prodotti dalle appellate e risalenti agli anni 1985 e 1986, non ne erano stati prodotti altri con riferimento ai successivi due quinquenni e, quindi, dal 1987 al 1998. 4.4. Altra svista del Tribunale riguarda la data in cui la ditta ### di ### è fallita, indicata il ### in luogo del 21/12/1997, ossia un anno prima della avvenuta registrazione del marchio ad opera di ### senza che vi fosse documentazione che attestasse la vigenza del marchio nel periodo successivo e, ciononostante, il Tribunale ne aveva ritenuto la valenza e vigenza, asserendo l'uso senza soluzione di continuità del marchio ### a partire dal 29/12/1997 al 22/01/2004 (anno di costituzione della ditta ### S.r.l.) 4.5. Ha poi evidenziato come le ditte ### di ### (costituita il ### allorché la decadenza del marchio si era ampiamente verificata in epoca precedente) avente oggetto sociale diverso (realizzazione di arredi in metallo per negozi) e la ### S.r.l. (costituita il ###) non avevassero alcuna continuità con il marchio ### né tale circostanza era stata dimostrata in corso di causa dalle odierne appellate in merito alla loro titolarità, che si acquista unicamente per atti inter vivos o mortis causa. Il Tribunale, nel proprio excursus riepilogativo del preuso continuato del marchio, neppure aveva preso in considerazione la ### menti, “saltando” dal 1997 (anno del fallimento) al 2004 (anno di costituzione della ### S.r.l.), ed ha evidenziato che anche i documenti di trasporto facenti capo alla ### (doc. 5 bis) erano non attendibili, contenendo la dicitura “### di ### Paolo”, costituita molti anni dopo (14/10/2009), pur recando il ### della ditta ### 1.4.2) Anche per quanto riguarda la ditta ### S.r.l. (compagine sociale considerata dal Tribunale per la successione del “preuso”), costituita il ###, non era stata fornita la prova della continuità del preuso, rilevando come i documenti di trasporto e le fatture prodotte contengano un codice fiscale e partita Iva diversi da quelli ricavabili dalla visura ### e per di più non contengano alcun riferimento al marchio, dal cui uso peraltro le appellate erano già decadute già alla data del fallimento della ditta individuale. 4.6. Ha poi censurato la decisione nella parte in cui ha applicato il principio che il marchio tra ditte diverse (per ragioni sociali, individuazione dei soci, oggetto…) si può tramandare per un semplice “rapporto di sangue” stigmatizzando la condotta della famiglia ### che nel tempo ha aperto e chiuso tante società, rilevando difettare la prova del trasferimento del marchio dopo il fallimento di ### di ### non operando la relativa presunzione in caso di fallimento. 4.7. Ha quindi censurato la decisione impugnata anche laddove ha ritenuto che il preuso, oltre che continuativo negli anni, fosse stato effettuato a livello non locale ma nazionale sulla base di sporadici documenti neppure attendibili. 5.Ha poi censurato la sentenza nella parte in cui, nonostante avesse ritenuto che il marchio di fatto utilizzato dalle convenute fosse realmente confondibile con quello da essa registrato nel 1998, l'aveva condannata a rifondere le spese di lite alla controparte in ragione di un preuso del marchio di fatto del quale non poteva essere certamente a conoscenza al momento della domanda (all'uopo evidenziando come mai la convenuta avesse risposto alle proprie diffide invocando il preuso) ed ha concluso come in epigrafe. 6. ### è fondato e merita accoglimento. 6.1. Va premesso che il giudizio circa la idoneità del marchio di fatto “### Alba” a creare confusione con quello “### Neon”, regolarmente registrato dall'appellante, è intangibile, non essendo stata siffatta pronuncia posta in discussione da un appello incidentale e condizionato delle convenute. 6.2. Oggetto del presente giudizio, pertanto, è solo l'accertamento del preuso - che, si badi, deve essere effettivo e continuato nel tempo - riconosciuto dal Tribunale alle convenute appellate, ravvisandolo, peraltro, su scala nazionale, sin dalla costituzione della prima ditta individuale, ### di ### avvenuta nel 1984 (18/06/194) e fino alla costituzione delle convenute (anni 2014 una e 2016 l'altra). 6.3. