TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sentenza n. 104/2024 del 25-01-2024
principi giuridici
In materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro anche quando l'eterodirezione non derivi da esplicita disciplina d'impresa, ma risulti implicitamente dalla natura degli indumenti o dalla specifica funzione che devono assolvere.
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testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento del diritto alla retribuzione per il tempo di vestizione e svestizione della divisa in ambito sanitario
Il Tribunale di ### si è pronunciato in merito al diritto di un lavoratore del settore sanitario alla retribuzione per il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa di lavoro. La controversia è nata dalla richiesta di un infermiere professionale che rivendicava il riconoscimento come orario di lavoro e la conseguente retribuzione del tempo dedicato alle operazioni di vestizione e svestizione, quantificato in circa 30 minuti per turno. L'Azienda Sanitaria Provinciale convenuta è rimasta contumace.
Il giudice, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato come il diritto alla retribuzione per il tempo di vestizione sussista qualora tale attività sia soggetta a eterodirezione, ovvero quando l'obbligo di indossare la divisa derivi da specifiche disposizioni aziendali o sia intrinseco alla natura dell'attività svolta, in particolare per esigenze di sicurezza e igiene connesse al servizio pubblico e alla tutela del personale.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato l'esistenza di un regolamento aziendale che prevedeva un'eccedenza oraria di 15 minuti per ciascuna fase di vestizione e svestizione, subordinando però il riconoscimento di tale tempo alla timbratura del cartellino. Il lavoratore, basandosi sulle timbrature, ha ricalcolato le somme dovute, quantificando il credito in un importo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto.
Il giudice ha accolto parzialmente la domanda, condannando l'Azienda Sanitaria al pagamento della somma ricalcolata dal lavoratore, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria. La decisione si fonda sul principio secondo cui, nel settore sanitario, l'attività di vestizione e svestizione della divisa, imposta da esigenze di sicurezza e igiene, rientra nell'orario di lavoro e deve essere retribuita, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, purché sia dimostrabile l'effettivo tempo impiegato attraverso sistemi di rilevazione delle presenze. La domanda di indebito arricchimento, proposta in via subordinata, è stata assorbita dalla decisione principale. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'Azienda Sanitaria, in ragione della sua soccombenza.
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