TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sentenza n. 303/2022 del 04-03-2022
principi giuridici
Il professionista incaricato della tenuta della contabilità e della redazione delle dichiarazioni fiscali è tenuto ad acquisire i dati necessari per l'adempimento dell'obbligazione, eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, al fine di consentire a quest'ultimo di raggiungere il risultato auspicato.
La diligenza qualificata che il professionista deve profondere impone allo stesso di informare il cliente della funzione degli studi di settore e delle potenziali conseguenze in caso di dichiarazione ad essi non conformi.
Il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento del professionista ai suoi obblighi professionali e gli importi pagati dal contribuente in seguito ad accertamenti fiscali sussiste qualora la corresponsione di sanzioni ed interessi sia conseguenza immediata e diretta dell'inesatto adempimento del professionista.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Commercialista per Errata Compilazione Dichiarazione dei Redditi: Onere della Prova e Diligenza Professionale
La pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore affronta un caso di responsabilità contrattuale derivante da un contratto di prestazione d'opera professionale tra un contribuente e una società di servizi contabili. La vicenda trae origine da presunte negligenze nella compilazione della dichiarazione dei redditi, che avrebbero causato accertamenti fiscali e conseguenti esborsi per il contribuente.
Nel caso di specie, il contribuente lamentava di aver subito accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate a causa di errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi da parte della società convenuta, incaricata della tenuta delle scritture contabili e della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il contribuente sosteneva di aver fornito tutte le informazioni necessarie per la corretta compilazione dei documenti tributari e chiedeva il risarcimento dei danni subiti, quantificati nelle somme versate all'erario per regolarizzare la propria posizione.
La società convenuta eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento e, nel merito, contestava la propria responsabilità, sostenendo che la propria attività si limitasse alla mera elaborazione dati e che la prestazione fosse stata eseguita con la dovuta diligenza.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione, in quanto sollevata tardivamente. Nel merito, il giudice ha richiamato il principio secondo cui le obbligazioni del professionista sono di mezzi e non di risultato, e che l'inadempimento può derivare dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata. In applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio, il Tribunale ha ritenuto che il contribuente avesse fornito adeguata prova della fonte del diritto fatto valere, mentre la società convenuta non era riuscita a dimostrare di aver profuso un adeguato grado di diligenza nell'adempimento delle prestazioni cui era tenuta.
Il Tribunale ha evidenziato che la stessa difesa della società convenuta aveva implicitamente riconosciuto la natura di consulenza fiscale della prestazione, e che la documentazione prodotta dal contribuente dimostrava che la società era depositaria delle scritture contabili. Inoltre, il giudice ha valorizzato la mancata comparizione del legale rappresentante della società all'interrogatorio formale, ritenendola un elemento di prova a sostegno della domanda del contribuente.
Il Tribunale ha quindi accertato la responsabilità contrattuale della società convenuta, condannandola al risarcimento dei danni subiti dal contribuente. Tuttavia, il giudice ha precisato che il risarcimento è limitato alle somme versate a titolo di sanzioni e interessi, in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inesatto adempimento della società convenuta. In particolare, il Tribunale ha ritenuto risarcibili le sanzioni e gli interessi derivanti dall'erronea indicazione di un credito d'imposta inesistente e dalla mancata acquisizione dei dati necessari per la corretta compilazione delle dichiarazioni.
Il Tribunale ha invece escluso il risarcimento delle maggiori imposte versate dal contribuente, in quanto non era stato provato che la definizione dell'accertamento con atto di adesione fosse dipesa dalla condotta imperita della società convenuta. Allo stesso modo, il giudice ha escluso il risarcimento di somme versate all'erario in relazione alle quali il contribuente non aveva fornito alcuna spiegazione o documentazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.