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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Sentenza n. 454/2022 del 05-07-2022

principi giuridici

La pendenza di una procedura di concordato preventivo non preclude l'azione di accertamento del credito in sede di cognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche qualora il credito sia stato incluso nella procedura concorsuale, in quanto la verifica dell'elenco dei creditori effettuata ai sensi dell'art. 171 l.f. ha natura amministrativa e la procedura di concordato preventivo, a differenza del fallimento, non implica la verifica del passivo e l'accertamento dei crediti concorsuali.

La domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 169 l.f., richiamando l'art. 55 l.f., sospende, riguardo ai crediti chirografari, il corso degli interessi, sia convenzionali che legali, fino alla chiusura della procedura.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento del Credito Concordatario e Sospensione degli Interessi: Limiti all'Opposizione a Decreto Ingiuntivo


Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno ha affrontato una complessa vicenda riguardante l'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un Comune nei confronti di una società in concordato preventivo. Il Comune aveva ottenuto il decreto ingiuntivo per la restituzione di somme precedentemente versate alla società in esecuzione di una sentenza di primo grado, successivamente riformata in appello. La società si era opposta al decreto, eccependo l'impossibilità di agire per il credito in ragione dell'intervenuto concordato preventivo e contestando la debenza degli interessi.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione principale sollevata dalla società, affermando che l'esistenza di una procedura di concordato preventivo non preclude l'azione di accertamento del credito in sede di cognizione ordinaria. I giudici hanno precisato che, a differenza del fallimento, il concordato preventivo non implica una verifica del passivo con efficacia di accertamento dei crediti concorsuali. L'unico divieto imposto dalla legge fallimentare riguarda le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ma non impedisce le azioni di accertamento. Pertanto, il fatto che il credito sia soggetto alla falcidia concordataria non incide sulla sua azionabilità in sede accertativa.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione in relazione alla debenza degli interessi. Richiamando l'articolo 169 della legge fallimentare, che rinvia all'articolo 55, i giudici hanno stabilito che la domanda di concordato sospende, per i crediti chirografari, il corso degli interessi, sia convenzionali che legali, fino alla chiusura della procedura. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo è stato revocato e il credito del Comune è stato rideterminato, escludendo gli interessi maturati dopo la presentazione della domanda di concordato.
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società, rilevando che essa riproduceva una precedente azione, fondata sugli stessi fatti e motivi, già rigettata con un'ordinanza passata in giudicato. In considerazione della natura della controversia e della posizione delle parti, le spese di lite sono state integralmente compensate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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