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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Sentenza n. 565/2022 del 11-07-2022

principi giuridici

In tema di fideiussione, l'adesione del creditore alla convenzione di accollo intervenuta tra il debitore principale e un terzo, ove il contratto di mutuo preveda espressamente la liberazione del fideiussore in tal caso, determina l'estinzione della garanzia fideiussoria.

La circostanza che, nell'ambito del rapporto bancario relativo al contratto di mutuo fondiario, sussistano posizioni a sofferenza in capo alla debitrice, non implica la risoluzione del contratto, potendo la stessa debitrice o un terzo subentrare mediante accollo, permanendo in vita il contratto con tutte le clausole relative, salvo che il contratto sia stato dichiarato risolto o che sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fideiussione e Accollo del Debito: Effetti sulla Garanzia Personale


La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa a un'opposizione a precetto, originata da un contratto di mutuo fondiario. Una società aveva concesso un'anticipazione fondiaria a un'altra società, garantita da ipoteca e da fideiussioni prestate da terzi. Successivamente, la società debitrice aveva conferito gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria a una terza società, prevedendo contestualmente l'accollo del mutuo.
La vicenda è giunta in sede giudiziale a seguito della notifica di un atto di precetto ai fideiussori per il pagamento di una somma ingente. Questi ultimi avevano quindi proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, la decadenza delle fideiussioni per effetto dell'accollo del debito da parte della terza società.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'opposizione, ritenendo che l'obbligazione fideiussoria fosse venuta meno a seguito dell'accollo del debito. La società creditrice aveva quindi impugnato la decisione, sostenendo che il contratto di mutuo era stato risolto per inadempimento della mutuataria e che, in ogni caso, non vi era stato un valido accollo del debito con efficacia liberatoria per i fideiussori.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. I giudici hanno rilevato che la circostanza dell'esistenza di posizioni a sofferenza in capo alla debitrice non implicava la risoluzione del contratto di mutuo, il quale poteva rimanere in vita con tutte le sue clausole, anche a seguito dell'accollo del debito da parte di un terzo.
La Corte ha inoltre evidenziato che, nel caso di specie, la banca aveva espressamente acconsentito all'accollo del mutuo da parte della terza società, la quale aveva comunicato l'accollo stesso. Tale circostanza, unitamente alla previsione contrattuale che prevedeva la liberazione dei fideiussori in caso di accollo del debito, aveva determinato la decadenza della fideiussione.
I giudici hanno quindi concluso che, in presenza di un'espressa previsione contrattuale e dell'accettazione dell'accollo da parte del creditore, la fideiussione prestata era decaduta, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria nei confronti dei fideiussori.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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