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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 3025/2023 del 29-06-2023

principi giuridici

Nel giudizio avente ad oggetto il diritto all'indennità di accompagnamento, l'accertamento del requisito sanitario mediante decreto di omologa preclude la rimessione in discussione dello stesso, ma non esclude la necessità di verificare l'esistenza degli ulteriori requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione.

L'omessa presentazione dell'autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza di ricovero gratuito in istituto e alla non titolarità di prestazioni incompatibili non preclude l'accoglimento della domanda di indennità di accompagnamento, qualora siano accertati gli altri requisiti di legge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indennità di Accompagnamento: Accertamento dei Requisiti Non Sanitari e Onere Probatorio


La pronuncia in esame affronta la questione del diritto all'indennità di accompagnamento, prestazione assistenziale riconosciuta a persone totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza assistenza o che necessitino di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, a condizione che non siano ricoverate gratuitamente in istituto.
Nel caso specifico, gli eredi di una persona deceduta hanno citato in giudizio l'### al fine di ottenere il pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento, in seguito al riconoscimento del diritto con decreto di omologa emesso dal Tribunale. L'### si è opposto al pagamento, eccependo la mancata presentazione del modello AP23, necessario per attestare la sussistenza dei requisiti non sanitari per l'erogazione della prestazione.
Il giudice, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha precisato che, in tali controversie, il giudizio è a cognizione piena, sebbene limitato alla verifica dell'esistenza dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge, essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario effettuato in sede di omologa.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda dei ricorrenti, dichiarando il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento per il periodo compreso tra l'inizio del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (o dalla diversa data di accertamento del requisito) e la data del decesso. Il giudice ha motivato la decisione evidenziando che l'omesso deposito dell'autodichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di ricovero gratuito in istituto o di titolarità di prestazioni incompatibili non preclude la condanna dell'### al pagamento.
Tuttavia, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con due ordini di ragioni. In primo luogo, ha rilevato che la parte ricorrente aveva prodotto la documentazione relativa all'invio del modello AP23 all'### solo nel corso del giudizio, in data successiva all'introduzione della causa. Tale comportamento è stato considerato una violazione del principio di diligente collaborazione che grava sul creditore al fine di consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione. In secondo luogo, il giudice ha tenuto conto del mancato deposito in giudizio dell'autodichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di ricovero gratuito in istituto o di titolarità di prestazioni incompatibili.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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