TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza n. 2997/2024 del 21-06-2024
principi giuridici
Nelle azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, grava sul compratore che agisce in giudizio l'onere di provare l'esistenza dei vizi e delle eventuali conseguenze dannose, nonché il nesso causale tra i primi e le seconde.
Il giudice, pur esercitando il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, deve fondare tale liquidazione sulla prova dell'esistenza di danni risarcibili e sull'impossibilità o particolare difficoltà per la parte interessata di provarne il preciso ammontare.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, ivi incluse quelle di C.T.P., devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e sono prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Vizi di Conformità e Responsabilità del Venditore: Un Caso di Compravendita di Autoveicolo
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord ha affrontato una controversia in materia di compravendita di un autoveicolo, focalizzandosi sulla sussistenza di vizi di conformità e sulla conseguente responsabilità del venditore.
Nel caso specifico, l'acquirente di un'auto nuova aveva citato in giudizio la concessionaria venditrice, lamentando la presenza di diversi difetti che, a suo dire, rendevano il veicolo inidoneo all'uso. I vizi segnalati includevano malfunzionamenti all'antifurto, anomalie allo sterzo, problemi al monitor di bordo e comportamenti anomali del sistema bluetooth. L'attore chiedeva, in via principale, la risoluzione del contratto e la restituzione dell'intera somma pagata, oppure, in subordine, una riduzione del prezzo a titolo di risarcimento per la svalutazione subita dal veicolo.
La concessionaria si difendeva eccependo, tra l'altro, la scadenza della garanzia biennale, la carenza di legittimazione attiva dell'acquirente (in quanto l'auto era stata rivenduta) e l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha accertato la sussistenza di alcuni dei vizi lamentati dall'acquirente, in particolare malfunzionamenti allo sterzo, all'impianto radio/navigatore e all'antifurto. Il CTU ha inoltre evidenziato che, nonostante la casa madre avesse rilasciato degli aggiornamenti software potenzialmente risolutivi, questi non erano stati implementati sul veicolo in questione.
Il giudice ha quindi ritenuto che, sebbene i vizi riscontrati non rendessero l'auto totalmente inidonea all'uso, essi ne avevano comunque compromesso l'affidabilità e il valore. Di conseguenza, ha condannato la concessionaria a risarcire l'acquirente per la svalutazione subita dal veicolo, quantificata in ###. Il Tribunale ha basato il calcolo del risarcimento sulla differenza tra il prezzo di acquisto del veicolo e il valore di permuta riconosciuto al momento della successiva rivendita.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto all'attore il diritto al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica preventiva (ATP), sia quelle relative al CTU che quelle del consulente tecnico di parte (CTP). Infine, la concessionaria è stata condannata al pagamento delle spese legali del giudizio, in ragione della sua parziale soccombenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.