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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 1243/2026 del 09-04-2026

principi giuridici

Ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso ai sensi dell'art. 2049 c.c., è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie dell'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa norma la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Il limite della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento del caso fortuito, inteso come fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Infortunio in Supermercato: Onere della Prova e Responsabilità del Custode


Una recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord ha affrontato un caso di risarcimento danni a seguito di una caduta avvenuta all'interno di un supermercato. La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un cliente che, mentre si trovava in un supermercato, inciampava in uno scatolone posizionato a terra da un dipendente del negozio. Il cliente, lamentando lesioni personali, aveva citato in giudizio la società che gestisce il supermercato, invocando la responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente (articolo 2049 del Codice Civile) e, in subordine, la responsabilità per omessa custodia (articolo 2051 del Codice Civile). La società convenuta, contestando la propria responsabilità, aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla compagnia assicurativa, ha esaminato il merito della controversia. I giudici hanno ricordato che, nel caso di responsabilità per fatto illecito altrui (articolo 2049 del Codice Civile), è necessario dimostrare sia il rapporto di preposizione tra l'autore del danno e il responsabile, sia un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e le mansioni svolte dal preposto. Quanto alla responsabilità per omessa custodia (articolo 2051 del Codice Civile), il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che configura tale responsabilità come oggettiva, basata sul mero rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha causato il danno. In questo caso, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il custode può liberarsi da responsabilità dimostrando l'esistenza di un caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile ed eccezionale che interrompe il nesso causale.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse fornito la prova del fatto illecito e del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia. Le dichiarazioni testimoniali e le fotografie prodotte non avevano dimostrato la pericolosità obiettiva dello stato dei luoghi, tale da rendere inevitabile la caduta. Al contrario, le circostanze del caso, come la presenza di uno scaffalista intento a sistemare la merce, le buone condizioni di illuminazione e il contrasto cromatico tra lo scatolone e il pavimento, avrebbero dovuto indurre il cliente a prestare maggiore attenzione. Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni, condannando gli eredi dell'attore al pagamento delle spese processuali in favore sia della società convenuta che della compagnia assicurativa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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