CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sentenza n. 782/2024 del 12-06-2024
principi giuridici
In caso di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore, il subentro del liquidatore della liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 14-decies della legge n. 3/2012, determina l'improcedibilità della domanda originaria e l'ampliamento degli effetti della contesa a beneficio della massa dei creditori, senza che ciò comporti la necessità per il liquidatore di assolvere agli oneri probatori previsti per l'azione revocatoria esercitata ab origine.
Ai fini della sussistenza dell'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente che l'atto dispositivo determini una variazione qualitativa del patrimonio del debitore che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, senza che sia necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore.
In tema di azione revocatoria ordinaria, la scientia damni, quale elemento psicologico necessario in capo al terzo acquirente a titolo oneroso, consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori, desumibile anche dallo stretto rapporto di parentela con il debitore alienante, unitamente ad ulteriori elementi indiziari quali la prossimità temporale dell'atto dispositivo all'avvio di procedure esecutive e le peculiarità del contenuto dell'atto stesso.
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testo integrale
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sintesi e commento
Azione Revocatoria e Sovraindebitamento: il Subentro del Liquidatore e la Tutela della Massa dei Creditori
La Corte d'Appello si è pronunciata su una vicenda complessa, originata da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore nei confronti di un debitore e di un terzo, al fine di rendere inefficace un atto di compravendita. Il creditore agiva in ragione di un credito vantato e ritenendo che l'atto di disposizione del debitore avesse leso la garanzia patrimoniale. Nel corso del giudizio di primo grado, è intervenuto il liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, chiedendo anch'egli la declaratoria di inefficacia dell'atto, ma a vantaggio della massa dei creditori.
Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l'azione del creditore originario, accogliendo invece quella del liquidatore. Gli originari convenuti, ovvero il debitore e il terzo acquirente, hanno impugnato la sentenza.
La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'impugnazione, confermando la decisione di primo grado. I giudici hanno chiarito che l'intervento del liquidatore non configura una nuova azione, bensì una prosecuzione dell'azione originaria, con un ampliamento degli effetti a favore della massa dei creditori. Il liquidatore, quindi, subentra nella posizione del creditore originario, accettando la causa nello stato in cui si trova, ma con la legittimazione ad agire nell'interesse di tutti i creditori.
La Corte ha ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente la sussistenza di un eventus damni, inteso come la potenziale difficoltà o incertezza nel soddisfacimento del credito, anche a seguito di una variazione qualitativa del patrimonio del debitore. Nel caso specifico, la vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto è stata ritenuta idonea a rendere più difficoltosa l'azione esecutiva.
Inoltre, la Corte ha confermato la sussistenza della scientia damni in capo al debitore, ovvero la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. Quanto al terzo acquirente, la Corte ha valorizzato lo stretto vincolo di parentela con il debitore, ritenendolo un elemento indiziario della conoscenza della situazione debitoria e dell'idoneità dell'atto a ledere le ragioni dei creditori.
Infine, la Corte ha rigettato le censure relative alla condanna alle spese processuali, confermando la soccombenza degli appellanti.
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