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva, con la conseguenza che essa non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa mai esercitata (nel caso esaminato da Cass n. 9889/2016, ad esempio, è stata cassata la decisione impugnata, che aveva omesso di delimitare chiaramente, in termini temporali e territoriali, il preuso fattuale del marchio "Bellussi" effettuato dalla controricorrente, nè aveva individuato esattamente, nel passaggio del marchio di fatto dalla società estintasi a quella che si assumeva esserle succeduta, la dicitura oggetto del marchio stesso). Più in particolare la Corte di Cassazione (Cass. Sez. 1, n. 3224 del 01/04/1994 e la citata Cass. Sez.1 n. 9889/2016) con riferimento ad un'ipotesi in cui chi vantava il preuso sosteneva di essere succeduto nell'utilizzo del marchio iniziato da altro soggetto, ha affermato che “la Corte territoriale ha mancato di verificare, sul piano diacronico, il passaggio del marchio dalla società estintasi a quella che si assume ad essa succeduta […] con la necessaria delimitazione dei termini temporali dell'attività di preuso e del riscontro del suo carattere continuo e non interrotto…”. Inoltre, nella sentenza richiamata, ha avuto modo di citare un principio di diritto affermato con altra pronuncia (12326/2015), secondo cui, in tema di segni distintivi di fatto, va chiarita la differenza tra l'uso del segno come ditta-denominazione sociale e l'uso del segno come marchio per contraddistinguere prodotti e servizi forniti. Da ciò deriva la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca una prova completa sia del “preuso” della ditta denominazione sociale, sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà dello stesso). 6.4. Deve invero considerarsi che la protezione del preuso si ricollega ad un'esigenza di tutela dell'uso effettivo. ### è sostitutivo della pubblicità del marchio conseguente alla registrazione; mentre il marchio registrato può appartenere a chiunque assuma l'iniziativa di procedere alla registrazione, per l'acquisto del diritto sul marchio di fattova ribadito - occorre l'uso effettivo e quindi l'esercizio di un'attività imprenditoriale. ### effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo (Tribunale di ### 16 gennaio 2018). Infatti, l'utilizzazione effettiva del segno rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e la sua assenza determina di per sé l'impossibilità di realizzare una delle condizioni indispensabili per la sua tutela qualora, a seguito dell'interruzione del suo uso e della conseguente perdita di notorietà, sia trascorso un rilevante lasso di tempo. 6.5. Nel caso in esame, non è stata correttamente delimitata in termini temporali l'attività di preuso rivendicata e poi riconosciuta alle convenute appellate, né sono stati adeguatamente individuati i negozi aventi ad oggetto il trasferimento del marchio da una ditta o società all'altra, presunti solo in quanto si trattava di società o ditte individuali costituite dai membri della medesima famiglia, senza considerare che non vi è proprio la prova della ridetta continuità nell'uso del marchio da parte delle convenute oggi appellate, a parte la evidente confusione effettuata tra l'uso del segno come ditta-denominazione sociale e l'uso del segno come marchio, che si evince dalla copiosa e disorganica documentazione prodotta. 6.6. All'uopo è bene richiamare, come ha fatto l'appellante, le disposizioni relative all'utilizzo del marchio, che ne sanciscono la decadenza per il non uso protrattosi per cinque anni (art. 24 CPI secondo cui “A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo”) e 26, che prevede che il marchio decade, appunto, “per non uso ai sensi dell'art. 24”. Peraltro, questa ha correttamente evidenziato come non possa trovare applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 28 CPI invocata dalle appellate, non essendovi stata alcuna tolleranza da parte propria, avendo essa tempestivamente diffidato le ditte facenti capo alla famiglia ### zetti-### non appena venuta a conoscenza dell'uso improprio del marchio (v. doc. 9 fascicolo di parte di I grado). 6.7. La prova della continuità dell'uso effettivo non è stata data dalle appellate, tale assunto trovando conforto nell'evidente inadeguatezza e inconferenza della documentazione all'uopo da queste prodotta e che sarà nel prosieguo analizzata, apparendo comunque determinante la circostanza, evidenziata dall'appellante, che, dopo i documenti di trasporto prodotti dalle appellate e risalenti agli anni 1985 e 1986, non ne sono stati prodotti altri con riferimento ai successivi due quinquenni e, quindi, dal 1987 al 1998. Si tratta, come si è detto, di circostanza determinante proprio in quanto i documenti di trasporto risalenti agli anni 1985 e 1986 sono praticamente gli unici che contengono anche l'indicazione del marchio “### Alba”, a differenza della stragrande maggioranza degli altri, relativi, però ai decenni successivi. Pertanto, se nel 1985-86 