TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sentenza n. 934/2022 del 20-06-2022
principi giuridici
La mancata proposizione del reclamo avverso l'ordinanza resa all'esito del procedimento ex art. 700 c.p.c. preclude la possibilità di dolersi in via ordinaria degli effetti del provvedimento divenuto definitivo, rendendo inammissibile l'azione ordinaria volta ad ottenerne la revoca o l'annullamento.
In tema di responsabilità processuale aggravata, la condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta anche in assenza di specifica prova del danno subito dalla controparte, mirando la norma a preservare la funzionalità del sistema giustizia attraverso la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Impugnabilità di un'Ordinanza Cautelare: Necessità del Reclamo e Limiti all'Azione Ordinaria
La pronuncia in esame affronta la questione della corretta modalità di impugnazione di un'ordinanza emessa a seguito di un procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. La vicenda trae origine da un'azione promossa da un soggetto volta ad ottenere la declaratoria di nullità di un decreto con il quale era stato ordinato ad una struttura sanitaria di rettificare un referto medico. Nello specifico, si contestava l'erronea indicazione del luogo e delle circostanze di un evento traumatico subito da un paziente.
L'attore, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la nullità della notifica del decreto cautelare e l'assenza di un diritto tutelabile in capo al ricorrente nel procedimento cautelare. Il convenuto, dal canto suo, contestava l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, ritenendola inammissibile. Il Giudice ha motivato la decisione evidenziando che, avverso l'ordinanza cautelare di cui si chiedeva la revoca o l'annullamento, l'unico rimedio esperibile era il reclamo, e non un'ordinaria azione di cognizione. L'attore, non avendo proposto reclamo nei termini previsti, non poteva dolersi in via ordinaria degli effetti di un provvedimento divenuto definitivo. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che l'attore non aveva neppure indicato quale fosse la situazione giuridica meritevole di tutela che sarebbe stata lesa dal provvedimento cautelare.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avanzata dal convenuto, in considerazione della manifesta inammissibilità dell'azione promossa. Il Giudice ha condannato l'attore al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, determinata in via equitativa, e alla rifusione delle spese di lite.
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