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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sentenza n. 5/2026 del 08-01-2026

principi giuridici

In materia di indennità di turno per il personale sanitario, l'omessa contestazione specifica da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale, rimasta contumace, delle beggiature e della tabella di calcolo prodotte dal ricorrente, preclude la possibilità di privare di efficacia probatoria tale documentazione, con conseguente accoglimento della domanda volta ad ottenere il pagamento della predetta indennità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indennità di Turno per Infermieri: Onere della Prova e Contumacia dell'Azienda Sanitaria


La pronuncia in esame trae origine dal ricorso di un infermiere professionale, dipendente di un'Azienda Sanitaria Provinciale, volto ad ottenere il pagamento dell'indennità di turno per il periodo compreso tra gennaio 2021 e novembre 2024. Il ricorrente, in servizio presso il reparto di Radiologia di un ospedale, lamentava la mancata corresponsione dell'indennità prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del settore, nonostante l'effettivo svolgimento di turni di lavoro che, a suo dire, ne avrebbero determinato il diritto.
Il lavoratore fondava la propria pretesa sull'articolo 86 del CCNL 2016-2018 e sull'articolo 106 del CCNL 2019-2021, che disciplinano l'indennità di turno per il personale operante su almeno due turni giornalieri. In particolare, evidenziava come, fino al dicembre 2022, l'erogazione dell'indennità fosse subordinata al rispetto di una percentuale minima di turni svolti in orario mattutino e pomeridiano, mentre, a partire dal gennaio 2023, tale vincolo percentuale fosse stato abrogato. A supporto della propria domanda, il ricorrente produceva prospetti riepilogativi delle presenze e una tabella di calcolo dalla quale emergeva l'ammontare dell'indennità spettante.
L'Azienda Sanitaria Provinciale, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Il giudice del lavoro, valutate le allegazioni e la documentazione prodotta dal ricorrente, ha accolto integralmente la domanda. In particolare, il giudice ha rilevato come la parte ricorrente avesse fornito un quadro probatorio puntuale e dettagliato, idoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento dei turni di lavoro e l'ammontare dell'indennità dovuta. La contumacia dell'Azienda Sanitaria, non avendo quest'ultima fornito alcuna prova contraria, ha determinato la piena efficacia probatoria della documentazione prodotta dal lavoratore. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria è stata condannata al pagamento dell'indennità di turno, oltre interessi e rivalutazione, nonché al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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