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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 1959/2025 del 23-05-2025

principi giuridici

Nel contratto preliminare di compravendita, la clausola che subordina l'efficacia del contratto alla concessione di un mutuo al promissario acquirente configura una condizione mista, il cui mancato avveramento determina la caducazione del contratto, salvo che la mancata concessione del mutuo sia imputabile a dolo o colpa del promissario acquirente.

La denuncia di riempimento abusivo di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta o autenticata, richiede la proposizione di querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c. solo qualora il riempimento sia avvenuto absque pactis, ossia in assenza di autorizzazione del sottoscrittore, e non nel caso di riempimento contra pacta, che configura un inadempimento del mandato ad scribendum.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancato Avveramento della Condizione Sospensiva e Restituzione della Caparra Confirmatoria


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla mancata conclusione di un contratto definitivo di compravendita immobiliare, a seguito del mancato avveramento di una condizione sospensiva espressamente pattuita tra le parti.
Nel caso di specie, l'attore aveva stipulato una proposta di acquisto per un immobile, versando una somma a titolo di caparra confirmatoria. La proposta era condizionata all'ottenimento di un mutuo da parte dell'acquirente. Nonostante la richiesta, l'istituto di credito negava la concessione del finanziamento. L'acquirente, pertanto, richiedeva la restituzione della caparra versata, richiesta cui il venditore si opponeva, adducendo di aver sostenuto spese per la modifica della destinazione d'uso dell'immobile.
Il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, ordinando la restituzione della caparra. I giudici hanno rilevato che l'esistenza della clausola condizionale era incontestata e che il mancato ottenimento del mutuo, per cause non imputabili all'acquirente, aveva determinato il venir meno dell'efficacia della proposta di acquisto. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che il venditore aveva effettivamente incassato la somma versata a titolo di caparra.
Quanto alla domanda riconvenzionale del venditore, volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la modifica della destinazione d'uso dell'immobile, il Tribunale l'ha ritenuta infondata, in quanto la proposta di acquisto prevedeva che l'acquirente accettasse l'immobile nello stato di fatto in cui si trovava, senza alcun riferimento a modifiche della destinazione d'uso.
Il Tribunale ha infine respinto l'eccezione del venditore secondo cui la clausola condizionale sarebbe stata inserita abusivamente in un foglio firmato in bianco, non avendo il convenuto fornito prova di tale circostanza. I giudici hanno ricordato che, in assenza di disconoscimento della firma, la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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