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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sentenza n. 150/2022 del 02-02-2022

principi giuridici

È affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale che, senza il consenso di tutti i condomini, modifica i criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese per la prestazione di servizi nell'interesse comune, incidendo sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà.

In tema di impugnazione di delibere assembleari, solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, non gli altri condomini estranei a tale rapporto.

Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui essa dispone, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità avuto riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, verificando che i condomini abbiano avuto la possibilità di informarsi sull'oggetto delle future deliberazioni.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnazione di Delibera Condominiale: Profili di Nullità e Annullabilità


La pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale. L'attore, agendo sia in proprio che in qualità di legale rappresentante di una società, contestava la validità della delibera del 30 ottobre 2015, adducendo una serie di vizi formali e sostanziali. Il condominio si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la decadenza dell'azione per il decorso dei termini di legge.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dal condominio, ritenendola tardiva in quanto formulata oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c.. Nel merito, il giudice ha esaminato le singole censure mosse dall'attore alla delibera impugnata.
In relazione alla mancata allegazione dei singoli punti all'ordine del giorno, il Tribunale ha rilevato che l'art. 1136 c.c. richiede la redazione del verbale assembleare, dal quale deve emergere l'oggetto della discussione. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che dal verbale impugnato emergesse con sufficiente chiarezza l'oggetto della discussione di volta in volta trattato.
Quanto alla mancata allegazione delle deleghe, il Tribunale ha evidenziato che l'amministratore è tenuto a notificare ai condomini assenti la delibera adottata, ma non anche le deleghe dei condomini rappresentati. Il giudice ha inoltre precisato che solo il condomino delegante è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega.
In merito alla mancanza della corretta indicazione dei quorum deliberativi, il Tribunale ha rilevato che dal tenore complessivo del verbale impugnato era possibile individuare i quorum deliberativi al fine di consentire la verifica della validità del voto.
Il Tribunale ha invece accolto le censure relative alla ripartizione delle spese, rilevando che la stessa era avvenuta sulla base di un'attribuzione di millesimi difformi da quelli contenuti nel regolamento condominiale. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la modifica dei criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese richiede il consenso di tutti i condomini.
In conseguenza di ciò, il Tribunale ha dichiarato la nullità della delibera assembleare limitatamente ai punti relativi alla ripartizione delle spese e all'approvazione delle tabelle millesimali difformi dal regolamento condominiale.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., in quanto non era stato specificato in cosa consisterebbe il danno patito dall'attore.
Le spese di lite sono state compensate nella misura della metà, mentre la restante parte è stata posta a carico del condominio convenuto. Il condominio è stato inoltre condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in quanto non aveva partecipato senza giustificato motivo all'incontro di mediazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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