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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sentenza n. 1194/2022 del 31-05-2022

principi giuridici

La scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., salvo il caso di titolo giudiziale definitivo.

Nelle controversie aventi ad oggetto la pretesa contributiva, l'ente creditore è il titolare del credito e, pertanto, esclusivo legittimato passivo sulle questioni di merito sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa la prescrizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione dei Contributi Previdenziali: Onere della Prova e Responsabilità dell'Ente Creditore


La sentenza in commento affronta la questione della prescrizione dei contributi previdenziali, a seguito di un ricorso presentato da un contribuente avverso un estratto di ruolo e una cartella di pagamento emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) per omessi versamenti contributivi relativi a periodi specifici. Il contribuente contestava la legittimità del ruolo e della cartella, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito contributivo.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), costituitosi in giudizio, sosteneva la validità della pretesa creditoria, affermando che l'iscrizione a ruolo era avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione e che il credito non era stato ceduto. L'ADER, anch'essa costituitasi, contestava la domanda.
Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso, dichiarando prescritta la contribuzione oggetto dell'estratto di ruolo impugnato e il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione dei crediti INPS. La decisione si fonda su diversi elementi. In primo luogo, il giudice ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire del ricorrente, nonostante un orientamento giurisprudenziale non univoco in materia, evidenziando come l'INPS non avesse provveduto allo sgravio in autotutela.
In secondo luogo, il giudice ha escluso l'applicabilità della normativa sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto la stessa non ha efficacia retroattiva.
In terzo luogo, il giudice ha accertato la prescrizione quinquennale del credito contributivo, in conformità con il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la scadenza del termine perentorio per opporsi a un atto di riscossione non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. L'INPS non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione nel periodo intercorso tra la notifica della cartella e gli atti successivi.
Infine, il giudice ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di giudizio, compensandole integralmente tra il ricorrente e l'ADER, in ragione del difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, questione controversa in giurisprudenza fino a un recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione. Il giudice ha altresì disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per valutare eventuali profili di danno erariale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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