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TRIBUNALE DI L'AQUILA

Sentenza n. 741/2023 del 29-11-2023

principi giuridici

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione finalizzato all'accertamento del credito, nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria non postula né la presenza del fideiussore alla conclusione dell'obbligazione principale, né che questa sia necessariamente antecedente alla prestazione della garanzia, essendo ammissibile la fideiussione per obbligazioni future ai sensi dell'art. 1938 c.c., purché sia indicato l'importo massimo garantito.

La produzione in giudizio dell'atto pubblico di fusione per incorporazione è idonea a provare l'avvenuta incorporazione di una società in un'altra, senza che sia necessaria l'allegazione degli atti preparatori alla fusione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria: validità delle fideiussioni e onere della prova


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo con il quale un istituto di credito intimava a due soggetti, una debitrice principale e una fideiussore, il pagamento di una somma ingente a titolo di residuo di due finanziamenti garantiti da fideiussioni. Gli opponenti contestavano la pretesa creditoria eccependo, tra l'altro, il difetto di prova dell'incorporazione della banca originaria in quella attuale, un presunto danno derivante dalla tardiva erogazione dei finanziamenti, la mancata sottoscrizione di una delle fideiussioni da parte del garante e l'aggravamento della posizione del fideiussore per omessa comunicazione della morosità del debitore principale. In corso di causa, veniva sollevata anche la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in quanto redatte su moduli standard ABI.
Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, il giudice ha affrontato le questioni processuali, ritenendo procedibile l'azione nonostante l'istanza di mediazione fosse stata presentata dagli opponenti e non dall'opposta, in quanto la condizione di procedibilità si sostanzia nell'effettivo incardinamento della procedura, indipendentemente dalla parte che l'abbia promossa. Quanto alla questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, il Tribunale l'ha qualificata come eccezione, e non come domanda riconvenzionale, ritenendola comunque infondata per genericità e mancanza di prova, non avendo gli opponenti allegato tempestivamente il provvedimento della ### d'### rilevante ai fini della decisione.
Nel merito, il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore l'onere di fornire la prova del proprio credito. Nel caso di specie, la banca aveva assolto tale onere producendo i contratti di finanziamento e le fideiussioni, nonché allegando l'inadempimento degli opponenti. Quanto alle eccezioni sollevate da questi ultimi, il giudice le ha ritenute infondate. In particolare, ha ritenuto provata l'incorporazione della banca originaria, ha escluso la sussistenza di un danno derivante dalla tardiva erogazione dei finanziamenti, ha accertato la regolare sottoscrizione delle fideiussioni da parte del garante e ha verificato che quest'ultimo era stato informato della morosità del debitore principale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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