TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza n. 4438/2025 del 13-11-2025
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte non integra un vizio del processo logico tale da inficiare le conclusioni del CTU, traducendosi in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice.
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testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento del Requisito Sanitario per l'Assegno di Invalidità Civile: Valore Probatorio della CTU e Limiti del Dissenso Diagnostico
La pronuncia in esame trae origine da un ricorso promosso dall'### avverso l'esito di un accertamento tecnico preventivo (ATP) volto al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. La persona interessata aveva avviato la procedura, ottenendo un parere favorevole da parte del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato in sede di ATP. L'###, tuttavia, aveva manifestato formale dissenso rispetto alle conclusioni peritali, contestando la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'ottenimento del beneficio.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha confermato le risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di ATP. Il giudice ha evidenziato come il CTU avesse analizzato in modo esaustivo le condizioni psicofisiche della persona, basandosi sia sulla documentazione medica prodotta che sull'esame obiettivo. Il consulente aveva inoltre fornito una dettagliata motivazione delle proprie conclusioni, facendo riferimento alle tabelle ministeriali per la valutazione delle invalidità e indicando, per ciascuna patologia riscontrata, il relativo codice e grado di invalidità.
Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso dell'###, ritenendo che le contestazioni mosse dall'ente previdenziale integrassero un mero "dissenso diagnostico". A tal proposito, il giudice ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, in presenza di una consulenza tecnica d'ufficio adeguatamente motivata, il dissenso rispetto alle conclusioni peritali può essere censurato solo qualora si evidenzino carenze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, oppure l'omissione di accertamenti strumentali indispensabili per una corretta diagnosi. La mera difformità tra le valutazioni del consulente e quelle della parte non è, di per sé, sufficiente a inficiare la validità della perizia.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato la sussistenza del requisito sanitario in capo alla persona interessata, confermando il diritto all'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Le spese di lite e quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio sono state poste a carico dell'###, in quanto parte soccombente.
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