TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza n. 1057/2025 del 19-03-2025
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda monitoria, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.; in difetto, i fatti non contestati si presumono pacifici e non necessitano di istruzione probatoria.
In tema di appalto, il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo può opporre all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, anche quando la domanda di garanzia sia prescritta e indipendentemente dalla proposizione in via riconvenzionale di detta domanda.
La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande nuove, che vanno presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale e Onere della Prova nell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo in Materia di Appalto
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un appaltatore, il quale aveva richiesto il pagamento del saldo per lavori di demolizione eseguiti su commissione di una società. L'appaltatore, titolare di una ditta individuale operante nel settore edile, aveva stipulato un contratto d'appalto con la società, la quale si era impegnata a corrispondere un determinato importo per la demolizione di due fabbricati non residenziali.
L'appaltatore, dopo aver ricevuto un acconto, aveva emesso fatture per il saldo, rimaste insolute. Di conseguenza, aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo residuo. La società committente aveva proposto opposizione, eccependo l'inadempimento dell'appaltatore. In particolare, la società sosteneva che l'appaltatore non aveva provveduto alla demolizione delle fondazioni dei fabbricati, attività ritenuta indispensabile per l'acquisto del fondo da parte della società stessa, e che non aveva correttamente smaltito i rifiuti derivanti dalla demolizione, sversandone una parte in un'area adibita a piscina.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha preliminarmente dichiarato inammissibili le domande di risoluzione del contratto e di esatto adempimento formulate dalla società opponente solo nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in quanto considerate domande nuove rispetto all'atto di opposizione.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato i principi generali in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, sottolineando che tale giudizio dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opponente assume la posizione di convenuto sostanziale e, pertanto, è gravato dall'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda monitoria.
Il giudice ha evidenziato che il contratto d'appalto prevedeva una serie di interventi di demolizione specificamente elencati, tra i quali non figurava espressamente la demolizione delle fondazioni. Pertanto, ha ritenuto che tale attività non rientrasse nell'oggetto del contratto. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la società committente non aveva fornito alcuna prova concreta delle proprie contestazioni relative al mancato smaltimento dei rifiuti, limitandosi a generiche allegazioni non supportate da riscontri documentali.
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla società opponente era destituita di fondamento e ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando la società al pagamento dell'importo dovuto, oltre IVA e spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.