TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sentenza n. 357/2022 del 14-06-2022
principi giuridici
La mancata menzione del livello negli atti di provenienza di un immobile, pur non costituendo prova dirimente, unitamente alla mancata percezione del canone enfiteutico da parte del concedente e alla realizzazione di trasformazioni sostanziali del fondo da parte del livellario, integra un quadro indiziario idoneo a dimostrare l'interversione del possesso e il conseguente acquisto per usucapione del diritto di proprietà.
La presentazione di una domanda di affrancazione da parte del livellario non configura rinuncia tacita all'usucapione, qualora tale domanda sia finalizzata alla regolarizzazione di una situazione catastale e non implichi un riconoscimento univoco del diritto del concedente, specie se preceduta da una contestazione della sussistenza del diritto di livello e da una manifestazione di volontà di non corrispondere il canone.
La destinazione effettiva di un fabbricato, accertata in base alle sue caratteristiche oggettive e all'utilizzo che ne viene fatto, prevale sulla sua classificazione formale ai fini della determinazione del valore di affranco del livello, anche in assenza di un titolo edilizio pienamente valido al momento della valutazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento della Proprietà Piena per Usucapione e Estinzione del Livello
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla proprietà di alcuni immobili, originariamente gravati da un diritto di livello a favore del Fondo per il Culto. L'attore, ritenendosi proprietario pieno dei beni, ha agito in giudizio per accertare l'inesistenza di diritti del convenuto, il quale, a sua volta, ha avanzato pretese economiche a titolo di canoni enfiteutici non corrisposti e per l'affrancazione del fondo.
Il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, basando la propria decisione su due ordini di considerazioni. In primo luogo, ha rilevato che, per quanto riguarda alcuni terreni, il valore di affranco risultava inferiore al limite stabilito dalla legge per l'estinzione del livello. In secondo luogo, e con riferimento all'intero compendio immobiliare, ha ritenuto fondata l'eccezione di usucapione sollevata dall'attore.
Il giudice ha evidenziato come, dagli atti di acquisto dei beni, non emergesse alcun riferimento all'esistenza del livello, e come fosse pacifico che né l'attore né i precedenti proprietari avessero mai corrisposto il canone enfiteutico. Inoltre, è stato accertato che nel corso degli anni era stata operata una trasformazione sostanziale del fondo, con la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione al posto di un preesistente edificio rurale. Tale circostanza, unitamente alla mancata corresponsione del canone e all'assenza di menzioni del livello negli atti di acquisto, è stata interpretata come un'interversione del possesso, idonea a qualificare il rapporto tra l'attore e i beni come possesso uti dominus, protrattosi per un periodo di tempo sufficiente a maturare l'usucapione.
Il Tribunale ha respinto l'argomentazione del convenuto, secondo cui un'istanza di affrancazione presentata dall'attore avrebbe rappresentato un atto di riconoscimento del diritto del Fondo, incompatibile con la volontà di avvalersi dell'usucapione. Il giudice ha ritenuto che tale istanza fosse finalizzata unicamente a regolarizzare una situazione catastale, nel presupposto che il diritto di livello fosse comunque estinto per legge, e che non potesse essere interpretata univocamente come una rinuncia all'usucapione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l'attore proprietario pieno degli immobili, rigettando la domanda riconvenzionale del convenuto e compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti, in ragione della particolarità della fattispecie e del comportamento tenuto dalle parti prima dell'inizio del giudizio.
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