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TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Sentenza n. 900/2024 del 01-10-2024

principi giuridici

In tema di assicurazione contro i danni, l'omesso o ritardato pagamento del premio assicurativo successivo al primo determina la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901, comma 2, c.c., con conseguente inoperatività della polizza per i sinistri verificatisi nel periodo di sospensione.

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato che entri in interazione con la res si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, ovvero concorra, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., a diminuire la responsabilità del custode.

La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona derivante da lesione dell'integrità psicofisica deve avvenire sulla base di parametri di valutazione uniformi, individuati, in difetto di previsioni normative, nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità del Custode e Concorso di Colpa del Danneggiato in Infortunio Occorso in Locale Pubblico


La pronuncia in esame affronta un caso di responsabilità civile derivante da un infortunio occorso all'interno di un locale pubblico, nello specifico un ristorante-discoteca. La vicenda trae origine dalla caduta di una cliente, avvenuta nei pressi dei servizi igienici del locale, a causa della presenza di un liquido scivoloso sul pavimento e della scarsa illuminazione. La danneggiata ha quindi citato in giudizio la società esercente l'attività, invocando la responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, e chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Nel corso del procedimento, è stata chiamata in causa la compagnia assicurativa della società convenuta, la quale ha eccepito la carenza di copertura assicurativa al momento del sinistro a causa del mancato pagamento di una rata del premio. Il giudice ha accolto tale eccezione, estromettendo la compagnia assicurativa dal giudizio.
Quanto al merito della controversia, il tribunale ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dall'attrice. Il giudice ha inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità oggettiva del custode, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, sottolineando come gravasse sulla società convenuta l'obbligo di vigilare e mantenere in sicurezza i locali, adottando le misure necessarie per evitare danni a terzi.
Il tribunale ha accertato, sulla base delle prove testimoniali raccolte, che la caduta era stata causata dalla presenza di un liquido scivoloso sul pavimento e dalla scarsa illuminazione, elementi che rendevano il luogo pericoloso per gli utenti. Tuttavia, il giudice ha anche rilevato un concorso di colpa della danneggiata, ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, in quanto quest'ultima era a conoscenza della precaria illuminazione dei servizi igienici e avrebbe potuto adottare maggiori cautele per evitare l'incidente.
In particolare, è emerso che l'attrice era consapevole della mancanza di luce nel bagno e, nonostante ciò, vi si era recata senza adottare particolari precauzioni. Il tribunale ha quindi ritenuto che la condotta negligente della danneggiata avesse contribuito in misura significativa al verificarsi dell'evento dannoso, riducendo proporzionalmente la responsabilità della società convenuta.
In definitiva, il tribunale ha condannato la società esercente l'attività al risarcimento del danno biologico subito dalla danneggiata, quantificato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ma ha ridotto l'ammontare del risarcimento del 50% a causa del concorso di colpa della vittima. Sono state rigettate, invece, le richieste di risarcimento del danno esistenziale e del danno morale, in quanto non adeguatamente provate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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