TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza n. 5293/2022 del 22-11-2022
principi giuridici
Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dei benefici economici in favore delle vittime del dovere, la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale diritto soggettivo, essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici, sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge.
I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009.
L'erogazione dei benefici economici in favore delle vittime del dovere è subordinata all'inserimento del beneficiario nella graduatoria unica nazionale aggiornata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di garantire il rispetto del tetto massimo di spesa annuo previsto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento dei Benefici per Vittime del Dovere: Criteri di Valutazione dell'Invalidità e Diritto all'Inserimento in Graduatoria
La pronuncia in esame affronta la complessa materia dei benefici riconosciuti alle vittime del dovere, focalizzandosi in particolare sui criteri di valutazione dell'invalidità e sul diritto all'erogazione delle relative provvidenze economiche.
Il caso trae origine dalla vicenda di un ex vigile urbano, rimasto ferito in un conflitto a fuoco durante un tentativo di sventare una rapina. A seguito dell'evento, l'interessato aveva presentato domanda per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ottenendo un riconoscimento di invalidità del 21% da parte della commissione medica competente. Ritenendo tale valutazione insufficiente, il soggetto ha adito il Tribunale, chiedendo una corretta quantificazione dell'invalidità e la conseguente liquidazione delle spettanti elargizioni economiche.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, richiamando la normativa di riferimento in materia di vittime del dovere e i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in merito ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità. In particolare, è stato ribadito che la valutazione dell'invalidità deve tenere conto sia del danno biologico che del danno morale, secondo i criteri medico-legali previsti dal d.P.R. n. 181/2009.
Nel caso specifico, il giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale, al fine di accertare l'effettiva percentuale di invalidità derivante dalle lesioni subite. Il CTU, sulla base della documentazione medica e dell'esame clinico, ha concluso che l'invalidità complessiva del ricorrente, tenuto conto del danno permanente, biologico e morale, era pari al 25%.
Alla luce di tale accertamento, il Tribunale ha dichiarato il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria unica nazionale tenuta dal Ministero dell'Interno, presupposto necessario per l'erogazione dei benefici economici previsti per le vittime del dovere, quali la speciale elargizione e l'assegno vitalizio. Tuttavia, il giudice non ha accolto la domanda di condanna immediata al pagamento di tali benefici, rimettendo la concreta erogazione alla posizione del ricorrente nella suddetta graduatoria e alla disponibilità dei relativi fondi.
La decisione evidenzia l'importanza di una corretta valutazione medico-legale dell'invalidità, quale presupposto fondamentale per l'accesso ai benefici riconosciuti alle vittime del dovere. Al contempo, sottolinea la necessità di rispettare i limiti di spesa previsti dalla legge, subordinando l'effettiva erogazione delle provvidenze all'inserimento nella graduatoria nazionale e alla disponibilità delle risorse finanziarie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.