TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sentenza n. 393/2025 del 20-02-2025
principi giuridici
La mobilità volontaria per passaggio diretto di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, integra una fattispecie riconducibile allo schema della cessione del contratto, perfezionandosi solo con il rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza, requisito essenziale in assenza del quale non sorge alcun diritto soggettivo al trasferimento, configurandosi una mera aspettativa.
Il diniego di assenso al passaggio diretto da parte dell'amministrazione di appartenenza costituisce espressione di potere discrezionale sindacabile in sede giurisdizionale, limitatamente alla verifica della rispondenza ai canoni di correttezza, buona fede e buon andamento dell'agire amministrativo, con conseguente necessità di adeguata giustificazione e motivazione fondata su ragioni organizzative che evidenzino l'infungibilità della risorsa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Mobilità Volontaria nel Pubblico Impiego: il Diniego di Nulla Osta e la Tutela del Buon Andamento Amministrativo
Una recente pronuncia del Tribunale di ### ha affrontato una controversia in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego, delineando i confini del potere discrezionale dell'amministrazione di provenienza nel negare il nulla osta al trasferimento di un dipendente.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una dipendente di un ### che, dopo aver ottenuto un primo assenso alla partecipazione ad una procedura di mobilità indetta da un altro ###, si è vista negare il nulla osta definitivo al trasferimento. La lavoratrice contestava la legittimità del diniego, sostenendo che il primo atto di assenso fosse vincolante per l'amministrazione di appartenenza.
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ha ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di mobilità volontaria, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui tale istituto configura una cessione del contratto di lavoro subordinato, perfezionabile solo con il consenso di tutte le parti coinvolte, incluso il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
I giudici hanno evidenziato come il "previo assenso" richiesto dalla legge non si identifichi con un generico benestare alla partecipazione alla procedura di mobilità, ma con un atto successivo, rilasciato a seguito della comunicazione dell'accordo tra il dipendente e l'amministrazione di destinazione. Tale atto, infatti, consente all'amministrazione di provenienza di valutare le proprie esigenze organizzative e di esprimere un consenso consapevole al trasferimento.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall'###, in quanto motivato da sopravvenute esigenze organizzative e dalla necessità di garantire il buon andamento dell'amministrazione. In particolare, è stato valorizzato il parere negativo del responsabile del servizio interessato, che aveva evidenziato l'infungibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente e la carenza di personale nel settore di riferimento.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la condotta dell'### non presentava profili di contraddittorietà o disparità di trattamento, in quanto il diniego era supportato da oggettive ragioni di carattere organizzativo e conforme al perseguimento degli obiettivi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa.
La sentenza in commento ribadisce, quindi, l'importanza del nulla osta dell'amministrazione di provenienza quale elemento essenziale per il perfezionamento della mobilità volontaria, e sottolinea come tale diniego possa essere legittimamente opposto in presenza di motivate esigenze organizzative, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.