TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza n. 1098/2023 del 16-03-2023
principi giuridici
In tema di inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita di un pacchetto turistico, l'intermediario di viaggi risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, quali la scelta oculata dell'organizzatore, la trasmissione tempestiva delle prenotazioni, l'incasso del prezzo o la sua restituzione in caso di annullamento, ma non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi offerti a quelli promessi, salvo che il viaggiatore dimostri che l'intermediario conosceva o avrebbe dovuto conoscere, usando la diligenza esigibile, l'inaffidabilità del tour operator o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse.
È inattendibile il testimone che abbia un interesse concreto, attuale e personale a deporre a favore di una parte, al fine di creare un precedente giurisprudenziale a lui vantaggioso, soprattutto se, a breve distanza dalla testimonianza, intraprenda un'azione giudiziaria analoga basata sugli stessi fatti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Distinte tra Organizzatore e Venditore nel Contratto di Viaggio: Il Danno da Vacanza Rovinata
Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli Nord ha affrontato il tema della responsabilità nel contratto di viaggio, con particolare riferimento al danno da vacanza rovinata, delineando con precisione i confini tra la figura dell'organizzatore (tour operator) e quella del venditore (agenzia di viaggi).
La vicenda trae origine da una controversia insorta a seguito di un soggiorno ritenuto insoddisfacente presso una struttura alberghiera. In primo grado, il Giudice di Pace aveva condannato in solido l'agenzia di viaggi e la società fornitrice del servizio alberghiero al risarcimento del danno patito da una viaggiatrice.
L'agenzia di viaggi ha impugnato la sentenza, contestando la propria responsabilità, sostenendo di aver agito esclusivamente come intermediario e di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni. Contestualmente, la società fornitrice del servizio alberghiero ha proposto appello incidentale, lamentando un'errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado e contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno da vacanza rovinata.
Il Tribunale, in sede di appello, ha accolto sia l'appello principale che quello incidentale. I giudici hanno richiamato l'articolo 43 del Codice del Turismo, il quale prevede che, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Tale disposizione, secondo il Tribunale, esclude la responsabilità solidale, imponendo una valutazione proporzionale alla condotta di ciascuna figura coinvolta.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che l'agenzia di viaggi aveva agito esclusivamente come intermediario, limitandosi a vendere un pacchetto turistico fornito da terzi. Di conseguenza, non poteva essere ritenuta responsabile per i disservizi riscontrati nella struttura alberghiera, a meno che non fosse dimostrata una sua colpa nella scelta del tour operator o nella verifica della veridicità delle informazioni fornite.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto inattendibile la testimonianza chiave su cui si era basata la decisione di primo grado, in quanto il testimone aveva un interesse personale nella causa, avendo promosso a sua volta un'azione risarcitoria per gli stessi fatti.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda di risarcimento nei confronti dell'agenzia di viaggi e della società fornitrice del servizio alberghiero.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.