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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sentenza n. 1169/2020 del 25-11-2020

principi giuridici

L'azione di rescissione per lesione ultra dimidium si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto, coincidente con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, salvo che il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva o concluso in stato di pericolo.

Ai fini dell'interversione del possesso di cui all'art. 1141 c.c., non è sufficiente un mero atto di volizione interno, ma è necessaria una manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il possessore, che si traduca in atti dai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua.

La nullità della compravendita per violazione del divieto del patto commissorio presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un accordo preventivo tra le parti, in virtù del quale il trasferimento del bene sia la conseguenza della mancata estinzione del debito e il creditore realizzi un arricchimento ingiustificato in danno della controparte.

L'azione di ingiustificato arricchimento non è proponibile qualora il danneggiato possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, avendo natura complementare e sussidiaria.

Il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento di un bene oggetto di occupazione abusiva si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., decorrente dal primo giorno di occupazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Usucapione, Patto Commissorio e Rescissione per Lesione: Un Caso di Proprietà Immobiliare Contesa


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda riguardante la proprietà di alcuni immobili. Una società agiva in giudizio per ottenere il rilascio di un locale e di un appartamento, rivendicandone la proprietà in virtù di un atto di compravendita stipulato anni prima. Le persone convenute, rispettivamente moglie e figlia del venditore originario, si opponevano alla richiesta, adducendo di aver usucapito i beni e contestando la validità della compravendita.
Nel corso del giudizio, venivano chiamati in causa anche gli altri eredi del venditore, i quali sollevavano ulteriori eccezioni, tra cui la nullità del contratto per violazione del divieto di patto commissorio e la rescissione per lesione ultra dimidium, chiedendo in subordine un indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove raccolte, ha rigettato le domande riconvenzionali formulate dalle persone convenute e dai terzi chiamati in causa. In particolare, il giudice ha escluso l'usucapione, rilevando che non era decorso il termine ventennale necessario e che, in ogni caso, la società attrice aveva manifestato la volontà di interrompere il possesso utile ad usucapire.
Quanto alla nullità per patto commissorio, il Tribunale ha evidenziato l'assenza di un accordo preventivo tra le parti che collegasse la vendita del bene all'estinzione di un debito preesistente. In mancanza di tale nesso, non poteva configurarsi la violazione del divieto di cui all'art. 2744 del codice civile.
Anche la domanda di rescissione per lesione è stata respinta, in quanto prescritta. Il giudice ha precisato che il termine annuale per l'azione di rescissione decorre dalla conclusione del contratto, e non da un momento successivo. Infine, è stata ritenuta infondata anche la pretesa di ingiustificato arricchimento, in quanto l'azione era preclusa dalla possibilità di esperire altri rimedi tipici e, comunque, prescritta.
Accertata la validità del titolo di proprietà della società attrice e l'assenza di titoli idonei a giustificare l'occupazione degli immobili da parte delle persone convenute e dei terzi chiamati in causa, il Tribunale ha accolto la domanda principale e ha ordinato il rilascio dei beni. È stata invece rigettata la domanda di risarcimento danni per l'occupazione abusiva, in quanto prescritta e non adeguatamente provata. Il Tribunale ha, tuttavia, riconosciuto la detenzione senza titolo degli immobili e ha ordinato il rilascio degli stessi.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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