TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sentenza n. 99/2019 del 29-01-2019
principi giuridici
La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di occupazione legittima in via d'urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un illecito permanente di diritto comune, che non determina il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni, fatta salva la facoltà del proprietario di rinunciare al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato e chiedere il risarcimento per equivalente.
In caso di occupazione illegittima di un fondo, il risarcimento del danno per la perdita di valore del terreno e l'indennità di occupazione legittima, relativa alla perdita temporanea della disponibilità del bene, costituiscono pregiudizi ontologicamente diversi, cui conseguono attribuzioni patrimoniali distinte e concorrenti.
La competenza in unico grado della Corte d'Appello in materia di indennità per occupazione legittima non preclude la rilevabilità della relativa incompetenza per materia del Tribunale oltre la prima udienza di trattazione, in assenza di tempestiva eccezione di parte.
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testo integrale
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sintesi e commento
Risarcimento Danni da Occupazione Illegittima: Riconoscimento del Diritto al Risarcimento Integrale e all'Indennità di Occupazione Legittima
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa all'occupazione di alcuni terreni privati, avvenuta in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza emesso a favore di un Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.). L'occupazione, finalizzata alla realizzazione di opere di urbanizzazione, non fu seguita dall'emanazione del decreto di esproprio, determinando una situazione di illegittimità protrattasi nel tempo.
Il proprietario dei terreni agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione illegittima. Nel corso del procedimento, intervenne una società, affermando di essere divenuta proprietaria di una porzione dei terreni occupati. Successivamente, a seguito di una riorganizzazione degli enti territoriali, il giudizio fu riassunto nei confronti dell'ente subentrante all'A.S.I. e dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.).
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'I.R.S.A.P., richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia di successione degli enti. Nel merito, il giudice ha accertato che l'occupazione dei terreni era divenuta illegittima a seguito della scadenza del termine previsto dal decreto di occupazione d'urgenza, senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio.
Richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Tribunale ha escluso la possibilità di configurare un'acquisizione sanante della proprietà in favore della pubblica amministrazione a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo. In tale contesto, ha affermato il diritto del proprietario al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, quantificandolo tenendo conto del deprezzamento subito dai terreni a seguito della realizzazione dell'opera pubblica.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto del proprietario all'indennità per l'occupazione legittima, relativa al periodo in cui l'occupazione era sorretta da un valido titolo giuridico. La quantificazione di tale indennità è stata effettuata sulla base del valore venale dell'area occupata, frazionato per il periodo di durata dell'occupazione legittima.
Infine, il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti della società intervenuta, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio da parte di quest'ultima. Le spese processuali sono state ripartite tra le parti in ragione della soccombenza.
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