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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sentenza n. 331/2025 del 12-02-2025

principi giuridici

In materia di benefici per le vittime del dovere, la valutazione dell'invalidità permanente, comprensiva del danno biologico e morale, deve essere effettuata secondo i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, al fine di garantire un trattamento uniforme rispetto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere è imprescrittibile, mentre le singole prestazioni economiche derivanti da tale status sono soggette alla prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui le fonti normative hanno riconosciuto i diritti rivendicati.

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., non si applica ai ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali non liquidati, per i quali opera la prescrizione ordinaria decennale, presupponendo la liquidità del credito, intesa quale completamento del procedimento amministrativo di spesa con messa a disposizione delle somme all'avente diritto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento dei Benefici per le Vittime del Dovere: Criteri di Valutazione dell'Invalidità e Prescrizione


La pronuncia in esame affronta la complessa tematica dei benefici spettanti alle vittime del dovere, con particolare attenzione ai criteri di valutazione dell'invalidità e all'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione resistente.
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un ex appartenente alla ### di Stato, il quale, a seguito di lesioni riportate in servizio nel 1981 a causa di un'aggressione armata, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione di una speciale elargizione quale vittima della criminalità organizzata. Tuttavia, il ricorrente contestava la percentuale di invalidità riconosciuta, ritenendola incongrua rispetto alle menomazioni effettivamente subite e formulata in violazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 181/2009, che prevede una valutazione complessiva dell'invalidità comprensiva del danno biologico e morale.
Il giudice, preliminarmente, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia di benefici per le vittime del dovere, richiamando il consolidato orientamento delle ### della Corte di Cassazione. Nel merito, ha ritenuto pacifici i fatti di causa, concentrando l'analisi sulla corretta percentualizzazione dell'invalidità complessiva del ricorrente.
Il Ministero convenuto aveva eccepito la vincolatività della valutazione resa dalla ### medica ospedaliera (CMO), ma il giudice ha respinto tale eccezione, sottolineando che la valutazione della CMO non può vincolare il giudice nell'accertamento dei presupposti per i benefici relativi alle vittime del dovere.
Il giudice ha evidenziato che l'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005 ha previsto la progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici già accordati alle vittime della criminalità e del terrorismo, attuata attraverso il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 243/2006. Un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento impone di uniformare i criteri di valutazione medico-legali dell'invalidità, onde evitare ingiustificate disparità di trattamento.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero, il giudice ha precisato che lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, mentre le singole prestazioni che ne derivano sono soggette al termine decennale di prescrizione. Nel caso di specie, tenuto conto della data di notifica del ricorso e dell'assenza di precedenti atti interruttivi, il giudice ha rilevato la prescrizione dei ratei relativi alle prestazioni periodiche maturati antecedentemente al 30.7.2011.
Sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), il giudice ha accertato che il ricorrente è portatore di un'invalidità complessiva pari al 33% a decorrere dal 17.8.1981, data dell'evento lesivo. Pertanto, ha condannato l'amministrazione convenuta all'erogazione dei benefici assistenziali e previdenziali conseguenti al suddetto riconoscimento, nei limiti della prescrizione maturata, detratto quanto eventualmente già percepito dal ricorrente. È stata invece rigettata la domanda di corresponsione dell'elargizione una tantum per intervenuta prescrizione decennale.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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