TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sentenza n. 2018/2022 del 15-11-2022
principi giuridici
L'opposizione all'intimazione di pagamento, fondata su fatti estintivi del credito successivi alla notifica della cartella di pagamento, quali la prescrizione, si configura come azione di accertamento negativo del credito, non soggetta a termini di decadenza.
La scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo non determina la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., salvo il caso di titolo giudiziale divenuto definitivo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prescrizione di Crediti Previdenziali: L'Opposizione all'Intimazione di Pagamento e l'Accertamento Negativo del Credito
La pronuncia in esame affronta la questione della prescrizione dei crediti previdenziali in relazione a un'intimazione di pagamento. Il caso trae origine dall'opposizione presentata da un soggetto avverso un'intimazione di pagamento notificata a seguito di una cartella esattoriale. Il ricorrente contestava la pretesa creditoria, eccependo la prescrizione dei crediti contributivi, maturata in assenza di atti interruttivi nel periodo successivo alla notifica della cartella.
Il Tribunale ha esaminato le diverse forme di tutela giurisdizionale previste per le entrate previdenziali, distinguendo tra l'opposizione al ruolo esattoriale per vizi di merito, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo o della cartella.
Il Giudice ha rigettato l'eccezione di tardività sollevata dall'###, evidenziando che l'azione promossa dal ricorrente, volta ad accertare l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione, non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l'opposizione al ruolo.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, che prevede un termine di prescrizione quinquennale per le contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria. Richiamando il principio espresso dalle ### della Cassazione, il giudice ha sottolineato che la mancata impugnazione di un atto di riscossione non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo il caso di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha accertato l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali, accogliendo l'opposizione e dichiarando l'estinzione del debito. Le spese di lite sono state poste a carico dell'### delle ###, ritenuto responsabile dell'estinzione del credito per prescrizione successiva alla notifica della cartella, mentre sono state compensate nei confronti dell'###.
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