poteva ritenersi configurata una situazione di preuso del marchio in quel periodo, questa, all'atto della registrazione del marchio “### Neon” da parte dell'appellante era decisamente e da tempo venuta meno, non essendoci alcuna prova della ridetta effettività e “continuità” dell'uso, stante l'assenza totale di qualsivoglia documentazione relativa a tutto il decennio successivo, con l'inevitabile conclusione che, alla data della registrazione del 21/10/1998, non era riscontrabile alcuna situazione di preuso del marchio di fatto “### Alba” da parte delle società convenute; queste si sono costituite molto dopo, negli anni 2014 e 2016, ma il Tribunale ha ravvisato un elemento di continuità, sotto il profilo soggettivo, nella presenza dei medesimi familiari nelle compagini sociali o nelle ditte individuali che si sono freneticamente susseguite (stanti le iscrizioni e le repentine cancellazioni evincibili dalle visure ### allegate) negli anni dal 1985 in poi (il riferimento al 1978 è evidentemente errato). 6.8. Vi è poi un dato significativo, costituito dal fallimento della ditta individuale dichiarato nel 1997, a seguito del quale il Tribunale ha ricostruito le vicende del marchio considerando le società e le ditte che si sono avvicendate negli anni successivi aventi più o meno ad oggetto anche la realizzazione e vendita di insegne luminose e partecipate dai familiari del ### ossia Maria ### e il figlio ### Tuttavia, la documentazione relativa al periodo successivo (1998/2004) neppure è significativa in tal senso, anzi. 6.9. Ed invero, i n. 6 documenti di trasporto prodotti sub doc. 5 bis non recano alcuna indicazione del marchio e già questo basta, senza considerare che in quel periodo il doc 5 (visura ### certifica l'iscrizione della ### damenti di ### (iscritta il ### cancellata l'8.7.2004), avente peraltro un oggetto diverso, quale la realizzazione di arredi in metallo, mentre i documenti di trasporto intestano - si badi - a ### di ### che invece è stata iscritta alla ### anni dopo (14/10/2009, cancellata il ###, doc. 8) e altrettanto deve osservarsi con riferimento ai documenti di trasporto e fatture relativi alla ### iscritta il ### e cancellata il ###, che non contengono alcuna indicazione circa il marchio, a prescindere dalla non significatività degli stessi ai fini della continuità del preuso, nonché con riferimento ai documenti di trasporto sub 8 bis, relativi alla ditta individuale ### 7. ### del marchio è presente solo in documenti ancora successivi e relativi pure a ditte ancora diverse (cfr doc. sub 7 bis relativi alla ditta Mastromauro ### iscritta il ### e cancellata il ### e sub 9 bis relativi - si badi - ad altra ditta con la medesima denominazione iscritta però il ### e cancellata il ###), né è stata fornita aliunde la prova dell'utilizzo del marchio. 7.1. Non vi è chi non veda come non possa certamente ravvisarsi un uso continuativo di un marchio di fatto che, seppur risultante dalla documentazione di trasporto degli anni 1985/1986 della ditta ### di ### fallita nel 1997, non è assolutamente provato per tutto il decennio successivo sicché non era riscontrabile all'atto della registrazione della società appellante nel 1998, ma neppure dopo, nel periodo successivo per quanto s'è appena detto. 7.2. ### dell'appello fa ritenere assorbito il motivo sulle spese. 8. In conclusione, va accolta la domanda attrice e, per l'effetto, le convenute dovranno rifonderle le spese dell'intero giudizio, che si liquidano come in dispositivo (con applicazione tariffa media cause indeterminabili complessità alta, fase di trattazione/istruttoria al minimo). 8.1. Non può invece disporsi la condanna delle convenute alla restituzione in favore dell'attrice appellante delle somme versate a titolo di spese del primo grado del giudizio, oggetto dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli (RG 4022/2021) stante la mancata prova del pagamento. 