TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Sentenza n. 112/2023 del 28-02-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale ed è tenuto a provare la sussistenza del credito azionato in via monitoria.
La fattura commerciale, pur non costituendo di per sé prova del rapporto giuridico sottostante, assume valore indiziario e può concorrere, unitamente ad altri elementi probatori quali la corrispondenza tra le parti, gli estratti delle scritture contabili e le testimonianze, a fondare la pretesa creditoria.
L'estratto autentico delle scritture contabili, pur non avendo valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, assume valore probatorio rimesso al libero apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., qualora si tratti di rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa tra imprenditori.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Onere della Prova e Valore delle Scritture Contabili tra Imprenditori
La pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, focalizzandosi sull'onere della prova in capo alle parti e sul valore probatorio delle scritture contabili nel contesto di rapporti commerciali tra imprese.
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa a responsabilità limitata nei confronti di una società, per il mancato pagamento di fatture relative a prestazioni lavorative successive a un contratto originario. La società ingiunta proponeva opposizione, contestando la regolarità fiscale delle fatture, l'esistenza di vizi nelle opere realizzate e sostenendo che le somme richieste fossero già state corrisposte o non dovute.
Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, ha richiamato il principio della "ragione più liquida", che consente al giudice di risolvere la controversia partendo dalla questione più agevole e rapida da definire. Ha poi ribadito il principio generale dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, specificando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto (formalmente convenuto) provare la sussistenza del credito azionato, mentre al debitore opponente (formalmente attore) spetta provare l'eventuale fatto estintivo dell'obbligazione, come l'avvenuto pagamento.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la società opponente non aveva contestato l'esecuzione delle prestazioni fatturate, ma piuttosto la loro qualità e la loro inclusione nel contratto originario. Tuttavia, non aveva fornito prove sufficienti dei vizi lamentati, né aveva dimostrato che le somme richieste fossero già state pagate.
Il Tribunale ha riconosciuto alle fatture prodotte dalla cooperativa opposta un valore indiziario, in quanto provenienti unilateralmente dal creditore. Tuttavia, ha sottolineato che tali indizi erano corroborati da ulteriori elementi probatori, quali la corrispondenza tra le parti, gli estratti delle scritture contabili e le testimonianze raccolte nel corso del giudizio. In particolare, ha attribuito valore probatorio all'estratto autentico delle scritture contabili, richiamando l'art. 2710 c.c., che consente di utilizzare i libri e le scritture contabili regolarmente tenuti come prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Il Tribunale ha quindi concluso che la cooperativa opposta aveva fornito una prova sufficiente della sussistenza del proprio credito, mentre la società opponente non aveva assolto l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione. Di conseguenza, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando la società opponente al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.