TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sentenza n. 367/2022 del 17-05-2022
principi giuridici
Nelle controversie in materia locatizia, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione anziché con ricorso è ammissibile e tempestiva qualora l'atto di citazione sia notificato ed iscritto a ruolo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
Il consenso del creditore all'espromissione, pur necessario anche nell'ipotesi di espromissione cumulativa, può essere manifestato per facta concludentia, perfezionandosi il rapporto obbligatorio secondo lo schema di cui all'art. 1333 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione: validità dell'espromissione e interpretazione della volontà delle parti
La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni di locazione, fondato su una scrittura privata con cui alcuni soggetti si impegnavano a saldare il debito di una società. L'opponente contestava l'esistenza di un'obbligazione personale, sostenendo che il documento costituisse una mera ricognizione di debito o promessa di pagamento a nome della società debitrice.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che la scrittura privata integrasse un'espromissione, ovvero l'assunzione del debito altrui da parte di un terzo nei confronti del creditore. Il giudice ha motivato la decisione evidenziando che, se l'intenzione fosse stata quella di impegnare esclusivamente la società, la sottoscrizione sarebbe stata apposta dal solo legale rappresentante. La presenza della firma di entrambi i soci, invece, induce a ritenere che gli stessi abbiano voluto assumere un impegno personale al pagamento del debito.
Il Tribunale ha richiamato l'articolo 1272 del codice civile, che disciplina l'espromissione, sottolineando come la giurisprudenza prevalente consideri tale istituto un contratto tra il creditore e il terzo espromittente. Pur riconoscendo che il consenso del creditore non debba necessariamente essere espresso, ma possa manifestarsi anche per facta concludentia, il giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, l'accettazione di pagamenti parziali da parte di uno degli obbligati e la successiva stipula di un nuovo contratto di locazione con lo stesso, dimostrassero implicitamente l'assenso del creditore all'impegno assunto.
Pertanto, il Tribunale ha concluso per la validità dell'espromissione e, di conseguenza, per l'obbligo degli espromittenti al pagamento del debito, confermando il decreto ingiuntivo opposto. La decisione si basa su un'interpretazione della volontà delle parti, desunta dal comportamento complessivo e dalle circostanze del caso, privilegiando la sostanza dell'impegno assunto rispetto alla mera formulazione letterale del documento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.