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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 4138/2023 del 11-10-2023

principi giuridici

In materia di appalti di servizi, la disciplina pattizia di cui all'art. 4 del ### per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, pur prevedendo il diritto all'assunzione al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, consente la riduzione dell'orario lavorativo in ragione delle esigenze tecnico-organizzative del nuovo appalto, senza che possa configurarsi un obbligo per l'imprenditore subentrante di garantire il medesimo trattamento economico già riconosciuto dal precedente appaltatore, salvo diversa specifica previsione di fonte pattizia.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale nel settore delle imprese esercenti servizi di pulizia, l'art. 33 del ### prevede un orario minimo settimanale di 14 ore, derogabile qualora il lavoratore manifesti la disponibilità ad operare su più appalti nello stesso ambito territoriale, ove l'impresa ne abbia e non sussistano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riduzione dell'Orario di Lavoro e Cambio di Appalto: Assenza di Trasferimento d'Azienda e Legittimità della Variazione


Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Napoli Nord ha affrontato la questione della legittimità della riduzione dell'orario di lavoro a seguito di un cambio di appalto nel settore delle pulizie. La controversia è nata dal ricorso di un lavoratore che contestava la riduzione unilaterale del proprio orario di lavoro da parte della società subentrante nell'appalto di pulizia presso un ufficio postale. Il lavoratore sosteneva di avere diritto al mantenimento delle condizioni economiche e contrattuali preesistenti, in virtù del rapporto con la precedente società appaltatrice.
Il Tribunale, dopo aver preliminarmente affermato la propria competenza territoriale in ragione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, ha esaminato nel merito la questione. I giudici hanno rigettato la tesi del ricorrente secondo cui si sarebbe configurato un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Tale norma prevede la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e la conservazione dei diritti derivanti dal rapporto stesso in caso di trasferimento d'azienda, inteso come operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata che conserva la propria identità. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che non vi era stato alcun mutamento nella titolarità dell'attività economica organizzata, né era stata allegata la tipologia negoziale o il provvedimento in base al quale il trasferimento sarebbe stato attuato. Al contrario, dalle stesse allegazioni del ricorrente emergeva che il personale già impiegato nell'appalto era stato assunto dalla società resistente ai sensi dell'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia.
Esclusa la configurabilità di un trasferimento d'azienda, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente non aveva contestato la circostanza, dedotta dalla società resistente, secondo cui la committente aveva richiesto un numero inferiore di ore settimanali per la pulizia dell'ufficio postale in questione. I giudici hanno quindi ritenuto legittima la riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente, in quanto le condizioni contrattuali pattuite tra il committente e il nuovo appaltatore giustificavano tale variazione.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l'art. 4 del CCNL di settore prevede unicamente il diritto all'assunzione al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, ma consente espressamente la possibilità di una riduzione dell'orario lavorativo a fronte delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto. Tale disposizione, secondo i giudici, mira a contemperare la stabilità dell'occupazione con la necessità di assicurare la possibilità per l'imprenditore subentrante di conoscere il costo della manodopera e di esercitare la propria libertà di iniziativa economica.
Infine, il Tribunale ha esaminato la questione della compatibilità della riduzione dell'orario di lavoro con l'art. 33 del CCNL, che fissa un orario minimo settimanale per i contratti a tempo parziale. I giudici hanno rilevato che tale norma prevede la possibilità per il lavoratore di manifestare la propria disponibilità a operare su più appalti al fine di raggiungere l'ammontare di ore previsto. Nel caso di specie, la società resistente aveva specificamente rappresentato di non avere altra possibilità di ricollocare il dipendente in altri uffici postali o appalti presenti nel medesimo ambito territoriale, circostanza che non era stata specificamente contestata dal ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato il ricorso del lavoratore, compensando integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della novità della questione, del comportamento processuale e della peculiarità della vicenda esaminata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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