CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sentenza n. 1171/2025 del 07-11-2025
principi giuridici
Il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione per l'assenza del vincolo di accessorietà, desumibile dal tenore complessivo dell'accordo, anche in presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta", qualora siano previste deroghe agli artt. 1939, 1945, 1956 e 1957 c.c., che precludono al garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, e l'obbligo di rimborsare somme restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti.
In tema di contratto autonomo di garanzia, la nullità sopravvenuta per mancata indicazione dell'importo massimo garantito, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 154 del 1992 che ha modificato l'art. 1938 c.c., opera per i debiti sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della predetta legge, qualora il contratto sia stato stipulato anteriormente e non sia intervenuta una nuova convenzione fideiussoria con espressa pattuizione dell'importo massimo garantito, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca.
L'eccezione di nullità delle clausole contrattuali riproducenti il modello ABI, dichiarato lesivo della concorrenza dal Provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, è ininfluente per i contratti autonomi di garanzia, in quanto tale provvedimento concerne esclusivamente le fideiussioni omnibus, e la parte che eccepisce la nullità di un contratto di garanzia di diverso contenuto è tenuta a dimostrare l'illecito antitrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata.
In un contratto autonomo di garanzia, il garante può opporre al beneficiario solo l'exceptio doli generalis, in caso di escussione abusiva o fraudolenta, o la nullità del contratto principale per illiceità della causa o del motivo comune alle parti, nonché le eccezioni relative al contratto originario che riguardino la violazione di norme imperative, come la nullità della clausola anatocistica.
La disciplina antiusura di cui alla L. n. 108 del 1996 non si applica retroattivamente ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore, se relativi a rapporti completamente esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario è illegittima anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite che ha escluso l'esistenza di un uso normativo derogatorio dell'art. 1283 c.c.
La capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto (CMS) è illegittima, sia che la CMS sia assimilabile agli interessi passivi, rendendo nulle le clausole anatocistiche pattuite nel regime anteriore all'art. 25 D.Lgs. n. 342 del 1999, sia che sia un corrispettivo autonomo dagli interessi, non essendo ad essa estensibile la disciplina dell'anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c. per gli interessi scaduti, dovendo in tal caso l'importo essere conteggiato solo alla chiusura definitiva del conto.
In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca per il pagamento del saldo passivo e il correntista chieda la rideterminazione del saldo lamentando addebiti illegittimi, la carenza di estratti conto o altra documentazione per l'integrale ricostruzione del rapporto comporta che, per la banca, il calcolo del dovuto può farsi azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile o i saldi intermedi mancanti; per il correntista, che lamenti l'illegittimo addebito, il calcolo può farsi dimostrando un saldo positivo o un minore saldo negativo, o beneficiando dell'azzeramento del saldo di partenza o dei saldi intermedi, con la conseguenza che la banca non ottiene nulla per i periodi non documentati e il correntista nulla recupera.
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sintesi e commento
Fideiussione e autonomia contrattuale: la Corte d'Appello ridefinisce i limiti della garanzia bancaria
La recente pronuncia della Corte d'Appello di L'Aquila offre spunti di riflessione significativi in materia di contratti di garanzia bancaria, in particolare per quanto concerne la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, e le implicazioni derivanti dalla nullità sopravvenuta per mancata indicazione dell'importo massimo garantito. La vicenda trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da alcuni garanti, chiamati a rispondere per le obbligazioni di una società debitrice nei confronti di un istituto bancario, successivamente divenuto parte di un'altra entità.
I garanti avevano sottoscritto, nel lontano 1989, un contratto denominato "fideiussione", lamentando in primo grado plurimi profili di illegittimità, tra cui l'illiceità della causa, l'indeterminatezza dell'oggetto e la violazione di normative bancarie, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, l'accertamento di una minor somma dovuta. L'istituto di credito, costituitosi in giudizio, aveva eccepito la prescrizione dei diritti e la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione, con conseguente inopponibilità delle eccezioni sollevate.
Il Tribunale di Teramo, con una sentenza parziale e una definitiva, aveva rigettato le eccezioni di prescrizione e le domande di invalidità del contratto di fideiussione e di risarcimento del danno, ma aveva dichiarato la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo del saldo. Il giudice di primo grado aveva qualificato l'obbligazione assunta dai garanti come contratto autonomo di garanzia, ritenendo che l'unica eccezione proponibile fosse la cosiddetta exceptio doli generalis. Aveva inoltre escluso la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e la violazione degli obblighi di buona fede, nonché l'applicabilità dell'art. 1956 e 1957 c.c., stante la deroga espressa. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il Tribunale aveva ritenuto che gli opponenti non avessero fornito la prova della sussistenza di un "contratto a valle" di un'intesa restrittiva della concorrenza. La sentenza definitiva, basandosi sulla CTU, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato i garanti al pagamento di una somma rideterminata.
