TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sentenza n. 630/2022 del 14-10-2022
principi giuridici
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta.
Il concordato omologato, pur essendo obbligatorio per tutti i creditori anteriori e potendo estendere i suoi effetti ai soci illimitatamente responsabili, non pregiudica i diritti dei creditori verso i fideiussori del debitore, ai sensi dell'art. 184, comma 2, L.F.
Il creditore, pur non potendo promuovere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo e dei soci illimitatamente responsabili che beneficiano del concordato, conserva la legittimazione e l'interesse ad agire in sede di cognizione ordinaria per l'accertamento del proprio credito, anche tramite provvedimenti esecutivi.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: oneri e conseguenze
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso da un Tribunale a favore di una banca, creditrice di una società in nome collettivo per un saldo debitore su un conto corrente. A garanzia di tale debito, alcuni soci avevano rilasciato fideiussioni omnibus.
La società debitrice e i fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, tra l'altro, la violazione della legge fallimentare in relazione alla procedura di concordato preventivo cui era soggetta la società, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, il giudice ha affrontato la questione della mediazione obbligatoria, chiarendo che, ai sensi della normativa vigente, condizione di procedibilità non è la partecipazione effettiva alla mediazione, bensì il suo avvio. Nel caso specifico, pur essendo stata la procedura avviata dagli opponenti anziché dalla banca opposta, il Tribunale ha ritenuto tale circostanza irrilevante, in quanto la procedura era stata comunque instaurata e, peraltro, in un periodo in cui vi era incertezza giurisprudenziale sull'individuazione della parte onerata dell'avvio. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la banca, per il tramite del proprio difensore, aveva partecipato alla mediazione, conclusasi senza accordo.
Nel merito, il giudice ha respinto le eccezioni degli opponenti relative alla violazione della legge fallimentare. Ha precisato che, sebbene il concordato preventivo sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori e possa estendersi ai soci illimitatamente responsabili, i creditori conservano impregiudicati i propri diritti nei confronti dei fideiussori del debitore. Nel caso di specie, i soci opponenti, oltre ad essere illimitatamente responsabili, avevano anche assunto la veste di fideiussori, con la conseguenza che la banca conservava il diritto di agire nei loro confronti nonostante il concordato preventivo.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che, sebbene la legge fallimentare impedisca azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore in concordato, ciò non preclude al creditore di agire in sede di cognizione ordinaria per l'accertamento del credito, anche tramite provvedimenti esecutivi, in quanto il titolo esecutivo è presupposto, ma non si identifica con la procedura esecutiva.
Infine, il Tribunale ha affrontato la questione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale da parte della banca su un immobile di proprietà di uno degli opponenti, ritenendola legittima in quanto l'iscrizione di ipoteca è un diritto del creditore in forza di titolo esecutivo giudiziale e non costituisce azione esecutiva o cautelare, né impedisce l'esecuzione del concordato preventivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.