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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sentenza n. 1829/2022 del 06-07-2022

principi giuridici

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per infortunio sul lavoro, è ammissibile il ricorso al criterio analogico riduttivo per la valutazione del danno biologico, qualora la tabella di riferimento non contempli specificamente la patologia riscontrata, purché tale applicazione sia supportata da adeguata motivazione scientifica e tecnica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento di Rendita INAIL per Infortunio "In Itinere" e Valutazione del Danno Biologico


La sentenza in commento affronta la questione del riconoscimento di una rendita da parte dell'INAIL a seguito di un infortunio "in itinere". La vicenda trae origine da un incidente subito da una persona nel dicembre 2013, che ha riportato una frattura al coccige. Inizialmente, l'INAIL aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6%, liquidando un indennizzo in capitale. Insoddisfatta di tale valutazione, la persona infortunata ha adito le vie legali, sostenendo che i postumi invalidanti fossero superiori al 16% e chiedendo la costituzione di una rendita commisurata a tale invalidità.
Il giudice, dopo aver espletato una consulenza tecnica medico-legale, ha accolto parzialmente la domanda. Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che i postumi permanenti derivanti dall'infortunio erano valutabili nella misura del 16%. In particolare, il consulente ha diagnosticato "cisti radicolari di S2-S3, con mielo meningocele e sindrome di ### in esiti di frattura composta dell'emi sacro di sinistra con deformazione del corpo di S2". Il giudice ha ritenuto condivisibili le conclusioni del consulente, basate su un'analisi completa e precisa della documentazione medica e sulla compatibilità tra la dinamica dell'infortunio e i postumi accertati.
Di conseguenza, il giudice ha condannato l'INAIL a costituire la rendita in favore della persona infortunata, commisurata al grado di invalidità del 16%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Tuttavia, le spese legali sono state compensate tra le parti, tenuto conto della natura della decisione e della controvertibilità delle questioni trattate. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono state poste a carico dell'INAIL.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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