TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sentenza n. 1833/2024 del 27-12-2024
principi giuridici
In tema di responsabilità sanitaria, ove il paziente deduca la responsabilità contrattuale del sanitario e della struttura sanitaria per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, grava sul danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
In tema di infezioni nosocomiali, una volta che il paziente abbia assolto, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale tra l'infezione e la prestazione sanitaria, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da responsabilità, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Medica per Endoftalmite Post-Operatoria: Onere della Prova e Adeguatezza della Profilassi
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato un caso di responsabilità medica derivante da un'infezione post-operatoria, nello specifico un'endoftalmite, insorta a seguito di un intervento di cataratta.
Il paziente aveva citato in giudizio il medico che aveva eseguito l'intervento e l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), lamentando un deficit di informazione sui rischi specifici dell'intervento e una non adeguata profilassi antibiotica pre e intraoperatoria. L'attore sosteneva che l'infezione, insorta poco dopo l'intervento, avesse compromesso gravemente la sua vista.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha parzialmente accolto la domanda del paziente. I giudici hanno richiamato i principi giurisprudenziali consolidati in materia di responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera e del medico, sottolineando come, in questi casi, spetti al paziente provare il nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l'aggravamento della sua condizione, mentre è onere della struttura dimostrare l'impossibilità di una corretta esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e inevitabili.
Nel caso specifico, la CTU aveva evidenziato delle criticità nella profilassi adottata. Pur riconoscendo che l'intervento era stato eseguito secondo i protocolli dell'epoca, il consulente aveva rilevato l'assenza di alcune precauzioni raccomandate dalle linee guida scientifiche per la prevenzione dell'endoftalmite, come la somministrazione di antibiotici per via intracamerale.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, una volta accertato il nesso causale tra l'intervento e l'infezione, gravasse sui convenuti l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la sterilità del sito operatorio e degli strumenti utilizzati, un onere che, nel caso di specie, non era stato adeguatamente assolto.
Di conseguenza, il medico e l'ASP sono stati condannati in solido al risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo subito dal paziente. Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di manleva formulata dal medico nei confronti della sua compagnia assicurativa, condannando quest'ultima a rimborsare al sanitario le somme che dovrà versare all'attore a titolo di risarcimento e spese legali. Infine, i convenuti sono stati condannati a versare all'### una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, a causa della loro ingiustificata mancata partecipazione alla procedura di mediazione.