Gli appellanti hanno impugnato entrambe le sentenze, contestando, tra l'altro, l'erronea qualificazione del contratto come autonomo di garanzia anziché fideiussione omnibus, la limitazione delle eccezioni proponibili, la nullità sopravvenuta della fideiussione per omessa indicazione dell'importo massimo garantito e la nullità delle clausole riproducenti il modello ABI per violazione della normativa antitrust. Hanno inoltre censurato l'adesione del giudice di primo grado alla CTU, ritenuta nulla e viziata.
La Corte d'Appello, esaminando i motivi di gravame, ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, in quanto le nuove disposizioni non erano applicabili al caso di specie. Nel merito, la Corte ha ritenuto parzialmente fondato l'appello.
In primo luogo, la Corte ha confermato la qualificazione del contratto come autonomo di garanzia. Nonostante il nomen iuris di "fideiussione", l'analisi complessiva delle clausole contrattuali, in particolare quelle che prevedevano l'obbligo di pagare "a semplice richiesta scritta" anche in caso di opposizione del debitore, la deroga all'art. 1939 c.c. (mantenimento degli effetti anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale), la preclusione per il fideiussore di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca esercita la facoltà di recesso, la dispensa dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. e la deroga all'art. 1956 c.c., ha evidenziato la volontà delle parti di delineare una garanzia in termini di autonomia rispetto all'obbligazione principale.
Per quanto riguarda l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali riproducenti il modello ABI per violazione della normativa antitrust, la Corte ha ritenuto che la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia rendesse ininfluente tale assunto. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 concerne le sole fideiussioni omnibus, e non altri contratti di garanzia. Inoltre, essendo il contratto stipulato nel 1989, prima dell'entrata in vigore della L. 287/90, non poteva configurarsi un'intesa anticoncorrenziale posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo.
Un punto cruciale della decisione riguarda la nullità sopravvenuta del rapporto di garanzia. La Corte ha accolto l'eccezione degli appellanti, richiamando la giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la fideiussione omnibus stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 della L. 154/92 (che ha modificato l'art. 1938 c.c. imponendo l'indicazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future) conserva efficacia unicamente per i debiti sorti a carico del debitore principale prima di tale data. Per i debiti successivi, occorre una nuova convenzione fideiussoria con l'espressa indicazione dell'importo massimo garantito, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca. Nel caso di specie, non essendovi stata alcuna rinnovazione della convenzione di garanzia, la Corte ha dichiarato la nullità sopravvenuta del rapporto di garanzia limitatamente ai debiti sorti dopo il 9 luglio 1992.
La Corte ha poi affrontato le questioni di nullità relative al rapporto base intercorrente tra il debitore principale e il creditore. Ha ribadito che, data la natura autonoma della garanzia, il garante non può opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto base, salvo l'exceptio doli generalis in caso di escussione abusiva o fraudolenta, o in caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa o violazione di norme imperative. Ha confermato l'esclusione dell'applicabilità della normativa sull'usura (L. 108/1996) ratione temporis, essendo i contratti stati stipulati e chiusi prima della sua entrata in vigore.
Per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi, la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010, che ha escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999. Pur avendo il primo giudice correttamente dichiarato la nullità della clausola anatocistica, la sentenza appellata è stata ritenuta viziata per aver accolto il conteggio della CTU esteso fino ad epoca successiva alla risoluzione del rapporto e per non aver considerato che l'espunzione della capitalizzazione trimestrale dovesse riguardare tutte le competenze della banca, inclusa la commissione di massimo scoperto e altre spese.
Per tali ragioni, la Corte ha disposto la riconvocazione del CTU per ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere alla data del 24 luglio 1995, considerando solo i debiti sorti fino al 9 luglio 1992 ed eliminando la capitalizzazione degli interessi e delle competenze. All'esito della nuova CTU, che ha rettificato un errore materiale, è emerso un debito complessivo ridotto. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi mossi dalle parti alle conclusioni del CTU, ribadendo i principi giurisprudenziali in materia di ricostruzione del saldo in presenza di documentazione incompleta.
Le ulteriori censure relative alla commissione di massimo scoperto e alle condizioni contrattuali sono state ritenute inammissibili, in quanto il garante può sollevare solo eccezioni relative al rapporto principale garantito per violazione di norme imperative o illiceità della causa, oltre all'exceptio doli.
In definitiva, la Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello, dichiarando la nullità sopravvenuta del rapporto di garanzia limitatamente ai debiti sorti dopo il 9 luglio 1992 e condannando i garanti al pagamento di una somma significativamente inferiore rispetto a quella originariamente ingiunta. Le spese di lite dei due gradi di giudizio sono state compensate per tre quarti, e le spese di CTU poste a carico di entrambe le parti in proporzione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.