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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

Sentenza n. 326/2023 del 17-04-2023

principi giuridici

In tema di divisione giudiziale, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

I vizi che infirmano l'operato del consulente tecnico d'ufficio sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che le nullità che inficiano il risultato della c.t.u. restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.

Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.

Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'### anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Scioglimento della Comunione Ereditaria: Onere della Prova e Valutazione degli Immobili


La Corte d'Appello si è pronunciata in merito a una controversia relativa allo scioglimento di una comunione ereditaria, confermando la decisione di primo grado. La vicenda trae origine dalla successione di due persone, i cui eredi legittimi si trovavano in disaccordo sulla divisione dei beni ereditari, costituiti da fabbricati e terreni.
In primo grado, il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione, assegnando i beni immobili ai diversi eredi e stabilendo un conguaglio in denaro a carico di uno di essi. Tale decisione era stata impugnata, contestando principalmente la valutazione dei beni immobili effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (CTU) e l'omessa considerazione di elementi che, a dire dell'appellante, avrebbero dovuto portare a una diversa stima.
La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, ritenendo infondate le censure mosse alla sentenza di primo grado. In particolare, i giudici hanno evidenziato che la perizia di parte prodotta dall'appellante, contenente una diversa valutazione di un immobile, era stata depositata solo in grado di appello e, pertanto, non poteva essere presa in considerazione per valutare l'operato del Tribunale.
La Corte ha inoltre sottolineato che, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, grava sulla parte che contesta la percezione di canoni di locazione l'onere di provare che il bene era stato infruttifero nel periodo considerato. Nel caso di specie, l'appellante non aveva fornito alcuna prova dell'irreperibilità dell'inquilino e, di conseguenza, della mancata percezione dei canoni.
Infine, la Corte ha confermato la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, evidenziando che, nei procedimenti di divisione giudiziale, il principio della soccombenza trova applicazione con riferimento alle spese conseguenti a pretese eccessive o inutili resistenze alla divisione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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