TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sentenza n. 1802/2024 del 02-05-2024
principi giuridici
Nei confronti degli enti locali, ai fini della validità dell'obbligazione contrattuale e della conseguente pretesa creditoria, è necessario che sussista l'impegno di spesa, destinato ad incidere su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, la cui prova incombe sul creditore.
L'art. 191 d.lgs. 267/2000, che disciplina l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria per gli enti locali, risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., la cui osservanza non può essere elusa.
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testo integrale
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sintesi e commento
Validità dei debiti degli enti locali: la necessità dell'impegno contabile e della copertura finanziaria
La pronuncia in commento affronta una questione di notevole rilevanza per gli enti locali e i loro creditori: la validità dei debiti contratti in assenza del preventivo impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica nei confronti di un Comune, per un importo significativo relativo a forniture effettuate in regime di salvaguardia. Il Comune si opponeva al decreto, eccependo, tra l'altro, l'inesistenza di un contratto scritto e la mancanza dei necessari impegni di spesa e della relativa copertura finanziaria. La società creditrice, dal canto suo, sosteneva che, trattandosi di fornitura in regime di salvaguardia, non era necessaria la forma scritta del contratto né l'impegno di spesa, in quanto l'obbligazione derivava direttamente dalla legge.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione del Comune, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha fondato la decisione sulla mancanza di prova, da parte della società creditrice, dell'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, ritenendo tale onere probatorio a carico di chi intende far valere il proprio diritto di credito nei confronti dell'ente locale. Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido solo se è stato emesso un impegno di spesa destinato a incidere su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria. In difetto, la delibera autorizzativa e il conseguente contratto sono nulli.
Il giudice ha chiarito che l'impegno di spesa non è un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto, bensì un elemento costitutivo dello stesso. Pertanto, spetta al creditore provarne l'esistenza, e non al debitore dimostrarne l'assenza. La documentazione richiesta dall'art. 191 del TUEL risponde a esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sancite dall'art. 97 della Costituzione, e non può essere elusa.
Il Tribunale ha respinto l'argomentazione della società creditrice secondo cui la fornitura in regime di salvaguardia escluderebbe la necessità dell'impegno di spesa. Il giudice ha precisato che, anche in caso di obbligazione derivante dalla legge, la documentazione richiesta dall'art. 191 del TUEL rimane fondamentale per garantire il buon andamento dell'amministrazione.
Infine, il Tribunale ha ricordato che il creditore non è privo di tutela, in quanto l'art. 191, comma 4, del TUEL prevede che, in caso di acquisizione di beni e servizi in assenza di impegno contabile o di copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, consentendo al creditore di agire direttamente nei loro confronti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.