9. Non può, infine, essere accolta la domanda risarcitoria, presente nelle sole conclusioni, in difetto della prova del danno. P.Q.M. 1)Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ordina alle odierne appellate ### S.r.l.s. e ### 1978 S.r.l.s. la modifica del marchio da loro utilizzato “### NEON” o “### ALBA” ed inibisce alle stesse l'uso del marchio “### NEON” in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo per la commercializzazione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promozione dei propri prodotti commerciali richiamanti il suindicato logo; 2) ordina alle appellate ### S.r.l.s. e ### 1978 S.r.l.s. il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale utilizzato per la commercializzazione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promozione di tutti i propri prodotti con il segno e marchio “### NEON” o “### ALBA”; 3) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, ex art. 126 C.P.I. e 2600 c.c., a caratteri doppi del normale e su due colonne, sui quotidiani il ### di Napoli, ### e ### della ### nonché sui relativi siti internet sia di parte attrice (www.albaneon.com), che delle odierne convenute (http://www.gruppomastromauro.it/, http://www.neonalba.eu/ e http://www.neonalba.it); 4) ordina che la pubblicazione - di cui al punto 4) - avvenga, per il periodo di sei giorni, a cura ed a spese del ### S.r.l.s. e ### 1978 S.r.l.s. e a spese di queste ultime, spese che, ove anticipate dall'appellante a seguito dell'inerzia delle condannate, potranno essere oggetto di rivalsa nei loro confronti; 5) fissa, ex art. 131 C.P.I. e 614 bis c.p.c. una penale di ### per ogni inosservanza dei provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio relativi al marchio e di ### per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tali provvedimenti; 6) condanna ### 1978 S.r.l.s. e ### S.r.l.s., in solido tra loro, a rifondere alla società appellante le spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in ### oltre ### per spese vive, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge e, quanto al secondo grado, in ### oltre ### per spese vive, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20/11/2024 ### est. ### S.




sintesi e commento
Tutela del Marchio Registrato e Onere della Prova del Preuso: Una Rilettura Critica
La pronuncia in commento affronta una controversia in materia di proprietà industriale, focalizzandosi sulla contrapposizione tra un marchio registrato e un presunto preuso di un segno distintivo simile. La vicenda trae origine dall'azione promossa da una società titolare del marchio registrato "### Neon" nei confronti di altre due società che utilizzavano denominazioni e marchi contenenti le parole "###" e "Neon". L'attrice lamentava la violazione dei propri diritti di privativa industriale e chiedeva l'inibitoria dell'uso dei segni contestati, il ritiro dal commercio dei prodotti recanti tali segni, la pubblicazione della sentenza e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di primo grado, pur riconoscendo la validità del marchio registrato e la confondibilità tra i segni in conflitto, aveva respinto la domanda attorea, ritenendo provato il preuso del marchio da parte delle società convenute, risalente a un periodo antecedente alla registrazione del marchio da parte dell'attrice. Tale decisione si basava su una serie di documenti, tra cui documenti di trasporto, visure camerali e altri atti societari, che, secondo il Tribunale, dimostravano la continuità dell'uso del marchio da parte delle convenute e dei loro danti causa a partire dagli anni '80.
La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l'appello della società titolare del marchio registrato. I giudici di secondo grado hanno posto l'accento sull'onere della prova gravante su chi invoca il preuso, sottolineando la necessità di dimostrare un uso effettivo e continuativo del marchio nel tempo. La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta dalle convenute non era sufficiente a provare la continuità dell'uso del marchio, in particolare nel periodo immediatamente precedente alla registrazione del marchio da parte dell'attrice. In particolare, è stata evidenziata la mancanza di documenti relativi a un significativo lasso di tempo, tale da far presumere l'interruzione dell'uso del marchio da parte delle convenute.
La Corte d'Appello ha inoltre criticato l'eccessiva importanza attribuita dal Tribunale di primo grado ai rapporti familiari tra i soggetti che si sono succeduti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, ritenendo insufficiente tale elemento a dimostrare il trasferimento del marchio da una società all'altra. I giudici hanno ribadito la necessità di fornire una prova specifica del trasferimento del marchio, soprattutto in caso di fallimento di una delle società coinvolte.
In definitiva, la Corte d'Appello ha ritenuto che le società convenute non avessero fornito una prova sufficiente del preuso del marchio, accogliendo la domanda dell'attrice e ordinando l'inibitoria dell'uso dei segni contestati, il ritiro dal commercio dei prodotti recanti tali segni e la pubblicazione della sentenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.