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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Sentenza n. 2214/2023 del 08-11-2023

principi giuridici

Nel contratto di noleggio, il locatore assolve l'onere probatorio relativo all'esistenza di danni ai veicoli locati mediante la produzione in giudizio della documentazione redatta in contraddittorio con il conduttore, attestante l'assenza dei medesimi danni al momento della consegna dei beni in esecuzione del contratto.

In tema di risarcimento del danno derivante da uso improprio del bene locato, la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, salvo che sia accompagnata da quietanza o accettazione, ovvero provenga da soggetto terzo rispetto al locatore che intende utilizzarla.

In materia di accertamento tecnico, qualora le parti intendano permettere l'indagine dei vizi sui veicoli prima della loro riparazione, è onere delle stesse azionare un procedimento di istruzione preventiva, onde cristallizzare gli esiti dell'analisi peritale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripartizione dell'Onere Probatorio e Valutazione del Danno da Uso Improprio in un Contratto di Noleggio


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto di noleggio di macchinari industriali, nello specifico carrelli elevatori e transpallet, risolto anticipatamente dal conduttore. La società locatrice ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riscontrati sui beni al momento della restituzione, imputandoli a un uso improprio da parte del conduttore. Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, ha contestato la propria responsabilità, eccependo che i danni preesistevano al noleggio o derivavano dalla normale usura dei beni, proponendo altresì domanda riconvenzionale per la restituzione di somme versate per riparazioni non dovute.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, ha esaminato il merito della controversia. Il Giudice ha posto in evidenza come la sussistenza del rapporto contrattuale e il contenuto dei verbali di restituzione, sottoscritti dalle parti, non fossero oggetto di contestazione, e pertanto dovevano ritenersi provati. Il fulcro della decisione si è concentrato sulla verifica della corretta ripartizione dell'onere probatorio in materia di risarcimento danni derivanti da contratti di locazione e sulla valutazione delle prove offerte dalle parti.
Il Tribunale ha ritenuto che la società locatrice avesse assolto al proprio onere di provare l'esistenza dei danni sui veicoli noleggiati, producendo la documentazione redatta in contraddittorio e dimostrando l'assenza di tali danni al momento della consegna dei beni. A tal fine, sono state considerate decisive le testimonianze di soggetti terzi che avevano curato la consegna dei macchinari, i quali hanno confermato l'integrità dei beni all'inizio del noleggio e la natura traumatica dei danni riscontrati al momento della restituzione. Le dichiarazioni dei testimoni del convenuto, pur evidenziando la preesistenza di segni di usura, non sono state ritenute sufficienti a smentire la responsabilità del conduttore per i danni da uso improprio.
Considerata la necessità di distinguere tra i danni derivanti dalla normale usura e quelli imputabili all'uso improprio, il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Il CTU, pur non potendo esaminare direttamente tutti i macchinari a causa della loro riparazione o alienazione, ha effettuato una valutazione sulla base della documentazione fotografica e dei verbali di restituzione. Il Tribunale ha ritenuto attendibile la CTU, che ha quantificato il danno derivante dall'uso improprio in un determinato importo. Tale importo è stato poi ridotto della somma già incassata dalla locatrice a titolo di garanzia.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale del conduttore, ritenendo che la fattura relativa alla riparazione del tastierino di uno dei macchinari fosse riconducibile a un uso improprio, circostanza confermata dalla testimonianza di un soggetto terzo. Di conseguenza, il convenuto è stato condannato al pagamento del residuo importo a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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